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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/12/2025, n. 3838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3838 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1883/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE SEZIONE I CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Claudia Tordo Caprioli, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies, co 3, c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa iscritta agli affari contenziosi civili al numero di ruolo 1883 dell'anno 2024 e vertente TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. ORLANDO ANTONIO Parte_1
PE e dall'avv. PANCOSTA DOMINA STEFANIA presso il cui domicilio digitale è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
attrice E
in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. NOVEMBRE EUGENIA e dall'avv. ANNA DE GIORGI presso il cui domicilio digitale è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
convenuto OGGETTO: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale CONCLUSIONI:
- per l'attrice: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: Nel merito, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del in Controparte_1 ordine alla emanazione di un atto di concessione edilizia che costituisce il presupposto del danno nei confronti della sig.ra , nella quale Parte_1 ha prodotto un falso affidamento e merito alla possibilità di edificare su un fondo acquistao nell'agro di come esposto in dattaglio nella questione di fatto. Quindi CP_1 condannare il in persona del Sindaco pro tempore al risarcimento Controparte_1 di tutti i danni conseguenti a tale atto subite dall'odierna attrice per complessivi € 115.000,00 - comprensivi del danno materiale e morale nonché delle spese sostenute – ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”;
- per il convenuto: “in via preliminare -in accoglimento dell'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo - nella dichiarazione di improcedibilità della domanda;
- nel merito nel rigetto della avversa
domanda giacchè totalmente inammissibile, pretestuosa ed infondata;
con conseguente vittoria di spese e competenze di giudizio” RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE (ex artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.) 1. Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce il per sentirlo condannare al Controparte_1 risarcimento dei danni patrimoniali subiti quale conseguenza della lesione dell'“affidamento incolpevole” legato al diniego di assenso alla SCIA alternativa al PdC n. 2020/1134 emesso dall'ente comunale dopo aver precedentemente concesso il PdC nel 2015. A sostegno delle rassegnate conclusioni l'attrice assumeva che: - il 18.9.2014 era stata presentata al una pratica edilizia (Prot. Gen. n. 89053/14) per la demolizione e CP_1 ricostruzione di un fabbricato ad uso abitativo sull'immobile di Via Sandalo n. 1 a - il CP_1
18.3.2015 era stato acquisito il certificato di destinazione urbanistica n. 13/C/15, da cui emergeva un'area classificata in parte “zona per viabilità”, una parte F38 “verde di arredo stradale” e una piccola parte B12 “residenziale urbana”; - il 20.3.2015 aveva acquistato l'immobile sito a Via Sandalo n. 1 (149 mq + terreno 1.900 mq), al prezzo di € 80.000 CP_1
(registrato il 25.3.2015 al n. 2563/IT e trascritto il 26.3.2015 al n. 8768 R.G. e n. 7195 R.P.), con l'obiettivo di costruirvi la prima casa;
- l'atto notarile menzionava la pratica edilizia in corso e il rilascio del permesso di costruire ai sensi artt. 13 e 20 d.P.R. 380/2001 emesso da parte del in data 24.2.2015; - il 25.5.20215 il nel confermare il CP_1 CP_1 permesso di costruire, le aveva richiesto il pagamento degli oneri (€ 6.546,95 per i costi di costruzione ed € 13.901,07 per l'urbanizzazione primaria e secondaria); - il 27.11.2017 aveva presentato una richiesta di esame progetto allo Sportello Unico Edilizia (prot. gen. 182124 del 29.11.2017); - il 15.2.2018, con nota prot. 40468, il aveva comunicato il diniego CP_1 alla pratica, emergendo motivi ostativi al rilascio del permesso di costruire in base all'art. 9 d.P.R. 380/2001; - il 13.3.2018 presentava memorie difensive, ma il ribadiva di CP_1 non poter accogliere la richiesta;
- il 27.7.2020 l'attrice presentava una SCIA Alternativa al permesso di costruire per manutenzione ordinaria/straordinaria (n. 2020/1134, Prot. Gen. 087008), ma il replicava l'11.11.2020 diffidandola dall'eseguire le opere, CP_1 sostenendo che l'area era destinata a viabilità e verde stradale in base gli artt. 15 e 16 del PRG. A causa della condotta illecita del consistente nell'aver indotto l'attrice in un falso CP_1 affidamento, ella aveva subito un danno economico di € 115.000 (di cui € 80.000 pari al prezzo pagato per l'acquisto del terreno, € 294,00 a titolo di spese, € 1.500,00 quale onorario del notaio rogante € 31.000,00 a titolo di affitti), oltre interessi e rivalutazione Persona_1 monetaria;
il tutto con vittoria delle spese di lite. L'illiceità della condotta dell'ente si fondava sul principio di legittimo affidamento, tutelato agli artt. 21 nonies e 21 quinquies L. 241/1990, che opera quale limite all'esercizio del potere della P.A. e giustifica il risarcimento del danno anche per condotte contraddittorie, inquadrando la responsabilità nell'alveo contrattuale derivando da un “contatto sociale qualificato”. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.7.2024 si costituiva in giudizio il eccependo il difetto di giurisdizione, chiedendo l'improcedibilità Controparte_1 della domanda attorea o, in subordine, il suo rigetto;
con vittoria delle spese di lite.
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Alla ricostruzione dei fatti dell'attrice, il convenuto aggiungeva che: - il CP_1
18.09.2014 era stata presentata istanza di rilascio del permesso di costruire (prot. 89053) per la demolizione e la ricostruzione del fabbricato in via Sandalo n. 1, ai sensi della L.R. 49/14 (Piano Casa); - il 24.02.2015 con nota prot. 89053 erano state impartite prescrizioni tecniche e richiesta documentazione per determinare gli oneri concessori;
il 25.05.2015 con nota prot. 59527 era stato comunicato l'importo degli oneri e assegnato termine di 30 giorni per il pagamento, pena l'archiviazione della pratica;
- non era seguito il pagamento degli oneri, per cui la pratica era stata archiviata e il permesso di costruire non era mai stato rilasciato;
- il 27.11.2017 era stata presentata una nuova istanza di riesame (prot. 182124) per il rilascio del permesso di costruire;
- il 20.02.2018 con nota prot. 40468 negava il rilascio per motivi ostativi, in applicazione dell'art. 9 d.P.R. 380/01, ritenendo che in detta zona, non edificabile, fosse ammessa solo attività di manutenzione ordinaria;
- il 13.04.2018 con provvedimento prot. 72265 veniva confermato il diniego e tale provvedimento non veniva impugnato dall'attrice; - il 17.11.2020 l'attrice veniva diffidata con nota prot. 0135650 a non eseguire le opere, in quanto non consentite, essendo possibile solo attività di manutenzione ordinaria;
- la diffida veniva impugnata dinanzi al TAR Lecce (R.G. 189/2021), che con ordinanza del 13.5.2021 rigettava la sospensiva per difetto del periculum in mora. Ciò premesso in fatto, il argomentava l'eccezione pregiudiziale di difetto di CP_1 giurisdizione, essendo la materia urbanistica ed edilizia rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 113, co. 1, lett. f, d.lgs. 104/2010. In secondo luogo, sempre in via pregiudiziale, argomentava l'eccezione di inammissibilità ed improcedibilità dell'azione risarcitoria sia in ragione della pendenza del giudizio di impugnazione della dinanzi al TAR, sia per tardività dell'azione risarcitoria ai Parte_2 sensi dell'art. 30 c.p.a., essendo stata promossa oltre 120 giorni dalla conoscenza del provvedimento pregiudizievole. Argomentava la dedotta infondatezza della domanda risarcitoria, valorizzando le seguenti circostanze: - nessun permesso di costruire era mai stato rilasciato dal poiché la CP_1 nota del 24.02.2015 era solo atto endoprocedimentale, subordinato al pagamento degli oneri che, poi, non era mai avvenuto;
- il non aveva adottato alcuna condotta CP_1 contraddittoria o lesiva della buona fede;
- non si poteva affermare l'esistenza di un affidamento incolpevole dell'attrice, che aveva acquistato il terreno consapevole della mancanza di un titolo edilizio e senza subordinare la vendita al rilascio del permesso;
- le norme del Piano Casa sono soggette ad interpretazione restrittiva, non derogabile per le aree non edificabili;
- in base all'art. 116 NTA la SCIA non consentiva di eseguire interventi in zona viabilità/verde, se non attività di manutenzione ordinaria;
- nessun danno ingiusto era stato sofferto dall'attrice, che non aveva diritto a realizzare l'intervento. La causa veniva istruita documentalmente. Giusta ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 21.12.2025 la causa veniva trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c..
2. L'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal convenuto è fondata e CP_1 merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate. Da un lato è indubbio e condivisibile il principio espresso a più riprese dalla Suprema Corte (Cass. n. 3755 del 12.2.2024) secondo cui sussiste
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“la giurisdizione del giudice ordinario nell'ipotesi di responsabilità civile della P.A. per lesione del legittimo affidamento del privato da contatto sociale "qualificato"”. Ciò in quanto viene in rilievo ex art. 2043 c.c. la lesione dell'integrità patrimoniale del privato rispetto alla quale l'esercizio del potere amministrativo non rileva in sé, ma per l'efficacia causale del danno-evento da affidamento incolpevole (cfr. Cass. n. 17586/2015). E' indubbio, in sostanza, che si discute di un diritto soggettivo all'autodeterminazione del singolo nelle scelte che comportano impegno di risorse, che deve essere posto “al riparo da ingerenze illecite o da comportamenti scorretti altrui, la cui protezione si realizza mediante l'imposizione di reciproci doveri di comportamento, ispirati a buona fede, tra i soggetti di una relazione instaurata in vista della conclusione di un contratto o dell'emissione di un provvedimento amministrativo”. Il fondamento della domanda non è l'illegittimità dell'atto, ma la scorrettezza del comportamento della pubblica amministrazione, che ha determinato il tradimento della fiducia, dell'aspettativa di coerenza e non contraddittorietà riposta dal privato nel comportamento dell'Amministrazione, ricollegandosi ai doveri di correttezza e buona fede che informano qualsiasi rapporto giuridico, inclusa la relazione asimmetrica tra l'amministrazione, titolare di poteri autoritativi, e il privato (Cass. S.U. n. 8236/2020). Tuttavia, anche di recente – peraltro in un caso non dissimile da quello oggetto di controversia in cui il privato lamentava di esser stato indotto all'acquisto di un immobile per l'attuazione di un progetto edificatorio, poi divenuto irrealizzabile per annullamento del PdC - la CP_ Cassazione ha ribadito che la ripartizione di giurisdizione tra e g.o. poc'anzi ricostruita opera solo “al di fuori delle materie indicate dall'art. 133 c.p.a., nelle quali si configura la giurisdizione esclusiva del g.a.” (così Cass. S.U. n. 26080 del 25/09/2025).
“È nelle sole materie di giurisdizione esclusiva, indicate dalla legge e dall'articolo 133 c.p.a., che il giudice amministrativo conosce, pure ai fini risarcitori, anche delle controversie nelle quali si faccia questione di diritti soggettivi ex art. 7, co. 5, c.p.a.; nella giurisdizione di legittimità resta invece inderogabile il criterio generale di riparto basato sulla natura della situazione sostanziale lesa dall'esercizio o dal mancato esercizio del potere, la cui qualificazione – nei singoli casi - costituisce un prius ai fini della esatta perimetrazione degli ambiti di giurisdizione” (così Cass. S.U. n. 26080 del 25/09/2025). Va osservato, allora, che l'art. 7 del d.lgs. n. 104/2010 (c.p.a.) attribuisce alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie in cui si faccia questione di comportamenti riconducibili “anche mediatamente all'esercizio del potere amministrativo” nelle materie dell'urbanistica e dell'edilizia. Nel caso di specie, ben può affermarsi che il danno, per come ipotizzato dall'attrice, sarebbe conseguenza di un comportamento contrario a buona fede del connesso, almeno in CP_1 via indiretta, all'esercizio del potere amministrativo, per cui la lite ricade nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, co. 1, lett. f), del d.lgs. 104/2010, in applicazione dei principi della giurisprudenza costituzionale di cui alle pronunce n. 204/2004 e n. 191/2006. In conclusione, solo “all'infuori delle materie di giurisdizione esclusiva elencate dall'art. 133 c.p.a., in caso di violazione dell'affidamento incolpevole la giurisdizione sulle azioni risarcitorie appartiene al giudice ordinario.” Qui si verte in una materia in cui il giudice amministrativo conosce anche dei diritti soggettivi ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. f), c.p.a., per cui la giurisdizione compete al giudice ordinario
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solo quando la lesione viene ricondotta “a meri comportamenti materiali avulsi” dall'esercizio del potere pubblico (così Cass. S.U. n. 26080 del 25/09/2025).. Invero, nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti, l'affidamento dell'attrice riposava proprio nella futura concessione del titolo edilizio e, quindi, nel convincimento di poter confidare nel rilascio di un provvedimento ampliativo;
provvedimento che non è stato poi adottato perché, dopo la nota prot. 89053 del 24.02.2015, l'attrice si era vista negare il permesso di costruire e la possibilità di realizzare il proprio progetto edificatorio, stante la diffida di non eseguire le opere menzionate nella SCIA. Pertanto, nel caso di specie la lesione può considerarsi riconducibile a comportamenti posti in essere dal nell'esercizio del potere pubblico o ad esso collegati almeno in via CP_1 mediata. Deve, in conclusione, affermarsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 37 c.p.c.. In applicazione dell'art. 59, co. 1, L. n. 69/2009 si ritiene munito di giurisdizione il CP_3
, Sezione Lecce, dinanzi al quale può esser riproposta la domanda - con le modalità e
[...] secondo le forme previste per il giudizio davanti ad esso in relazione al rito applicabile - entro il termine perentorio di tre mesi, decorrente dal passaggio in giudicato della presente pronuncia, con conseguente salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda.
3. Stante il recente intervento giurisprudenziale in materia, occorso nel settembre 2025, che ha ulteriormente chiarito quale sia il riparto di giurisdizione in ipotesi quale quella al vaglio, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, Sezione Lecce;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.. Lecce, 21/12/2025 Il Giudice
dott.ssa Claudia Tordo Caprioli
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