Articolo 4 della Legge 14 ottobre 1974, n. 652
Articolo 3
Versione
2 gennaio 1975
Art. 4.
All'onere di lire 100 miliardi derivante dall'articolo 1 della presente legge si provvede con il ricavo netto conseguente al ricorso a operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare, negli anni finanziari dal 1974 al 1978, mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso l'emissione di buoni pluriennali del Tesoro o di speciali certificati di credito.
I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro.
Il servizio dei mutui sara' assunto dal Ministero del tesoro.
Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.
Per la emissione dei buoni pluriennali del Tesoro a scadenza non superiore a 9 anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941 .
I certificati di credito saranno ammortizzati in 10 anni, con decorrenza dal 1 luglio dell'anno successivo a quello in cui e' stata stabilita l'emissione dell'ultima quota dei certificati stessi, e frutteranno interessi pagabili in rate semestrali posticipate il 1 gennaio e il 1 luglio di ogni anno.
Con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio saranno determinati i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte, nonche' ogni altra condizione e modalita' relative al collocamento - anche tramite consorzi, pure di garanzia - all'emissione ed all'ammortamento anche anticipato dei titoli stessi, Ove le estrazioni a sorte dei certificati di credito avvengano presso la Direzione generale del debito pubblico, la commissione istituita con il decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808 , e' integrata, all'uopo con un rappresentante della Direzione generale del tesoro.
I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, e godono delle garanzie, privilegio e benefici ad essi concessi e possono essere sottoscritti anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonche' dalla Cassa depositi e prestiti.
Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si fara' fronte, per l'anno 1974, mediante rivoluzione dei fondi speciali di cui al capitale numeri 3523 e 6036 dello stato di previsione della spesa del tesoro per l'anno medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, negli anni finanziari dal 1974 al 1978, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 2 gennaio 1975