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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 10/07/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
sent.……...………………..
REPUBBLICA ITALIANA r.g.…4876 /2019 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA cron.……...……………….
Il Giudice, dott. Alessia De Durante, ha emesso la seguente rep.…...……………………
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4876/2019 R.G.,
promossa da
(C.F. ), con l'avv. Parte_1 P.IVA_1
PALLADINO EMILIANO
PARTE ATTRICE
contro OGGETTO: (C.F. ), con l'avv. ALTRI CONTRATTI Parte_2 P.IVA_2
D
[...] e l'avv. USSIA FRANCESCO Controparte_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI:
Le parti hanno concluso come da note depositate a seguito del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del procedimento per l'udienza di precisazione delle conclusioni già fissata in data
30.1.2025, con termini massimi per memorie e repliche, decorrenti dal 14.4.2025, che devono intendersi qui integralmente richiamate
MOTIVI DELLA DECISIONE La società ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1597/2019 ottenuto da per il Parte_2 pagamento dell'importo di € 8.125,44 oltre interessi ex art. 5 D.Lgs.
231/2002 dalla data di scadenza al saldo effettivo, nonché le spese per la procedura monitoria, liquidate in € 480,00 per compensi, €
145,50 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, C.p.a., I.v.a., e le successive occorrende.
A fondamento dell'opposizione, ha contestato l'esistenza del credito, allegando che la prestazione dedotta come eseguita dalla opposta non era stata correttamente posta in essere.
In particolare, ha dedotto quanto segue.
La società mediante accettazione dell'Offerta n. Parte_1
74.19 del 24.09.2018 e dell'Offerta n. 75.19, sempre datata
24.09.2018, ebbe a concordare con la società Parte_2 rispettivamente, l'intervento di installazione e collaudo del macchinario già di proprietà GCMS marca ER ME al prezzo complessivo di € 1.938,01 oltre i.v.a e la successiva formazione dei propri operatori all'utilizzo della predetta apparecchiatura al prezzo di
€ 1.530,00 oltre i.v.a. (docc. 4-5). Il tutto con un tempo dedicato di n. 2 giornate lavorative, e più esattamente n. 1 giornata e ½ per la prima prestazione e n. ½ giornata per la seconda.
Nonostante gli accordi intervenuti, il tecnico incaricato dalla società convenuta opposta ebbe ad effettuare ben due interventi, rispettivamente di n. 3 giornate lavorative (per la precisione
6.02.2019, 7.02.2019 e 8.02.2019) ed ulteriori n. 2 giornate lavorative (per la precisione 6.03.2019 e 7.03.2019), senza riuscire ad ultimare neanche la prima delle prestazioni concordate.
2 Solo il quarto giorno, si era reso conto, su suggerimento del legale rappresentante della società opponente, che avrebbe dovuto essere sostituita la pila della scheda madre del dispositivo.
Alla ricezione della fattura posta a base del procedimento monitorio, la società opponente, a mezzo lettera-pec a firma del proprio legale e datata 28.03.2019, aveva fatto presente alla le Parte_2 problematiche verificatesi a seguito dei predetti interventi, contestando la fattura emessa per questi ultimi (n. 006/19 dell'importo di € 4.330,02 i.v.a. compresa), della quale richiedeva anche l'emissione della relativa nota di credito (doc. 2 cit.).
Informava inoltre, sempre con la predetta missiva, che avendo perso fiducia nella sua competenza, aveva richiesto l'intervento dell'azienda produttrice del macchinario: e infatti, in data 1.04.2019, si recava presso la sede della società opponente il tecnico dell'azienda produttrice del macchinario da riattivare, ossia il GCMS marca ER
MEm, nella persona di tale , il quale, mediante Persona_1 un intervento di sole 4 ore, risolveva ogni problematica e di fatto confermava l'incompetenza del tecnico della e Parte_2
l'inutilità della prestazione dal medesimo effettuata.
si è costituita e ha chiesto il rigetto dell'opposizione, perché Parte_2 infondata, con conferma del decreto ingiuntivo impugnato.
Ha dedotto che anteriormente alla formulazione dell'offerta, il proprio incaricato, nella persona di aveva chiesto a Persona_2 Pt_3 di informazioni circa lo stato dello strumento, e gli era Parte_1 stato riferito come il medesimo fosse funzionante e necessitante di una mera reinstallazione.
Successivamente, in data 06.02.2019, l'amministratore di Parte_2 si recava presso la sede dell'opponente dando avvio agli interventi, e,
3 tuttavia, appurando sin da subito che le componenti interne dello strumento versavano in pessime condizioni: più nel dettaglio, il GC risultava completamente sporco internamente, a tal punto da rinvenire un topo morto nella parte elettronica;
le schede elettroniche erano ricoperte da una nutrita quantità di polvere con conseguente pericolo di cortocircuito.
Oltre al tempo necessario per la pulizia, vi era stata anche la necessità di installare due linee, d'aria e di idrogeno, aggiuntive a quella standard di elio, con ulteriori 2 ore di lavoro aggiuntivo non preventivate. Ancora, il generatore di idrogeno – di fabbricazione cinese – non rispettava gli standard di sicurezza previsti ex lege, ed erano emersi numerose ulteriori problematiche, che avevano imposto ulteriori attività (v. pag. 2 rapporto di intervento del 06.02.2019 “il generatore di 2 - posizionamento dei moduli sul piano di lavoro;
- collegamento pneumatico ai gas necessari;
- collegamento elettrico alla rete;
- collegamento tra i moduli;
- installazione di una colonna capillare nel gascromatografo;
- installazione di un software di gestione del GCMS (Turbomass) sul PC;
- verifica di funzionamento;
- spiegazione agli operatori dell'uso del software. 3 FID - Rivelatore a ionizzazione di fiamma).
A ciò si aggiunga che la società opponente aveva smarrito le licenze dei software, obbligando a svolgere un'accurata ricerca Parte_2 all'interno delle cartelle dei relativi driver, con annesso impegno per ulteriori 2 ore lavorative.
Il processo è stato istruito sulla base delle produzioni documentali delle parti, prova per testi e c.t.u.. all'esito del completamento della fase istruttoria, il procedimento è stato assegnato alla sottoscritta per la decisione.
4 Al consulente nominato, era stato richiesto di accertare la tipologia di interventi eseguiti sul macchinario oggetto di causa e determinare la congruità della richiesta economica avanzata dalla società, indicando, alla luce della reale utilità degli interventi eseguiti nonché' delle effettive prestazioni svolte, l'importo da corrispondere, nonché di verificare l'avvenuta installazione dei componenti del sistema operativo (IIS-Internet , configurazione del Server Controparte_2
FTP e copia dei file e della directory VxWorks nel PC sotto
C:\inetpub\ftproot) in data concomitante agli interventi di . Parte_2
Ancora, di verificare l'installazione dei due software per il comando degli strumenti Turbomass e;
verificare che la versione CP_3 del PC fornito da non e' quella originale, e che Parte_1
l'adattamento di tale versione diversa comporta attività per l'adattamento maggiore di quella necessaria in caso di versione originale;
verificare la presenza sul gascromatografo di un rilevatore
FID; verificare la presenza sul gascromatografo di due iniettori;
verificare l'assenza sul gascromatografo della valvola di campionamento del gas;
verificare la presenza nelle bombole dei gas di raccordi in uscita saldati a cui risultano collegati i tubi che giungono allo strumento;
verificare la presenza di un generatore di idrogeno di fabbricazione cinese, collegato al gascromatografo, al fine di alimentare il rilevatore FID.
L'opposizione merita parziale accoglimento.
Il contratto concluso fra le parti odierne in causa può essere qualificato alla stregua di contratto di appalto di servizi, e talune opere sono state pacificamente eseguite prima del recesso operato dalla società appaltante.
5 E, quindi, se, da un lato, parte opposta non è riuscita a provare di aver adempiuto all'obbligazione oggetto del contratto, in quanto non vi è prova della corretta installazione definitiva del macchinario, al contrario venendo in considerazione il pacifico intervento della società produttrice, è anche vero che, come attestato dal consulente, in ogni caso la convenuta ha posto in essere un'attività funzionale alla posa in opera del macchinario, analiticamente descritta in perizia, alla quale in questa sede può farsi integrale rinvio.
Il corrispettivo stimato congruo dal c.t.u. per l'esecuzione di tale attività ammonta a € 4.722,22 Euro + Iva.
Pertanto, revocato il decreto ingiuntivo opposto, parte opponente deve essere condannata a pagare a parte opposta la predetta somma, oltre interessi dalla domanda al saldo.
Le spese di lite, liquidate per l'intero come in dispositivo sulla base del valore e della natura della controversia, nonché sulla base dell'attività processuale effettivamente svolta, seguono la soccombenza e, per l'effetto, vengono compensate nella misura di metà, con condanna di parte opponente alla refusione in favore di parte opposta della restante metà.
Le spese di c.t.u., già liquidate in atti, devono essere poste a carico di entrambe le parti, nella misura di metà ciascuna.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce:
Accoglie in parte l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo impugnato.
6 Condanna parte opponente a pagare a parte opposta la somma di €
4.722,22 Euro + Iva oltre interessi dalla domanda al saldo.
Compensa nella misura di metà le spese di lite, e condanna parte opponente a rifondere a parte opposta la restante metà, liquidandole per l'intero in € 6.600,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.
Pone definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura di metà ciascuna, le spese di c.t.u., già liquidate in atti.
Così deciso in Pisa, il 10/07/2025.
IL GIUDICE Dott. Alessia De Durante
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REPUBBLICA ITALIANA r.g.…4876 /2019 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA cron.……...……………….
Il Giudice, dott. Alessia De Durante, ha emesso la seguente rep.…...……………………
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4876/2019 R.G.,
promossa da
(C.F. ), con l'avv. Parte_1 P.IVA_1
PALLADINO EMILIANO
PARTE ATTRICE
contro OGGETTO: (C.F. ), con l'avv. ALTRI CONTRATTI Parte_2 P.IVA_2
D
[...] e l'avv. USSIA FRANCESCO Controparte_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI:
Le parti hanno concluso come da note depositate a seguito del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del procedimento per l'udienza di precisazione delle conclusioni già fissata in data
30.1.2025, con termini massimi per memorie e repliche, decorrenti dal 14.4.2025, che devono intendersi qui integralmente richiamate
MOTIVI DELLA DECISIONE La società ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1597/2019 ottenuto da per il Parte_2 pagamento dell'importo di € 8.125,44 oltre interessi ex art. 5 D.Lgs.
231/2002 dalla data di scadenza al saldo effettivo, nonché le spese per la procedura monitoria, liquidate in € 480,00 per compensi, €
145,50 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, C.p.a., I.v.a., e le successive occorrende.
A fondamento dell'opposizione, ha contestato l'esistenza del credito, allegando che la prestazione dedotta come eseguita dalla opposta non era stata correttamente posta in essere.
In particolare, ha dedotto quanto segue.
La società mediante accettazione dell'Offerta n. Parte_1
74.19 del 24.09.2018 e dell'Offerta n. 75.19, sempre datata
24.09.2018, ebbe a concordare con la società Parte_2 rispettivamente, l'intervento di installazione e collaudo del macchinario già di proprietà GCMS marca ER ME al prezzo complessivo di € 1.938,01 oltre i.v.a e la successiva formazione dei propri operatori all'utilizzo della predetta apparecchiatura al prezzo di
€ 1.530,00 oltre i.v.a. (docc. 4-5). Il tutto con un tempo dedicato di n. 2 giornate lavorative, e più esattamente n. 1 giornata e ½ per la prima prestazione e n. ½ giornata per la seconda.
Nonostante gli accordi intervenuti, il tecnico incaricato dalla società convenuta opposta ebbe ad effettuare ben due interventi, rispettivamente di n. 3 giornate lavorative (per la precisione
6.02.2019, 7.02.2019 e 8.02.2019) ed ulteriori n. 2 giornate lavorative (per la precisione 6.03.2019 e 7.03.2019), senza riuscire ad ultimare neanche la prima delle prestazioni concordate.
2 Solo il quarto giorno, si era reso conto, su suggerimento del legale rappresentante della società opponente, che avrebbe dovuto essere sostituita la pila della scheda madre del dispositivo.
Alla ricezione della fattura posta a base del procedimento monitorio, la società opponente, a mezzo lettera-pec a firma del proprio legale e datata 28.03.2019, aveva fatto presente alla le Parte_2 problematiche verificatesi a seguito dei predetti interventi, contestando la fattura emessa per questi ultimi (n. 006/19 dell'importo di € 4.330,02 i.v.a. compresa), della quale richiedeva anche l'emissione della relativa nota di credito (doc. 2 cit.).
Informava inoltre, sempre con la predetta missiva, che avendo perso fiducia nella sua competenza, aveva richiesto l'intervento dell'azienda produttrice del macchinario: e infatti, in data 1.04.2019, si recava presso la sede della società opponente il tecnico dell'azienda produttrice del macchinario da riattivare, ossia il GCMS marca ER
MEm, nella persona di tale , il quale, mediante Persona_1 un intervento di sole 4 ore, risolveva ogni problematica e di fatto confermava l'incompetenza del tecnico della e Parte_2
l'inutilità della prestazione dal medesimo effettuata.
si è costituita e ha chiesto il rigetto dell'opposizione, perché Parte_2 infondata, con conferma del decreto ingiuntivo impugnato.
Ha dedotto che anteriormente alla formulazione dell'offerta, il proprio incaricato, nella persona di aveva chiesto a Persona_2 Pt_3 di informazioni circa lo stato dello strumento, e gli era Parte_1 stato riferito come il medesimo fosse funzionante e necessitante di una mera reinstallazione.
Successivamente, in data 06.02.2019, l'amministratore di Parte_2 si recava presso la sede dell'opponente dando avvio agli interventi, e,
3 tuttavia, appurando sin da subito che le componenti interne dello strumento versavano in pessime condizioni: più nel dettaglio, il GC risultava completamente sporco internamente, a tal punto da rinvenire un topo morto nella parte elettronica;
le schede elettroniche erano ricoperte da una nutrita quantità di polvere con conseguente pericolo di cortocircuito.
Oltre al tempo necessario per la pulizia, vi era stata anche la necessità di installare due linee, d'aria e di idrogeno, aggiuntive a quella standard di elio, con ulteriori 2 ore di lavoro aggiuntivo non preventivate. Ancora, il generatore di idrogeno – di fabbricazione cinese – non rispettava gli standard di sicurezza previsti ex lege, ed erano emersi numerose ulteriori problematiche, che avevano imposto ulteriori attività (v. pag. 2 rapporto di intervento del 06.02.2019 “il generatore di 2 - posizionamento dei moduli sul piano di lavoro;
- collegamento pneumatico ai gas necessari;
- collegamento elettrico alla rete;
- collegamento tra i moduli;
- installazione di una colonna capillare nel gascromatografo;
- installazione di un software di gestione del GCMS (Turbomass) sul PC;
- verifica di funzionamento;
- spiegazione agli operatori dell'uso del software. 3 FID - Rivelatore a ionizzazione di fiamma).
A ciò si aggiunga che la società opponente aveva smarrito le licenze dei software, obbligando a svolgere un'accurata ricerca Parte_2 all'interno delle cartelle dei relativi driver, con annesso impegno per ulteriori 2 ore lavorative.
Il processo è stato istruito sulla base delle produzioni documentali delle parti, prova per testi e c.t.u.. all'esito del completamento della fase istruttoria, il procedimento è stato assegnato alla sottoscritta per la decisione.
4 Al consulente nominato, era stato richiesto di accertare la tipologia di interventi eseguiti sul macchinario oggetto di causa e determinare la congruità della richiesta economica avanzata dalla società, indicando, alla luce della reale utilità degli interventi eseguiti nonché' delle effettive prestazioni svolte, l'importo da corrispondere, nonché di verificare l'avvenuta installazione dei componenti del sistema operativo (IIS-Internet , configurazione del Server Controparte_2
FTP e copia dei file e della directory VxWorks nel PC sotto
C:\inetpub\ftproot) in data concomitante agli interventi di . Parte_2
Ancora, di verificare l'installazione dei due software per il comando degli strumenti Turbomass e;
verificare che la versione CP_3 del PC fornito da non e' quella originale, e che Parte_1
l'adattamento di tale versione diversa comporta attività per l'adattamento maggiore di quella necessaria in caso di versione originale;
verificare la presenza sul gascromatografo di un rilevatore
FID; verificare la presenza sul gascromatografo di due iniettori;
verificare l'assenza sul gascromatografo della valvola di campionamento del gas;
verificare la presenza nelle bombole dei gas di raccordi in uscita saldati a cui risultano collegati i tubi che giungono allo strumento;
verificare la presenza di un generatore di idrogeno di fabbricazione cinese, collegato al gascromatografo, al fine di alimentare il rilevatore FID.
L'opposizione merita parziale accoglimento.
Il contratto concluso fra le parti odierne in causa può essere qualificato alla stregua di contratto di appalto di servizi, e talune opere sono state pacificamente eseguite prima del recesso operato dalla società appaltante.
5 E, quindi, se, da un lato, parte opposta non è riuscita a provare di aver adempiuto all'obbligazione oggetto del contratto, in quanto non vi è prova della corretta installazione definitiva del macchinario, al contrario venendo in considerazione il pacifico intervento della società produttrice, è anche vero che, come attestato dal consulente, in ogni caso la convenuta ha posto in essere un'attività funzionale alla posa in opera del macchinario, analiticamente descritta in perizia, alla quale in questa sede può farsi integrale rinvio.
Il corrispettivo stimato congruo dal c.t.u. per l'esecuzione di tale attività ammonta a € 4.722,22 Euro + Iva.
Pertanto, revocato il decreto ingiuntivo opposto, parte opponente deve essere condannata a pagare a parte opposta la predetta somma, oltre interessi dalla domanda al saldo.
Le spese di lite, liquidate per l'intero come in dispositivo sulla base del valore e della natura della controversia, nonché sulla base dell'attività processuale effettivamente svolta, seguono la soccombenza e, per l'effetto, vengono compensate nella misura di metà, con condanna di parte opponente alla refusione in favore di parte opposta della restante metà.
Le spese di c.t.u., già liquidate in atti, devono essere poste a carico di entrambe le parti, nella misura di metà ciascuna.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce:
Accoglie in parte l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo impugnato.
6 Condanna parte opponente a pagare a parte opposta la somma di €
4.722,22 Euro + Iva oltre interessi dalla domanda al saldo.
Compensa nella misura di metà le spese di lite, e condanna parte opponente a rifondere a parte opposta la restante metà, liquidandole per l'intero in € 6.600,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.
Pone definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura di metà ciascuna, le spese di c.t.u., già liquidate in atti.
Così deciso in Pisa, il 10/07/2025.
IL GIUDICE Dott. Alessia De Durante
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