Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Antonietta Savino Consigliere rel. dott. Daniele Colucci Consigliere ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 14/1/25- tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1545 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
e Parte_1 [...]
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Parte_2 Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici domiciliano ex lege alla via A. Diaz, n.11
APPELLANTE
E
rapp.ta e difesa dall'avv. Antonio Iodice e Controparte_1 dall'avv. Antimo Zarrillo, presso i quali elettivamente domicilia in Marcianise (CE), via Duomo n.16
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 6/6/24, il in epigrafe ha Parte_1 proposto appello parziale avverso la sentenza n.1428/24, con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento della domanda proposta dall'insegnante l'aveva condannato ad assegnare alla stessa la Controparte_1
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per gli anni scolastici dal 2017/18 al 2022/23, con conseguente emissione in suo favore dei relativi buoni elettronici, ciascuno del valore di euro 500,00, con parziale compensazione delle spese di lite.
L'appellante censurava la decisione esclusivamente nella Parte_1 parte in cui era stata accordata la carta docente anche per l'anno
Ha chiesto, pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda sul punto con l'integrale compensazione delle spese di lite del grado.
Si è costituita l'appellata riconoscendo l'intervenuta prescrizione per l'anno scolastico 2017/18 e chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere per avere rinunciato agli effetti della sentenza limitatamente all'anno in questione, rinuncia comunicata al via pec. Parte_1
Disposta la trattazione scritta della causa ed acquisite le note delle parti, la causa è stata decisa, all'esito dell'udienza, secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
IL motivo di censura fatto valere dal avverso la sentenza Parte_1 di prime cure, nella parte in cui è stato riconosciuto il diritto alla carta docente anche per l'anno scolastico 2017/18, nonostante l'intervenuta prescrizione quinquennale, in ordine al quale concorda la stessa parte appellata, è fondato e pertanto va accolto, con conseguente riforma della sentenza sul punto.
ED invero, come chiarito dalla Suprema Corte nella sentenza n.29961 del 2023, che per prima ha affrontato la problematica in ordine alla prescrizione: “L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.“
Orbene, applicando il predetto principio alla fattispecie concreta, risulta che la prescrizione quinquennale per l'anno interessato, sia che la si faccia decorrere dall'11/10/17 (data di inizio della supplenza) che dal 30/10/17 (data di scadenza del termine per la registrazione dei nuovi beneficiari) alla data della messa in mora del 16/1/23 si era già realizzata.
La sentenza va, quindi, riformata sul punto con conseguente rigetto della domanda per tale anno scolastico, a prescindere dalla volontà di rinuncia della parte appellata. Per il resto la sentenza di prime cure va confermata.
Le spese del presente grado si compensano, mentre non vi sono ragioni per modificare le spese del primo grado, già per metà compensate in ragione della novità della questione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, rigetta la domanda di primo grado avente ad oggetto la carta docente relativa all'anno scolastico 2017/18.
Compensa le spese del presente grado.
Napoli, 14 gennaio 2025
Il Consigliere rel. est. IL Presidente