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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/05/2025, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Proc. n. 1562/2024 R.G.
IL GIUDICE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dall'avv. Salvatore
Lanciano per parte attrice, dall'avv. Vincenzo Renzo per e dall'avv. Pierluigi Nucci per CP_1
nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate CP_2
per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione come da note sostitutive dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1562 del R.G.A.C. 2024, promossa da:
(C.F ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Salvatore Lanciano;
- attrice - contro
(p. iva ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_2 P.IVA_1
difesa dall'avv. Pierluigi Nucci;
e (p. iva ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_3 P.IVA_2
difesa dall'avv. Vincenzo Renzo;
- convenuti -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato ha evocato in giudizio le società Parte_1 convenute in epigrafe deducendo che - salita, in virtù di regolare titolo di viaggio, a bordo dell'autobus partito da Corigliano Calabro la sera del 26.8.2021 e con arrivo previsto a CP_1
Firenze per il giorno successivo - poco prima di giungere a destinazione, poiché l'autobus percorreva “a velocità sostenuta su un dosso o una buca o comunque un'insidia”, ne era derivato un
“notevole sobbalzo/scossone, ed a causa di tale evento che ne scaturiva, la Sig.ra subiva Parte_1 un forte contraccolpo che la faceva sobbalzare fortemente sul proprio posto, urtando violentemente la schiena con la conseguenza di un trauma grave” (nella specie, frattura vertebrale con conseguente immediato trasporto in pronto soccorso e successivo ricovero ospedaliero).
Ritenendo che la responsabilità di quanto accaduto fosse da imputare al vettore, ha invocato l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis ed in accoglimento della domanda attorea, così provvedere: a) Accertare e dichiarare il diritto della
Sig.ra al risarcimento del danno da insidia stradale per come argomentato in Parte_1 narrativa;
b) Accertare e dichiarare il danno subito dalla Sig.ra per le lesioni Parte_1 gravi nella misura di € 51.800,00 , per le tipologie di danno descritte in e/o la diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia;
c) Condannare in solido i convenuti al pagamento della somma di € 51.800,00, oltre interessi, in favore della Sig.ra a titolo di Parte_1 ristoro per tutti i danni subiti;
d) In ogni caso con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del sottoscritto Avvocato Salvatore Lanciano antistatari”.
Instaurato il contraddittorio, con distinte comparse di costituzione e risposta ritualmente depositate per via telematica si sono costituite in giudizio ambo le società convenute, le quali hanno contestato in fatto ed in diritto l'avversa prospettazione, così concludendo per l'integrale rigetto della domanda attorea che veniva contestata nell'an e nel quantum, con il favore degli onorari di lite.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Ritiene questo Tribunale che costituisca profilo assorbente e dirimente - ai fini della decisione del presente giudizio nel senso della reiezione della domanda risarcitoria per cui è causa - la circostanza che la prospettazione fattuale operata dall'odierna attrice nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio non abbia trovato il necessario riscontro probatorio.
Ed infatti - a fronte delle puntuali contestazioni mosse da ambo le società convenute, in seno alle rispettive comparse di costituzione, circa la dinamica dell'evento causativo del danno lamentato dall'istante - costituiva evidentemente specifico onere di quest'ultima dare prova dei propri assunti e, dunque, fornire rigoroso supporto probatorio in ordine al dedotto evento lesivo, così come descritto in citazione, ove si legge che - a causa della elevata velocità con cui l'autista del pullman, nelle circostanze di tempo e di spazio indicate nel libello introduttivo, avrebbe affrontato “un dosso o una buca o comunque un'insidia” - ne sarebbe derivato un “notevole sobbalzo/scossone, con conseguente forte contraccolpo della che, per l'effetto, sobbalzava fortemente sul proprio Parte_1 posto, urtando violentemente la schiena, così procurandosi le lamentate lesioni.
Gli specifici capitoli di prova articolati dall'attrice nella memoria ex art. 171 ter, n. 2 c.p.c. (ovvero, se vero che: a) Lei era alla guida dell'autubus dell'autobus partito da Corigliano Calabro la CP_1 sera del 26.8.2021 con arrivo a Firenze il giorno successivo, N. Corsa 1050-1 BUS 1?; b) giunti alla primissima fermata a Firenze, si preoccupava delle condizioni fisiche del passeggero Parte_1
e veniva chiamata un'ambulanza che l'avrebbe trasportata presso il più vicino pronto
[...] soccorso?; c) Il passeggero era immobilizzata e dolorante, accudita da un altro Parte_1 passeggero che le teneva la mano per confortarla e farle sopportare il dolore; d) Poco prima di giungere a destinazione, l'autobus da lei condotto ha subito un “sobbalzo/scossone”, e molti passeggeri si sono lamentati?), cui si sono aggiunti quelli a “prova contraria2 di cui alla memoria ex art. 171 ter, n. 3 c.p.c. (ossia, se vero che: a) Quando lei è intervenuto per soccorrere il passeggero , la stessa era sdraiata sul sedile posteriore dell'ultima fila Parte_1 estremamente dolorante? b) Sui posti all'ultima fila mancavano i dispositivi di sicurezza? c) La
Sig.ra lamentava di essersi ritrovata in quella posizione per un sobbalzo notevole del
Parte_1 mezzo e non riusciva più a muoversi? d) Lei si è subito reso conto della gravità delle condizioni di salute del passeggero ed ha chiamato un'ambulanza che l'ha recuperata con
Parte_1 una barella alla prima fermata del bus a Firenze?), afferiscono infatti - ai fini che qui rilevano - al solo sobbalzo/scossone che avrebbe subìto il pullman, e non anche al fatto che, a causa di ciò, la ebbe a subire “un forte contraccolpo che la faceva sobbalzare fortemente sul proprio
Parte_1 posto, urtando violentemente la schiena con la conseguenza di un trauma grave” o, ancora, che la medesima “… si sentì sollevare in aria per poi ricadere bruscamente verso il basso
Parte_1 contro il sedile, trovandosi infine in posizione semiseduta sul pavimento del pullman, di fronte al sedile su cui era inizialmente posizionata, con i glutei leggermente sollevati da terra e il rachide in contatto con il bordo inferiore della seduta” (vedasi pag. 6 della citazione).
Ritiene, quindi, questo Tribunale che - non avendo parte attrice articolato specifici capitoli di prova sugli imprescindibili profili fattuali testè illustrati - la domanda risarcitoria per cui è causa debba essere per ciò solo rigettata, risultando del tutto superfluo ogni ulteriore accertamento istruttorio e restando così assorbito lo scrutinio di ogni ulteriore profilo dedotto dalle parti.
2. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, ritiene questo Tribunale che - in ragione delle spiccate peculiarità in fatto che valgono a connotare la presente controversia - le stesse debbano essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile n.
1562/2024 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea.
2) Compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di lite.
Così deciso in Castrovillari, il 24 maggio 2025.
Il Giudice dott. Matteo Prato
Proc. n. 1562/2024 R.G.
IL GIUDICE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dall'avv. Salvatore
Lanciano per parte attrice, dall'avv. Vincenzo Renzo per e dall'avv. Pierluigi Nucci per CP_1
nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate CP_2
per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione come da note sostitutive dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1562 del R.G.A.C. 2024, promossa da:
(C.F ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Salvatore Lanciano;
- attrice - contro
(p. iva ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_2 P.IVA_1
difesa dall'avv. Pierluigi Nucci;
e (p. iva ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_3 P.IVA_2
difesa dall'avv. Vincenzo Renzo;
- convenuti -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato ha evocato in giudizio le società Parte_1 convenute in epigrafe deducendo che - salita, in virtù di regolare titolo di viaggio, a bordo dell'autobus partito da Corigliano Calabro la sera del 26.8.2021 e con arrivo previsto a CP_1
Firenze per il giorno successivo - poco prima di giungere a destinazione, poiché l'autobus percorreva “a velocità sostenuta su un dosso o una buca o comunque un'insidia”, ne era derivato un
“notevole sobbalzo/scossone, ed a causa di tale evento che ne scaturiva, la Sig.ra subiva Parte_1 un forte contraccolpo che la faceva sobbalzare fortemente sul proprio posto, urtando violentemente la schiena con la conseguenza di un trauma grave” (nella specie, frattura vertebrale con conseguente immediato trasporto in pronto soccorso e successivo ricovero ospedaliero).
Ritenendo che la responsabilità di quanto accaduto fosse da imputare al vettore, ha invocato l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis ed in accoglimento della domanda attorea, così provvedere: a) Accertare e dichiarare il diritto della
Sig.ra al risarcimento del danno da insidia stradale per come argomentato in Parte_1 narrativa;
b) Accertare e dichiarare il danno subito dalla Sig.ra per le lesioni Parte_1 gravi nella misura di € 51.800,00 , per le tipologie di danno descritte in e/o la diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia;
c) Condannare in solido i convenuti al pagamento della somma di € 51.800,00, oltre interessi, in favore della Sig.ra a titolo di Parte_1 ristoro per tutti i danni subiti;
d) In ogni caso con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del sottoscritto Avvocato Salvatore Lanciano antistatari”.
Instaurato il contraddittorio, con distinte comparse di costituzione e risposta ritualmente depositate per via telematica si sono costituite in giudizio ambo le società convenute, le quali hanno contestato in fatto ed in diritto l'avversa prospettazione, così concludendo per l'integrale rigetto della domanda attorea che veniva contestata nell'an e nel quantum, con il favore degli onorari di lite.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Ritiene questo Tribunale che costituisca profilo assorbente e dirimente - ai fini della decisione del presente giudizio nel senso della reiezione della domanda risarcitoria per cui è causa - la circostanza che la prospettazione fattuale operata dall'odierna attrice nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio non abbia trovato il necessario riscontro probatorio.
Ed infatti - a fronte delle puntuali contestazioni mosse da ambo le società convenute, in seno alle rispettive comparse di costituzione, circa la dinamica dell'evento causativo del danno lamentato dall'istante - costituiva evidentemente specifico onere di quest'ultima dare prova dei propri assunti e, dunque, fornire rigoroso supporto probatorio in ordine al dedotto evento lesivo, così come descritto in citazione, ove si legge che - a causa della elevata velocità con cui l'autista del pullman, nelle circostanze di tempo e di spazio indicate nel libello introduttivo, avrebbe affrontato “un dosso o una buca o comunque un'insidia” - ne sarebbe derivato un “notevole sobbalzo/scossone, con conseguente forte contraccolpo della che, per l'effetto, sobbalzava fortemente sul proprio Parte_1 posto, urtando violentemente la schiena, così procurandosi le lamentate lesioni.
Gli specifici capitoli di prova articolati dall'attrice nella memoria ex art. 171 ter, n. 2 c.p.c. (ovvero, se vero che: a) Lei era alla guida dell'autubus dell'autobus partito da Corigliano Calabro la CP_1 sera del 26.8.2021 con arrivo a Firenze il giorno successivo, N. Corsa 1050-1 BUS 1?; b) giunti alla primissima fermata a Firenze, si preoccupava delle condizioni fisiche del passeggero Parte_1
e veniva chiamata un'ambulanza che l'avrebbe trasportata presso il più vicino pronto
[...] soccorso?; c) Il passeggero era immobilizzata e dolorante, accudita da un altro Parte_1 passeggero che le teneva la mano per confortarla e farle sopportare il dolore; d) Poco prima di giungere a destinazione, l'autobus da lei condotto ha subito un “sobbalzo/scossone”, e molti passeggeri si sono lamentati?), cui si sono aggiunti quelli a “prova contraria2 di cui alla memoria ex art. 171 ter, n. 3 c.p.c. (ossia, se vero che: a) Quando lei è intervenuto per soccorrere il passeggero , la stessa era sdraiata sul sedile posteriore dell'ultima fila Parte_1 estremamente dolorante? b) Sui posti all'ultima fila mancavano i dispositivi di sicurezza? c) La
Sig.ra lamentava di essersi ritrovata in quella posizione per un sobbalzo notevole del
Parte_1 mezzo e non riusciva più a muoversi? d) Lei si è subito reso conto della gravità delle condizioni di salute del passeggero ed ha chiamato un'ambulanza che l'ha recuperata con
Parte_1 una barella alla prima fermata del bus a Firenze?), afferiscono infatti - ai fini che qui rilevano - al solo sobbalzo/scossone che avrebbe subìto il pullman, e non anche al fatto che, a causa di ciò, la ebbe a subire “un forte contraccolpo che la faceva sobbalzare fortemente sul proprio
Parte_1 posto, urtando violentemente la schiena con la conseguenza di un trauma grave” o, ancora, che la medesima “… si sentì sollevare in aria per poi ricadere bruscamente verso il basso
Parte_1 contro il sedile, trovandosi infine in posizione semiseduta sul pavimento del pullman, di fronte al sedile su cui era inizialmente posizionata, con i glutei leggermente sollevati da terra e il rachide in contatto con il bordo inferiore della seduta” (vedasi pag. 6 della citazione).
Ritiene, quindi, questo Tribunale che - non avendo parte attrice articolato specifici capitoli di prova sugli imprescindibili profili fattuali testè illustrati - la domanda risarcitoria per cui è causa debba essere per ciò solo rigettata, risultando del tutto superfluo ogni ulteriore accertamento istruttorio e restando così assorbito lo scrutinio di ogni ulteriore profilo dedotto dalle parti.
2. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, ritiene questo Tribunale che - in ragione delle spiccate peculiarità in fatto che valgono a connotare la presente controversia - le stesse debbano essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile n.
1562/2024 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea.
2) Compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di lite.
Così deciso in Castrovillari, il 24 maggio 2025.
Il Giudice dott. Matteo Prato