Art. 8.
A livello provinciale sara' riordinato, secondo i criteri appresso indicati, il consiglio scolastico provinciale, comprendendo nell'ambito della sua competenza le scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche della provincia.
Faranno parte del consiglio scolastico provinciale: il provveditore agli studi, i rappresentanti eletti del personale ispettivo, direttivo, docente di ruolo e non di ruolo di, ogni ordine e grado di scuola, del personale non insegnante di ruolo e non di ruolo, del personale dell'amministrazione scolastica periferica; i rappresentanti del personale docente e dirigente delle scuole non statali; i rappresentanti eletti dei genitori degli alunni; tre rappresentanti eletti dei comuni della provincia, con la garanzia della partecipazione della minoranza; l'assessore provinciale alla pubblica istruzione o, in sua rappresentanza, un consigliere provinciale; un rappresentante del consiglio regionale, esclusa, in relazione all'articolo 19, secondo comma, la regione Trentino-Alto Adige; i rappresentanti del mondo dell'economia e del lavoro.
Il consiglio scolastico provinciale sara' presieduto, da uno dei suoi membri eletto da tutti i componenti. Il consiglio scolastico provinciale eleggera' una giunta esecutiva presieduta dal provveditore agli studi. Eleggera' inoltre i consigli di disciplina per il personale docente che ha ruoli provinciali. I decreti delegati stabiliranno le modalita' di elezione dei membri dei predetti consigli di disciplina, che saranno composti da rappresentanti del personale ispettivo, direttivo e docente della scuola e presieduti dal provveditore.
Le competenze proprie del consiglio scolastico provinciale in materia di programmazione, di organizzazione e di funzionamento della scuola, di edilizia, di ogni altra attivita' connessa alla scuola, di educazione permanente nell'ambito della provincia saranno disciplinate dai decreti delegati.
Annualmente il consiglio scolastico provinciale formulera' una valutazione sull'andamento generale della attivita' scolastica e dei servizi, anche sulla base di relazioni dell'amministrazione.
Il consiglio scolastico provinciale potra' funzionare unitariamente per le materie comuni a tutte le scuole e dovra' articolarsi in sezioni verticali e orizzontali per singole materie e per gradi di scuola.
Sara' assicurata la pubblicita' dei pareri e delle deliberazioni del consiglio.
I decreti delegati stabiliranno il numero dei componenti in proporzione della popolazione scolastica della provincia e del numero delle scuole e del personale, le modalita' di elezione e la ripartizione delle rappresentanze, riservando, almeno il 50 per cento del totale ai docenti.
Il consiglio scolastico provinciale durera' in carica tre anni, con possibilita' di surroga dei componenti che avranno perduto il titolo di farine parte.
Le norme di cui al presente articolo si osservano, in quanto applicabili, per il consiglio scolastico regionale della Valle di Aosta.
A livello provinciale sara' riordinato, secondo i criteri appresso indicati, il consiglio scolastico provinciale, comprendendo nell'ambito della sua competenza le scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche della provincia.
Faranno parte del consiglio scolastico provinciale: il provveditore agli studi, i rappresentanti eletti del personale ispettivo, direttivo, docente di ruolo e non di ruolo di, ogni ordine e grado di scuola, del personale non insegnante di ruolo e non di ruolo, del personale dell'amministrazione scolastica periferica; i rappresentanti del personale docente e dirigente delle scuole non statali; i rappresentanti eletti dei genitori degli alunni; tre rappresentanti eletti dei comuni della provincia, con la garanzia della partecipazione della minoranza; l'assessore provinciale alla pubblica istruzione o, in sua rappresentanza, un consigliere provinciale; un rappresentante del consiglio regionale, esclusa, in relazione all'articolo 19, secondo comma, la regione Trentino-Alto Adige; i rappresentanti del mondo dell'economia e del lavoro.
Il consiglio scolastico provinciale sara' presieduto, da uno dei suoi membri eletto da tutti i componenti. Il consiglio scolastico provinciale eleggera' una giunta esecutiva presieduta dal provveditore agli studi. Eleggera' inoltre i consigli di disciplina per il personale docente che ha ruoli provinciali. I decreti delegati stabiliranno le modalita' di elezione dei membri dei predetti consigli di disciplina, che saranno composti da rappresentanti del personale ispettivo, direttivo e docente della scuola e presieduti dal provveditore.
Le competenze proprie del consiglio scolastico provinciale in materia di programmazione, di organizzazione e di funzionamento della scuola, di edilizia, di ogni altra attivita' connessa alla scuola, di educazione permanente nell'ambito della provincia saranno disciplinate dai decreti delegati.
Annualmente il consiglio scolastico provinciale formulera' una valutazione sull'andamento generale della attivita' scolastica e dei servizi, anche sulla base di relazioni dell'amministrazione.
Il consiglio scolastico provinciale potra' funzionare unitariamente per le materie comuni a tutte le scuole e dovra' articolarsi in sezioni verticali e orizzontali per singole materie e per gradi di scuola.
Sara' assicurata la pubblicita' dei pareri e delle deliberazioni del consiglio.
I decreti delegati stabiliranno il numero dei componenti in proporzione della popolazione scolastica della provincia e del numero delle scuole e del personale, le modalita' di elezione e la ripartizione delle rappresentanze, riservando, almeno il 50 per cento del totale ai docenti.
Il consiglio scolastico provinciale durera' in carica tre anni, con possibilita' di surroga dei componenti che avranno perduto il titolo di farine parte.
Le norme di cui al presente articolo si osservano, in quanto applicabili, per il consiglio scolastico regionale della Valle di Aosta.