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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/09/2025, n. 4155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4155 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. ssa Elisa Borile ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12927/2025 promossa da:
C.F. ) rappresentato e difeso per procura alle liti in calce Parte_1 C.F._1 all'atto di intimazione di sfratto per morosità, dall'Avv. Veronica Stecca (C.F. ) C.F._2 con domicilio eletto presso il seguente indirizzo digitale: Email_1
-attore -
Contro
(C.F. ) CP_1 C.F._3
-convenuto-
CONCLUSIONI
Parte attrice ha precisato le conclusioni come da verbale d'udienza. Il convenuto non si CP_1 è costituito.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
è proprietario dell'appartamento sito in Campolongo Maggiore (VE), Via Roma n. 30. Parte_2 Detta unità immobiliare è stata locata dall'attore intimante - per uso abitativo – al sig. CP_1 in virtù di contratto di locazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della l. n. 431/1998, stipulato in data 30/03/2024 e registrato il 29.04.2024, con canone di Euro 8.400,00 annui, oltre aggiornamento indice ISTAT, come da contratto, per il periodo dal 01/04/2024 al 30/03/2028 con rinnovo automatico (doc. n. 1 procedimento sfratto per morosità);
al momento della notifica dell'atto di intimazione aveva omesso di versare gli importi CP_1 dovuti a titolo di canone di locazione accumulando una morosità complessiva pari alla somma di €. 6.300,00 e pertanto lo conveniva in giudizio per il pagamento dei canoni di locazione Parte_2 instaurando la procedura di sfratto per morosità. All'udienza del 15.05.2025 -nel procedimento di sfratto per morosità- il difensore dell' intimante rilevava che non era stato possibile notificare lo sfratto per morosità al conduttore perché alla data del 19.3.25 risultava sconosciuto all'indirizzo e l'Ufficiale Giudiziario aveva ritenuto di non eseguire la notifica ex art. 143 cpc.
pagina 1 di 2 Il Giudice rilevando che in ogni caso la notifica ex art. 143 cpc era incompatibile con la procedura di sfratto per morosità secondo consolidata giurisprudenza ed osservando che la procedura di mediazione sarebbe stata inutile nel caso di specie, disponeva il mutamento del rito in locatizio a norma dell'art. 667 cpc e fissava l'odierna udienza ex art 420 cpc, onerando parte intimante di notificare copia dell'atto introduttivo e del verbale d'udienza del 15.05.2025 a parte intimata ex art 143 cpc. Ciò premesso, rilevato che la notifica è stata correttamente eseguita, che il locatore ha attestato la persistenza della morosità e che spettava al conduttore intimato provare di aver eseguito il pagamento, deve essere dichiarata la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore con condanna dello stesso a pagare i canoni di locazione scaduti ed indicati nell'atto di citazione di sfratto per morosità per l'ammontare di € 6.300, oltre canoni a scadere fino all'effettivo rilascio. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-dichiara risolto il contratto di locazione stipulato tra le parti in data 30/03/2024 e registrato il 29.04.2024;
- ordina a di rilasciare immediatamente l'immobile libero da cose e persone;
CP_1
-condanna a pagare a i canoni di locazione non corrisposti pari ad € CP_1 Parte_2 6.300,00, oltre canoni scaduti e a scadere fino all'effettivo rilascio;
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 1.700,00 per compenso, oltre 15% spese generali studio oltre i.v.a., c.p.a..
Sentenza resa ex articolo 429 cpc pubblicata mediante allegazione al verbale.
Venezia, così deciso il 4/09/2025
Il Giudice Onorario dott. ssa Elisa Borile
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. ssa Elisa Borile ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12927/2025 promossa da:
C.F. ) rappresentato e difeso per procura alle liti in calce Parte_1 C.F._1 all'atto di intimazione di sfratto per morosità, dall'Avv. Veronica Stecca (C.F. ) C.F._2 con domicilio eletto presso il seguente indirizzo digitale: Email_1
-attore -
Contro
(C.F. ) CP_1 C.F._3
-convenuto-
CONCLUSIONI
Parte attrice ha precisato le conclusioni come da verbale d'udienza. Il convenuto non si CP_1 è costituito.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
è proprietario dell'appartamento sito in Campolongo Maggiore (VE), Via Roma n. 30. Parte_2 Detta unità immobiliare è stata locata dall'attore intimante - per uso abitativo – al sig. CP_1 in virtù di contratto di locazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della l. n. 431/1998, stipulato in data 30/03/2024 e registrato il 29.04.2024, con canone di Euro 8.400,00 annui, oltre aggiornamento indice ISTAT, come da contratto, per il periodo dal 01/04/2024 al 30/03/2028 con rinnovo automatico (doc. n. 1 procedimento sfratto per morosità);
al momento della notifica dell'atto di intimazione aveva omesso di versare gli importi CP_1 dovuti a titolo di canone di locazione accumulando una morosità complessiva pari alla somma di €. 6.300,00 e pertanto lo conveniva in giudizio per il pagamento dei canoni di locazione Parte_2 instaurando la procedura di sfratto per morosità. All'udienza del 15.05.2025 -nel procedimento di sfratto per morosità- il difensore dell' intimante rilevava che non era stato possibile notificare lo sfratto per morosità al conduttore perché alla data del 19.3.25 risultava sconosciuto all'indirizzo e l'Ufficiale Giudiziario aveva ritenuto di non eseguire la notifica ex art. 143 cpc.
pagina 1 di 2 Il Giudice rilevando che in ogni caso la notifica ex art. 143 cpc era incompatibile con la procedura di sfratto per morosità secondo consolidata giurisprudenza ed osservando che la procedura di mediazione sarebbe stata inutile nel caso di specie, disponeva il mutamento del rito in locatizio a norma dell'art. 667 cpc e fissava l'odierna udienza ex art 420 cpc, onerando parte intimante di notificare copia dell'atto introduttivo e del verbale d'udienza del 15.05.2025 a parte intimata ex art 143 cpc. Ciò premesso, rilevato che la notifica è stata correttamente eseguita, che il locatore ha attestato la persistenza della morosità e che spettava al conduttore intimato provare di aver eseguito il pagamento, deve essere dichiarata la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore con condanna dello stesso a pagare i canoni di locazione scaduti ed indicati nell'atto di citazione di sfratto per morosità per l'ammontare di € 6.300, oltre canoni a scadere fino all'effettivo rilascio. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-dichiara risolto il contratto di locazione stipulato tra le parti in data 30/03/2024 e registrato il 29.04.2024;
- ordina a di rilasciare immediatamente l'immobile libero da cose e persone;
CP_1
-condanna a pagare a i canoni di locazione non corrisposti pari ad € CP_1 Parte_2 6.300,00, oltre canoni scaduti e a scadere fino all'effettivo rilascio;
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 1.700,00 per compenso, oltre 15% spese generali studio oltre i.v.a., c.p.a..
Sentenza resa ex articolo 429 cpc pubblicata mediante allegazione al verbale.
Venezia, così deciso il 4/09/2025
Il Giudice Onorario dott. ssa Elisa Borile
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