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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/12/2025, n. 1836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1836 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente est.-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8715 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale
(ricorso congiunto)
[...]
nato a [...] il [...] C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. CHIANESE GENNARO presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. CARANDENTE TARTAGLIA
IMMACOLATA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30/04/2025 e - Parte_1 Controparte_1 premesso di aver intrattenuto una relazione dalla quale è nata a [...] il [...] Per_1
- rappresentavano la volontà di addivenire congiuntamente alla disciplina dell'esercizio
[...] della responsabilità genitoriale sulla minore.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n. 51 e ss cpc. Previa acquisizione del parere del PM, all'udienza cartolare del 20.11.2025 dinanzi al Giudice
Relatore, le parti, con note di trattazione scritta, riportandosi al ricorso ne chiedevano l'accoglimento.
Il Tribunale si riservava la decisione.
Si riportano di seguito gli accordi raggiunti dai coniugi:
“ 1) Affidare la figlia minore in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali Per_1 provvederanno alla sua cura, educazione ed istruzione, adottando congiuntamente ogni decisione nel suo preminente interesse e, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, esercitando la responsabilità genitoriale anche separatamente.
2) Disporre il collocamento preferenziale della minore presso la madre.
Nello specifico, la sig.ra abita, per il momento, presso l'immobile in Pozzuoli Controparte_1
(NA) alla Via Saba n. 31 ove risiedono i suoi genitori, sino al reperimento di altra abitazione ove trasferirsi, già oggetto di attuale ricerca. Successivamente, pertanto, la minore avrà la propria residenza presso la nuova abitazione della madre, che quest'ultima si obbliga a comunicare prontamente al padre.
3) Regolamentare il diritto di visita paterno - come da piano genitoriale che si allega - nelle seguenti modalità, prevedendo in ogni caso una possibile elasticità legata soprattutto alle esigenze manifestate dalla figlia, ed in considerazione degli impegni lavorativi di entrambi i genitori:
Pertanto, il sig. potrà tenere con sé : Pt_1 Per_1
a) nei weekend a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica sera alle ore 20:00, orario in cui la riaccompagnerà presso la residenza della madre;
b) nella settimana che si conclude con il weekend di competenza materna, il padre trascorrerà con la figliola il mercoledì dalle ore 16:30 alle ore 20:30, orario in cui la riaccompagnerà presso la residenza della madre, ed il venerdì dalle ore 19:00 sino alle ore 11:00 del sabato, orario in cui la riaccompagnerà presso la residenza della madre.
Le parti, onde scongiurare discussioni di sorta, sin d'ora concordano che - in considerazione della tenera età della piccola – al momento dell'accompagnamento della minore presso la Per_1 residenza della madre, quest'ultima accoglierà la figliola per prelevarla dall'automobile paterna e condurla presso l'abitazione.
I genitori concorderanno, con idoneo preavviso, eventuali modifiche di orari o di giorni, nel rispetto degli impegni di entrambi e della volontà della minore.
Per quanto occorrer possa, si precisa che entrambi i genitori manterranno sempre un comportamento cordiale, educato e rispettoso tra loro, e si adopereranno entrambi al massimo per favorire un alleggerimento delle tensioni intercorse, evitando così inutili conflittualità e conseguenti stress per la minore;
c) sia il padre che la madre, allorchè la bimba si trova con l'altro genitore, potranno sentire telefonicamente, anche con la modalità della videochiamata, quotidianamente la figlia, e quantomeno una volta al giorno alle ore 20:00 - 20:30 sull'utenza di telefonia mobile personale del genitore o su altra resa disponibile. Nel caso in cui la bimba fosse influenzata o costretta a casa per motivi di salute, ciascun genitore dovrà poterla sentire più volte durante il giorno. I genitori avranno comunque cura di interloquire tra loro per fornire notizie sulla bimba.
Allo scopo di garantire un pieno coinvolgimento del padre nella vita anche scolastica della bimba, il suo numero di telefonia cellulare sarà inserito – su richiesta della sig.ra - nel gruppo CP_1
Wathsapp dell'istituto scolastico;
d) nel periodo delle vacanze estive trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 settimane Per_1 nel corso del mese di agosto che andranno suddivise secondo gli accordi raggiunti ogni anno tra le parti. Le date saranno stabilite concordemente tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, occasione in cui gli stessi decideranno per eventuali ulteriori date per il mese di luglio, dando comunicazione scritta del periodo prescelto e del luogo preciso in cui si recheranno in vacanza con la figlia;
e) il padre potrà inoltre tenere con sé la figlia nel periodo natalizio nei giorni dal 24 al 30 dicembre, ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio, secondo il criterio dell'alternanza, un anno con il padre ed un anno con la madre. Resta inteso che i genitori, in maniera concorde, potranno accordarsi con modalità diverse da stabilirsi entro il 15 dicembre di ogni anno. Analogo criterio dell'alternanza verrà osservato per le festività pasquali (sabato, domenica di Pasqua e lunedì in albis), fatti salvi diversi accordi tra i genitori;
f) per i giorni del compleanno, dell'onomastico e di tutte le altre festività e per i ponti indicati dal calendario si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, favorendo - ove raggiunto – un diverso accordo tra i genitori che consenta ad entrambi, soprattutto nelle date del compleanno e dell'onomastico, di trascorrere una parte della giornata con la bimba;
4) Dare atto che gli istanti prestano sin d'ora reciprocamente l'espresso consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio della minore, senza necessità di ulteriori autorizzazioni;
5) Disciplinare come segue il mantenimento della minore: il sig. verserà alla Parte_1 sig.ra , a titolo di concorso al mantenimento della figlia minore, l'importo Controparte_1 mensile di € 400,00, con adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT. Tale importo sarà corrisposto mediante accredito diretto sul c/c [...] intestato alla sig.ra , anticipatamente entro il giorno 5 di ciascun mese. Controparte_1
Il sig. rinuncia altresì alla possibilità di usufruire dell'assegno unico per la figlia, che verrà Pt_1 corrisposto dall'istituto previdenziale per intero alla sig.ra . CP_1 I genitori concorreranno, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie preventivamente concordate, o necessarie ed urgenti, secondo il protocollo d'intesa in materia in vigore presso il Tribunale di Napoli, da intendersi parte integrante del presente accordo.
6) Dare atto che ciascuna parte istante provvederà al pagamento delle spese per l'assistenza legale nella presente procedura a favore dell'avvocato che la rappresenta, e che i legali costituiti rinunciano alla solidarietà di cui all'art. 13 della Legge Professionale”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, così provvede:
1.Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
2. Prende atto delle ulteriori pattuizioni;
2. Nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21/11/2025.
Il Presidente est.
Dott. Immacolata Cozzolino