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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 11637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11637 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 22138/2022 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
1 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Alessio Marfe, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 22138/2022 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
c.f.: con l'Avv. Di Caprio Rosa, c.f.: Parte_1 C.F._1
; C.F._2
- ATTORE
E
c.f.: e Controparte_1 C.F._3 [...]
, c.f.: , con l'avv. BONETTA ANGELA, c.f.: CP_2 C.F._4
; C.F._5
- CONVENUTI
Oggetto: altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legitt.);
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 4/12/2025, che qui si intendono richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio, con azione da qualificare quale azione di Parte_1 modificazione e revoca di provvedimento ex art. 316 bis, ultimo comma, c.c.,
[...]
e il figlio domandando la revoca dell'assegno di CP_2 Controparte_1 mantenimento in favore del predetto figlio per raggiunta indipendenza economica e la riduzione dell'assegno di mantenimento dovuto in favore della figlia nella misura non Per_1
superiore ad euro 250,00 o all'importo ritenuto congruo, il tutto a modifica del decreto emesso dal Presidente del Tribunale di Napoli del 24-27/5/2013.
I convenuti domandavano, preliminarmente, di dichiarare la domanda inammissibile e, in via subordinata, di rigettarla nel merito e disporre l'aumento dell'importo dell'assegno di mantenimento in euro 1050,00 complessivi (euro 550,00 per ciascun figlio), oltre a condannare il sig. a restituire alla signora la somma di euro 950,00 quale Pt_1 CP_2
50% dell'importo di euro 1900,00 pagato per l'iscrizione di alla scuola di Controparte_1 parrucchiere.
Nel corso del processo le parti aderivano alla proposta conciliativa ex art. 185 bis
c.p.c. formulata all'udienza dell'1/07/2025: “Conferma del contributo al mantenimento di
rivalutati all'attualità in 526,35 € e di fino a dicembre 2025 con automatica Per_1 CP_1 cessazione degli obblighi contributivi al mantenimento del giovane al mese di CP_1 dicembre 2025”.
Va quindi disposto in conformità, trattandosi di accordo conciliativo non contrario a norme di ordine pubblico o imperative e trattandosi di diritti disponibili.
Spese di lite integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c., avendo le parti definito la controversia in via conciliativa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) a modifica del decreto emesso dal Presidente del Tribunale di Napoli il 24-
27/5/2013, conferma il contributo al mantenimento della figlia rivalutato all'attualità in Per_1 euro 526,35; il contributo al mantenimento del figlio sarà invece dovuto fino a CP_1 dicembre 2025, con automatica cessazione degli obblighi contributivi al mantenimento del giovane al mese di dicembre 2025; CP_1
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli, il 5/12/2025.
Il Giudice
(dott. Alessio Marfe)
- 2 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
1 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Alessio Marfe, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 22138/2022 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
c.f.: con l'Avv. Di Caprio Rosa, c.f.: Parte_1 C.F._1
; C.F._2
- ATTORE
E
c.f.: e Controparte_1 C.F._3 [...]
, c.f.: , con l'avv. BONETTA ANGELA, c.f.: CP_2 C.F._4
; C.F._5
- CONVENUTI
Oggetto: altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legitt.);
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 4/12/2025, che qui si intendono richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio, con azione da qualificare quale azione di Parte_1 modificazione e revoca di provvedimento ex art. 316 bis, ultimo comma, c.c.,
[...]
e il figlio domandando la revoca dell'assegno di CP_2 Controparte_1 mantenimento in favore del predetto figlio per raggiunta indipendenza economica e la riduzione dell'assegno di mantenimento dovuto in favore della figlia nella misura non Per_1
superiore ad euro 250,00 o all'importo ritenuto congruo, il tutto a modifica del decreto emesso dal Presidente del Tribunale di Napoli del 24-27/5/2013.
I convenuti domandavano, preliminarmente, di dichiarare la domanda inammissibile e, in via subordinata, di rigettarla nel merito e disporre l'aumento dell'importo dell'assegno di mantenimento in euro 1050,00 complessivi (euro 550,00 per ciascun figlio), oltre a condannare il sig. a restituire alla signora la somma di euro 950,00 quale Pt_1 CP_2
50% dell'importo di euro 1900,00 pagato per l'iscrizione di alla scuola di Controparte_1 parrucchiere.
Nel corso del processo le parti aderivano alla proposta conciliativa ex art. 185 bis
c.p.c. formulata all'udienza dell'1/07/2025: “Conferma del contributo al mantenimento di
rivalutati all'attualità in 526,35 € e di fino a dicembre 2025 con automatica Per_1 CP_1 cessazione degli obblighi contributivi al mantenimento del giovane al mese di CP_1 dicembre 2025”.
Va quindi disposto in conformità, trattandosi di accordo conciliativo non contrario a norme di ordine pubblico o imperative e trattandosi di diritti disponibili.
Spese di lite integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c., avendo le parti definito la controversia in via conciliativa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) a modifica del decreto emesso dal Presidente del Tribunale di Napoli il 24-
27/5/2013, conferma il contributo al mantenimento della figlia rivalutato all'attualità in Per_1 euro 526,35; il contributo al mantenimento del figlio sarà invece dovuto fino a CP_1 dicembre 2025, con automatica cessazione degli obblighi contributivi al mantenimento del giovane al mese di dicembre 2025; CP_1
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli, il 5/12/2025.
Il Giudice
(dott. Alessio Marfe)
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