CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 143/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di IU Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:50 in composizione monocratica: GIOIA GIOVANNA, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1498/2024 depositato il 20/04/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministeri Min.giustizia-Dip. Organ. Giudiz.-Dir.gen. - Via Arenula 00186 Roma RM
Difeso da
-Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
TA IU S.p.a. - 09982061005
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
-PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 004403 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 53/2026 depositato il 15/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 25.03.2024, il contribuente, il Sig. Ricorrente_1, proponeva opposizione avverso l'invito al pagamento afferente la sanzione per omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato Registro Recupero Crediti N. 004403/2023, dell'importo complessivo di Euro
1.800,00. Chiedeva, quindi, l'annullamento del provvedimento opposto sulla scorta dei seguenti motivi: pendenza altro giudizio avverso la cartella di pagamento nr. 03420230005400837000; nullità dell'invito al pagamento opposto per difetto del titolo esecutivo: inesistenza del credito perchè non dovuto.
Si costituiva la CORTE DI APPELLO DI CATANZARO, nonché EQUITALIA GIUSTIZIA SPA, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 14.01.2026 la causa veniva trattenuta per la decisone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Il caso in esame rientra nella fattispecie del procedimento di recupero dei crediti di giustizia (Omesso o insufficiente pagamento del Contributo Unificato) gestito da TA IU ai sensi dell'art. 1, comma
367 e ss, della Legge n. 244/2007 e della relativa Convenzione attuativa stipulata con il Ministero della
IU in data 23/09/2010 e successive modifiche. L'art. 2, comma 2, della predetta Convenzione precisa testualmente che "il Ministero della IU “rimane ente creditore" dei crediti di giustizia e "ne trasferisce la gestione alla società (TA IU) la quale provvede alla quantificazione ed alla iscrizione a ruolo delle spese processuali, delle pene pecuniarie, delle sanzioni pecuniarie processuali, delle sanzioni amministrative pecuniarie e di ogni altra spesa di giustizia, in base alle disposizioni del Testo Unico e della normativa di settore".
In particolare, ai fini della riscossione dell'omesso o insufficiente versamento del contributo unificato, prevista dall'articolo 16 del Testo Unico, l'art. 6 della Convenzione prevede che l'ufficio giudiziario competente comunica a TA IU, con la nota di trasmissione di cui all'allegato modello A,
l'importo che deve essere riscosso e il domicilio eletto del debitore. Nei soli casi di omesso pagamento o integrazione del Contributo Unificato, l'iscrizione a ruolo del credito è preceduta da una fase preliminare, nella quale TA IU notifica al debitore un invito al pagamento.
Nel caso di specie, la sanzione contenuta nell'atto opposto, discende dal mancato pagamento della somma di Euro 933,27 presuntivamente dovuta da Ricorrente_1 per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato comminato, a norma dell'articolo 13 comma 1- bis del DPR numero 115/2002, con l'Ordinanza n. 22609 del 25/09/2018 emessa dalla Corte Suprema di Cassazione nell'ambito del processo iscritto al Ruolo Generale della Corte Suprema di Cassazione di Roma al n. 005972/2014.
Il sig. Ricorrente _1 con ricorso notificato nel mese di novembre 2023 aveva proposto ricorso innanzi alla Corte di IU Tributaria di Primo Grado di Catanzaro avverso la cartella esattoriale N. 034
2023 00054008 37000, portante il ruolo emesso nell'interesse di questo Ufficio e relativo alle somme dovute a titolo di contributo unificato a seguito di condanna da parte della Corte di Cassazione ex art. 13 comma I quater TU spese di giustizia. Il CTB nell'indicato ricorso ha assunto che la detta somma non fosse dovuta perché l'Ordinanza numero 22609 del 25/9/2018, che aveva comminato la indicata condanna, era stata tempestivamente impugnata da Ricorrente_1 con ricorso per revocazione per errore di fatto. Il detto ricorso è stato definito con sentenza n. 8634/2021 del 05.06/05/2021, che avrebbe revocato l'Ordinanza numero 22609 del 25/9/2018. Secondo quanto dedotto da parte ricorrente la sentenza numero 38634-2021, avrebbe disposto anche sulle spese e, in merito al pagamento dell'ulteriore contributo unificato avrebbe previsto che lo stesso non sarebbe dovuto.
Il CTB nell'indicato ricorso ha riportato testualmente quanto si legge in sentenza: "stante, peraltro,
l'accoglimento del ricorso per revocazione ai fini della pronuncia rescindente, non può perciò dirsi tale impugnazione "respinta integralmente", e ciò agli effetti dell'articolo 1 comma 17, della legge 24 dicembre 2012, numero 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'articolo 13 del DPR 30 maggio 2002, numero
115." Sulla base delle indicate premesse chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato
Il giudizio veniva iscritto al n. 2300/2023 di questo Ufficio. Si costituiva la Corte d'appello la quale sottolineava: a.- come il provvedimento della Cassazione non aveva modificato il capo della sentenza presupposta di condanna al pagamento del doppio contributo;
b.- in tutti i casi, si sottolineava come il ricorso non potesse essere accolto non vendo il CTB impugnato l'invito al pagamento da intendersi come un vero e proprio avviso di accertamento.
Orbene, nessuna richiesta di annullamento è pervenuta alla Corte d'appello. In secondo luogo, anche volendo soprassedere alla superiore eccezione, si ritiene che la sentenza abbia revocato soltanto la parte relativa alle motivazioni del rigetto, non anche l'intero contenuto della decisione assunta. Quanto qui affermato trova conferma anche nella lettura del
PQM
reso dalla Corte ove si legge: "Revoca la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso proposto da Ricorrente_1 contro la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n. 1254/2013; giudicando in rescissorio rigetta il primo motivo di ricorso proposto da Ricorrente_1 contro la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n. 1254/2013; (...)”.
Quanto alla sentenza emessa dalla Corte di giustizia Tributaria, come si può agevolmente evincere dal contenuto della sentenza la corte adita non è entrata nel merito della vicenda ma ha annullato la cartella opposta per questioni in rito
Inoltre, la pretesa impositiva non è più tangibile atteso che il ricorrente ha mancato di impugnare l'invito al pagamento che TA IU ha notificato prima di emettere il ruolo e notificare la cartella.
Quanto al motivo di impugnazione relativa al difetto di motivazione, ritiene questa Corte lo stesso infondato atteso che il modello utilizzato da TA IU è quello predisposto dal Ministero. Inoltre, la circostanza che il ricorrente abbia proposto impugnazione avverso l'atto indicato contestando nel merito lo stesso, si configura come una forma di sanatoria della nullità perché l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 497,00.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di IU Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:50 in composizione monocratica: GIOIA GIOVANNA, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1498/2024 depositato il 20/04/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministeri Min.giustizia-Dip. Organ. Giudiz.-Dir.gen. - Via Arenula 00186 Roma RM
Difeso da
-Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
TA IU S.p.a. - 09982061005
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
-PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 004403 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 53/2026 depositato il 15/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 25.03.2024, il contribuente, il Sig. Ricorrente_1, proponeva opposizione avverso l'invito al pagamento afferente la sanzione per omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato Registro Recupero Crediti N. 004403/2023, dell'importo complessivo di Euro
1.800,00. Chiedeva, quindi, l'annullamento del provvedimento opposto sulla scorta dei seguenti motivi: pendenza altro giudizio avverso la cartella di pagamento nr. 03420230005400837000; nullità dell'invito al pagamento opposto per difetto del titolo esecutivo: inesistenza del credito perchè non dovuto.
Si costituiva la CORTE DI APPELLO DI CATANZARO, nonché EQUITALIA GIUSTIZIA SPA, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 14.01.2026 la causa veniva trattenuta per la decisone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Il caso in esame rientra nella fattispecie del procedimento di recupero dei crediti di giustizia (Omesso o insufficiente pagamento del Contributo Unificato) gestito da TA IU ai sensi dell'art. 1, comma
367 e ss, della Legge n. 244/2007 e della relativa Convenzione attuativa stipulata con il Ministero della
IU in data 23/09/2010 e successive modifiche. L'art. 2, comma 2, della predetta Convenzione precisa testualmente che "il Ministero della IU “rimane ente creditore" dei crediti di giustizia e "ne trasferisce la gestione alla società (TA IU) la quale provvede alla quantificazione ed alla iscrizione a ruolo delle spese processuali, delle pene pecuniarie, delle sanzioni pecuniarie processuali, delle sanzioni amministrative pecuniarie e di ogni altra spesa di giustizia, in base alle disposizioni del Testo Unico e della normativa di settore".
In particolare, ai fini della riscossione dell'omesso o insufficiente versamento del contributo unificato, prevista dall'articolo 16 del Testo Unico, l'art. 6 della Convenzione prevede che l'ufficio giudiziario competente comunica a TA IU, con la nota di trasmissione di cui all'allegato modello A,
l'importo che deve essere riscosso e il domicilio eletto del debitore. Nei soli casi di omesso pagamento o integrazione del Contributo Unificato, l'iscrizione a ruolo del credito è preceduta da una fase preliminare, nella quale TA IU notifica al debitore un invito al pagamento.
Nel caso di specie, la sanzione contenuta nell'atto opposto, discende dal mancato pagamento della somma di Euro 933,27 presuntivamente dovuta da Ricorrente_1 per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato comminato, a norma dell'articolo 13 comma 1- bis del DPR numero 115/2002, con l'Ordinanza n. 22609 del 25/09/2018 emessa dalla Corte Suprema di Cassazione nell'ambito del processo iscritto al Ruolo Generale della Corte Suprema di Cassazione di Roma al n. 005972/2014.
Il sig. Ricorrente _1 con ricorso notificato nel mese di novembre 2023 aveva proposto ricorso innanzi alla Corte di IU Tributaria di Primo Grado di Catanzaro avverso la cartella esattoriale N. 034
2023 00054008 37000, portante il ruolo emesso nell'interesse di questo Ufficio e relativo alle somme dovute a titolo di contributo unificato a seguito di condanna da parte della Corte di Cassazione ex art. 13 comma I quater TU spese di giustizia. Il CTB nell'indicato ricorso ha assunto che la detta somma non fosse dovuta perché l'Ordinanza numero 22609 del 25/9/2018, che aveva comminato la indicata condanna, era stata tempestivamente impugnata da Ricorrente_1 con ricorso per revocazione per errore di fatto. Il detto ricorso è stato definito con sentenza n. 8634/2021 del 05.06/05/2021, che avrebbe revocato l'Ordinanza numero 22609 del 25/9/2018. Secondo quanto dedotto da parte ricorrente la sentenza numero 38634-2021, avrebbe disposto anche sulle spese e, in merito al pagamento dell'ulteriore contributo unificato avrebbe previsto che lo stesso non sarebbe dovuto.
Il CTB nell'indicato ricorso ha riportato testualmente quanto si legge in sentenza: "stante, peraltro,
l'accoglimento del ricorso per revocazione ai fini della pronuncia rescindente, non può perciò dirsi tale impugnazione "respinta integralmente", e ciò agli effetti dell'articolo 1 comma 17, della legge 24 dicembre 2012, numero 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'articolo 13 del DPR 30 maggio 2002, numero
115." Sulla base delle indicate premesse chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato
Il giudizio veniva iscritto al n. 2300/2023 di questo Ufficio. Si costituiva la Corte d'appello la quale sottolineava: a.- come il provvedimento della Cassazione non aveva modificato il capo della sentenza presupposta di condanna al pagamento del doppio contributo;
b.- in tutti i casi, si sottolineava come il ricorso non potesse essere accolto non vendo il CTB impugnato l'invito al pagamento da intendersi come un vero e proprio avviso di accertamento.
Orbene, nessuna richiesta di annullamento è pervenuta alla Corte d'appello. In secondo luogo, anche volendo soprassedere alla superiore eccezione, si ritiene che la sentenza abbia revocato soltanto la parte relativa alle motivazioni del rigetto, non anche l'intero contenuto della decisione assunta. Quanto qui affermato trova conferma anche nella lettura del
PQM
reso dalla Corte ove si legge: "Revoca la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso proposto da Ricorrente_1 contro la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n. 1254/2013; giudicando in rescissorio rigetta il primo motivo di ricorso proposto da Ricorrente_1 contro la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n. 1254/2013; (...)”.
Quanto alla sentenza emessa dalla Corte di giustizia Tributaria, come si può agevolmente evincere dal contenuto della sentenza la corte adita non è entrata nel merito della vicenda ma ha annullato la cartella opposta per questioni in rito
Inoltre, la pretesa impositiva non è più tangibile atteso che il ricorrente ha mancato di impugnare l'invito al pagamento che TA IU ha notificato prima di emettere il ruolo e notificare la cartella.
Quanto al motivo di impugnazione relativa al difetto di motivazione, ritiene questa Corte lo stesso infondato atteso che il modello utilizzato da TA IU è quello predisposto dal Ministero. Inoltre, la circostanza che il ricorrente abbia proposto impugnazione avverso l'atto indicato contestando nel merito lo stesso, si configura come una forma di sanatoria della nullità perché l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 497,00.