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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Umbria, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 41/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' UMBRIA Sezione 2, riunita in udienza il 14/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TEMPERINI FRANCESCO, Presidente
PISCITELLI RI, Relatore
AMOVILLI PAOLO, Giudice
in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 307/2024 depositato il 29/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Perugia - Via Canali 12 06124 Perugia PG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 143/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PERUGIA sez. 2
e pubblicata il 30/05/2024
Atti impositivi:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2023PG0039340 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E
CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 210/2025 depositato il
15/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullare l'avviso di accertamento impugnato e, per l'effetto, confermare per l'unità immobiliare la rendita dichiarata nella denuncia Docfa;
con vittoria di spese.
Resistente/Appellata: dichiarare infondato l'appello proposto dalla società, confermando la sentenza di primo grado e avvalorando in punto di diritto e di merito la legittimità dell'operato dell'Ufficio; con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Il rappresentante dell'Ufficio è presente di persona.
La Corte procede la discussione in modalità mista, presenza/remoto
Le parti insistono sulle proprie tesi e concludono come in atti.
La Corte trattiene la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.r.l. ha proposto appello avverso la sentenza n.143/2024, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Perugia, riguardante l'avviso di accertamento catastale n. 2023PG0039340, notificato dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio di Perugia.
Con Docfa del 21/12/2021, la società chiedeva la rideterminazione della rendita catastale, ai sensi dell'art. 1, comma 22, della Legge n. 208/2015, dell'immobile di cui al foglio 2, mappale 1420 graffato con foglio 2, mappale 1265, sub 8, categoria D/8, in euro 15.482,38, rispetto a quella del classamento dell'anno 2009 di euro 32.486,00, ritenendo che quest'ultima rendita catastale potesse essere rideterminata senza il computo del valore dei macchinari, congegni ed altri impianti (c.d. imbullonati).
L'Ufficio non ravvisava i presupposti di cui al citato art.1, comma 22 della Legge n. 208/2015, avendo accertato che non risultavano esistenti, né nella dichiarazione Docfa precedente e né sulle planimetrie presentate, quei “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti che sono funzionali allo specifico processo produttivo” e non gli impianti di servizio, ossia gli elementi “strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità nei limiti dell'ordinario apprezzamento” (per esempio antincendio, uscite di sicurezza, scale di emergenza…).
Eseguiva comunque una nuova stima diretta sulla base del costo di costruzione, ottenuto adottando i valori unitari riportati nel prontuario di massima, come previsto dalla normativa catastale vigente e come disposto anche dalla circolare n. 6T/2012 dell'Agenzia del Territorio, ora Agenzia delle Entrate.
L'Ufficio, in data 18/04/2023, notificava l'avviso di accertamento catastale, con la rendita rideterminata in euro 26.000,00.
La società lo impugnava con ricorso/istanza di reclamo ai sensi dell'art. 17 bis del D.Lgs. n. 546/1992, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
– omessa instaurazione del contraddittorio con il contribuente (violenza e falsa applicazione dell'art. 61 del
DPR n.1142/1949 e dell'art. 12 della Legge n.212/2000);
– carente motivazione (violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, della Legge n.212/2000);
– corretta determinazione della rendita catastale proposta in Docfa rispetto a quella determinata nell'avviso di accertamento castale ritenuta sproporzionata.
Dopo aver rigettato il reclamo, l'Ufficio depositava le proprie controdeduzioni, in cui ribadiva la legittimità e la fondatezza del proprio operato, nonché l'infondatezza delle eccezioni della ricorrente.
In data 15/03/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Perugia, con sentenza n. 143/2024, depositata il 30/05/2024, respingeva il ricorso.
La società ha proposto appello, ribadendo sostanzialmente gli stessi motivi esposti nel ricorso di primo grado, con particolare riferimento al mancato sopralluogo, alla carente motivazione dell'accertamento impugnato e all'applicazione, al caso in esame, dell'art. 1, comma 22 della Legge n. 208/2015.
L'Ufficio controdeduceva puntualmente e, in sostanza, ribadiva che la rendita catastale proposta dalla società nel 2009 era di euro 32.486,00 e che nella dichiarazione Docfa presentata nel 2021 non era riportata alcuna voce relativa agli impianti, neanche raffigurati in planimetria (pag. 4 quadro F). La società contribuente ha dimezzato la rendita catastale, con valori non congrui, invocando l'art. 1, comma 22, della Legge n. 208/2015, pur non potendo essere esclusi dalla stima impianti che non erano stati precedentemente dichiarati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il Collegio ritiene utile riportare, in tema di classamento di immobili, il consolidato indirizzo interpretativo di legittimità, secondo il quale, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura Docfa, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni;
mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate, sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (Cassazione n. 29370/2025; n. 29811/2024; n. 9127/2024; n.31032/2023; n.31073/2023; n.
11281/2022; n. 41179/2021; n. 7210/2021; nn. 3104, 3106 e 3107/2021; n. 2247/2021; n. 17016/2020).
Nel caso in esame, l'avviso di accertamento catastale derivante da procedura Docfa ha rettificato i dati di classamento e di rendita proposti con la citata dichiarazione sulla base di elementi descrittivi e valutativi della nuova rendita, idonei a porre in grado la società contribuente di percepire, adeguatamente ed immediatamente, i presupposti di fatto e le ragioni di diritto della pretesa, evidenziando i valori unitari attribuiti ai singoli cespiti, ricavati dal prezzario in uso all'Agenzia, come da relazione di stima allegata all'atto di accertamento.
La Corte di legittimità ha ricordato che gli immobili a destinazione speciale o particolare, come nel caso dell'immobile di categoria D/8, la rendita va determinata con stima diretta, ai sensi dell'art. 10 del R.D.
n.652/1939 e dell'art. 37 del TUIR.
Tale stima può avvenire anche senza sopralluogo, che non costituisce un diritto del contribuente, né una condizione di validità dell'atto, ma solo un ulteriore e concorrente strumento conoscitivo di verifica e accertamento di cui l'Ufficio può avvalersi per operare la valutazione (Cassazione n, 22886/2026;
n.6633/2019).
Come risulta dall'allegato 1 dell'avviso di accertamento catastale, alla voce “Descrizione dell'immobile”, l'Ufficio aveva ben chiare le caratteristiche tipologiche e costruttive dell'unità immobiliare da stimare in base al costo di costruzione, per cui ha ritenuto non necessario effettuare il sopralluogo. In tema di diritti e garanzie del contribuente, la Cassazione a SS.UU. (sentenza n. 21271/2025) ha ancor di recente affermato che “.. il contribuente sottoposto a verifiche fiscali c.d. "a tavolino”, nella disciplina applicabile prima dell'entrata in vigore dell'art.
6-bis della L. n. 212 del 2000 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. e, del d.lgs. n. 219 del 2023, a sua volta richiamato e interpretato ex artt. 7 e 7-bis del D.L. n. 39 del 2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 67 del 2024), l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale vige, quanto ai tributi c.d. non armonizzati, solo se espressamente previsto, mentre ha valenza generalizzata per soli tributi c.d. armonizzati, comportando la relativa violazione dell'invalidità dell'atto, purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto gli elementi in fatto che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, fittizia o strumentale, tale essendo quella non idonea a determinare un risultato diverso del procedimento impositivo, secondo una valutazione probabilistica ex ante spettante al giudice di merito”.
Ne consegue che, in tema di tributi non armonizzati, l'obbligo dell'Amministrazione finanziaria di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito e, dunque, non per il caso in esame.
Il Collegio ritiene dunque infondate le doglianze della società contribuente.
Per quanto riguarda il merito, la questione controversa attiene all'applicazione dell'art. 1, comma 22, della
Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), e non la congruità della rendita accertata, considerato che la società ha presentato la dichiarazione di variazione Docfa proprio ai sensi del citato art. 1, comma 22.
Secondo tale norma, dal 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazioni speciale e particolare, appartenenti alle categorie catastali dei gruppi D e E, viene effettuata con stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento.
Sono esclusi dalla stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo, detti semplicemente immobili imbullonati.
Per giurisprudenza consolidata, la nozione di immobili imbullonati, di cui al richiamato art.1, comma 2, prescinde dal fatto che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo, essendo, invece, essenziale il loro impiego nel processo produttivo (Cassazione, nn.20726, 20727, 20728, 21460 del 2020; nn. 2114, 7343
e 25784 del 2021; n.380 e n. 6687 del 2022), per cui è decisivo, il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo;
inoltre, ai fini della determinazione della rendita, si deve tenere conto di quegli elementi impiantistici che sono strutturalmente connessi alla costruzione, non invece di tutte quelle dotazioni (impianti, macchinari, attrezzature, ecc.) che siano funzionali al processo produttivo, ancorché esse risultino in qualche modo integrate o strutturalmente connesse al fabbricato.
Perciò vengono considerate, ai fini della stima diretta, solo quelle dotazioni che caratterizzano il fabbricato e non il processo produttivo che nello stesso immobile viene svolto, sancendo l'esclusione dei macchinari, dei congegni, delle attrezzature e degli altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo dal computo del valore dell'immobile.
Dall'esame degli atti del fascicolo processuale, risulta che:
- il precedente accatastamento prot. PG0239561/2009 (Dichiarazione di fabbricato urbano o nuova costruzione presentata ai sensi dell'art. 28 del RDL 13 aprile 1939, n. 652) presentato dalla società contribuente, non riporta, anche nella planimetria, gli impianti funzionali allo specifico processo produttivo (che dal 2016 vengono esclusi dalla stima diretta ai sensi del richiamato art. 1, comma 22, della Legge n.
208/2015) e propone la determinazione della rendita catastale in euro 32.486,00, accettata dall'Ufficio;
- con Docfa prot. PG0134385/2021 (Dichiarazione di variazione presentata ai sensi dell'art. 1, comma 22, L. n. 208/2015) la società contribuente, pur conservando la stessa rappresentazione planimetrica della dichiarazione Docfa del 2009, propone una sensibile riduzione della rendita catastale, rideterminata in euro
15.482,38, precisando a pag. 4, riquadro F, che “ i valori (sono) al netto delle dotazioni strumentali (ex comma 21 della Legge 2018/15) celle frigor, reparti lavorazioni, impianti sovraordinari condizionamento e elettrico ancorché non raffigurati sulla planimetria PG0239561 del 26/06/2009 ”
Pertanto, risulta incontestato tra le parti in causa che nel classamento del 2009, da cui la rendita di euro
32.486,00, non sono stati indicati macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo, per cui deve ritenersi che nella rendita proposta allora non siano stati conteggiati i relativi valori.
Ne consegue che la società, nella dichiarazione Docfa di variazione del 2021 - presentata proprio al fine di scorporare il valore dei macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo dalla rideterminazione della rendita catastale - non ha assolto, in modo completo e adeguato, all'onere probatorio della ricorrenza dei presupposti per beneficiare dell'agevolazione in argomento, limitandosi ad elencare una serie di beni i cui valori (indeterminati) sono stati sottratti nel computo della nuova rendita proposta.
Risulta, pertanto, legittimo l'operato dell'Ufficio che non ha riconosciuto i presupposti per l'applicazione dell'agevolazione ex art. 1, comma 22, della Legge 208/2015 e ritenuto la rendita proposta priva di adeguato riscontro e fondamento;
ha poi proceduto a rettificarla in base al costo di costruzione, adeguandosi a valori in linea con gli accertamenti di altre due edifici analoghi per caratteristiche tipologiche e costruttive, di proprietà della stessa società, le cui rendite catastali sono diventate definitive. Si rileva che la rendita catastale accertata di euro 26.000,00 è superiore a quella proposta di euro 15.482,38, ma inferiore a quella dell'anno
2009 di euro 32.486,00.
Il Collegio, per quanto sopra esposto e considerato, respinge l'appello della società. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Umbria respinge l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1.000,00 (mille) oltre accessori di legge.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' UMBRIA Sezione 2, riunita in udienza il 14/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TEMPERINI FRANCESCO, Presidente
PISCITELLI RI, Relatore
AMOVILLI PAOLO, Giudice
in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 307/2024 depositato il 29/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Perugia - Via Canali 12 06124 Perugia PG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 143/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PERUGIA sez. 2
e pubblicata il 30/05/2024
Atti impositivi:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2023PG0039340 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E
CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 210/2025 depositato il
15/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullare l'avviso di accertamento impugnato e, per l'effetto, confermare per l'unità immobiliare la rendita dichiarata nella denuncia Docfa;
con vittoria di spese.
Resistente/Appellata: dichiarare infondato l'appello proposto dalla società, confermando la sentenza di primo grado e avvalorando in punto di diritto e di merito la legittimità dell'operato dell'Ufficio; con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Il rappresentante dell'Ufficio è presente di persona.
La Corte procede la discussione in modalità mista, presenza/remoto
Le parti insistono sulle proprie tesi e concludono come in atti.
La Corte trattiene la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.r.l. ha proposto appello avverso la sentenza n.143/2024, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Perugia, riguardante l'avviso di accertamento catastale n. 2023PG0039340, notificato dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio di Perugia.
Con Docfa del 21/12/2021, la società chiedeva la rideterminazione della rendita catastale, ai sensi dell'art. 1, comma 22, della Legge n. 208/2015, dell'immobile di cui al foglio 2, mappale 1420 graffato con foglio 2, mappale 1265, sub 8, categoria D/8, in euro 15.482,38, rispetto a quella del classamento dell'anno 2009 di euro 32.486,00, ritenendo che quest'ultima rendita catastale potesse essere rideterminata senza il computo del valore dei macchinari, congegni ed altri impianti (c.d. imbullonati).
L'Ufficio non ravvisava i presupposti di cui al citato art.1, comma 22 della Legge n. 208/2015, avendo accertato che non risultavano esistenti, né nella dichiarazione Docfa precedente e né sulle planimetrie presentate, quei “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti che sono funzionali allo specifico processo produttivo” e non gli impianti di servizio, ossia gli elementi “strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità nei limiti dell'ordinario apprezzamento” (per esempio antincendio, uscite di sicurezza, scale di emergenza…).
Eseguiva comunque una nuova stima diretta sulla base del costo di costruzione, ottenuto adottando i valori unitari riportati nel prontuario di massima, come previsto dalla normativa catastale vigente e come disposto anche dalla circolare n. 6T/2012 dell'Agenzia del Territorio, ora Agenzia delle Entrate.
L'Ufficio, in data 18/04/2023, notificava l'avviso di accertamento catastale, con la rendita rideterminata in euro 26.000,00.
La società lo impugnava con ricorso/istanza di reclamo ai sensi dell'art. 17 bis del D.Lgs. n. 546/1992, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
– omessa instaurazione del contraddittorio con il contribuente (violenza e falsa applicazione dell'art. 61 del
DPR n.1142/1949 e dell'art. 12 della Legge n.212/2000);
– carente motivazione (violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, della Legge n.212/2000);
– corretta determinazione della rendita catastale proposta in Docfa rispetto a quella determinata nell'avviso di accertamento castale ritenuta sproporzionata.
Dopo aver rigettato il reclamo, l'Ufficio depositava le proprie controdeduzioni, in cui ribadiva la legittimità e la fondatezza del proprio operato, nonché l'infondatezza delle eccezioni della ricorrente.
In data 15/03/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Perugia, con sentenza n. 143/2024, depositata il 30/05/2024, respingeva il ricorso.
La società ha proposto appello, ribadendo sostanzialmente gli stessi motivi esposti nel ricorso di primo grado, con particolare riferimento al mancato sopralluogo, alla carente motivazione dell'accertamento impugnato e all'applicazione, al caso in esame, dell'art. 1, comma 22 della Legge n. 208/2015.
L'Ufficio controdeduceva puntualmente e, in sostanza, ribadiva che la rendita catastale proposta dalla società nel 2009 era di euro 32.486,00 e che nella dichiarazione Docfa presentata nel 2021 non era riportata alcuna voce relativa agli impianti, neanche raffigurati in planimetria (pag. 4 quadro F). La società contribuente ha dimezzato la rendita catastale, con valori non congrui, invocando l'art. 1, comma 22, della Legge n. 208/2015, pur non potendo essere esclusi dalla stima impianti che non erano stati precedentemente dichiarati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il Collegio ritiene utile riportare, in tema di classamento di immobili, il consolidato indirizzo interpretativo di legittimità, secondo il quale, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura Docfa, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni;
mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate, sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (Cassazione n. 29370/2025; n. 29811/2024; n. 9127/2024; n.31032/2023; n.31073/2023; n.
11281/2022; n. 41179/2021; n. 7210/2021; nn. 3104, 3106 e 3107/2021; n. 2247/2021; n. 17016/2020).
Nel caso in esame, l'avviso di accertamento catastale derivante da procedura Docfa ha rettificato i dati di classamento e di rendita proposti con la citata dichiarazione sulla base di elementi descrittivi e valutativi della nuova rendita, idonei a porre in grado la società contribuente di percepire, adeguatamente ed immediatamente, i presupposti di fatto e le ragioni di diritto della pretesa, evidenziando i valori unitari attribuiti ai singoli cespiti, ricavati dal prezzario in uso all'Agenzia, come da relazione di stima allegata all'atto di accertamento.
La Corte di legittimità ha ricordato che gli immobili a destinazione speciale o particolare, come nel caso dell'immobile di categoria D/8, la rendita va determinata con stima diretta, ai sensi dell'art. 10 del R.D.
n.652/1939 e dell'art. 37 del TUIR.
Tale stima può avvenire anche senza sopralluogo, che non costituisce un diritto del contribuente, né una condizione di validità dell'atto, ma solo un ulteriore e concorrente strumento conoscitivo di verifica e accertamento di cui l'Ufficio può avvalersi per operare la valutazione (Cassazione n, 22886/2026;
n.6633/2019).
Come risulta dall'allegato 1 dell'avviso di accertamento catastale, alla voce “Descrizione dell'immobile”, l'Ufficio aveva ben chiare le caratteristiche tipologiche e costruttive dell'unità immobiliare da stimare in base al costo di costruzione, per cui ha ritenuto non necessario effettuare il sopralluogo. In tema di diritti e garanzie del contribuente, la Cassazione a SS.UU. (sentenza n. 21271/2025) ha ancor di recente affermato che “.. il contribuente sottoposto a verifiche fiscali c.d. "a tavolino”, nella disciplina applicabile prima dell'entrata in vigore dell'art.
6-bis della L. n. 212 del 2000 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. e, del d.lgs. n. 219 del 2023, a sua volta richiamato e interpretato ex artt. 7 e 7-bis del D.L. n. 39 del 2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 67 del 2024), l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale vige, quanto ai tributi c.d. non armonizzati, solo se espressamente previsto, mentre ha valenza generalizzata per soli tributi c.d. armonizzati, comportando la relativa violazione dell'invalidità dell'atto, purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto gli elementi in fatto che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, fittizia o strumentale, tale essendo quella non idonea a determinare un risultato diverso del procedimento impositivo, secondo una valutazione probabilistica ex ante spettante al giudice di merito”.
Ne consegue che, in tema di tributi non armonizzati, l'obbligo dell'Amministrazione finanziaria di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito e, dunque, non per il caso in esame.
Il Collegio ritiene dunque infondate le doglianze della società contribuente.
Per quanto riguarda il merito, la questione controversa attiene all'applicazione dell'art. 1, comma 22, della
Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), e non la congruità della rendita accertata, considerato che la società ha presentato la dichiarazione di variazione Docfa proprio ai sensi del citato art. 1, comma 22.
Secondo tale norma, dal 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazioni speciale e particolare, appartenenti alle categorie catastali dei gruppi D e E, viene effettuata con stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento.
Sono esclusi dalla stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo, detti semplicemente immobili imbullonati.
Per giurisprudenza consolidata, la nozione di immobili imbullonati, di cui al richiamato art.1, comma 2, prescinde dal fatto che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo, essendo, invece, essenziale il loro impiego nel processo produttivo (Cassazione, nn.20726, 20727, 20728, 21460 del 2020; nn. 2114, 7343
e 25784 del 2021; n.380 e n. 6687 del 2022), per cui è decisivo, il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo;
inoltre, ai fini della determinazione della rendita, si deve tenere conto di quegli elementi impiantistici che sono strutturalmente connessi alla costruzione, non invece di tutte quelle dotazioni (impianti, macchinari, attrezzature, ecc.) che siano funzionali al processo produttivo, ancorché esse risultino in qualche modo integrate o strutturalmente connesse al fabbricato.
Perciò vengono considerate, ai fini della stima diretta, solo quelle dotazioni che caratterizzano il fabbricato e non il processo produttivo che nello stesso immobile viene svolto, sancendo l'esclusione dei macchinari, dei congegni, delle attrezzature e degli altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo dal computo del valore dell'immobile.
Dall'esame degli atti del fascicolo processuale, risulta che:
- il precedente accatastamento prot. PG0239561/2009 (Dichiarazione di fabbricato urbano o nuova costruzione presentata ai sensi dell'art. 28 del RDL 13 aprile 1939, n. 652) presentato dalla società contribuente, non riporta, anche nella planimetria, gli impianti funzionali allo specifico processo produttivo (che dal 2016 vengono esclusi dalla stima diretta ai sensi del richiamato art. 1, comma 22, della Legge n.
208/2015) e propone la determinazione della rendita catastale in euro 32.486,00, accettata dall'Ufficio;
- con Docfa prot. PG0134385/2021 (Dichiarazione di variazione presentata ai sensi dell'art. 1, comma 22, L. n. 208/2015) la società contribuente, pur conservando la stessa rappresentazione planimetrica della dichiarazione Docfa del 2009, propone una sensibile riduzione della rendita catastale, rideterminata in euro
15.482,38, precisando a pag. 4, riquadro F, che “ i valori (sono) al netto delle dotazioni strumentali (ex comma 21 della Legge 2018/15) celle frigor, reparti lavorazioni, impianti sovraordinari condizionamento e elettrico ancorché non raffigurati sulla planimetria PG0239561 del 26/06/2009 ”
Pertanto, risulta incontestato tra le parti in causa che nel classamento del 2009, da cui la rendita di euro
32.486,00, non sono stati indicati macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo, per cui deve ritenersi che nella rendita proposta allora non siano stati conteggiati i relativi valori.
Ne consegue che la società, nella dichiarazione Docfa di variazione del 2021 - presentata proprio al fine di scorporare il valore dei macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo dalla rideterminazione della rendita catastale - non ha assolto, in modo completo e adeguato, all'onere probatorio della ricorrenza dei presupposti per beneficiare dell'agevolazione in argomento, limitandosi ad elencare una serie di beni i cui valori (indeterminati) sono stati sottratti nel computo della nuova rendita proposta.
Risulta, pertanto, legittimo l'operato dell'Ufficio che non ha riconosciuto i presupposti per l'applicazione dell'agevolazione ex art. 1, comma 22, della Legge 208/2015 e ritenuto la rendita proposta priva di adeguato riscontro e fondamento;
ha poi proceduto a rettificarla in base al costo di costruzione, adeguandosi a valori in linea con gli accertamenti di altre due edifici analoghi per caratteristiche tipologiche e costruttive, di proprietà della stessa società, le cui rendite catastali sono diventate definitive. Si rileva che la rendita catastale accertata di euro 26.000,00 è superiore a quella proposta di euro 15.482,38, ma inferiore a quella dell'anno
2009 di euro 32.486,00.
Il Collegio, per quanto sopra esposto e considerato, respinge l'appello della società. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Umbria respinge l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1.000,00 (mille) oltre accessori di legge.