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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 12242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12242 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 27266/2020 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 27266/2020 R.G., assegnata in decisione all'udienza del 13.10.2025, celebratasi con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. TRA
(nata , c.f. ), nata a Parte_1 Parte_2 C.F._1 BU (Germania) il 9.12.1970 e residente in [...], elettivamente domiciliata in Forio, alla Via Leonardo Impagliazzo n. 124 presso lo studio dell'avv. Sabrina Miragliuolo (c.f.: ) che la rappresenta e difende, C.F._2 in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore ATTRICE E
(c.f. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...] C.F._3 Pigna n. 167, piano primo, interno 2 CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: divisione di beni ereditari. Conclusioni: all'udienza del 13.10.2025 – svolta con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 21.4.2021, conveniva Parte_1 in giudizio moglie del padre, per procedere allo scioglimento CP_1 CP_2 della comunione ereditaria sui beni dei de cuius, previo accertamento della composizione degli stessi e della stima del loro valore. In particolare, l'attrice deduceva:
- di essere di nazionalità tedesca e di chiamarsi alla nascita ma di aver Parte_2 assunto il cognome del marito, a seguito delle nozze contratte in data Persona_1 17.7.2020;
- di essere nata in [...] il [...], fuori dal matrimonio, dall'unione di CP_3
con (c.f. ), nato a [...] il [...], il
[...] CP_2 C.F._4 quale, pur non riconoscendola, si trasferiva in Germania “per vivere con la sig.ra e la CP_3 loro bambina”, per poi, dopo sette anni, tornare a vivere in Italia;
pagina 1 di 7 - che, con sentenza del 27.4.2018 (35 F5244/17 AB), il Tribunale Distrettuale di BU (Germania) accertava che era il suo padre naturale;
CP_2
- che, durante il procedimento di accertamento giudiziale della paternità, il Tribunale tedesco sentiva la madre della richiedente e la vedova e la sorella del de cuius, le quali “non si sono espresse e non hanno avanzato dubbi”;
- che la sentenza è passata in giudicato e, in data 19.12.2018, l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli riceveva dall'Agenzia Consolare d'Italia richiesta di trascrivere l'atto di nascita relativo alla sig.ra (nota n. 1874) e in data 10.5.2019, aderendo Parte_2 a tale richiesta, provvedeva alla trascrizione per intero;
- che la sentenza tedesca è stata trascritta nei registri di nascita del Comune di Napoli Centrale Anno 2019 Parte 2 Serie B n. 280 e l'odierna attrice ha ottenuto la cittadinanza italiana iure sanguinis;
- che in data 30.12.2016, decedeva con ultimo domicilio in Napoli, alla Via CP_2 Pigna n. 167;
- che eredi del de cuius sono l'odierna attrice e la signora moglie del defunto CP_1
CP_2
- che l'asse ereditario del de cuius è formato, fra l'altro, dai seguenti beni:
1) immobile sito nel Comune di Napoli alla Via Pigna n. 136, piano terra, identificato in Catasto Fabbricati, sez. Avv., fl. 4, p.lla 51, sub 6, z.c. 6, cat. A/4, cl. 3, 1,5 vani, superficie catastale 42 mq, rendita € 96,84su cui il de cuius vantava diritti per cinquecento millesimi;
2) immobile sito nel Comune di Napoli alla Via Pigna n. 167, piano primo, int. 2, scala unica, identificato in Catasto Fabbricati, sez. Avv., fl. 4, p.lla 140, sub 14, z.c. 6, cat. A/4, cl. 3, 4,5 vani, superficie catastale 70 mq, rendita € 290,51, su cui il de cuius vantava diritti per cinquecento millesimi;
- che la quota spettante a ciascun coerede è di un mezzo del compendio ereditario. Tanto premesso, l'attrice chiedeva che si procedesse allo scioglimento della comunione ereditaria, nominando, quindi, un esperto per la esatta determinazione della massa attiva da dividersi e per la formazione delle singole quote, ponendo ogni spesa a carico della massa. Instauratosi il contraddittorio, la convenuta benché ritualmente citata, non si CP_1 costituiva in giudizio, motivo per cui ne veniva dichiarata la contumacia. Quindi, assunta la prova orale richiesta dall'attrice e disposta CTU, il giudice fissava l'udienza del 13.10.2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., che si celebrava con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. È documentalmente provato che si debba dichiarare aperta la successione di CP_2 nato a [...] il [...], il quale, dall'estratto di morte che è stato prodotto, risulta essere deceduto in Napoli in data 30.12.2016.
2. Quanto alla qualità di eredi in capo all'attrice, e alla convenuta, Parte_1
deve dirsi quanto segue. CP_1 L'eredità di una persona deceduta si acquista con l'accettazione, la quale, ai sensi dell'art. 474 c.c., può essere espressa o tacita.
pagina 2 di 7 L'accettazione espressa può essere pura e semplice o con beneficio d'inventario e si ha quando il chiamato all'eredità dichiara di accettarla o assume il titolo di erede, in un atto pubblico o in una scrittura privata;
l'accettazione tacita, invece, si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare, se non nella qualità di erede. In proposito, la Corte di Cassazione ha chiarito che possono dar luogo all'accettazione tacita dell'eredità non soltanto gli atti dispositivi, ma anche quelli di gestione, secondo l'accertamento compiuto caso per caso dal giudice di merito, in considerazione della peculiarità di ogni singola fattispecie e tenendo conto di molteplici fattori, tra cui quelli della natura ed importanza nonché della finalità degli atti di gestione compiuti dal chiamato. In ogni caso, occorre però che si tratti di atti incompatibili con la volontà di rinunziare e non altrimenti giustificabili se non con la veste di erede, potendosi in linea generale affermare che tutti gli atti previsti dall'art. 460 c.c. (disciplinante i poteri del chiamato prima dell'accettazione, e cioè: compimento di azioni possessorie a tutela dei beni ereditari;
compimento di atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea) non provochino la mutazione delle status da chiamato a erede. In particolare, “ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità, sono privi di rilevanza tutti quegli atti che, attese la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede, quali la denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione. Infatti, trattandosi di adempimenti di prevalente contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi, il giudice del merito, a cui compete il relativo accertamento, può legittimamente escludere, con riferimento ad essi, il proposito di accettare l'eredità; peraltro, siffatto accertamento non può limitarsi all'esecuzione di tali incombenze, ma deve estendersi al complessivo comportamento dell'erede potenziale ed all'eventuale possesso e gestione anche solo parziale dell'eredità (cfr. Cass., sez. II, ordinanza n. 4843 del 19.2.2019)”. Qualora vi sia incertezza sull'accettazione dell'eredità – in quanto il chiamato non ha ancora accettato, né rinunciato all'eredità – può farsi ricorso all'istituto dell'actio interrogatoria, il cui fine è quello di accelerare il procedimento di devoluzione dell'eredità, nell'ipotesi in cui sussista un interesse ad indurre il delato a decidere se accettare o rinunciare all'eredità. Secondo quanto stabilito dall'art. 480 c.c., infatti, il diritto di accettare l'eredità è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale decorrente dalla data di apertura della successione;
termine che decorre, però, non solo per il chiamato attuale (delato), ma anche per tutti gli ulteriori chiamati. Pertanto, in base all'art 481 c.c., in caso di mancata risposta nel termine indicato, il delato perde il diritto di accettare, consentendo quindi al chiamato ulteriore di subentrare nella facoltà di accettare l'eredità. Orbene, l'attrice promuovendo il presente giudizio nel 2021, ha chiesto, Parte_1 tra l'altro, lo scioglimento della comunione ereditaria e la divisione dei beni del padre,
[...] ; mentre la convenuta, risulta essere nel possesso dei beni ereditari, senza CP_2 CP_1 aver mai provveduto ad effettuare alcun inventario degli stessi. Ne consegue che entrambe le chiamate all'eredità hanno posto in essere un atto che presuppone necessariamente la loro volontà di accettarla e che non avrebbero potuto compiere se non nella spiegata qualità di eredi;
circostanza, questa, che integra senz'altro un'ipotesi di accettazione tacita dell'eredità, ex art. 476 c.c., la quale è avvenuta ben prima dello spirare del termine di prescrizione decennale (dal momento che la successione si è aperta il 30.12.2016).
pagina 3 di 7 Inoltre, in base all'art. 581 c.c., deve dirsi che alla successione concorrono l'attrice
[...]
(figlia naturale del de cuius) e la convenuta (coniuge del de cuius), Parte_1 CP_1 ciascuna per la quota di un mezzo (1/2).
3. La domanda di divisione della massa ereditaria del de cuius, proposta CP_2 dall'attrice, allo stato, non può essere accolta e deve essere, quindi, rigettata. Dalla relazione redatta dal CTU ing. , depositata in data 5.2.2024, infatti, Persona_2 si evince che alla data del decesso, il sig. risultava essere proprietario dei CP_2 seguenti beni:
• diritti di piena proprietà pari ad 1/2 (un mezzo) dell'appartamento posto al piano terra del fabbricato sito in Napoli alla via Pigna n. 136, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Napoli alla sez. AVV f.gl 4 p.lla 51 sub 6, z.c. 6, cat. A/4, cl. 3, consistenza vani 1,5, superficie catastale totale mq. 42, rendita euro 96,84 (immobile di cui al punto 5 che precede);
• diritti di piena proprietà pari ad 1/2 (un mezzo) dell'appartamento posto al primo piano del fabbricato sito in Napoli alla via Pigna n. 167 scala U interno 2, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Napoli alla sez. AVV f.gl 4 p.lla 140 sub 14, z.c. 6, cat. A/4, cl. 3, consistenza vani 4,5, superficie catastale totale mq. 70, rendita euro 290,51, risultante dalla fusione degli immobili identificati ai sub 4 e 11 (di cui ai punti 2 e 6 che precedono), giusta variazione prot. n. NA0829638 del 27/09/2010. Il valore commerciale della quota del 50% della proprietà del primo bene è stato stimato dal CTU in € 27.850,00; mentre il valore commerciale della quota del 50% della proprietà del secondo bene è stato stimato dal CTU in circa € 35.400,00. Tali beni, come ha riferito il CTU, non sono comodamente divisibili, atteso che nella successione del de cuius sono cadute soltanto le quote, pari al 50%, degli stessi. In riferimento poi alla verifica dei requisiti che ne garantiscono la legittimità urbanistica e ne consentano la commerciabilità ai sensi della L. 28.2.85 n. 47 e succ. modif. del compendio immobiliare relitto, il CTU ha evidenziato che l'immobile di cui al n. 1, sito in Napoli alla via Pigna n. 136 piano terra, è stato realizzato antecedentemente al 1967, come riportato sulla planimetria catastale che ne attesta l'esistenza già nel 1939, e che lo stesso “è commerciabile”. Per quanto riguarda invece l'immobile di cui al n. 2, posto al primo piano di via Pigna n. 167, il CTU scrive che lo stesso “appare coevo col precedente, per cui è lecito supporre che è certamente anteriore al 1965. Purtroppo la relazione notarile in atti non riporta nulla in merito, né sono stati prodotti gli atti di compravendita dei due cespiti. Ricerche catastali non hanno dato alcun risultato utile (V. All. 3). Da ulteriori approfondimenti, è risultato che il fabbricato è stato edificato nel 1930 con regolare Licenza Edilizia n. 598/697 rispettivamente rilasciate il 18 giugno ed il 1° ottobre del 1930. In ogni caso, tale immobile al primo piano di via Pigna n. 167 NON è commerciabile. Infatti, dopo un'indagine da me effettuata presso gli uffici dell'antiabusivismo edilizio dell'area urbanistica del sono emersi due Controparte_4 fascicoli di Contenzioso amministrativo relativo ad accertamenti edilizi in cui si rileva che il Sig. ha eseguito senza il prescritto permesso di costruire su area pertinenziale CP_2 scoperta a livello, le seguenti opere:
1. Manufatto in muratura adibito a cucina
2. Manufatto in muratura adibito a ripostiglio
pagina 4 di 7
3. Ampliamento di circa 13 mq mediante posa in opera di solaio di copertura sostenuto dai manufatti di cui ai punti precedenti e da mura di confine prospiciente l'area pertinenziale. Per tali abusi, è stato ordinato al Sig. il ripristino dello stato dei luoghi (V. CP_2 parr. 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4). Per cui per far sì che quest'immobile sia commerciabile, occorrerà necessariamente abbattere la cucina e il ripostiglio, evidenziati di rosso nella planimetria precedente, ed il solaio che tuttora ricopre quasi interamente la pertinenza a livello (…). Il tutto sarà completato con il deposito presso il Catasto della corretta planimetria e la trasmissione al Comune di perizia giurata di tecnico abilitato. Il costo globale (esecutivo, tecnico ed amministrativo) di queste operazioni può stimarsi complessivamente in non meno di € 7.500,00 c.t. (oltre oneri)”. Orbene, le conclusioni a cui perviene il CTU in ordine alla mancanza di conformità catastale per l'immobile in comunione – e quindi per i diritti proprietari caduti in successione del – CP_2 sopra indicati, oltre a non essere state neanche contestate dalle parti, appaiono pienamente condivisibili, in quanto frutto di accurato esame delle planimetrie e dei dati catastali. Deve ritenersi, pertanto, la non commerciabilità, allo stato, delle quote sugli immobili per i quali non è presente la conformità catastale oggettiva, per mancato rispetto delle prescrizioni sul c.d. allineamento catastale oggettivo. Giova richiamare, sul punto, il disposto dell'art. 29 comma 1 bis della legge 27 febbraio 1985 n. 52, introdotto dal Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, art. 19, comma 14, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 – che prevede che “gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale” - le cui prescrizioni si estendono anche alle sentenze, in quanto rientranti nell'ampia nozione di atti pubblici. In tal senso, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare (cfr. Cass. n. 17990/2016) che la mancata indicazione di quanto prescritto in tema di conformità catastale dalla L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1 bis, configura un'ipotesi di omesso accertamento di un fatto decisivo per il giudizio, aggiungendo che i requisiti richiesti dalla L. n. 52 del 1985, art. 29, appaiono essenziali e finalizzati a garantire la certezza del trasferimento, essendo quindi necessario che l'accertamento dei requisiti prescritti venga effettuato nel corso del giudizio (cfr. altresì Cass. n. 18043/2020). In particolare, “ancorché parte della dottrina abbia sostenuto la tesi secondo cui la norma in esame si riferisca solo agli atti pubblici e alle scritture private … ma non anche ai provvedimenti giudiziari di trasferimento di diritti reali” la Suprema Corte ha ritenuto “che debba invece valutarsi la ratio legis che è quella di assicurare la c.d. congruenza o coerenza oggettiva e soggettiva delle risultanze catastali rispetto ai dati ricavabili dai registri immobiliari, sicché 'l'esclusione' appena indicata non appare condivisibile … per gli inevitabili inconvenienti che ciò potrebbe comportare” (cfr. Cass. n. 18043/2020). Con riguardo alle evidenziate carenze in merito alla c.d. conformità catastale oggettiva, deve dirsi che le parti, pur rese edotte delle lacune catastali del bene fin dal deposito della CTU, non si sono adoperate per porvi rimedio. Ne deriva che non possono essere incluse in un progetto di divisione, né possono essere oggetto di assegnazione e trasferimento, le quote già in proprietà del sull'immobile di cui al n. 2 CP_2 sopra indicato dal CTU per il quale non è presente la dichiarazione di conformità catastale, ferma pagina 5 di 7 restando la possibilità per le parti di ottenere la divisione giudiziale, in altra sede, una volta effettuati gli interventi che rendano l'immobile commerciabile. A ciò si aggiunga che l'attrice non ha prospettato la possibilità di procedere a una divisione parziale dell'asse ereditario del , con esclusione dell'immobile per il quale non sussiste CP_2 conformità catastale oggettiva. Invero, tale possibilità, che costituisce una deroga al principio della c.d. universalità della divisione ereditaria (in forza del quale la divisione dell'eredità deve comprendere, di norma, tutti i beni facenti parte dell'asse ereditario), non è stata prospettata da alcuno dei condividenti, che non hanno chiesto una divisione parziale del compendio ereditario.
4. Quanto alle spese di lite del presente procedimento, deve precisarsi quanto segue. Nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno generalmente poste a carico della massa, in quanto si presumono effettuate nel comune interesse dei condividenti. Può trovare, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione (cfr., in tal senso, Cass., sez. II, sentenza n. 1635 del 24.1.2020; nonché, nello stesso senso, Cass., sez. II, sentenza n. 22903 dell'8.10.2013). Ebbene, per quanto riguarda le spese del CTU ing. le stesse sono senz'altro Persona_2 riferibili alla domanda di divisione definita con la presente sentenza e, pertanto, vanno poste a carico della massa ereditaria, come spese in “prededuzione”. Per quanto riguarda le spese legali maturate in capo all'attrice, queste vanno poste a carico della massa ereditaria, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti. Le stesse vanno liquidate in conformità alle tariffe fissate dal D.M. n. 55 del 2014, avendo come riferimento, ai fini della individuazione dello scaglione tariffario, il valore degli immobili oggetto della domanda di divisione, con applicazione dei valori minimi in ragione della non particolare complessità della causa e con esclusione della fase decisoria, in quanto non prevista per la definizione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Giova appena precisare tuttavia che, per quanto concerne i compensi del difensore, gli stessi non costituiscono un credito da far valere in “prededuzione” sulla massa ereditaria. La dizione “a carico della massa”, infatti, indica solo la misura nella quale le spese vanno divise tra i condividenti, ma non autorizza alcun diritto di prededuzione in favore dei difensori sulle somme ricavate dalla divisione, né consente al legale di una delle parti di agire – in via diretta – nei confronti dei condividenti che non siano stati dallo stesso assistiti, per ottenere il pagamento delle proprie competenze (cfr. Cass., sez. II, sentenza n. 19577 del 24.9.2007).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella controversia civile proposta come in epigrafe, così provvede:
- dichiara aperta la successione legittima mortis causa di nato a [...] il CP_2 13.1.1939 ed ivi deceduto in data 30.12.2016;
- accerta che gli eredi di sono (figlia) e CP_2 Parte_1 CP_1
(moglie), ciascuna con la quota di ½;
- rigetta, allo stato, la domanda di scioglimento della comunione ereditaria di CP_2
pagina 6 di 7 - pone definitivamente a carico di tutte le parti, ciascuna in proporzione alla propria quota ereditaria, le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dall'ing. Persona_2
- liquida, a titolo di spese di lite, in favore di la somma di euro € 784,00 Parte_1 per esborsi ed € 4.925,00 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA, ponendo le spese di lite a carico della massa ereditaria.
Napoli, 23/12/2025 Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
pagina 7 di 7
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 27266/2020 R.G., assegnata in decisione all'udienza del 13.10.2025, celebratasi con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. TRA
(nata , c.f. ), nata a Parte_1 Parte_2 C.F._1 BU (Germania) il 9.12.1970 e residente in [...], elettivamente domiciliata in Forio, alla Via Leonardo Impagliazzo n. 124 presso lo studio dell'avv. Sabrina Miragliuolo (c.f.: ) che la rappresenta e difende, C.F._2 in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore ATTRICE E
(c.f. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...] C.F._3 Pigna n. 167, piano primo, interno 2 CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: divisione di beni ereditari. Conclusioni: all'udienza del 13.10.2025 – svolta con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 21.4.2021, conveniva Parte_1 in giudizio moglie del padre, per procedere allo scioglimento CP_1 CP_2 della comunione ereditaria sui beni dei de cuius, previo accertamento della composizione degli stessi e della stima del loro valore. In particolare, l'attrice deduceva:
- di essere di nazionalità tedesca e di chiamarsi alla nascita ma di aver Parte_2 assunto il cognome del marito, a seguito delle nozze contratte in data Persona_1 17.7.2020;
- di essere nata in [...] il [...], fuori dal matrimonio, dall'unione di CP_3
con (c.f. ), nato a [...] il [...], il
[...] CP_2 C.F._4 quale, pur non riconoscendola, si trasferiva in Germania “per vivere con la sig.ra e la CP_3 loro bambina”, per poi, dopo sette anni, tornare a vivere in Italia;
pagina 1 di 7 - che, con sentenza del 27.4.2018 (35 F5244/17 AB), il Tribunale Distrettuale di BU (Germania) accertava che era il suo padre naturale;
CP_2
- che, durante il procedimento di accertamento giudiziale della paternità, il Tribunale tedesco sentiva la madre della richiedente e la vedova e la sorella del de cuius, le quali “non si sono espresse e non hanno avanzato dubbi”;
- che la sentenza è passata in giudicato e, in data 19.12.2018, l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli riceveva dall'Agenzia Consolare d'Italia richiesta di trascrivere l'atto di nascita relativo alla sig.ra (nota n. 1874) e in data 10.5.2019, aderendo Parte_2 a tale richiesta, provvedeva alla trascrizione per intero;
- che la sentenza tedesca è stata trascritta nei registri di nascita del Comune di Napoli Centrale Anno 2019 Parte 2 Serie B n. 280 e l'odierna attrice ha ottenuto la cittadinanza italiana iure sanguinis;
- che in data 30.12.2016, decedeva con ultimo domicilio in Napoli, alla Via CP_2 Pigna n. 167;
- che eredi del de cuius sono l'odierna attrice e la signora moglie del defunto CP_1
CP_2
- che l'asse ereditario del de cuius è formato, fra l'altro, dai seguenti beni:
1) immobile sito nel Comune di Napoli alla Via Pigna n. 136, piano terra, identificato in Catasto Fabbricati, sez. Avv., fl. 4, p.lla 51, sub 6, z.c. 6, cat. A/4, cl. 3, 1,5 vani, superficie catastale 42 mq, rendita € 96,84su cui il de cuius vantava diritti per cinquecento millesimi;
2) immobile sito nel Comune di Napoli alla Via Pigna n. 167, piano primo, int. 2, scala unica, identificato in Catasto Fabbricati, sez. Avv., fl. 4, p.lla 140, sub 14, z.c. 6, cat. A/4, cl. 3, 4,5 vani, superficie catastale 70 mq, rendita € 290,51, su cui il de cuius vantava diritti per cinquecento millesimi;
- che la quota spettante a ciascun coerede è di un mezzo del compendio ereditario. Tanto premesso, l'attrice chiedeva che si procedesse allo scioglimento della comunione ereditaria, nominando, quindi, un esperto per la esatta determinazione della massa attiva da dividersi e per la formazione delle singole quote, ponendo ogni spesa a carico della massa. Instauratosi il contraddittorio, la convenuta benché ritualmente citata, non si CP_1 costituiva in giudizio, motivo per cui ne veniva dichiarata la contumacia. Quindi, assunta la prova orale richiesta dall'attrice e disposta CTU, il giudice fissava l'udienza del 13.10.2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., che si celebrava con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. È documentalmente provato che si debba dichiarare aperta la successione di CP_2 nato a [...] il [...], il quale, dall'estratto di morte che è stato prodotto, risulta essere deceduto in Napoli in data 30.12.2016.
2. Quanto alla qualità di eredi in capo all'attrice, e alla convenuta, Parte_1
deve dirsi quanto segue. CP_1 L'eredità di una persona deceduta si acquista con l'accettazione, la quale, ai sensi dell'art. 474 c.c., può essere espressa o tacita.
pagina 2 di 7 L'accettazione espressa può essere pura e semplice o con beneficio d'inventario e si ha quando il chiamato all'eredità dichiara di accettarla o assume il titolo di erede, in un atto pubblico o in una scrittura privata;
l'accettazione tacita, invece, si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare, se non nella qualità di erede. In proposito, la Corte di Cassazione ha chiarito che possono dar luogo all'accettazione tacita dell'eredità non soltanto gli atti dispositivi, ma anche quelli di gestione, secondo l'accertamento compiuto caso per caso dal giudice di merito, in considerazione della peculiarità di ogni singola fattispecie e tenendo conto di molteplici fattori, tra cui quelli della natura ed importanza nonché della finalità degli atti di gestione compiuti dal chiamato. In ogni caso, occorre però che si tratti di atti incompatibili con la volontà di rinunziare e non altrimenti giustificabili se non con la veste di erede, potendosi in linea generale affermare che tutti gli atti previsti dall'art. 460 c.c. (disciplinante i poteri del chiamato prima dell'accettazione, e cioè: compimento di azioni possessorie a tutela dei beni ereditari;
compimento di atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea) non provochino la mutazione delle status da chiamato a erede. In particolare, “ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità, sono privi di rilevanza tutti quegli atti che, attese la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede, quali la denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione. Infatti, trattandosi di adempimenti di prevalente contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi, il giudice del merito, a cui compete il relativo accertamento, può legittimamente escludere, con riferimento ad essi, il proposito di accettare l'eredità; peraltro, siffatto accertamento non può limitarsi all'esecuzione di tali incombenze, ma deve estendersi al complessivo comportamento dell'erede potenziale ed all'eventuale possesso e gestione anche solo parziale dell'eredità (cfr. Cass., sez. II, ordinanza n. 4843 del 19.2.2019)”. Qualora vi sia incertezza sull'accettazione dell'eredità – in quanto il chiamato non ha ancora accettato, né rinunciato all'eredità – può farsi ricorso all'istituto dell'actio interrogatoria, il cui fine è quello di accelerare il procedimento di devoluzione dell'eredità, nell'ipotesi in cui sussista un interesse ad indurre il delato a decidere se accettare o rinunciare all'eredità. Secondo quanto stabilito dall'art. 480 c.c., infatti, il diritto di accettare l'eredità è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale decorrente dalla data di apertura della successione;
termine che decorre, però, non solo per il chiamato attuale (delato), ma anche per tutti gli ulteriori chiamati. Pertanto, in base all'art 481 c.c., in caso di mancata risposta nel termine indicato, il delato perde il diritto di accettare, consentendo quindi al chiamato ulteriore di subentrare nella facoltà di accettare l'eredità. Orbene, l'attrice promuovendo il presente giudizio nel 2021, ha chiesto, Parte_1 tra l'altro, lo scioglimento della comunione ereditaria e la divisione dei beni del padre,
[...] ; mentre la convenuta, risulta essere nel possesso dei beni ereditari, senza CP_2 CP_1 aver mai provveduto ad effettuare alcun inventario degli stessi. Ne consegue che entrambe le chiamate all'eredità hanno posto in essere un atto che presuppone necessariamente la loro volontà di accettarla e che non avrebbero potuto compiere se non nella spiegata qualità di eredi;
circostanza, questa, che integra senz'altro un'ipotesi di accettazione tacita dell'eredità, ex art. 476 c.c., la quale è avvenuta ben prima dello spirare del termine di prescrizione decennale (dal momento che la successione si è aperta il 30.12.2016).
pagina 3 di 7 Inoltre, in base all'art. 581 c.c., deve dirsi che alla successione concorrono l'attrice
[...]
(figlia naturale del de cuius) e la convenuta (coniuge del de cuius), Parte_1 CP_1 ciascuna per la quota di un mezzo (1/2).
3. La domanda di divisione della massa ereditaria del de cuius, proposta CP_2 dall'attrice, allo stato, non può essere accolta e deve essere, quindi, rigettata. Dalla relazione redatta dal CTU ing. , depositata in data 5.2.2024, infatti, Persona_2 si evince che alla data del decesso, il sig. risultava essere proprietario dei CP_2 seguenti beni:
• diritti di piena proprietà pari ad 1/2 (un mezzo) dell'appartamento posto al piano terra del fabbricato sito in Napoli alla via Pigna n. 136, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Napoli alla sez. AVV f.gl 4 p.lla 51 sub 6, z.c. 6, cat. A/4, cl. 3, consistenza vani 1,5, superficie catastale totale mq. 42, rendita euro 96,84 (immobile di cui al punto 5 che precede);
• diritti di piena proprietà pari ad 1/2 (un mezzo) dell'appartamento posto al primo piano del fabbricato sito in Napoli alla via Pigna n. 167 scala U interno 2, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Napoli alla sez. AVV f.gl 4 p.lla 140 sub 14, z.c. 6, cat. A/4, cl. 3, consistenza vani 4,5, superficie catastale totale mq. 70, rendita euro 290,51, risultante dalla fusione degli immobili identificati ai sub 4 e 11 (di cui ai punti 2 e 6 che precedono), giusta variazione prot. n. NA0829638 del 27/09/2010. Il valore commerciale della quota del 50% della proprietà del primo bene è stato stimato dal CTU in € 27.850,00; mentre il valore commerciale della quota del 50% della proprietà del secondo bene è stato stimato dal CTU in circa € 35.400,00. Tali beni, come ha riferito il CTU, non sono comodamente divisibili, atteso che nella successione del de cuius sono cadute soltanto le quote, pari al 50%, degli stessi. In riferimento poi alla verifica dei requisiti che ne garantiscono la legittimità urbanistica e ne consentano la commerciabilità ai sensi della L. 28.2.85 n. 47 e succ. modif. del compendio immobiliare relitto, il CTU ha evidenziato che l'immobile di cui al n. 1, sito in Napoli alla via Pigna n. 136 piano terra, è stato realizzato antecedentemente al 1967, come riportato sulla planimetria catastale che ne attesta l'esistenza già nel 1939, e che lo stesso “è commerciabile”. Per quanto riguarda invece l'immobile di cui al n. 2, posto al primo piano di via Pigna n. 167, il CTU scrive che lo stesso “appare coevo col precedente, per cui è lecito supporre che è certamente anteriore al 1965. Purtroppo la relazione notarile in atti non riporta nulla in merito, né sono stati prodotti gli atti di compravendita dei due cespiti. Ricerche catastali non hanno dato alcun risultato utile (V. All. 3). Da ulteriori approfondimenti, è risultato che il fabbricato è stato edificato nel 1930 con regolare Licenza Edilizia n. 598/697 rispettivamente rilasciate il 18 giugno ed il 1° ottobre del 1930. In ogni caso, tale immobile al primo piano di via Pigna n. 167 NON è commerciabile. Infatti, dopo un'indagine da me effettuata presso gli uffici dell'antiabusivismo edilizio dell'area urbanistica del sono emersi due Controparte_4 fascicoli di Contenzioso amministrativo relativo ad accertamenti edilizi in cui si rileva che il Sig. ha eseguito senza il prescritto permesso di costruire su area pertinenziale CP_2 scoperta a livello, le seguenti opere:
1. Manufatto in muratura adibito a cucina
2. Manufatto in muratura adibito a ripostiglio
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3. Ampliamento di circa 13 mq mediante posa in opera di solaio di copertura sostenuto dai manufatti di cui ai punti precedenti e da mura di confine prospiciente l'area pertinenziale. Per tali abusi, è stato ordinato al Sig. il ripristino dello stato dei luoghi (V. CP_2 parr. 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4). Per cui per far sì che quest'immobile sia commerciabile, occorrerà necessariamente abbattere la cucina e il ripostiglio, evidenziati di rosso nella planimetria precedente, ed il solaio che tuttora ricopre quasi interamente la pertinenza a livello (…). Il tutto sarà completato con il deposito presso il Catasto della corretta planimetria e la trasmissione al Comune di perizia giurata di tecnico abilitato. Il costo globale (esecutivo, tecnico ed amministrativo) di queste operazioni può stimarsi complessivamente in non meno di € 7.500,00 c.t. (oltre oneri)”. Orbene, le conclusioni a cui perviene il CTU in ordine alla mancanza di conformità catastale per l'immobile in comunione – e quindi per i diritti proprietari caduti in successione del – CP_2 sopra indicati, oltre a non essere state neanche contestate dalle parti, appaiono pienamente condivisibili, in quanto frutto di accurato esame delle planimetrie e dei dati catastali. Deve ritenersi, pertanto, la non commerciabilità, allo stato, delle quote sugli immobili per i quali non è presente la conformità catastale oggettiva, per mancato rispetto delle prescrizioni sul c.d. allineamento catastale oggettivo. Giova richiamare, sul punto, il disposto dell'art. 29 comma 1 bis della legge 27 febbraio 1985 n. 52, introdotto dal Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, art. 19, comma 14, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 – che prevede che “gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale” - le cui prescrizioni si estendono anche alle sentenze, in quanto rientranti nell'ampia nozione di atti pubblici. In tal senso, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare (cfr. Cass. n. 17990/2016) che la mancata indicazione di quanto prescritto in tema di conformità catastale dalla L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1 bis, configura un'ipotesi di omesso accertamento di un fatto decisivo per il giudizio, aggiungendo che i requisiti richiesti dalla L. n. 52 del 1985, art. 29, appaiono essenziali e finalizzati a garantire la certezza del trasferimento, essendo quindi necessario che l'accertamento dei requisiti prescritti venga effettuato nel corso del giudizio (cfr. altresì Cass. n. 18043/2020). In particolare, “ancorché parte della dottrina abbia sostenuto la tesi secondo cui la norma in esame si riferisca solo agli atti pubblici e alle scritture private … ma non anche ai provvedimenti giudiziari di trasferimento di diritti reali” la Suprema Corte ha ritenuto “che debba invece valutarsi la ratio legis che è quella di assicurare la c.d. congruenza o coerenza oggettiva e soggettiva delle risultanze catastali rispetto ai dati ricavabili dai registri immobiliari, sicché 'l'esclusione' appena indicata non appare condivisibile … per gli inevitabili inconvenienti che ciò potrebbe comportare” (cfr. Cass. n. 18043/2020). Con riguardo alle evidenziate carenze in merito alla c.d. conformità catastale oggettiva, deve dirsi che le parti, pur rese edotte delle lacune catastali del bene fin dal deposito della CTU, non si sono adoperate per porvi rimedio. Ne deriva che non possono essere incluse in un progetto di divisione, né possono essere oggetto di assegnazione e trasferimento, le quote già in proprietà del sull'immobile di cui al n. 2 CP_2 sopra indicato dal CTU per il quale non è presente la dichiarazione di conformità catastale, ferma pagina 5 di 7 restando la possibilità per le parti di ottenere la divisione giudiziale, in altra sede, una volta effettuati gli interventi che rendano l'immobile commerciabile. A ciò si aggiunga che l'attrice non ha prospettato la possibilità di procedere a una divisione parziale dell'asse ereditario del , con esclusione dell'immobile per il quale non sussiste CP_2 conformità catastale oggettiva. Invero, tale possibilità, che costituisce una deroga al principio della c.d. universalità della divisione ereditaria (in forza del quale la divisione dell'eredità deve comprendere, di norma, tutti i beni facenti parte dell'asse ereditario), non è stata prospettata da alcuno dei condividenti, che non hanno chiesto una divisione parziale del compendio ereditario.
4. Quanto alle spese di lite del presente procedimento, deve precisarsi quanto segue. Nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno generalmente poste a carico della massa, in quanto si presumono effettuate nel comune interesse dei condividenti. Può trovare, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione (cfr., in tal senso, Cass., sez. II, sentenza n. 1635 del 24.1.2020; nonché, nello stesso senso, Cass., sez. II, sentenza n. 22903 dell'8.10.2013). Ebbene, per quanto riguarda le spese del CTU ing. le stesse sono senz'altro Persona_2 riferibili alla domanda di divisione definita con la presente sentenza e, pertanto, vanno poste a carico della massa ereditaria, come spese in “prededuzione”. Per quanto riguarda le spese legali maturate in capo all'attrice, queste vanno poste a carico della massa ereditaria, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti. Le stesse vanno liquidate in conformità alle tariffe fissate dal D.M. n. 55 del 2014, avendo come riferimento, ai fini della individuazione dello scaglione tariffario, il valore degli immobili oggetto della domanda di divisione, con applicazione dei valori minimi in ragione della non particolare complessità della causa e con esclusione della fase decisoria, in quanto non prevista per la definizione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Giova appena precisare tuttavia che, per quanto concerne i compensi del difensore, gli stessi non costituiscono un credito da far valere in “prededuzione” sulla massa ereditaria. La dizione “a carico della massa”, infatti, indica solo la misura nella quale le spese vanno divise tra i condividenti, ma non autorizza alcun diritto di prededuzione in favore dei difensori sulle somme ricavate dalla divisione, né consente al legale di una delle parti di agire – in via diretta – nei confronti dei condividenti che non siano stati dallo stesso assistiti, per ottenere il pagamento delle proprie competenze (cfr. Cass., sez. II, sentenza n. 19577 del 24.9.2007).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella controversia civile proposta come in epigrafe, così provvede:
- dichiara aperta la successione legittima mortis causa di nato a [...] il CP_2 13.1.1939 ed ivi deceduto in data 30.12.2016;
- accerta che gli eredi di sono (figlia) e CP_2 Parte_1 CP_1
(moglie), ciascuna con la quota di ½;
- rigetta, allo stato, la domanda di scioglimento della comunione ereditaria di CP_2
pagina 6 di 7 - pone definitivamente a carico di tutte le parti, ciascuna in proporzione alla propria quota ereditaria, le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dall'ing. Persona_2
- liquida, a titolo di spese di lite, in favore di la somma di euro € 784,00 Parte_1 per esborsi ed € 4.925,00 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA, ponendo le spese di lite a carico della massa ereditaria.
Napoli, 23/12/2025 Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
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