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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 20/03/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PISA
Sezione Civile
Il Giudice, rientrato dalla camera di consigli o, ha dato lettura della seguente sentenza depositata telematicamente:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa
Teresa Guerrieri ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile d'appello iscritta al n.2813 del RGAC dell'anno 2021 avente ad oggetto appello avverso la sent enza n.13/2021 del Giudice di Pace di Pisa, vertent e
TRA
, in persona del legale rappresentant e, quale cessionari a Parte_1 dei crediti vantati dai sig.ri , , e Parte_2 Parte_3 Persona_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno Tassone, presso il cui Parte_4 studio, sito in Roma, corso Vittorio Emanuele , n. 85, è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE
E
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Castioni, dall'Avv.Tiziano Criserà e dall'Avv. Valentina Marchi presso il cui studio, sito in Pisa, via Zamenohf, n.6, è elettivamente domiciliat a;
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.03.2025 le parti hanno discusso oralmente la causa.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualment e notificato, , quale Parte_1 cessionaria dei crediti vantati dai sig.ri , , Parte_2 Parte_3 [...]
e , conveniva dinnanzi al Giudice di Pace di Pisa Per_1 Parte_4
per sentire condannare la compagnia aerea al pagamento di € CP_1
1 1000,00 a titolo di compensazione pecuniari a ex art.5 e 7, comma 1, lett.a del
Regolamento CE 261/2004 in conseguenza della cancellazione del volo aereo denominato FR9471, tratta Pisa -Madrid.
1.1. Si costituiva in giudizio la quale, eccepito il difetto di CP_1 giurisdizione del Giudi ce It aliano, contestava le pretese attri ci e domandava il rigetto dell'azione, con vittoria di spese ed onorari.
1.2. Con sentenza n.13/2021, il Giudice di Pace di Pisa dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice italiano sulla base della sede estera dell a convenuta, escludendo l'applicazione al caso di specie del Codice del Consumo.
1.3. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1 appello avverso la citata sent enza al fine di sentire, in riforma della sentenza:
- In via principale: accertarsi e dichiararsi la illegittimità e/o nullità della sentenza impugnata per violazione di legge ed erronea motivazione, con conseguente accertamento della giurisdizione del Giudice di Pace di Pisa, nonché con accoglimento della domanda spiegata in primo grado, con conseguent e condanna della in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento della somma di Euro 1.000,00 (€ 250,00 per ciascun passeggero), oltre interessi dalla richiesta, a titolo di compens azione pecuniaria a norma degli artt.
6 e 7, sez. 1, del Reg. CE n. 261/2014.
In subordine, ove il Tribunale lo ritenga, accertata e dichiarata la giurisdizione del Giudice di Pace di Pisa, rimettere dinanzi allo stesso il giudizio.
1.4. Si costituiva in giudizio chiedendo di: CP_1 in via pregiudiziale e principale: Confermare la sentenza di primo grado ex adverso impugnata e comunque dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice italiano adito in favore del Giudice irlandese in forza della clausola di proroga della giurisdizione contenuta nell'art.
2.4 delle Condizioni Generali di Trasporto adottate da rigettare l'avverso appello e confermare la sentenza di primo CP_1 grado emessa dal Giudice di Pace di Pisa n. 13/2021; nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza di primo grado, rigettare l'appello avversario e le domande formulate, anche in primo grado, perché infondate in fatto e in diritto, per le ragioni ampiamente indicat e nel present e atto, nonché negli atti di primo grado, e dichiarare che nulla è dovuto da CP_2
[... L'appello va accolto nei limiti di cui in motivazione.
Sussiste la giurisdizione del giudice italiano.
In proposito, va richiamato quanto affermato dal la Corte di Giustizia nella sentenza
18 novembre 2020 (causa C -519/19) in un caso del tutto analogo a quello che ci
2 occupa. Secondo la Corte di Giustizia, infatti, l'art. 25 del Regolamento UE n.
1215/2012 deve essere interpretato nel senso che una clausola attributiva di competenza, inserita in un contratto di trasporto concluso tra un passeggero e una compagnia aerea, non può essere opposta da quest'ultima a una società di recupero crediti alla qual e il passeggero ha ceduto il suo credito per contest are l a competenza di un giudice a conoscere di un'azione risarcitoria intentata nei confronti della compagnia aerea sulla base del regolamento (CE) n. 261/2004, a meno che, ai sensi della normativa dello Stato i cui giudici sono designati in tale clausola, detta soci età di recupero crediti sia subentrat a al contraent e iniziale in tutti i suoi diritti e obblighi, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
Nel caso di specie, quindi, al fine di avvantaggiarsi della clausola di attribuzione della compet enza giurisdizionale in favore del tribunale i rlandese anche nei confronti della cessionari a avrebbe dovuto dimostrare che, in Parte_1 CP_1 base al diritto irlandese, è subentrata ai passeggeri in tutti i diritti ed Parte_1 obblighi derivanti dal contratto di trasporto, ma tale prova non è stat a fornita e, pertanto, la clausola di elezione del foro convenz ionale cont enuta nel contratto di trasporto non può opporsi alla cessionaria.
Peraltro, nella sentenza citata la Corte di Giustizia ha altresì precisato che una tale clausola, inserita in un contratto concluso tra un consumatore, vale a dire il passeggero aereo, e un professionista, ovvero la compagnia aerea, senza essere stata oggetto di negozi ato individuale e che att ribuisce una competenza esclusiva al giudice nel cui foro si trova la sede del professionista, deve essere considerata abusiva, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del
Consiglio, del 5 apri le 1993, concernent e le clausole abusive nei cont ratti stipulati con i consumatori e che la natura abusiva ben può essere eccepita anche dal cessionario nei cui confronti tale clausol a sia fatta val ere. Invero, la Corte di
Giustizia ha ripetutamente dichi a rato che una clausola attributiva di competenza, inserita in un contratto concluso tra un consumatore e un professionista senza essere stata oggetto di negoziato individuale e che attribuisce una competenza esclusiva al giudice nel cui foro si trova l a sed e del professionista, deve essere considerata abusiva, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina a danno del consumatore un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblig hi delle parti derivanti dal contratto (v., in tal senso, sentenze del 27 giugno 2000, Océano e Controparte_3
da C -240/98 a C-244/98, EU:C:2000:346, punto 24; del 4 giugno Controparte_4
2009, Pannon GSM, C -243/08, EU:C:2009:350, punto 40, nonché del 9 novembre
2010, VB Pénzügyi Lízing, C -137/08, EU:C:2010:659, punto 53). Di conseguenza,
3 spetta al giudice nazionale, investito di una controversi a come quella per cui è causa, in applicazione della normativa dello Stato membro i cui giudici sono designati in una clausola att ributiva di competenza, e interpretando detta normativa conform emente alle prescrizioni della direttiva 93/13, trarre le conseguenze giuridiche dall'eventuale carattere abusivo di una tale clausola, posto che dal testo dell'articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva deriva che i giudici nazionali sono tenuti ad escludere l'applicazione di una clausola contrattuale abusiva affinché non produca effetti vincolanti. Infatti, una clausola del genere rientra nella cat egori a di quelle che hanno lo scopo o l'effetto di sopprimere o limitare l'esercizio di azioni legali da part e del consum atore di cui al numero 1, lettera q), dell'allegato a tale direttiva (sentenze del 27 giugno 2000, Océano e Controparte_3 [...]
da C -240/98 a C-244/98, EU:C:2000:346, punto 22; del 4 giugno 2009, CP_4
Pannon GSM, C-243/08, EU:C:2009:350, punto 41, nonché del 9 novembre 2010,
VB Pénzügyi Lízing, C -137/08, EU:C:2010:659, punto 54).
Ne consegue che il Giudi ce di Pace ha errato nel ritenere non sussist ente l a giurisdizione del giudi ce italiano non soltanto perché la clausola richiam ata non è opponibile a quale cessionaria del credito solo in virtù del cont ratto di Parte_1 trasporto, ma vieppiù perché detta clausol a deve ritenersi abusiva e, quindi, nulla.
Pertanto, ai sensi dell'articolo 7, punto 1, lettera b), del regolamento n. 1215/2012, nel caso di voli diretti, tanto il luogo di partenza quanto quello di arrivo dell'aereo devono essere considerati, allo stesso titolo, luoghi di prestazione principale d ei servizi oggetto di un contratto di trasporto aereo, il che attribuisce all'autore di un ricorso per risarcimento pecuniario, proposto sulla base del regol amento n.
261/2004, la scelta di proporre il proprio ri corso dinanzi al giudice nella cui circoscrizione si trovano o il luogo di partenza o il luogo di arrivo dell'aereo, quali indicati in detto contratto (v., in tal senso, sentenza del 9 luglio 2009, Rehder,
C-204/08, EU:C:2009:439, punto 47, nonché ordinanza del 13 febbraio 2020,
C -606/19, EU:C:2020:101, punto 26). Parte_1
Risultando il presente giudizio introdotto anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs 10 ottobre 2022 n.149, occorre rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art.353 c.p.c.
3. Le spese di lite dei due gradi del giudizio seguono la soccombenza e debbono restare integralment e a carico della parte appel lata, come liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 quanto al giudizio di prime cure e del d.m. 147/2022 quanto alla fase d'appello. La liquidazione dovrà essere effettuat a, in ragione del valore della domanda e dell'attività difensiva svolta, secondo valori medi previsti dalle tabelle allegate ai decreti ministeriali citati(da € 00,01 a € 1.100), ad
4 esclusione, nel giudizio d'appello, della fase istruttoria che non si è tenuta e con riduzione del 50% per la serialità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa
Teresa Guerri eri, definitivam ente pronunciando sulla causa di appello avverso l a sentenza n. 13/2021 del Giudice di Pace di Pisa, così provvede:
1) in riforma dell a sentenza n.13/21 del Giudi ce di Pace di Pisa, dichiara sussistente la giurisdizione del giudice italiano;
2) rimette le parti davanti al Giudice di Pace di Pisa innanzi al quale debbono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza;
3) condanna a corrispondere in favore di CP_1 Parte_1 il pagamento delle spese di lite dei due gradi di giudizio che liquida
[...] in complessivi € 561, di cui € 330 per il primo grado di giudizio ed € 231 per il secondo grado di giudizio, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Pisa, 20 marzo 2025
IL GIUDICE dott.ssa Teresa Guerrieri
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Sezione Civile
Il Giudice, rientrato dalla camera di consigli o, ha dato lettura della seguente sentenza depositata telematicamente:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa
Teresa Guerrieri ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile d'appello iscritta al n.2813 del RGAC dell'anno 2021 avente ad oggetto appello avverso la sent enza n.13/2021 del Giudice di Pace di Pisa, vertent e
TRA
, in persona del legale rappresentant e, quale cessionari a Parte_1 dei crediti vantati dai sig.ri , , e Parte_2 Parte_3 Persona_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno Tassone, presso il cui Parte_4 studio, sito in Roma, corso Vittorio Emanuele , n. 85, è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE
E
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Castioni, dall'Avv.Tiziano Criserà e dall'Avv. Valentina Marchi presso il cui studio, sito in Pisa, via Zamenohf, n.6, è elettivamente domiciliat a;
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.03.2025 le parti hanno discusso oralmente la causa.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualment e notificato, , quale Parte_1 cessionaria dei crediti vantati dai sig.ri , , Parte_2 Parte_3 [...]
e , conveniva dinnanzi al Giudice di Pace di Pisa Per_1 Parte_4
per sentire condannare la compagnia aerea al pagamento di € CP_1
1 1000,00 a titolo di compensazione pecuniari a ex art.5 e 7, comma 1, lett.a del
Regolamento CE 261/2004 in conseguenza della cancellazione del volo aereo denominato FR9471, tratta Pisa -Madrid.
1.1. Si costituiva in giudizio la quale, eccepito il difetto di CP_1 giurisdizione del Giudi ce It aliano, contestava le pretese attri ci e domandava il rigetto dell'azione, con vittoria di spese ed onorari.
1.2. Con sentenza n.13/2021, il Giudice di Pace di Pisa dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice italiano sulla base della sede estera dell a convenuta, escludendo l'applicazione al caso di specie del Codice del Consumo.
1.3. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1 appello avverso la citata sent enza al fine di sentire, in riforma della sentenza:
- In via principale: accertarsi e dichiararsi la illegittimità e/o nullità della sentenza impugnata per violazione di legge ed erronea motivazione, con conseguente accertamento della giurisdizione del Giudice di Pace di Pisa, nonché con accoglimento della domanda spiegata in primo grado, con conseguent e condanna della in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento della somma di Euro 1.000,00 (€ 250,00 per ciascun passeggero), oltre interessi dalla richiesta, a titolo di compens azione pecuniaria a norma degli artt.
6 e 7, sez. 1, del Reg. CE n. 261/2014.
In subordine, ove il Tribunale lo ritenga, accertata e dichiarata la giurisdizione del Giudice di Pace di Pisa, rimettere dinanzi allo stesso il giudizio.
1.4. Si costituiva in giudizio chiedendo di: CP_1 in via pregiudiziale e principale: Confermare la sentenza di primo grado ex adverso impugnata e comunque dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice italiano adito in favore del Giudice irlandese in forza della clausola di proroga della giurisdizione contenuta nell'art.
2.4 delle Condizioni Generali di Trasporto adottate da rigettare l'avverso appello e confermare la sentenza di primo CP_1 grado emessa dal Giudice di Pace di Pisa n. 13/2021; nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza di primo grado, rigettare l'appello avversario e le domande formulate, anche in primo grado, perché infondate in fatto e in diritto, per le ragioni ampiamente indicat e nel present e atto, nonché negli atti di primo grado, e dichiarare che nulla è dovuto da CP_2
[... L'appello va accolto nei limiti di cui in motivazione.
Sussiste la giurisdizione del giudice italiano.
In proposito, va richiamato quanto affermato dal la Corte di Giustizia nella sentenza
18 novembre 2020 (causa C -519/19) in un caso del tutto analogo a quello che ci
2 occupa. Secondo la Corte di Giustizia, infatti, l'art. 25 del Regolamento UE n.
1215/2012 deve essere interpretato nel senso che una clausola attributiva di competenza, inserita in un contratto di trasporto concluso tra un passeggero e una compagnia aerea, non può essere opposta da quest'ultima a una società di recupero crediti alla qual e il passeggero ha ceduto il suo credito per contest are l a competenza di un giudice a conoscere di un'azione risarcitoria intentata nei confronti della compagnia aerea sulla base del regolamento (CE) n. 261/2004, a meno che, ai sensi della normativa dello Stato i cui giudici sono designati in tale clausola, detta soci età di recupero crediti sia subentrat a al contraent e iniziale in tutti i suoi diritti e obblighi, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
Nel caso di specie, quindi, al fine di avvantaggiarsi della clausola di attribuzione della compet enza giurisdizionale in favore del tribunale i rlandese anche nei confronti della cessionari a avrebbe dovuto dimostrare che, in Parte_1 CP_1 base al diritto irlandese, è subentrata ai passeggeri in tutti i diritti ed Parte_1 obblighi derivanti dal contratto di trasporto, ma tale prova non è stat a fornita e, pertanto, la clausola di elezione del foro convenz ionale cont enuta nel contratto di trasporto non può opporsi alla cessionaria.
Peraltro, nella sentenza citata la Corte di Giustizia ha altresì precisato che una tale clausola, inserita in un contratto concluso tra un consumatore, vale a dire il passeggero aereo, e un professionista, ovvero la compagnia aerea, senza essere stata oggetto di negozi ato individuale e che att ribuisce una competenza esclusiva al giudice nel cui foro si trova la sede del professionista, deve essere considerata abusiva, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del
Consiglio, del 5 apri le 1993, concernent e le clausole abusive nei cont ratti stipulati con i consumatori e che la natura abusiva ben può essere eccepita anche dal cessionario nei cui confronti tale clausol a sia fatta val ere. Invero, la Corte di
Giustizia ha ripetutamente dichi a rato che una clausola attributiva di competenza, inserita in un contratto concluso tra un consumatore e un professionista senza essere stata oggetto di negoziato individuale e che attribuisce una competenza esclusiva al giudice nel cui foro si trova l a sed e del professionista, deve essere considerata abusiva, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina a danno del consumatore un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblig hi delle parti derivanti dal contratto (v., in tal senso, sentenze del 27 giugno 2000, Océano e Controparte_3
da C -240/98 a C-244/98, EU:C:2000:346, punto 24; del 4 giugno Controparte_4
2009, Pannon GSM, C -243/08, EU:C:2009:350, punto 40, nonché del 9 novembre
2010, VB Pénzügyi Lízing, C -137/08, EU:C:2010:659, punto 53). Di conseguenza,
3 spetta al giudice nazionale, investito di una controversi a come quella per cui è causa, in applicazione della normativa dello Stato membro i cui giudici sono designati in una clausola att ributiva di competenza, e interpretando detta normativa conform emente alle prescrizioni della direttiva 93/13, trarre le conseguenze giuridiche dall'eventuale carattere abusivo di una tale clausola, posto che dal testo dell'articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva deriva che i giudici nazionali sono tenuti ad escludere l'applicazione di una clausola contrattuale abusiva affinché non produca effetti vincolanti. Infatti, una clausola del genere rientra nella cat egori a di quelle che hanno lo scopo o l'effetto di sopprimere o limitare l'esercizio di azioni legali da part e del consum atore di cui al numero 1, lettera q), dell'allegato a tale direttiva (sentenze del 27 giugno 2000, Océano e Controparte_3 [...]
da C -240/98 a C-244/98, EU:C:2000:346, punto 22; del 4 giugno 2009, CP_4
Pannon GSM, C-243/08, EU:C:2009:350, punto 41, nonché del 9 novembre 2010,
VB Pénzügyi Lízing, C -137/08, EU:C:2010:659, punto 54).
Ne consegue che il Giudi ce di Pace ha errato nel ritenere non sussist ente l a giurisdizione del giudi ce italiano non soltanto perché la clausola richiam ata non è opponibile a quale cessionaria del credito solo in virtù del cont ratto di Parte_1 trasporto, ma vieppiù perché detta clausol a deve ritenersi abusiva e, quindi, nulla.
Pertanto, ai sensi dell'articolo 7, punto 1, lettera b), del regolamento n. 1215/2012, nel caso di voli diretti, tanto il luogo di partenza quanto quello di arrivo dell'aereo devono essere considerati, allo stesso titolo, luoghi di prestazione principale d ei servizi oggetto di un contratto di trasporto aereo, il che attribuisce all'autore di un ricorso per risarcimento pecuniario, proposto sulla base del regol amento n.
261/2004, la scelta di proporre il proprio ri corso dinanzi al giudice nella cui circoscrizione si trovano o il luogo di partenza o il luogo di arrivo dell'aereo, quali indicati in detto contratto (v., in tal senso, sentenza del 9 luglio 2009, Rehder,
C-204/08, EU:C:2009:439, punto 47, nonché ordinanza del 13 febbraio 2020,
C -606/19, EU:C:2020:101, punto 26). Parte_1
Risultando il presente giudizio introdotto anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs 10 ottobre 2022 n.149, occorre rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art.353 c.p.c.
3. Le spese di lite dei due gradi del giudizio seguono la soccombenza e debbono restare integralment e a carico della parte appel lata, come liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 quanto al giudizio di prime cure e del d.m. 147/2022 quanto alla fase d'appello. La liquidazione dovrà essere effettuat a, in ragione del valore della domanda e dell'attività difensiva svolta, secondo valori medi previsti dalle tabelle allegate ai decreti ministeriali citati(da € 00,01 a € 1.100), ad
4 esclusione, nel giudizio d'appello, della fase istruttoria che non si è tenuta e con riduzione del 50% per la serialità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa
Teresa Guerri eri, definitivam ente pronunciando sulla causa di appello avverso l a sentenza n. 13/2021 del Giudice di Pace di Pisa, così provvede:
1) in riforma dell a sentenza n.13/21 del Giudi ce di Pace di Pisa, dichiara sussistente la giurisdizione del giudice italiano;
2) rimette le parti davanti al Giudice di Pace di Pisa innanzi al quale debbono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza;
3) condanna a corrispondere in favore di CP_1 Parte_1 il pagamento delle spese di lite dei due gradi di giudizio che liquida
[...] in complessivi € 561, di cui € 330 per il primo grado di giudizio ed € 231 per il secondo grado di giudizio, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Pisa, 20 marzo 2025
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