CASS
Sentenza 14 novembre 2024
Sentenza 14 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/11/2024, n. 41900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41900 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GU IC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr.ssa M. Francesca Loy, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Ritenuto in fatto 1.RI DO ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 13 febbraio 2024, che ne ha confermato l'affermazione di responsabilità, sancita in primo grado, in relazione a diverse imputazioni di bancarotta fraudolenta patrimoniale, documentale e preferenziale. Penale Sent. Sez. 5 Num. 41900 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 25/09/2024 2.E' stato articolato un unico motivo, che ha dedotto la invalidità della sentenza per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione alla mancata esecuzione della notifica, a beneficio del difensore avv. DO Di Donato, del decreto di citazione per il giudizio di appello, avvenuta ad un indirizzo PEC relativo a persona diversa, un omonimo avvocato del medesimo foro. Il giudizio di secondo grado si è così svolto con trattazione orale, e alla difesa non è stato consentito di parteciparvi. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1.La verifica degli atti processuali - possibile in virtù della natura in rito della doglianza formulata - ha consentito al Collegio di accertare quanto segue. Il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato telematicamente notificato - come l'avviso di celebrazione dell'udienza con le forme della discussione orale - a mezzo posta elettronica certificata dall'ufficio sez.3penale.ca.napoliPgiustiziacert.it al destinatario difensore, alla pec domenicodidonatol@avvocatinapolidegalmaiLit. L'avv. DO Di Donato, difensore di fiducia del ricorrente, ha documentato che il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, ai fini delle comunicazioni e notificazioni di rito, era domenícodidonato@avvocatinapoli.legalmail.it , indicato nell'atto di appello, già utilizzato in primo grado dal Tribunale di Napoli per analoghi adempimenti e che il proprio studio legale è in UM EV (NA), via Matteotti 18, diverso da quello di altro legale, con le medesime generalità. 2.Ciò rilevato, ne viene che il decreto di citazione per il giudizio di appello e gli avvisi connessi non siano stati notificati all'indirizzo, risultante dal c.d. REGINDE, del difensore di fiducia dell'imputato ma, ragionevolmente, ad un suo omonimo - esistente ed avente studio professionale in UM EV (NA), ma in via Turati - e che, di conseguenza, il professionista investito del mandato fiduciario non sia stato posto in condizione di svolgere la propria funzione difensiva nel giudizio di secondo grado, come testimoniato dalla mancata comparizione all'udienza dinanzi alla Corte d'appello e dall'avvenuta sostituzione con un difensore di ufficio ex art. 97 comma 4 cod. proc. pen.. L'anomalia determinatasi è foriera di una nullità assoluta. A questo riguardo, va ricordato — ancorché la questione allora sub iudice attenesse al procedimento di sorveglianza — come Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 abbia stabilito il principio generale secondo cui l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato integra una 2 Il consigliere estensore Il Presidente nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod. proc. pen., quando del difensore predetto sia obbligatoria la presenza. 3.Da quanto sopra illustrato, consegue l'annullamento della sentenza impugnata, senza rinvio, con la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Napoli per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, 25/09/2024
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr.ssa M. Francesca Loy, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Ritenuto in fatto 1.RI DO ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 13 febbraio 2024, che ne ha confermato l'affermazione di responsabilità, sancita in primo grado, in relazione a diverse imputazioni di bancarotta fraudolenta patrimoniale, documentale e preferenziale. Penale Sent. Sez. 5 Num. 41900 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 25/09/2024 2.E' stato articolato un unico motivo, che ha dedotto la invalidità della sentenza per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione alla mancata esecuzione della notifica, a beneficio del difensore avv. DO Di Donato, del decreto di citazione per il giudizio di appello, avvenuta ad un indirizzo PEC relativo a persona diversa, un omonimo avvocato del medesimo foro. Il giudizio di secondo grado si è così svolto con trattazione orale, e alla difesa non è stato consentito di parteciparvi. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1.La verifica degli atti processuali - possibile in virtù della natura in rito della doglianza formulata - ha consentito al Collegio di accertare quanto segue. Il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato telematicamente notificato - come l'avviso di celebrazione dell'udienza con le forme della discussione orale - a mezzo posta elettronica certificata dall'ufficio sez.3penale.ca.napoliPgiustiziacert.it al destinatario difensore, alla pec domenicodidonatol@avvocatinapolidegalmaiLit. L'avv. DO Di Donato, difensore di fiducia del ricorrente, ha documentato che il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, ai fini delle comunicazioni e notificazioni di rito, era domenícodidonato@avvocatinapoli.legalmail.it , indicato nell'atto di appello, già utilizzato in primo grado dal Tribunale di Napoli per analoghi adempimenti e che il proprio studio legale è in UM EV (NA), via Matteotti 18, diverso da quello di altro legale, con le medesime generalità. 2.Ciò rilevato, ne viene che il decreto di citazione per il giudizio di appello e gli avvisi connessi non siano stati notificati all'indirizzo, risultante dal c.d. REGINDE, del difensore di fiducia dell'imputato ma, ragionevolmente, ad un suo omonimo - esistente ed avente studio professionale in UM EV (NA), ma in via Turati - e che, di conseguenza, il professionista investito del mandato fiduciario non sia stato posto in condizione di svolgere la propria funzione difensiva nel giudizio di secondo grado, come testimoniato dalla mancata comparizione all'udienza dinanzi alla Corte d'appello e dall'avvenuta sostituzione con un difensore di ufficio ex art. 97 comma 4 cod. proc. pen.. L'anomalia determinatasi è foriera di una nullità assoluta. A questo riguardo, va ricordato — ancorché la questione allora sub iudice attenesse al procedimento di sorveglianza — come Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 abbia stabilito il principio generale secondo cui l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato integra una 2 Il consigliere estensore Il Presidente nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod. proc. pen., quando del difensore predetto sia obbligatoria la presenza. 3.Da quanto sopra illustrato, consegue l'annullamento della sentenza impugnata, senza rinvio, con la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Napoli per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, 25/09/2024