Ordinanza collegiale 10 luglio 2025
Ordinanza collegiale 27 ottobre 2025
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00207/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01415/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1415 del 2024, proposto da
AL SA Lo CA, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Castiglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'istruzione e del merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, ex lege , dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'ottemperanza
al giudicato di cui alla sentenza emessa dal Tribunale ordinario di Cosenza, Sezione lavoro, n. 871 del 22 aprile 2024, a conclusione del giudizio n. 693/2024 R.G.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione e del merito;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. IC NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- parte istante ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale ordinario di Cosenza, Sezione lavoro, n. 871 del 22 aprile 2024, con la quale è stato così disposto: “ Dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici: 2019/2020, 2020/2021, 2021/22 e condanna il Ministero dell’istruzione all’adozione d’ogni atto necessario per consentirne il godimento ”;
- il Ministero, ritualmente intimato, si è costituito per resistere al ricorso;
- all’udienza in camera di consiglio del 2 luglio 2025, dopo il passaggio in decisione della causa, il Collegio ha rilevato d’ufficio, fra l’altro, la sussistenza di vizi della procura speciale rilasciata al difensore per la proposizione del presente ricorso, sicché, con ordinanza n.1213 del 10 luglio 2025, ha sottoposto la questione alle parti, “ per il deposito, entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, di memorie vertenti sulla questione rilevata, ex art. 73, co. 3, cod. proc. amm. ”;
- all’udienza in camera di consiglio del 21 ottobre 2025, è stata accolta l’istanza di rinvio della parte ricorrente, “ al fine di verificare l’eventuale adempimento, nelle more, intervenuto, impregiudicata ogni valutazione in ordine ai rilievi di cui all’ordinanza collegiale del 10 luglio 2025, n.1213 ”;
- infine, all’udienza camerale del 28 gennaio 2026, il ricorso è stato trattenuto per la decisione;
Premesso , altresì, che:
- la ricorrente, in data 22 agosto 2025, quindi anteriormente al rilievo di questo Tribunale, aveva provveduto al deposito di una nuova procura speciale, rilasciata successivamente al deposito del ricorso, in quanto nella nota ministeriale depositata dalla difesa erariale il 30 settembre 2025 erano stati espressi rilievi sulla procura depositata con il ricorso;
Considerato che:
- ai sensi dell’art.40, co.1, lett. g), c.p.a., per la proposizione di ricorso dinanzi al giudice amministrativo è necessario il conferimento al difensore di una procura speciale;
- in base al successivo art. 44, comma 1, lett. a), dello stesso Codice, l’assenza di procura speciale, nei casi in cui è richiesta (ricorso sottoscritto dal difensore) rende l’impugnazione inammissibile (cfr., da ultimo, Cons. Stato, V, 4 ottobre 2021, n.6606);
- la procura speciale si caratterizza per conferire al difensore il potere rappresentativo della parte per una singola lite (per questo è anche detta procura “ alla lite ”), mentre la procura generale (che, per questo, è chiamata anche procura “ alle liti ”) per una serie indefinita di liti (Cons. Stato, VI, 5 aprile 2018, n. 2121; V, 15 luglio 2013, n. 3809);
- la qualificazione di una procura come generale o speciale è dunque una questione di interpretazione della volontà del conferente la procura che la giurisprudenza civile e amministrativa risolve alla luce del suo contenuto: vi è procura speciale qualora in essa la parte abbia indicato gli elementi essenziali del giudizio, come le parti ed il provvedimento da impugnare, ovvero, per i gradi di impugnazione, la sentenza da impugnare, o anche l’autorità giudiziaria da adire (Cass. civ., VI L., 9 febbraio 2015, n. 2460; III, 9 aprile 2009, n. 8708; Cons. Stato, VI, 5 ottobre 2018, n. 5723), e, in alcuni casi, pur in assenza di alcun specifico riferimento al giudizio da instaurare, per il solo fatto che la procura sia apposta a margine o in calce al ricorso, poiché tale collegamento documentale è idoneo ad esprimere la volontà del conferente di adire il giudice stesso (Cons. Stato, III, 18 aprile 2011, n. 2385);
- nel caso di specie, la procura rilasciata al difensore da parte della ricorrente manca all’evidenza degli indispensabili, specifici elementi identificativi della controversia, quali l’indicazione delle parti, dell’oggetto del giudizio, del giudice adito, sicché risulta l’assenza dei requisiti che, per giurisprudenza condivisa, sono indispensabili ai fini della sua qualificazione quale procura speciale;
- sulla questione della possibile sanatoria del vizio nel corso del giudizio, per mezzo dell’applicazione, al processo amministrativo, dell’art.182 c.p.c., per il tramite del rinvio operato dall’art.39 c.p.a., il Consiglio di Stato, Adunanza plenaria n.11 del 2 ottobre 2025, ha espresso i seguenti principi: “ i) la disciplina della nullità della procura speciale contenuta nel codice del processo amministrativo è completa o non contiene alcuna lacuna da colmare mediante l’applicazione del codice di procedura civile”; ii) la previsione di cui all’art. 182, secondo comma, del codice di procedura civile non è espressione di un principio generale applicabile al giudizio amministrativo ”;
- applicati gli anzidetti principi, deve quindi escludersi che il deposito in corso di giudizio di una nuova procura speciale, effettuato dalla parte ricorrente il 22 agosto 2025, sia idoneo a sanare il rilevato vizio originario della sottoscrizione del ricorso;
Ritenuto , pertanto, che:
- per le esposte ragioni, deve dichiararsi la nullità della procura e, conseguentemente, la inammissibilità del ricorso;
- le spese possono compensarsi, in ragione della esistenza, sul punto, di un contrasto giurisprudenziale solo recentemente risolto dall’intervento dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA DR, Presidente
IC NT, Referendario, Estensore
Cristiano De Giovanni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC NT | RA DR |
IL SEGRETARIO