Ordinanza collegiale 28 agosto 2025
Sentenza breve 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 16/02/2026, n. 2962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2962 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02962/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09000/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 9000 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento del 04/06/2025 a mezzo del quale il ricorrente, all’esito degli ulteriori accertamenti psicofisici tenuti presso la Commissione Sanitaria d'Appello, veniva giudicato inidoneo quale VFI nell'Aeronautica militare - D.M. 04/06/2014 lett. q) punto 4 - per il seguente giudizio diagnostico: "pregressa epilessia focale idiopatica", (ALL.1);
- di ogni altro atto successivo, connesso o consequenziale, ancorché sconosciuto, comunque lesivo degli interessi del ricorrente, tra cui il verbale del Centro Aeromedico Psicofisiologico di Bari, datato 13/05/2025, presso cui la Commissione Medica esprimeva nei confronti del ricorrente il seguente giudizio medico legale "non idoneo quale VFI nell'Aeronautica Militare ai sensi del DM 04/06/2014 lettera Q punto 4 comma 1)" (ALL.2).
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 25\11\2025:
PER L’ANNULLAMENTO
della graduatoria di merito per il reclutamento di 1.050 volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) nell’Aeronautica Militare, per il 2025, avente protocollo n. M_D AB05933 REG2025 0494057 del 30 ottobre 2025, pubblicata dal Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare (ALL.1).
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 gennaio 2026 la dott.ssa HI RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il proposto gravame, notificato il 4 agosto 2025 e depositato nella medesima data, il ricorrente ha contestato il giudizio di inidoneità reso nell’ambito della procedura selettiva per il reclutamento di 1.050 Volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) nell’Aeronautica Militare per l’anno 2025, e confermato all’esito del riesame richiesto dal medesimo interessato, assunto nei riguardi dello stesso sulla base del richiamato “ D.M. 04/06/2014 lett. Q) punto 4 ” in quanto ritenuto affetto da “ pregressa epilessia focale idiopatica ”, unitamente ai connessi atti, chiedendone l’annullamento alla luce dei dedotti profili di violazione normativa e di eccesso di potere sotto vari aspetti.
2. L’intimata Amministrazione si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, producendo una relazione difensiva con l’unita documentazione.
3. Con ordinanza n. -OMISSIS- la Sezione ha disposto “… apposita verificazione ai sensi degli artt. 19, 20 e 66 c.p.a., incaricando la Commissione Medica Interforze di II Istanza, con sede in Roma … ”, fine di accertare “ la sussistenza e la consistenza della ragione di non idoneità sanitaria ritenuta dall’Amministrazione a fondamento del provvedimento impugnato, in particolare con riferimento a quanto previsto dalla direttiva tecnica sull’accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità ” sulla base della “… occorrente documentazione contenente le regole di bando e quelle tecniche da osservare ai fini della verificazione e del pedissequo giudizio da formulare ” nonché di “ tutta la documentazione sanitaria afferente al ricorrente ”, fissando per il prosieguo della trattazione la camera di consiglio del 26 novembre 2025.
4. Nella data del 22 ottobre 2025 è stata depositata in giudizio la relazione dell’Organismo verificatore corredata della relativa documentazione, nonché la richiesta di liquidazione del compenso spettante.
5. In vista della camera di consiglio fissata per il prosieguo della trattazione, parte ricorrente ha depositato memoria.
6. Con successivo ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 14 novembre 2025 e depositato il 25 novembre 2025, è stata impugnata la graduatoria finale di merito formata all’esito dell’anzidetta procedura concorsuale, nella parte recante la mancata inclusione del nominativo del medesimo ricorrente, adducendone l’illegittimità in via derivata sulla base degli stessi profili di doglianza articolati con il ricorso introduttivo.
7. Alla fissata camera di consiglio del 26 novembre 2025 è stato disposto il rinvio della relativa trattazione, avendo rilevato l’intervenuto deposito dell’atto di motivi aggiunti e la mancata decorrenza dei termini di legge per la discussione all’anzidetta camera di consiglio, come riportato a verbale.
8. Alla camera di consiglio del 7 gennaio 2026, all’esito della discussione orale e previo avviso in ordine alla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata come riportato a verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Il Collegio, preliminarmente ravvisando nel caso di specie la sussistenza dei presupposti individuati dall’articolo 60 cod. proc. amm. per la definizione della controversia in esito all’udienza cautelare con sentenza in forma semplificata, ritiene il proposto ricorso, come integrato dal successivo atto di motivi aggiunti, non suscettibile di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
9.1. Ad avviso del Collegio, la validità medico-scientifica della valutazione eseguita dalla competente Commissione medica in sede concorsuale e altresì ribadita all’esito del richiesto riesame ad opera della Commissione sanitaria di appello (cfr. doc. nn. 1 e 2 uniti al ricorso introduttivo) ha trovato conferma nelle risultanze della verificazione disposta nell’ambito del presente giudizio con la menzionata ordinanza n. -OMISSIS- (cfr. la relazione di compiuta verificazione depositata in data 22 ottobre 2025), eseguita dall’incaricato Organismo verificatore con il contributo del medico specialista e svolta nel contraddittorio tra le parti.
L’esito della verificazione risulta fondato sull’esame della documentazione sanitaria rilevante e sulla visita medica diretta dell’interessato, nonché sull’applicazione delle specifiche regole tecniche poste in materia; reca, in particolare, la valutazione della condizione riscontrata come idonea a condurre al giudizio di inidoneità dell’interessato nell’ambito della procedura concorsuale de qua , ai sensi del richiamato “ D.M. 04/06/2014 lett. Q, punto 4 ”, muovendo dalla considerazione che “… lo stesso Decreto reca come causa di inidoneità «… tutte le sindromi epilettiche, anche se pregresse …» …, ad esclusione dei casi in cui vi sia stato un singolo episodio convulsivo in epoca antecedente gli ultimi due anni ” e osservando in proposito che “… nel caso del ricorrente vi sono stati due episodi convulsivi trattati farmacologicamente dal settembre 2009 ad aprile 2011, che configurano una storia clinica di «Epilessia Focale Idiopatica» ” (cfr. relazione di verificazione, pagina 2, unitamente all’allegata documentazione), come altresì rilevato dall’intimata Amministrazione alla stregua di quanto emerge dal giudizio di inidoneità sotto il profilo sanitario reso dalla Commissione medica concorsuale.
9.2. Le evidenziate circostanze inducono a ritenere, sulla base delle risultanze dell’effettuata verificazione – fondata su valutazioni e conclusioni che, alla stregua degli elementi sopra riportati, risultano complete e logicamente condivisibili (in termini analoghi, cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 22 gennaio 2024, n. 1121) – come nel caso di specie non emergono, rispetto agli elementi dedotti in ricorso e posti alla base delle formulate doglianze, profili di inattendibilità della valutazione compiuta dalla competente Commissione medica.
Sul punto può richiamarsi, in particolare, il consolidato orientamento maturato in seno alla giurisprudenza amministrativa al quale il Collegio intende aderire, anche in linea con i precedenti pronunciamenti resi dalla Sezione (cfr., ex multis , TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 2 maggio 2024, n. 8735), nel cui contesto è stato affermato che le valutazioni della preposta Commissione costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, basata su cognizioni della scienza medica e specialistica e secondo parametri di giudizio pertinenti alla specifica disciplina approntata nel contesto di riferimento, e come tale sindacabile in sede giudiziale solo in presenza di macroscopiche abnormità ovvero di manifesta irragionevolezza o ancora di evidente travisamento fattuale (cfr. ex multis Cons. St., sez. II, sent. 17 giugno 2024, n. 5435, in specie punti 9 e 10, e Cons. St., sez. II, sent. 3 novembre 2022, n. 9572, punti 13-13.2), quali ipotesi nella specie non dimostrate.
Ne discende l’impossibilità di sostituire a tale valutazione – non rivelandosi la stessa, per le ragioni sopra esposte, inficiata da manifesta illogicità ovvero da evidente travisamento fattuale – la valutazione propria di consulenti di parte ovvero di specialisti interpellati al di fuori del contesto concorsuale (in termini analoghi, cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. n. 8735/2024, cit. e sent. 14 dicembre 2023, n. 19017).
10. Il ricorso introduttivo va pertanto respinto in quanto infondato.
10.1. L’accertata infondatezza nel merito delle censure mosse con il ricorso introduttivo determina l’infondatezza anche della successiva impugnativa per motivi aggiunti, in quanto incentrata sui medesimi profili di doglianza, posti alla base della denunciata illegittimità in via derivata della graduatoria – oggetto di gravame – emanata all’esito della procedura concorsuale de qua .
11. Sussistono giustificati motivi, anche in ragione della peculiarità della fattispecie esaminata e dalla natura della questione controversa, per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti in causa, fatte salve le spese di verificazione, che vengono poste a carico della parte ricorrente e liquidate nell’importo complessivo di euro 500,00 (cinquecento/00), richiesto dall’Organo verificatore e reputato congruo dal Collegio, da corrispondersi secondo le modalità indicate dal medesimo Organo nella nota depositata in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sulla successiva impugnativa per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Compensa le spese di giudizio tra le parti in causa.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di verificazione nell’individuata misura di euro 500,00 (cinquecento/00), da corrispondere secondo le modalità indicate dall’Organismo verificatore.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OV IN, Presidente
HI RI, Primo Referendario, Estensore
Domenico De Martino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| HI RI | OV IN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.