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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 511/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CA FRANCESCO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3831/2024 depositato il 30/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170030469013000 TASSA AUTO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180021090043000 TASSA AUTO 2014
proposto da
Ricorrente_1 Telefono1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 Telefono1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239015590311 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239015590311 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 30.04.2025 la signora Ricorrente_1, impugna dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di primo di Catania l'intimazione di pagamento n. 29320239015590311000 di euro 396,74, notificata in data 05.03.2024 e relativa alle cartelle di pagamento nn. 29320170030469013/000 e
29320180021090043/000 per bolli auto anno 2013 e 2014.
Eccepisce:
1) la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della Legge 212/2000;
2) la prescrizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 51 – 56 L. 953/82;
3) la violazione e falsa applicazione dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973;
4) il decorso dei termini di prescrizione e decadenza.
Conclude chiedendo, previa sospensione, di annullare le cartelle di pagamento riportate nell'intimazione di pagamento in questa sede impugnata, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, tutti da distrarsi ex. art. 93 c.p.c.
L'Agenzia Delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, Ufficio Legale si è costituita il 03.06.2024 facendo rilevare l'inammissibilità del ricorso per intempestività della proposizione e per violazione dell'art. 21, comma
1° del D.Lgs. 546/92.
Inoltre sostiene l'inammissibilità delle eccezioni poiché l'Agente della NE ha correttamente notificato le cartelle di pagamento propedeutiche all'atto impugnato.
Contesta le eccezioni sulla prescrizione e conclude chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 30.09.2024 la Corte, in composizione monocratica, ritenuta l'assenza del pericolo del ritardo rispetto alla decisione, data l'esiguità della somma, rigetta l'istanza di sospensione e rinvia a nuovo ruolo. Spese al definitivo.
L'Agenzia delle Entrate - NE non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Fissata in composizione monocratica per trattare la chiesta inibitoria la Corte, all'udienza del 14.01.2026 pone la causa in decisione e ritiene fondato il ricorso introduttivo.
In via preliminare, il Collegio osserva come il fulcro della controversia risieda nell'eccezione di inesistenza e/o nullità della notificazione delle cartelle di pagamento nn. 29320170030469013/000 e
29320180021090043/000, atti presupposti all'impugnata intimazione di pagamento n. 29320239015590311000.
Tale profilo assume carattere assorbente rispetto ad ogni altra censura mossa dalla parte ricorrente.
Risulta fondata la doglianza relativa al difetto di notifica degli atti prodromici.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la mancata o irrituale notificazione dell'atto presupposto inficia inesorabilmente la validità dell'atto consequenziale, determinandone la nullità per violazione del diritto di difesa.
Ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, il Concessionario della riscossione è tenuto a notificare la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo, a pena di decadenza, entro termini perentori e con modalità esenti da vizi. Tale adempimento non rappresenta un mero formalismo, ma costituisce il presupposto indefettibile per la legittimità della pretesa tributaria nelle fasi successive.
Sul punto, questo Collegio richiama il principio espresso dalla Corte di Cassazione (Ord. 15/09/2023, n.
26660), la quale ha ribadito che: "In materia di riscossione delle imposte, la correttezza del procedimento è assicurata dal rispetto di una sequenza procedimentale di atti e relative notificazioni. L'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato."
Dall'esame del fascicolo di causa, emerge che l'Agenzia delle Entrate non ha fornito prova idonea dell'avvenuta ricezione degli atti. Le relate di notifica depositate risultano prive di elementi certi che consentano di ricondurle, in modo univoco e diretto, alle cartelle di pagamento poste a fondamento dell'intimazione.
Inoltre, la mancata costituzione in giudizio dell'Ente di NE e l'assenza di ulteriore documentazione probatoria (quali avvisi di ricevimento o atti interruttivi della prescrizione) precludono la verifica della regolarità della sequenza procedimentale.
Ne deriva l'accoglimento del ricorso per carenza di prova sull'esistenza del titolo esecutivo ritualmente notificato, con assorbimento degli ulteriori motivi di gravame.
Per tutto ciò si dispone l'annullamento della sola intimazione di pagamento n. 29320239015590311000.
L'accoglimento del ricorso per vizi procedurali giustifica la compensazione, tra la ricorrente e gli enti resistenti, delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Catania, in composizione monocratica, accoglie il ricorso, disponendo l'annullamento dell'intimazione ad adempiere n. 29320239015590311000 e compensando le spese del giudizio di merito tra le parti.
Così deciso in Catania il 14.01.2026
Il giudice singolo
CE GI AN
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CA FRANCESCO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3831/2024 depositato il 30/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170030469013000 TASSA AUTO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180021090043000 TASSA AUTO 2014
proposto da
Ricorrente_1 Telefono1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 Telefono1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239015590311 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239015590311 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 30.04.2025 la signora Ricorrente_1, impugna dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di primo di Catania l'intimazione di pagamento n. 29320239015590311000 di euro 396,74, notificata in data 05.03.2024 e relativa alle cartelle di pagamento nn. 29320170030469013/000 e
29320180021090043/000 per bolli auto anno 2013 e 2014.
Eccepisce:
1) la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della Legge 212/2000;
2) la prescrizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 51 – 56 L. 953/82;
3) la violazione e falsa applicazione dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973;
4) il decorso dei termini di prescrizione e decadenza.
Conclude chiedendo, previa sospensione, di annullare le cartelle di pagamento riportate nell'intimazione di pagamento in questa sede impugnata, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, tutti da distrarsi ex. art. 93 c.p.c.
L'Agenzia Delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, Ufficio Legale si è costituita il 03.06.2024 facendo rilevare l'inammissibilità del ricorso per intempestività della proposizione e per violazione dell'art. 21, comma
1° del D.Lgs. 546/92.
Inoltre sostiene l'inammissibilità delle eccezioni poiché l'Agente della NE ha correttamente notificato le cartelle di pagamento propedeutiche all'atto impugnato.
Contesta le eccezioni sulla prescrizione e conclude chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 30.09.2024 la Corte, in composizione monocratica, ritenuta l'assenza del pericolo del ritardo rispetto alla decisione, data l'esiguità della somma, rigetta l'istanza di sospensione e rinvia a nuovo ruolo. Spese al definitivo.
L'Agenzia delle Entrate - NE non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Fissata in composizione monocratica per trattare la chiesta inibitoria la Corte, all'udienza del 14.01.2026 pone la causa in decisione e ritiene fondato il ricorso introduttivo.
In via preliminare, il Collegio osserva come il fulcro della controversia risieda nell'eccezione di inesistenza e/o nullità della notificazione delle cartelle di pagamento nn. 29320170030469013/000 e
29320180021090043/000, atti presupposti all'impugnata intimazione di pagamento n. 29320239015590311000.
Tale profilo assume carattere assorbente rispetto ad ogni altra censura mossa dalla parte ricorrente.
Risulta fondata la doglianza relativa al difetto di notifica degli atti prodromici.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la mancata o irrituale notificazione dell'atto presupposto inficia inesorabilmente la validità dell'atto consequenziale, determinandone la nullità per violazione del diritto di difesa.
Ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, il Concessionario della riscossione è tenuto a notificare la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo, a pena di decadenza, entro termini perentori e con modalità esenti da vizi. Tale adempimento non rappresenta un mero formalismo, ma costituisce il presupposto indefettibile per la legittimità della pretesa tributaria nelle fasi successive.
Sul punto, questo Collegio richiama il principio espresso dalla Corte di Cassazione (Ord. 15/09/2023, n.
26660), la quale ha ribadito che: "In materia di riscossione delle imposte, la correttezza del procedimento è assicurata dal rispetto di una sequenza procedimentale di atti e relative notificazioni. L'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato."
Dall'esame del fascicolo di causa, emerge che l'Agenzia delle Entrate non ha fornito prova idonea dell'avvenuta ricezione degli atti. Le relate di notifica depositate risultano prive di elementi certi che consentano di ricondurle, in modo univoco e diretto, alle cartelle di pagamento poste a fondamento dell'intimazione.
Inoltre, la mancata costituzione in giudizio dell'Ente di NE e l'assenza di ulteriore documentazione probatoria (quali avvisi di ricevimento o atti interruttivi della prescrizione) precludono la verifica della regolarità della sequenza procedimentale.
Ne deriva l'accoglimento del ricorso per carenza di prova sull'esistenza del titolo esecutivo ritualmente notificato, con assorbimento degli ulteriori motivi di gravame.
Per tutto ciò si dispone l'annullamento della sola intimazione di pagamento n. 29320239015590311000.
L'accoglimento del ricorso per vizi procedurali giustifica la compensazione, tra la ricorrente e gli enti resistenti, delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Catania, in composizione monocratica, accoglie il ricorso, disponendo l'annullamento dell'intimazione ad adempiere n. 29320239015590311000 e compensando le spese del giudizio di merito tra le parti.
Così deciso in Catania il 14.01.2026
Il giudice singolo
CE GI AN