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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/11/2024, n. 2933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2933 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
Rg N. 1608/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Terza Civile
composta dai magistrati:
Presidente Dott. Roberto Aponte
Dott. Alessandro Bondì Consigliere rel. est. Dott. Antonio Corte Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 16.5.2022 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.3025/2022 pub- blicata il 6.4.2022 tra
C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempo- Parte_1 P.IVA_1 re, con il patrocinio dell'avv. Paolo Loschi Della Torre ( ) ed elettivamen- C.F._1 te domiciliata presso il suo Studio in Brescia, Via Ventura Fenarolo n. 30 appellante e
(C.F. e P.I. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Ferruccio Centonze (C.F. ), ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Monza (MB), Via A. Gambacorti Passerini n. 6 appellata
OGGETTO: distribuzione CONCLUSIONI: precisate in via telematica ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. e 35 d.lgs 149/22 per parte appellante: “Voglia l'On.le Corte d'Appello di Milano, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa In via principale e nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 3025/2022 emessa ex art. 281 sexies cpc nella causa R.G. n. 50717/2019 – Tribunale di Milano, Sezione V Civile, Dott.ssa Marina Bruni, notificata il 14.04.2022, accogliere le domande avanzate in prime cure, con particolare riferimento alla conferma del decreto ingiuntivo n. 18019/2019 del 14 agosto 2019, spese, interessi e rivalutazione dall'emissione dello stesso al suo pagamento, e conse- guentemente disattendere tute le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tri- bunale per tutti i motivi meglio esposti nell'appello. Con vittoria di spese e compensi oltre al rimborso forfettario spese generali, Iva e cpa come per legge relativi ad entrambi i gradi del giudizio.
pagina 1 di 6 In via istruttoria: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva dell'appello e nello specifico even- tuale CTU contabile sulla congruità del prezzo dei prodotti, tenuto conto dell'allegato 1 del contratto di conto vendita.” per parte appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello Adita, premesse le declaratorie necessa- rie o semplicemente opportune, contrariis reiectis: In via preliminare: • rigettare la richiesta di sospensione ex art. 283 c.p.c. dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della Sentenza per tutti i motivi di cui in narrativa;
• dichiarare inammissibile l'appello proposto da Parte_1 ai sensi e per gli effetti dell'art. 348bis c.p.c., per tutte le motivazioni esposte in narrativa
[...]
e, conseguentemente, confermare integralmente la Sentenza n. 3025/2022, emessa dal Tri- bunale di Milano, Sezione V Civile, dott.ssa Marina Bruni, in data 30 aprile 2022 e pubblicata in pari data. In principalità: • rigettare l'appello promesso da e le domande avversarie Parte_1 per tutti i motivi sopra esposti e, per l'effetto e in ogni caso, confermare integralmente la Sen- tenza n. 3025/2022, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione V Civile, dott.ssa Marina Bruni, in data 30 aprile 2022 e pubblicata in pari data.
Il tutto con condanna di al compenso professionale, spese generali, i.v.a. e Parte_1
CPA come per legge di entrambi i gradi del giudizio. In via istruttoria: Si insiste, per mero tu- ziorismo difensivo, nell'ammissione delle istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183, comma VI n. II c.p.c., qui da intendersi integralmente ritrascritta.” RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, si opponeva al decreto in- Controparte_1 giuntivo n.18019/2019 emesso dal Tribunale di Milano in favore di per Parte_1 l'importo complessivo di Euro 50.192,24 (oltre interessi e spese), quale credito maturato per la merce denominata Dolorblock Crema, rimasta nella disponibilità di a Controparte_1 seguito della comunicazione del 22.3.2019 con cui aveva dichiarato di volersi Parte_1 avvalere della clausola di risoluzione per inadempimento del contratto di distribuzione del
31.7.2018 e per la quale la controparte aveva manifestato la volontà, ex artt. CP_1
5 e 15 del medesimo contratto, di avvalersi della possibilità di trattenere e vendere le scorte di magazzino in suo possesso.
proponeva l'anzidetta opposizione, evidenziando di essere soggetto distribu- CP_1 tore a terzi del prodotto crema Dolorblock, che veniva fornito da e che
Parte_1 quest'ultima, sulla base dei report mensili delle vendite effettuate da , emette- CP_1 va relativa fattura, soltanto, dunque, con riferimento alla merce venduta e non a quella stoc- cata;
per cui, non essendo stata oggetto di vendita la merce di cui chiedeva il
Parte_1 pagamento a mezzo del suddetto decreto ingiuntivo, eccepiva di nulla dovere;
evidenziava che a seguito dell'invio della fattura, diversamente da quanto comunicato inizialmente, aveva più volte invitato la fornitrice al ritiro della merce, anche a mezzo Ufficiale Giudiziario (doc. 15 fasc. attoreo); contestava in ogni caso la fattura emessa da , in quanto redatta
Parte_1 sulla base di criteri mai condivisi e/o accettati;
in via riconvenzionale domandava la condanna di al pagamento di un importo pari ad Euro 3.660,00 oltre Iva, per somme con-
Parte_1 trattualmente pattuite all'art.7 e portate dalla fattura n. 17 del 7.9.2018 relativa al “concorso spese per riunioni di lancio forza vendita su Dolorblock”(doc. 6 fasc. attoreo). Si costituiva contestando le avverse pretese e domandando la conferma del
Parte_1 decreto ingiuntivo opposto.
pagina 2 di 6 Con sentenza n. 3025/2022 pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. il 30.3.2022, il Tribunale di
Milano, in parziale accoglimento della domanda di , revocava il decreto ingiun- CP_1 tivo e ordinava all'opponente l'immediata restituzione della merce di cui alle fatture azionate in monitorio da , con condanna della stessa al rimborso delle spese di lite in fa- Parte_1 vore di . CP_1
In particolare, il primo giudice qualificava il contratto come estimatorio e, richiamato il conte- nuto delle clausole 5 e 15 dello stesso sulla possibilità per il distributore di vendere la merce già stoccata, riteneva arbitraria la fatturazione elaborata da in assenza di una Parte_1 espressa previsione contrattuale sul punto. Stante in ogni caso la mancata vendita della mer- ce, ne ordinava la restituzione, delle cui incombenze, in forza della disciplina legale, riteneva di gravare . CP_1
Con atto notificato il 16.5.2022, ha proposto appello, deducendo un unico moti- Parte_1 vo di impugnazione articolato in più punti. Con comparsa depositata in data 26.10.2022 si è costituita , chiedendo dichia- CP_1 rarsi l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 – 348 bis c.p.c. e chiedendone nel merito il riget- to stante l'infondatezza dei motivi, con conferma integrale della sentenza appellata. All'udienza del 15.11.2022 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni con le modalità di cui all'art.127 ter c.p.c. e 35 d.lgs 149/22; il Collegio, quindi, ha trattenuto la causa in decisio- ne, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi, dopodiché la causa è stata discussa nella camera di consiglio del 6.11.2023.
***** Le eccezioni preliminari d'inammissibilità dell'appello sollevate dalla società appellata ai sensi degli artt. 342 e 348 bis cpc sono infondate. Infatti: a) Partendo da quest'ultima eccezione (con considerazione ex ante, dato l'assorbente esito del giudizio), va ribadito il contenuto implicito ma univoco del rinvio all'udienza di precisazione delle conclusioni, col quale semplicemente la Corte ha ritenuto di non av- valersi della sua discrezionale facoltà di decidere in prima udienza con ordinanza ex art. 348 bis cpc, precisandosi che comunque la questione è priva di qualunque interes- se e nemmeno può formare oggetto di contestazioni, in quanto già superata dalla stessa preferenza assegnata alla pronuncia di sentenza ordinaria a cognizione piena, non limitata ad un giudizio di tipo probabilistico;
b) in secondo luogo, va disattesa anche l'eccezione d'inammissibilità ex art. 342 cpc, sia per la sua genericità (mancando una sua adeguata illustrazione: v. le poche parole de- dicatevi a pag. 24 della comparsa di risposta ), sia perché, alla luce dell'ampia CP_2 interpretazione, ispirata a criteri di conservazione processuale, fornita di tale norma dalla S.C. (v. ad es. sent. n. 2143/15 ed ord. 7675/19), l'atto introduttivo, letto nel suo complesso, contiene se non altro gli elementi indispensabili a consentire un esame di merito, nel rispetto dei vincoli dettati da tale norma, risultando dal gravame sufficien- temente desumibile quale parte della sentenza di primo grado s'intenda censurare, quali siano le modifiche richieste, nonché l'indicazione delle circostanze da cui derive- rebbe la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
***** Passando al merito, con il primo motivo l'appellante lamenta l'errata qualificazione ed inter- pretazione, da parte del primo giudice, del rapporto giuridico in essere tra le parti a seguito pagina 3 di 6 dello scioglimento del contratto e censura la sentenza nella parte in cui questa ha statuito che
“anche a seguito dello scioglimento contratto, al contenuto dello stesso necessariamente si deve fare riferimento al fine di rendere operativi gli artt. 5 e 15”. Per l'appellante, la scelta dell'appellata di avvalersi della clausola di cui all'art. 15 del contrat- to trattenendo la merce senza tuttavia provvedere ad indicare un termine ultimo entro il quale impegnarsi alla restituzione o al suo pagamento, senza neppure provvedere alla sua vendita, unitamente al mancato riscontro alle richieste di restituzione più volte avanzate da
[...]
, legittimerebbe l'avvenuta fatturazione della merce a fronte del venir meno del si- CP_3 nallagma contrattuale. A ciò si aggiungerebbe l'ulteriore danno rappresentato dal fatto che la mancata immediata re- stituzione avrebbe altresì pregiudicato la possibilità di ulteriore commercializzazione da parte di . La quale conseguentemente denuncia come ingiustificata e strumentale la Parte_1 successiva volontà di restituzione espressa da soltanto dopo diversi mesi e in CP_1 seguito all'avvenuta fatturazione della merce. L'appellante conclude il primo motivo d'appello lamentando dunque che “la decisione del Giudice di prime cure di applicare in modo unilaterale e discrezionale le condizioni del con- tratto estimatorio anche a seguito della sua risoluzione, pertanto, non può che apparire errata e antigiuridica, o comunque sbilanciata in favore della sola appellata.” Proprio rispetto a tale asserito sbilanciamento, l'appellante evidenzia come, mentre per la va- lutazione della legittimità della condotta di il primo giudice abbia ritenuto di CP_1 potere fare riferimento alle clausole del contratto risolto, ha escluso tale facoltà per valutare la legittimità e correttezza degli importi fatturati da ed il cui valore era facilmente Parte_1 desumibile dall'allegato 1 del medesimo contratto (doc. 11 fasc. appellante). Sulla scorta delle osservazioni sin qui mosse, l'appellante richiama le sentenze della Supre- ma Corte n. 9/1974 e n. 25606/2015, dirigendo l'attenzione verso la mancata indicazione del termine di adempimento da parte di quando comunicò di volersi avvalere del- CP_1 la clausola di cui all'art. 15 del contratto e in ogni caso asserisce che, se la scelta del giudice è stata quella di fare riferimento al contratto, anche dopo lo scioglimento, nello stesso non era indicato alcun obbligo di ritiro della merce in giacenza in capo a , con l'effetto Parte_1 che, in ossequio alla richiesta di restituzione avanzata, avrebbe dovuto il distributore occu- parsi della restituzione, soprattutto a fronte del termine di 10 giorni indicato con la comunica- zione del 22.3.2019 e della rapida deperibilità della merce. Ai fini del corretto inquadramento dell'odierna controversia, conviene ricordare brevemente e schematicamente la sequenza e le tempistiche dei rapporti inter partes e degli eventi rilevanti:
- con missiva del 22.3.2019 formalizzava la propria volontà di risolvere il contratto, av- CP_2 valendosi della clausola di cui all'art. 14, con intimazione a restituire “le giacenze di magazzi- no entro 10 giorni” dal suo ricevimento per inadempimenti contrattuali posti in essere da
[...]
; CP_4
- riscontrava tale comunicazione con missiva del 4.4.2019 richiedendo il saldo CP_1 integrale della fattura n.17/2018 dell'importo di Euro 3.660,00;
- in data 17.4.2019, ribadiva la propria volontà di risolvere il contratto, doman- Parte_1 dava la cessazione di ogni attività di distribuzione e richiedeva la restituzione della merce;
- , con missiva del 30.4.2019, comunicava di voler trattenere la merce, avva- CP_1 lendosi del combinato disposto di cui agli artt. 5 e 15 del contratto inter partes che prevedeva pagina 4 di 6 la possibilità del distributore di vendere le scorte di magazzino, anche all'esito dello sciogli- mento del rapporto;
- tale volontà veniva riscontrata da con PEC del 22.5.2019 a mezzo della quale Parte_1 trasmetteva fattura del 9.5.2019 di importo pari ad Euro 49.504,33 corrispondenti al valore della merce ancora nella disponibilità di controparte, così motivando la richiesta “trattasi di merce soggetta a scadenza, considerato il lasso di tempo ormai trascorso dalla risoluzione del contratto ad oggi e data l'impossibilità per la mia assistita di verificare la corretta conser- vazione della stessa”;
- allorché, in data 3.6.2019 invitava al ritiro dei prodotti in gia- CP_1 Parte_1 cenza in magazzino e rimasti invenduti. A fronte del mancato riscontro, insisteva con missiva del 21.6.2019 e del 12.7.2019;
-lo scambio epistolare si concludeva con la notifica del 27.8.2019 del decreto ingiuntivo n.18019/2019 pubblicato in data 14.8.2019 con cui il Tribunale di Milano ingiungeva alla
[...]
il pagamento della somma di Euro 50.192,24 oltre interessi e spese. CP_4
***** L'appello è fondato, per le ragioni esposte dall'appellante. Non è infatti troppo convincente la tesi patrocinata dalla , la quale vorrebbe legittima- CP_1 re la propria condotta, facendo leva sul dettato delle due clausole, che le davano facoltà di continuare a vendere a clienti terzi la merce consegnatale dal fornitore ancora stocca- CP_2 ta all'atto dello scioglimento del contratto. Ora, le clausole vanno lette non atomisticamente, ma ricercandone il significato complessivo nel contesto contrattuale, anche al fine di chiarire quale fosse il contenuto del rapporto cor- rente tra le due litiganti. Fin dal primo approccio il contratto lascia facilmente emergere, quale possibile manifestazio- ne di autonomia privata negoziabile tra i contraenti, il loro interesse ad una sorta di gestione liquidatoria (solo) delle giacenze (o di parte delle stesse) a rapporto contrattuale cessato. Ciò tuttavia postulava la riscontrabilità di iniziative invece mai intraprese dalla , la qua- CP_1 le, come risulta dal susseguirsi degli eventi poc'anzi schematizzati, si mosse dopo l'intimazione della del 17.4.19. CP_2
In altre parole, in ambito contrattuale avere una facoltà non equivale a potere a proprio piaci- mento e -senza nulla dire- prolungare sine die, a danno della controparte, un'inerzia costi- tuente l'esatto contrario della condotta che era lecito attendersi da parte della distributrice e che quindi legittimava, assumendo le vesti dell'inadempimento, la risoluzione intimata dalla fornitrice . CP_2
Non rileva al riguardo che il contratto non prevedesse un termine a carico della , CP_1 poiché, a prescindere da ogni questione classificatoria, la posizione della (qualificabi- CP_2 le o meno che fosse l'accordo come estimatorio) non ne risulta compromessa. Anche nella presente controversia trova infatti applicazione il principio generale del nostro or- dinamento, cristallizzato nell'art. 1183 cc e riscontrato dalla giurisprudenza della SC, che af- ferma l'opposto della tesi caldeggiata dalla , rafforzando quella di controparte (sent. CP_1
n. 25606/2015: “Nel contratto estimatorio è irrilevante l'assenza di espressa pattuizione sia sul termine entro cui l'"accipiens" può esercitare la facoltà di restituzione della merce, trovan- do applicazione l'art. 1183 c.c., sia sulla stima dei beni, purché il prezzo sia determinabile”. V. anche sent. n. 9/1974).
pagina 5 di 6 Se cioè è vero che “quod sine die debetur, statim debetur” il perfezionamento dei presupposti di fatto e di diritto della restituzione avevano al tempo stesso dato corpo al dovere giuridico di attivarsi, innanzitutto per indicare il termine, ovvero per dichiarare il disinteresse, per l'operazione, restituendo (senza dilazione) o pagando la merce trattenuta (ed anche qui la Corte non ritiene di affermare alcunchè di sorprendente, quando rammenta l'altro principio generale che alla invalidazione o risoluzione di un contratto seguono le restituzioni). La volontà risolutoria dell'appellante era quindi evidentemente giustificata, una volta appurato che la controparte , appellandosi alle clausole 5 e 15, non pagava la fornitrice CP_1 CP_2 né restituiva la merce, e nemmeno la commercializzava, ma la lasciava scadere dove si tro- vava nei propri magazzini, così da un lato mostrando di non essere in fondo interessata ad esercitare il diritto in commento, e dall'altro pregiudicando le aspettative della partner circa un corretto svolgimento del rapporto, che altrimenti ben avrebbe potuto formare oggetto di un di- verso sviluppo commerciale. E neppure si intende, come non manca di sottolineare la , perché mai, in caso di man- CP_2 cata riconsegna della merce, non si potesse e dovesse provvedere al pagamento del corri- spettivo, obbligazione sulla cui essenzialità non vale soffermarsi, e per la quantificazione della quale le parti ben sapevano, potevano o dovevano sapere come fare, avendovi provveduto per svariati mesi (e conseguentemente avendo a che fare con un prezzo determinabile, in ul- tima analisi ad opera del giudice, nel rispetto dei dettami dell'art.1183 cit.). Tutto ciò considerato e tenuto conto altresì delle domande e conclusioni avanzate nel presen- te grado dalle parti (quanto alla , conferma dell'ingiunzione e pagamento del relativo CP_2 importo, in alternativa alla restituzione merce, e quanto alla , mera conferma della CP_1 sentenza appellata con rigetto dell'appello, nell'assenza di gravame incidentale) ne segue che, in riforma dell'impugnata sentenza, va rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo propo- sta dalla va pertanto confermato detto decreto. Controparte_1
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello proposto da contro avverso la sentenza n. 3025/2022 del Parte_1 Controparte_1
30.3.2022 emessa dal Tribunale di Milano, disattesa ed assorbita ogni diversa istanza ed ec- cezione, così provvede:
1. in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo dedotto in giudizio n. 18019/2019;
2. per l'effetto, conferma detto decreto;
3. condanna la l pagamento, verso la delle spese Controparte_1 Parte_1 processuali della fase monitoria come liquidate nel decreto, nonché di quelle del doppio grado, pari a complessivi euro 7.616 quanto al primo grado (di cui 1701 per la fase di studio della con- troversia, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1806,00 per la fase di trattazione ed € 2905,00 per la fase decisionale) e complessivi euro 9901 quanto al presente grado (di cui 2058 per la fase di studio della controversia, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3045,00 per la fase di trattazione ed € 3470,00 per la fase decisionale), il tutto oltre spese generali ed accessori di legge.
Milano, 6 novembre 2023
Il Consigliere estensore Il Presidente dr. Alessandro Bondì dr. Roberto Aponte
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Terza Civile
composta dai magistrati:
Presidente Dott. Roberto Aponte
Dott. Alessandro Bondì Consigliere rel. est. Dott. Antonio Corte Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 16.5.2022 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.3025/2022 pub- blicata il 6.4.2022 tra
C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempo- Parte_1 P.IVA_1 re, con il patrocinio dell'avv. Paolo Loschi Della Torre ( ) ed elettivamen- C.F._1 te domiciliata presso il suo Studio in Brescia, Via Ventura Fenarolo n. 30 appellante e
(C.F. e P.I. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Ferruccio Centonze (C.F. ), ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Monza (MB), Via A. Gambacorti Passerini n. 6 appellata
OGGETTO: distribuzione CONCLUSIONI: precisate in via telematica ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. e 35 d.lgs 149/22 per parte appellante: “Voglia l'On.le Corte d'Appello di Milano, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa In via principale e nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 3025/2022 emessa ex art. 281 sexies cpc nella causa R.G. n. 50717/2019 – Tribunale di Milano, Sezione V Civile, Dott.ssa Marina Bruni, notificata il 14.04.2022, accogliere le domande avanzate in prime cure, con particolare riferimento alla conferma del decreto ingiuntivo n. 18019/2019 del 14 agosto 2019, spese, interessi e rivalutazione dall'emissione dello stesso al suo pagamento, e conse- guentemente disattendere tute le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tri- bunale per tutti i motivi meglio esposti nell'appello. Con vittoria di spese e compensi oltre al rimborso forfettario spese generali, Iva e cpa come per legge relativi ad entrambi i gradi del giudizio.
pagina 1 di 6 In via istruttoria: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva dell'appello e nello specifico even- tuale CTU contabile sulla congruità del prezzo dei prodotti, tenuto conto dell'allegato 1 del contratto di conto vendita.” per parte appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello Adita, premesse le declaratorie necessa- rie o semplicemente opportune, contrariis reiectis: In via preliminare: • rigettare la richiesta di sospensione ex art. 283 c.p.c. dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della Sentenza per tutti i motivi di cui in narrativa;
• dichiarare inammissibile l'appello proposto da Parte_1 ai sensi e per gli effetti dell'art. 348bis c.p.c., per tutte le motivazioni esposte in narrativa
[...]
e, conseguentemente, confermare integralmente la Sentenza n. 3025/2022, emessa dal Tri- bunale di Milano, Sezione V Civile, dott.ssa Marina Bruni, in data 30 aprile 2022 e pubblicata in pari data. In principalità: • rigettare l'appello promesso da e le domande avversarie Parte_1 per tutti i motivi sopra esposti e, per l'effetto e in ogni caso, confermare integralmente la Sen- tenza n. 3025/2022, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione V Civile, dott.ssa Marina Bruni, in data 30 aprile 2022 e pubblicata in pari data.
Il tutto con condanna di al compenso professionale, spese generali, i.v.a. e Parte_1
CPA come per legge di entrambi i gradi del giudizio. In via istruttoria: Si insiste, per mero tu- ziorismo difensivo, nell'ammissione delle istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183, comma VI n. II c.p.c., qui da intendersi integralmente ritrascritta.” RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, si opponeva al decreto in- Controparte_1 giuntivo n.18019/2019 emesso dal Tribunale di Milano in favore di per Parte_1 l'importo complessivo di Euro 50.192,24 (oltre interessi e spese), quale credito maturato per la merce denominata Dolorblock Crema, rimasta nella disponibilità di a Controparte_1 seguito della comunicazione del 22.3.2019 con cui aveva dichiarato di volersi Parte_1 avvalere della clausola di risoluzione per inadempimento del contratto di distribuzione del
31.7.2018 e per la quale la controparte aveva manifestato la volontà, ex artt. CP_1
5 e 15 del medesimo contratto, di avvalersi della possibilità di trattenere e vendere le scorte di magazzino in suo possesso.
proponeva l'anzidetta opposizione, evidenziando di essere soggetto distribu- CP_1 tore a terzi del prodotto crema Dolorblock, che veniva fornito da e che
Parte_1 quest'ultima, sulla base dei report mensili delle vendite effettuate da , emette- CP_1 va relativa fattura, soltanto, dunque, con riferimento alla merce venduta e non a quella stoc- cata;
per cui, non essendo stata oggetto di vendita la merce di cui chiedeva il
Parte_1 pagamento a mezzo del suddetto decreto ingiuntivo, eccepiva di nulla dovere;
evidenziava che a seguito dell'invio della fattura, diversamente da quanto comunicato inizialmente, aveva più volte invitato la fornitrice al ritiro della merce, anche a mezzo Ufficiale Giudiziario (doc. 15 fasc. attoreo); contestava in ogni caso la fattura emessa da , in quanto redatta
Parte_1 sulla base di criteri mai condivisi e/o accettati;
in via riconvenzionale domandava la condanna di al pagamento di un importo pari ad Euro 3.660,00 oltre Iva, per somme con-
Parte_1 trattualmente pattuite all'art.7 e portate dalla fattura n. 17 del 7.9.2018 relativa al “concorso spese per riunioni di lancio forza vendita su Dolorblock”(doc. 6 fasc. attoreo). Si costituiva contestando le avverse pretese e domandando la conferma del
Parte_1 decreto ingiuntivo opposto.
pagina 2 di 6 Con sentenza n. 3025/2022 pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. il 30.3.2022, il Tribunale di
Milano, in parziale accoglimento della domanda di , revocava il decreto ingiun- CP_1 tivo e ordinava all'opponente l'immediata restituzione della merce di cui alle fatture azionate in monitorio da , con condanna della stessa al rimborso delle spese di lite in fa- Parte_1 vore di . CP_1
In particolare, il primo giudice qualificava il contratto come estimatorio e, richiamato il conte- nuto delle clausole 5 e 15 dello stesso sulla possibilità per il distributore di vendere la merce già stoccata, riteneva arbitraria la fatturazione elaborata da in assenza di una Parte_1 espressa previsione contrattuale sul punto. Stante in ogni caso la mancata vendita della mer- ce, ne ordinava la restituzione, delle cui incombenze, in forza della disciplina legale, riteneva di gravare . CP_1
Con atto notificato il 16.5.2022, ha proposto appello, deducendo un unico moti- Parte_1 vo di impugnazione articolato in più punti. Con comparsa depositata in data 26.10.2022 si è costituita , chiedendo dichia- CP_1 rarsi l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 – 348 bis c.p.c. e chiedendone nel merito il riget- to stante l'infondatezza dei motivi, con conferma integrale della sentenza appellata. All'udienza del 15.11.2022 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni con le modalità di cui all'art.127 ter c.p.c. e 35 d.lgs 149/22; il Collegio, quindi, ha trattenuto la causa in decisio- ne, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi, dopodiché la causa è stata discussa nella camera di consiglio del 6.11.2023.
***** Le eccezioni preliminari d'inammissibilità dell'appello sollevate dalla società appellata ai sensi degli artt. 342 e 348 bis cpc sono infondate. Infatti: a) Partendo da quest'ultima eccezione (con considerazione ex ante, dato l'assorbente esito del giudizio), va ribadito il contenuto implicito ma univoco del rinvio all'udienza di precisazione delle conclusioni, col quale semplicemente la Corte ha ritenuto di non av- valersi della sua discrezionale facoltà di decidere in prima udienza con ordinanza ex art. 348 bis cpc, precisandosi che comunque la questione è priva di qualunque interes- se e nemmeno può formare oggetto di contestazioni, in quanto già superata dalla stessa preferenza assegnata alla pronuncia di sentenza ordinaria a cognizione piena, non limitata ad un giudizio di tipo probabilistico;
b) in secondo luogo, va disattesa anche l'eccezione d'inammissibilità ex art. 342 cpc, sia per la sua genericità (mancando una sua adeguata illustrazione: v. le poche parole de- dicatevi a pag. 24 della comparsa di risposta ), sia perché, alla luce dell'ampia CP_2 interpretazione, ispirata a criteri di conservazione processuale, fornita di tale norma dalla S.C. (v. ad es. sent. n. 2143/15 ed ord. 7675/19), l'atto introduttivo, letto nel suo complesso, contiene se non altro gli elementi indispensabili a consentire un esame di merito, nel rispetto dei vincoli dettati da tale norma, risultando dal gravame sufficien- temente desumibile quale parte della sentenza di primo grado s'intenda censurare, quali siano le modifiche richieste, nonché l'indicazione delle circostanze da cui derive- rebbe la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
***** Passando al merito, con il primo motivo l'appellante lamenta l'errata qualificazione ed inter- pretazione, da parte del primo giudice, del rapporto giuridico in essere tra le parti a seguito pagina 3 di 6 dello scioglimento del contratto e censura la sentenza nella parte in cui questa ha statuito che
“anche a seguito dello scioglimento contratto, al contenuto dello stesso necessariamente si deve fare riferimento al fine di rendere operativi gli artt. 5 e 15”. Per l'appellante, la scelta dell'appellata di avvalersi della clausola di cui all'art. 15 del contrat- to trattenendo la merce senza tuttavia provvedere ad indicare un termine ultimo entro il quale impegnarsi alla restituzione o al suo pagamento, senza neppure provvedere alla sua vendita, unitamente al mancato riscontro alle richieste di restituzione più volte avanzate da
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, legittimerebbe l'avvenuta fatturazione della merce a fronte del venir meno del si- CP_3 nallagma contrattuale. A ciò si aggiungerebbe l'ulteriore danno rappresentato dal fatto che la mancata immediata re- stituzione avrebbe altresì pregiudicato la possibilità di ulteriore commercializzazione da parte di . La quale conseguentemente denuncia come ingiustificata e strumentale la Parte_1 successiva volontà di restituzione espressa da soltanto dopo diversi mesi e in CP_1 seguito all'avvenuta fatturazione della merce. L'appellante conclude il primo motivo d'appello lamentando dunque che “la decisione del Giudice di prime cure di applicare in modo unilaterale e discrezionale le condizioni del con- tratto estimatorio anche a seguito della sua risoluzione, pertanto, non può che apparire errata e antigiuridica, o comunque sbilanciata in favore della sola appellata.” Proprio rispetto a tale asserito sbilanciamento, l'appellante evidenzia come, mentre per la va- lutazione della legittimità della condotta di il primo giudice abbia ritenuto di CP_1 potere fare riferimento alle clausole del contratto risolto, ha escluso tale facoltà per valutare la legittimità e correttezza degli importi fatturati da ed il cui valore era facilmente Parte_1 desumibile dall'allegato 1 del medesimo contratto (doc. 11 fasc. appellante). Sulla scorta delle osservazioni sin qui mosse, l'appellante richiama le sentenze della Supre- ma Corte n. 9/1974 e n. 25606/2015, dirigendo l'attenzione verso la mancata indicazione del termine di adempimento da parte di quando comunicò di volersi avvalere del- CP_1 la clausola di cui all'art. 15 del contratto e in ogni caso asserisce che, se la scelta del giudice è stata quella di fare riferimento al contratto, anche dopo lo scioglimento, nello stesso non era indicato alcun obbligo di ritiro della merce in giacenza in capo a , con l'effetto Parte_1 che, in ossequio alla richiesta di restituzione avanzata, avrebbe dovuto il distributore occu- parsi della restituzione, soprattutto a fronte del termine di 10 giorni indicato con la comunica- zione del 22.3.2019 e della rapida deperibilità della merce. Ai fini del corretto inquadramento dell'odierna controversia, conviene ricordare brevemente e schematicamente la sequenza e le tempistiche dei rapporti inter partes e degli eventi rilevanti:
- con missiva del 22.3.2019 formalizzava la propria volontà di risolvere il contratto, av- CP_2 valendosi della clausola di cui all'art. 14, con intimazione a restituire “le giacenze di magazzi- no entro 10 giorni” dal suo ricevimento per inadempimenti contrattuali posti in essere da
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- riscontrava tale comunicazione con missiva del 4.4.2019 richiedendo il saldo CP_1 integrale della fattura n.17/2018 dell'importo di Euro 3.660,00;
- in data 17.4.2019, ribadiva la propria volontà di risolvere il contratto, doman- Parte_1 dava la cessazione di ogni attività di distribuzione e richiedeva la restituzione della merce;
- , con missiva del 30.4.2019, comunicava di voler trattenere la merce, avva- CP_1 lendosi del combinato disposto di cui agli artt. 5 e 15 del contratto inter partes che prevedeva pagina 4 di 6 la possibilità del distributore di vendere le scorte di magazzino, anche all'esito dello sciogli- mento del rapporto;
- tale volontà veniva riscontrata da con PEC del 22.5.2019 a mezzo della quale Parte_1 trasmetteva fattura del 9.5.2019 di importo pari ad Euro 49.504,33 corrispondenti al valore della merce ancora nella disponibilità di controparte, così motivando la richiesta “trattasi di merce soggetta a scadenza, considerato il lasso di tempo ormai trascorso dalla risoluzione del contratto ad oggi e data l'impossibilità per la mia assistita di verificare la corretta conser- vazione della stessa”;
- allorché, in data 3.6.2019 invitava al ritiro dei prodotti in gia- CP_1 Parte_1 cenza in magazzino e rimasti invenduti. A fronte del mancato riscontro, insisteva con missiva del 21.6.2019 e del 12.7.2019;
-lo scambio epistolare si concludeva con la notifica del 27.8.2019 del decreto ingiuntivo n.18019/2019 pubblicato in data 14.8.2019 con cui il Tribunale di Milano ingiungeva alla
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il pagamento della somma di Euro 50.192,24 oltre interessi e spese. CP_4
***** L'appello è fondato, per le ragioni esposte dall'appellante. Non è infatti troppo convincente la tesi patrocinata dalla , la quale vorrebbe legittima- CP_1 re la propria condotta, facendo leva sul dettato delle due clausole, che le davano facoltà di continuare a vendere a clienti terzi la merce consegnatale dal fornitore ancora stocca- CP_2 ta all'atto dello scioglimento del contratto. Ora, le clausole vanno lette non atomisticamente, ma ricercandone il significato complessivo nel contesto contrattuale, anche al fine di chiarire quale fosse il contenuto del rapporto cor- rente tra le due litiganti. Fin dal primo approccio il contratto lascia facilmente emergere, quale possibile manifestazio- ne di autonomia privata negoziabile tra i contraenti, il loro interesse ad una sorta di gestione liquidatoria (solo) delle giacenze (o di parte delle stesse) a rapporto contrattuale cessato. Ciò tuttavia postulava la riscontrabilità di iniziative invece mai intraprese dalla , la qua- CP_1 le, come risulta dal susseguirsi degli eventi poc'anzi schematizzati, si mosse dopo l'intimazione della del 17.4.19. CP_2
In altre parole, in ambito contrattuale avere una facoltà non equivale a potere a proprio piaci- mento e -senza nulla dire- prolungare sine die, a danno della controparte, un'inerzia costi- tuente l'esatto contrario della condotta che era lecito attendersi da parte della distributrice e che quindi legittimava, assumendo le vesti dell'inadempimento, la risoluzione intimata dalla fornitrice . CP_2
Non rileva al riguardo che il contratto non prevedesse un termine a carico della , CP_1 poiché, a prescindere da ogni questione classificatoria, la posizione della (qualificabi- CP_2 le o meno che fosse l'accordo come estimatorio) non ne risulta compromessa. Anche nella presente controversia trova infatti applicazione il principio generale del nostro or- dinamento, cristallizzato nell'art. 1183 cc e riscontrato dalla giurisprudenza della SC, che af- ferma l'opposto della tesi caldeggiata dalla , rafforzando quella di controparte (sent. CP_1
n. 25606/2015: “Nel contratto estimatorio è irrilevante l'assenza di espressa pattuizione sia sul termine entro cui l'"accipiens" può esercitare la facoltà di restituzione della merce, trovan- do applicazione l'art. 1183 c.c., sia sulla stima dei beni, purché il prezzo sia determinabile”. V. anche sent. n. 9/1974).
pagina 5 di 6 Se cioè è vero che “quod sine die debetur, statim debetur” il perfezionamento dei presupposti di fatto e di diritto della restituzione avevano al tempo stesso dato corpo al dovere giuridico di attivarsi, innanzitutto per indicare il termine, ovvero per dichiarare il disinteresse, per l'operazione, restituendo (senza dilazione) o pagando la merce trattenuta (ed anche qui la Corte non ritiene di affermare alcunchè di sorprendente, quando rammenta l'altro principio generale che alla invalidazione o risoluzione di un contratto seguono le restituzioni). La volontà risolutoria dell'appellante era quindi evidentemente giustificata, una volta appurato che la controparte , appellandosi alle clausole 5 e 15, non pagava la fornitrice CP_1 CP_2 né restituiva la merce, e nemmeno la commercializzava, ma la lasciava scadere dove si tro- vava nei propri magazzini, così da un lato mostrando di non essere in fondo interessata ad esercitare il diritto in commento, e dall'altro pregiudicando le aspettative della partner circa un corretto svolgimento del rapporto, che altrimenti ben avrebbe potuto formare oggetto di un di- verso sviluppo commerciale. E neppure si intende, come non manca di sottolineare la , perché mai, in caso di man- CP_2 cata riconsegna della merce, non si potesse e dovesse provvedere al pagamento del corri- spettivo, obbligazione sulla cui essenzialità non vale soffermarsi, e per la quantificazione della quale le parti ben sapevano, potevano o dovevano sapere come fare, avendovi provveduto per svariati mesi (e conseguentemente avendo a che fare con un prezzo determinabile, in ul- tima analisi ad opera del giudice, nel rispetto dei dettami dell'art.1183 cit.). Tutto ciò considerato e tenuto conto altresì delle domande e conclusioni avanzate nel presen- te grado dalle parti (quanto alla , conferma dell'ingiunzione e pagamento del relativo CP_2 importo, in alternativa alla restituzione merce, e quanto alla , mera conferma della CP_1 sentenza appellata con rigetto dell'appello, nell'assenza di gravame incidentale) ne segue che, in riforma dell'impugnata sentenza, va rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo propo- sta dalla va pertanto confermato detto decreto. Controparte_1
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello proposto da contro avverso la sentenza n. 3025/2022 del Parte_1 Controparte_1
30.3.2022 emessa dal Tribunale di Milano, disattesa ed assorbita ogni diversa istanza ed ec- cezione, così provvede:
1. in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo dedotto in giudizio n. 18019/2019;
2. per l'effetto, conferma detto decreto;
3. condanna la l pagamento, verso la delle spese Controparte_1 Parte_1 processuali della fase monitoria come liquidate nel decreto, nonché di quelle del doppio grado, pari a complessivi euro 7.616 quanto al primo grado (di cui 1701 per la fase di studio della con- troversia, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1806,00 per la fase di trattazione ed € 2905,00 per la fase decisionale) e complessivi euro 9901 quanto al presente grado (di cui 2058 per la fase di studio della controversia, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3045,00 per la fase di trattazione ed € 3470,00 per la fase decisionale), il tutto oltre spese generali ed accessori di legge.
Milano, 6 novembre 2023
Il Consigliere estensore Il Presidente dr. Alessandro Bondì dr. Roberto Aponte
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