Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 23/06/2025, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N . 2 0 9 4 / 2 0 2 4 R . G . A . C .
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE
nelle persone dei Magistrati:
dott. Giuseppe Rini Presidente
dott.ssa Maria Margiotta Giudice
dott. Andrea Quintavalle Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2094 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024,
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , ed elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata a EO (PA) in via Leonardo Sciascia n. 6, presso lo studio dell'avv. Sergio Oliva, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F. , ed elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato a EO (PA) in Corso dei Mille n. 171, presso lo studio dell'avv. Antonino Lo Pinto, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RESISTENTE
E
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Termini Imerese
INTERVENTORE NECESSARIO oggetto: separazione personale dei coniugi conclusioni: come da verbale d'udienza del 04.06.2025
Con ricorso depositato il 07.10.2024, esponeva: Parte_1
- di aver contratto matrimonio con il 04.06.2005 e che, dalla suddetta unione, Controparte_1
nascevano e;
Persona_1 Persona_2
- che, con il trascorrere del tempo, la convivenza con il marito diveniva intollerabile atteso il venir meno della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
- di non svolgere regolare attività lavorativa, salvo occasionali prestazioni di lavoro;
- che il marito era titolare di un'attività di rimessa di automobili.
Ciò esposto, chiedeva al Tribunale adito di:
- “[…] Pronunciare la separazione dei coniugi nata a [...] il [...] Parte_1
e , nato a [...] il [...]; Controparte_1
- Assegnare l'attuale casa coniugale, sita in EO (PA) alla via Agrigento n. 109 P.II, con
l'arredo e il corredo che la compongono, alla Sig.ra che continuerà ad Parte_1
abitarla insieme alle proprie figlie e;
Per_1 Per_2
- Affidare la figlia minore in modo condiviso ad entrambi i genitori, pur Persona_2
mantenendo il suo domicilio principale e prevalente presso l'abitazione della madre, ed esercitando entrambi i coniugi di comune accordo la potestà sulla stessa, con l'impegno da parte di entrambi di mantenerla, educarla ed istruirla;
- Disporre che il Sig. corrisponda mensilmente alla Sig.ra la Controparte_1 Parte_1 somma di € 200,00, o altra somma ritenuta equa, a titolo di contributo per il mantenimento della stessa e della somma di € 500,00, o altra somma ritenuta equa, a titolo di contributo per il mantenimento delle proprie figlie e dunque della somma Persona_1 Persona_2 complessiva ammontante ad € 700,00 da pagarsi entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutarsi ogni anno automaticamente secondo gli indici ISTAT;
- Disporre che il padre abbia la facoltà di vedere e tenere con sé la propria figlia minore , Per_2
secondo le modalità concordate di volta in volta tra gli stessi coniugi, e in caso di disaccordo nei giorni di martedì e giovedì di ogni settimana, dalle ore 16,00 alle ore 19,00, compatibilmente con gli impegni e con la volontà della minore, nonché nei fine settimana a settimane alterne, dalle ore 11,00 del sabato alle ore 19,00 della domenica, o nelle diverse ore che di volta in volta verranno concordate, nonché disporre che la minore trascorra le principali festività (Natale, Capodanno, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, ecc..) con i propri genitori nei giorni e ore concordate fra le parti, ed in caso di disaccordo, secondo il principio dell'alternanza, facendo in modo che se trascorrerà il giorno di Natale con uno dei genitori, trascorrerà il giorno di Capodanno con l'altro e così per le festività Pasquali in modo che se trascorrerà il giorno di Pasqua con uno, trascorrerà il lunedì dell'Angelo con l'altro, e così via per le altre festività principali, sempre compatibilmente con gli impegni e con la volontà della minore;
- Disporre che le eventuali spese scolastiche e mediche documentate, necessarie ai figli resteranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% per ciascuno […]” (cfr. ricorso introduttivo).
Si costituiva in giudizio che, pur non opponendosi alla domanda separativa Controparte_1
avanzata dalla moglie, contestava, per il resto, il contenuto del ricorso avversario.
Nello specifico, il resistente deduceva di non poter contribuire al mantenimento delle figlie e della moglie nella misura richiesta da controparte a causa delle proprie precarie condizioni di salute che ne compromettevano la capacità lavorativa.
Chiedeva, pertanto, al Tribunale adito di:
- “Pronunciare la separazione personale dei coniugi e per il Controparte_1 Parte_1
verificarsi di condizioni tali che rendono impossibile la prosecuzione della convivenza.
- Affidare la figlia minore ad entrambi i genitori, collocandola presso la madre, Per_2
determinando i tempi e le modalità della sua presenza presso ciascun genitore e fissando, altresì, la misura e il modo con cui ciascuno di essi dovrà contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione della stessa e della figlia maggiorenne . Per_1
- Rigettare la richiesta di contributo al mantenimento per il coniuge […]” (cfr. memoria di costituzione).
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione (cfr. verbale d'udienza del 20.02.2025) venivano emanati i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole e contestualmente veniva formulata alle parti la seguente proposta conciliativa: “affido condiviso della minore con collocazione prevalente presso la dimora materna;
assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
diritto di visita così come previsto nella presente ordinanza;
obbligo di CP_1
di corrispondere a per il mantenimento delle due figlie la somma mensile di
[...] Parte_1
€ 400,00 (€ 200,00 ciascuna); spese straordinarie al 50% tra i coniugi;
rinuncia alla domanda di mantenimento avanzata per se stessa da ”(cfr. ordinanza del 24.02.2025). Parte_1
All'udienza del 04.06.2025, entrambe le parti dichiaravano di aderire alla suindicata proposta conciliativa e concludevano riportandosi al contenuto della stessa;
il giudice assegnava, pertanto, la causa in decisione. *****
Tutto quanto sopra detto, la domanda di separazione è fondata.
Le risultanze di causa hanno, infatti, ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione lascia agevolmente presumere che tra gli stessi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Quanto alle condizioni della separazione, attesa l'adesione delle parti alla proposta conciliativa formulata dal giudice istruttore, si richiamano le statuizioni contenute nell'ordinanza del 24.02.2025, disponendo in conformità.
Attesa la natura della causa e l'esito della lite, ritiene il Collegio che le spese del presente giudizio debbano essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla controversia come sopra insorta:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e , i quali hanno Controparte_1 Parte_1
contratto matrimonio a EO (PA) il 04.06.2005, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo comune al n. 3, parte II, serie A, anno 2005;
- dispone l'affidamento condiviso della figlia minore, , ad entrambi i genitori, Persona_2
con collocazione prevalente della stessa presso la dimora materna;
- assegna a la casa coniugale;
Parte_1
- dispone che possa vedere la figlia minorenne secondo accordi Controparte_1 Persona_2
liberamente raggiunti tra le parti. In caso di disaccordo si stabilisce che il padre potrà vedere e tenere con sé la minore con la quale non convive stabilmente nel modo che segue: due pomeriggi a settimana, nei giorni infrasettimanali individuati dalle parti e che in caso di disaccordo si stabiliscono nelle giornate del martedì e del giovedì, dalle ore 17,00 alle ore
20,00, nonché, a settimane alterne dalle ore 15,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica con pernottamento il sabato sera;
durante le festività natalizie, di fine anno e pasquali, o i giorni 24 e 25 dicembre oppure il 31 dicembre e l'1 gennaio, o Pasqua o Pasquetta;
nel periodo estivo il padre potrà tenere i figli con sé per 15 giorni secondo accordi liberamente raggiunti tra le parti, e in caso di disaccordo, secondo il criterio dell'alternanza annuale, i primi 15 giorni del mese di agosto o gli ultimi 15 giorni del mese di agosto;
- dispone l'obbligo per di corrispondere a entro, e non oltre, il Controparte_1 Parte_1 giorno cinque di ogni mese la somma di € 400,00 quale contributo al mantenimento delle due figlie e (€ 200,00 ciascuna); importo che sarà annualmente ed Persona_1 Persona_2
automaticamente rivalutato secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
- dispone l'obbligo per di contribuire alle spese straordinarie che dovessero Controparte_1
rendersi necessarie per le due figlie e nella misura del 50%; Persona_1 Persona_2
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio del 23.06.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
Il Giudice relatore
Dott. Andrea Quintavalle