TRIB
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 01/07/2025, n. 1206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1206 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in secondo grado, iscritta al n. 1914 del R.G.A.C. 2022, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Antonio Giovanni Fusaro;
- appellante - contro
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Di Cunto;
- società appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 64/2022, emessa dal Giudice di Pace di Corigliano Calabro in data 17.2.2022 e depositata il 18.2.2022.
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con l'atto introduttivo del presente grado di giudizio ha proposto gravame Parte_1 avverso la sentenza n. 64/2022, emessa dal Giudice di Pace di Corigliano Calabro in data 17.2.2022
e depositata il 18.2.2022, con cui era stata parzialmente accolta l'opposizione a precetto dallo stesso proposta e, quindi, dichiarata dovuta l'IVA sulle spese legali liquidate in favore del legale di
[...]
quale procuratore dichiaratosi anticipatario. Controparte_1
In particolare, ha lamentato la violazione dell'art. 19 d.p.r. 633/1972 in relazione agli artt. 90 e 91
c.p.c. e, quindi, la non debenza dell'IVA sul compenso legale relativo ai giudizi di merito (all'esito dei quali si sono formati i titoli esecutivi), essendo la stessa un costo detraibile per la parte vittoriosa in quanto titolare di partita iva e, quindi, soggetto passivo d'imposta e non avendo la parte dimostrato di non poter portare in detrazione l'iva addebitata dal proprio difensore;
ha, così, concluso per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “piaccia all'ill.mo Giudice adito contrariis reiectis, in riforma dell'impugnata sentenza: A) Ritenere nullo l'atto di precetto anche con riferimento alla richiesta di rimborso dell'IVA; B) condannare altresì la al rimborso CP_2 delle spese e competenze del presente grado del giudizio, oltre spese forfetarie Iva e CA, da distrarre in favore del costituito procuratore antistatario […]”. Con comparsa depositata per via telematica il 6.2.2023 si è costituita nel giudizio di secondo grado la quale ha evidenziato la correttezza della decisione del giudice di prime Controparte_1 cure e chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese e competenze di giudizio. Disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, all'udienza “cartolare” del 3.4.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è infondato e la gravata sentenza merita, quindi, di Parte_1 essere confermata, sebbene le argomentazioni illustrate nella relativa motivazione debbano essere integrate ed emendate sotto i profili e per le ragioni di seguito analiticamente illustrate.
1. Giova osservare come il giudizio di appello, rientrando nel novero delle impugnazioni cd. sostitutive e parzialmente devolutive, comporta che il giudice del gravame - nei limiti dei capi sottoposti a censura attraverso l'enunciazione di specifici motivi di appello - non sia astretto alla motivazione espressa dal giudice di prime cure ma, essendo investito dell'esame della fondatezza della domanda, sulla scorta degli elementi di prova già acquisiti nel giudizio di primo grado, può pervenire alla riforma ovvero alla conferma (totale o parziale) della sentenza impugnata, anche in virtù di argomentazioni del tutto difformi rispetto a quelle poste a fondamento della pronuncia sottoposta a gravame, ovvero enunciando le motivazioni della decisione, laddove il giudice di prime cure non le abbia indicate.
2. È noto che la sentenza di condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali in favore della parte vittoriosa costituisce titolo esecutivo anche per conseguire il rimborso dell'I.V.A. che la medesima parte vittoriosa assuma di avere versato al proprio difensore, in sede di rivalsa e secondo le prescrizioni del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, trattandosi di un onere accessorio che, in via generale, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., consegue al pagamento degli onorari al difensore (ex multis, Cass., sez. 3, 22/05/2007, n. 11877).
È stato, al riguardo, precisato che l'eventualità che la parte vittoriosa, per la propria qualità personale, possa portare in detrazione l'I.V.A. dovuta al proprio difensore non incide su detta condanna della parte soccombente, trattandosi di una questione rilevante solo in sede di esecuzione, poiché la condanna al pagamento dell'I.V.A. in aggiunta ad una data somma dovuta dal soccombente per rimborso di diritti e di onorari deve intendersi in ogni caso sottoposta alla condizione della effettiva doverosità di tale prestazione aggiuntiva (ovvero “se dovuta”) (in tal senso, tra le altre Cass., sez. 3, 19/02/2014, n. 3968; Cass., sez. 2, 23/01/2007, n. 1406).
La questione è stata approfondita con la decisione n. 1406 del 2007, ove è stato osservato che l'obbligazione del soccombente di rimborsare l'I.V.A. al vincitore non trova la sua radice nel rapporto tributario, ma la rinviene nell'art. 91 c.p.c., norma, questa, che lo obbliga al rimborso dei diritti, degli onorari e delle spese sopportate dal vincitore (tra le quali deve essere compresa l'I.V.A. che questi è tenuto a versare, in via di rivalsa, al suo difensore), spese che, per essere liquidate, devono essere documentate nella loro effettività o, come per l'I.V.A., nella loro doverosità (per legge).
I meccanismi e le conseguenze successive sono estranee al procedimento nel quale si effettua la liquidazione delle spese sopportate dalla parte vittoriosa, che vengono poste a carico dell'altra parte in forza del (diverso) principio della soccombenza, a sua volta basato su quello di causalità e di responsabilità nascenti dal processo (in senso conforme, Cass. n. 4674/17). La parte soccombente, dunque, ove voglia contestare la deducibilità dell'imposta, ha facoltà di muovere contestazioni sul punto in sede esecutiva, con l'opposizione al precetto o all'esecuzione, al fine di far valere eventuali circostanze che, secondo le previsioni del d.P.R. n. 633 del 1972, possano escludere in concreto l'effettiva rivalsa o, comunque, l'esigibilità dell'I.V.A.
Tuttavia, il destinatario del precetto può contrastare l'intimazione di pagamento in punto di rimborso di I.V.A. asseritamente versata al difensore non sulla base del mero presupposto che il precettante non l'abbia concretamente versata al proprio difensore, circostanza di per sé non significativa, quanto piuttosto sulla base della prospettazione di elementi di fatto che, secondo la disciplina di riferimento, rendano il versamento non dovuto.
In tal senso si è espressa Cass. sez. 1, 29/05/1990, n. 5027, che ha precisato che ‹‹la parte vittoriosa nel giudizio, la quale, per effetto della condanna della controparte a rimborsarle le spese processuali, ha diritto, senza bisogno di specifica richiesta o di apposita pronuncia del giudice, al rimborso dell'I.V.A. versata al difensore – quando non si dimostri la sua possibilità di detrarre l'imposta – non è tenuta al rilascio di una fattura, atteso che non si verte in tema di cessione di beni
o prestazioni di servizi, ma di semplice rimborso di un costo del processo›› (in senso conforme,
Cass., n. 11877/2007, cit.; Cass., sez. 3, 31/03/2010, n. 7805).
2.1 Al riguardo, è utile anche rammentare che, ai fini I.V.A., il professionista che abbia prestato la propria opera al cliente è tenuto a corrispondere all'erario l'imposta sul proprio onorario ed è obbligato a rivalersene nei confronti dello stesso cliente (artt. 17 e 18 d.P.R. n. 633 del 1972).
Dal citato art. 18 d.P.R. n. 633 del 1972, che disciplina il rapporto tra avvocato e cliente, deriva, ai sensi del successivo art. 21, l'obbligo, a carico del professionista, di emettere la fattura, che deve essere rilasciata in favore del cliente quale committente del servizio.
Se il cliente vittorioso è un soggetto privato, per il soccombente l'I.V.A. è equiparata ad una spesa processuale ed il relativo pagamento non avviene a titolo di rivalsa, che attiene al rapporto sinallagmatico che intercorre tra il cliente e l'avvocato, ma a titolo di condanna, ossia in forza di un titolo diverso (la sentenza di condanna) rispetto a quello tributario;
di conseguenza, se il cliente vittorioso non è titolare di partita I.V.A., il soccombente è tenuto a pagare alla controparte anche l'importo addebitato dal professionista al suo cliente a titolo di I.V.A.
A tale disciplina si deroga nella sola ipotesi in cui il cliente vittorioso, in quanto soggetto passivo di imposta, abbia titolo ad esercitare la detrazione dell'imposta stessa;
ciò in quanto, in materia fiscale costituisce principio informatore l'addebitabilità di una spesa al debitore solo se sussista il costo corrispondente e non anche qualora quest'ultimo venga normalmente recuperato, poiché non può essere considerata legittima una locupletazione da parte di un soggetto altrimenti legittimato a conseguire due volte la medesima somma di denaro (v. Cass., 21/02/2012, n. 2474).
Il diverso regime sopra delineato si giustifica per il fatto che il cliente vittorioso, titolare di partita
I.V.A., ha il diritto di detrarre e, quindi, di recuperare l'I.V.A. addebitata dal proprio difensore, mentre il cliente vittorioso non titolare di partita I.V.A. non ha diritto di detrarre l'imposta addebitatagli dal difensore a titolo di rivalsa, sicché il pagamento dell'I.V.A. in tal caso costituisce, per il cliente, un onere di cui ha diritto di pretendere il rimborso dalla parte soccombente.
Anche in caso di distrazione delle spese, peraltro, il professionista della parte vittoriosa deve chiedere direttamente al soccombente solo l'importo relativo al suo onorario e alle spese processuali, e non anche quello relativo all'Iva, in quanto avrebbe due volte la stessa somma di denaro: una volta dal cliente abilitato a detrarre l'imposta, l'altra dalla parte soccombente. Afferma la Suprema Corte: “L'avvocato distrattario può richiedere alla parte soccombente solamente l'importo dovuto a titolo di onorario e spese processuali e non anche l'importo dell'IVA che gli sarebbe dovuta, a titolo di rivalsa, dal proprio cliente, abilitato a detrarla. Invero, in materia fiscale costituisce principio informatore l'addebitabilità di una spesa al debitore solo se sussista il costo corrispondente e non anche qualora quest'ultimo venga normalmente recuperato, poiché non può essere considerata legittima una locupletazione da parte di un soggetto altrimenti posto nella condizione di conseguire due volte la medesima somma di denaro. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza, emessa in sede di opposizione a precetto, con la quale era stata disattesa la pretesa di non debenza dell'IVA, sebbene l'imposta fosse pacificamente deducibile dalla parte vittoriosa dell'originaria controversia quale committente della prestazione professionale liquidata)” (Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 22279 del 13.9.2018; cfr., nello stesso senso, Cass. sentenze nn. 2474 e 13659 del 2012).
2.2 Come di recente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, “grava sul soccombente l'onere di offrire prova della sussistenza di circostanze che escludano, secondo le previsioni del richiamato
d.P.R. n. 633/1972, la concreta rivalsa e, dunque, la debenza dell'imposta (Cass., n. 7551/2011, cit.; Cass., sez. 6-2, 10/07/2018, n. 18192; Cass., sez. 3, 02/05/2023, n. 11352); in difetto di tale prova, la spettanza del rimborso dell'I.V.A. discende dal titolo azionato, ossia la sentenza di condanna, cosicché il rimborso dell'imposta si atteggia quale ‹‹onere accessorio degli onorari di difesa››, da ricomprendere tra gli oneri processuali dai quali la parte vittoriosa deve essere in ogni caso sollevata (Cass., sez. 1, 29/05/1990, n. 5027). Conseguentemente, solo se il soccombente dimostra o la stessa parte vittoriosa riconosca di essere un soggetto I.V.A., nel senso che per la sua qualità personale, possa a sua volta rivalersi del tributo in questione, attraverso la detrazione di cui all'art. 19 d.P.R. 633/1972, questo non rientra più tra le spese rimborsabili ex art. 91 cod. proc. civ.” (Cass. Civ., III Sez., n. 2818/2024). In altri termini, spetta a colui che pretende di non pagare l'I.V.A. dimostrare che si verte in ipotesi in cui la controparte non dovrà sopportare il costo corrispondente (Cass., sez. 3, 27/10/2014, n.
22789).
3. Tanto premesso ed applicando i suddetti principi al caso di specie, ne consegue che il motivo di appello potrebbe, in ipotesi, essere fondato qualora la società appellata - che è certamente un soggetto giuridico titolare di partita IVA - avesse il diritto ex art. 19 del D.P.R. n. 633/1972 di portare in detrazione e/o di chiedere il rimborso dell'iva di rivalsa pagata sulle fatture passive per l'acquisto di beni o di servizi.
Tuttavia, come rilevato da sin dal primo grado di giudizio, le società di Controparte_1 assicurazione usufruiscono, nell'ambito delle loro operazioni tipiche, del regime di esenzione Iva, di cui all'articolo 10, n. 2 del D.P.R. n. 633/72 (che recepisce la Direttiva n. 2006/112/CE; “Sono esenti dall'imposta: …2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio;
”) e che, conseguentemente, l'imposta sul valore aggiunto pagata sugli acquisti di beni e di servizi inerenti
“le operazioni di assicurazione” costituisce un costo non detraibile. L'appellante ha contestato l'applicabilità, nella fattispecie in esame, dell'art. 10 n. 2 del DPR
633/1972, sull'assunto che la disciplina di favore prevista da detta norma in ordine all'esenzione di Cont imposta non riguarderebbe “la difesa dell' in un giudizio, come tale indipendentemente dall'oggetto del giudizio, è inerente il servizio reso dal difensore all' , come tale CP_2 prestazione di per se assoggettabile ad IVA”.
In realtà, la giurisprudenza comunitaria ha chiarito che - con specifico riferimento alla definizione di operazione di assicurazione - tale tipologia di operazione è caratterizzata “dal fatto che l'assicuratore si impegna, dietro previo versamento di un premio, a procurare all'assicurato, in caso di realizzazione del rischio coperto, la prestazione convenuta all'atto della stipula del contratto” (cfr., tra le altre, C-349/96, punto 17; v. anche art. 1882 c.c.).
All'interno delle operazioni esenti rientrano perciò anche tutte quelle attività relative alla gestione del contratto e, in particolare, l'attività di liquidazione e gestione del sinistro di cui fa sicuramente parte l'eventuale fase contenziosa.
Le operazioni di assicurazione, quindi, usufruiscono del regime di esenzione iva ai sensi dell'art. 10
n. 2 del d.P.R. n. 633/1972 (che recepisce la Direttiva n. 2006/112/CE), sicché le imprese di assicurazioni non possono detrarre l'iva su acquisti e/o servizi, con la conseguenza che per loro l'iva (anche quella applicata dai propri legali nelle fatture emesse) costituisce un costo “non recuperabile” e, quindi, deve essere rimborsato dalla controparte soccombente.
Applicando i superiori principi al caso in esame, deve ritenersi che - non avendo l'odierno appellante assolto l'onere di dimostrare che sussistano condizioni per effetto delle quali la società appellata possa in concreto recuperare l'imposta dovuta al difensore che l'ha rappresentata in giudizio - le contestazioni mosse con la doglianza in esame restano sfornite del necessario supporto probatorio.
In mancanza di elementi in senso contrario si deve ritenere, infatti, che la società appellata, quale impresa di assicurazione, usufruisca, nell'ambito delle operazioni attive tipiche, del regime di esenzione Iva di cui all'articolo 10, n. 2 del D.P.R. n. 633/72 e che, pertanto, l'imposta sul valore aggiunto pagata sugli acquisti di beni e di servizi - in questo caso sulle fattura emessa dal legale che l'ha assistista nei procedimenti giudiziari definiti con i provvedimenti esecutivi posti a fondamento del precetto - costituisca per la stessa un costo effettivo non detraibile che la società può legittimamente porre a carico dell'attore soccombente.
4. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente prestata e del livello di complessità delle questioni affrontate (nello specifico, € 100,00 per la fase di studio;
€ 100,00 per la fase introduttiva;
€
150,00 per la fase trattazione/istruttoria ed € 150,00) per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1914/2022 R.G., ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la gravata Pt_1 Parte_1 sentenza.
2. Condanna l'appellante a rifondere - in favore della società appellata, in persona del legale rappresentante pro tempore - gli onorari di lite del presente giudizio che liquida in complessivi €
500,00, oltre accessori come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002 per porre, a carico dell'appellante, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio.
Così deciso in Castrovillari, 24 giugno 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato Sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Antonella De
Marco.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in secondo grado, iscritta al n. 1914 del R.G.A.C. 2022, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Antonio Giovanni Fusaro;
- appellante - contro
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Di Cunto;
- società appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 64/2022, emessa dal Giudice di Pace di Corigliano Calabro in data 17.2.2022 e depositata il 18.2.2022.
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con l'atto introduttivo del presente grado di giudizio ha proposto gravame Parte_1 avverso la sentenza n. 64/2022, emessa dal Giudice di Pace di Corigliano Calabro in data 17.2.2022
e depositata il 18.2.2022, con cui era stata parzialmente accolta l'opposizione a precetto dallo stesso proposta e, quindi, dichiarata dovuta l'IVA sulle spese legali liquidate in favore del legale di
[...]
quale procuratore dichiaratosi anticipatario. Controparte_1
In particolare, ha lamentato la violazione dell'art. 19 d.p.r. 633/1972 in relazione agli artt. 90 e 91
c.p.c. e, quindi, la non debenza dell'IVA sul compenso legale relativo ai giudizi di merito (all'esito dei quali si sono formati i titoli esecutivi), essendo la stessa un costo detraibile per la parte vittoriosa in quanto titolare di partita iva e, quindi, soggetto passivo d'imposta e non avendo la parte dimostrato di non poter portare in detrazione l'iva addebitata dal proprio difensore;
ha, così, concluso per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “piaccia all'ill.mo Giudice adito contrariis reiectis, in riforma dell'impugnata sentenza: A) Ritenere nullo l'atto di precetto anche con riferimento alla richiesta di rimborso dell'IVA; B) condannare altresì la al rimborso CP_2 delle spese e competenze del presente grado del giudizio, oltre spese forfetarie Iva e CA, da distrarre in favore del costituito procuratore antistatario […]”. Con comparsa depositata per via telematica il 6.2.2023 si è costituita nel giudizio di secondo grado la quale ha evidenziato la correttezza della decisione del giudice di prime Controparte_1 cure e chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese e competenze di giudizio. Disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, all'udienza “cartolare” del 3.4.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è infondato e la gravata sentenza merita, quindi, di Parte_1 essere confermata, sebbene le argomentazioni illustrate nella relativa motivazione debbano essere integrate ed emendate sotto i profili e per le ragioni di seguito analiticamente illustrate.
1. Giova osservare come il giudizio di appello, rientrando nel novero delle impugnazioni cd. sostitutive e parzialmente devolutive, comporta che il giudice del gravame - nei limiti dei capi sottoposti a censura attraverso l'enunciazione di specifici motivi di appello - non sia astretto alla motivazione espressa dal giudice di prime cure ma, essendo investito dell'esame della fondatezza della domanda, sulla scorta degli elementi di prova già acquisiti nel giudizio di primo grado, può pervenire alla riforma ovvero alla conferma (totale o parziale) della sentenza impugnata, anche in virtù di argomentazioni del tutto difformi rispetto a quelle poste a fondamento della pronuncia sottoposta a gravame, ovvero enunciando le motivazioni della decisione, laddove il giudice di prime cure non le abbia indicate.
2. È noto che la sentenza di condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali in favore della parte vittoriosa costituisce titolo esecutivo anche per conseguire il rimborso dell'I.V.A. che la medesima parte vittoriosa assuma di avere versato al proprio difensore, in sede di rivalsa e secondo le prescrizioni del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, trattandosi di un onere accessorio che, in via generale, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., consegue al pagamento degli onorari al difensore (ex multis, Cass., sez. 3, 22/05/2007, n. 11877).
È stato, al riguardo, precisato che l'eventualità che la parte vittoriosa, per la propria qualità personale, possa portare in detrazione l'I.V.A. dovuta al proprio difensore non incide su detta condanna della parte soccombente, trattandosi di una questione rilevante solo in sede di esecuzione, poiché la condanna al pagamento dell'I.V.A. in aggiunta ad una data somma dovuta dal soccombente per rimborso di diritti e di onorari deve intendersi in ogni caso sottoposta alla condizione della effettiva doverosità di tale prestazione aggiuntiva (ovvero “se dovuta”) (in tal senso, tra le altre Cass., sez. 3, 19/02/2014, n. 3968; Cass., sez. 2, 23/01/2007, n. 1406).
La questione è stata approfondita con la decisione n. 1406 del 2007, ove è stato osservato che l'obbligazione del soccombente di rimborsare l'I.V.A. al vincitore non trova la sua radice nel rapporto tributario, ma la rinviene nell'art. 91 c.p.c., norma, questa, che lo obbliga al rimborso dei diritti, degli onorari e delle spese sopportate dal vincitore (tra le quali deve essere compresa l'I.V.A. che questi è tenuto a versare, in via di rivalsa, al suo difensore), spese che, per essere liquidate, devono essere documentate nella loro effettività o, come per l'I.V.A., nella loro doverosità (per legge).
I meccanismi e le conseguenze successive sono estranee al procedimento nel quale si effettua la liquidazione delle spese sopportate dalla parte vittoriosa, che vengono poste a carico dell'altra parte in forza del (diverso) principio della soccombenza, a sua volta basato su quello di causalità e di responsabilità nascenti dal processo (in senso conforme, Cass. n. 4674/17). La parte soccombente, dunque, ove voglia contestare la deducibilità dell'imposta, ha facoltà di muovere contestazioni sul punto in sede esecutiva, con l'opposizione al precetto o all'esecuzione, al fine di far valere eventuali circostanze che, secondo le previsioni del d.P.R. n. 633 del 1972, possano escludere in concreto l'effettiva rivalsa o, comunque, l'esigibilità dell'I.V.A.
Tuttavia, il destinatario del precetto può contrastare l'intimazione di pagamento in punto di rimborso di I.V.A. asseritamente versata al difensore non sulla base del mero presupposto che il precettante non l'abbia concretamente versata al proprio difensore, circostanza di per sé non significativa, quanto piuttosto sulla base della prospettazione di elementi di fatto che, secondo la disciplina di riferimento, rendano il versamento non dovuto.
In tal senso si è espressa Cass. sez. 1, 29/05/1990, n. 5027, che ha precisato che ‹‹la parte vittoriosa nel giudizio, la quale, per effetto della condanna della controparte a rimborsarle le spese processuali, ha diritto, senza bisogno di specifica richiesta o di apposita pronuncia del giudice, al rimborso dell'I.V.A. versata al difensore – quando non si dimostri la sua possibilità di detrarre l'imposta – non è tenuta al rilascio di una fattura, atteso che non si verte in tema di cessione di beni
o prestazioni di servizi, ma di semplice rimborso di un costo del processo›› (in senso conforme,
Cass., n. 11877/2007, cit.; Cass., sez. 3, 31/03/2010, n. 7805).
2.1 Al riguardo, è utile anche rammentare che, ai fini I.V.A., il professionista che abbia prestato la propria opera al cliente è tenuto a corrispondere all'erario l'imposta sul proprio onorario ed è obbligato a rivalersene nei confronti dello stesso cliente (artt. 17 e 18 d.P.R. n. 633 del 1972).
Dal citato art. 18 d.P.R. n. 633 del 1972, che disciplina il rapporto tra avvocato e cliente, deriva, ai sensi del successivo art. 21, l'obbligo, a carico del professionista, di emettere la fattura, che deve essere rilasciata in favore del cliente quale committente del servizio.
Se il cliente vittorioso è un soggetto privato, per il soccombente l'I.V.A. è equiparata ad una spesa processuale ed il relativo pagamento non avviene a titolo di rivalsa, che attiene al rapporto sinallagmatico che intercorre tra il cliente e l'avvocato, ma a titolo di condanna, ossia in forza di un titolo diverso (la sentenza di condanna) rispetto a quello tributario;
di conseguenza, se il cliente vittorioso non è titolare di partita I.V.A., il soccombente è tenuto a pagare alla controparte anche l'importo addebitato dal professionista al suo cliente a titolo di I.V.A.
A tale disciplina si deroga nella sola ipotesi in cui il cliente vittorioso, in quanto soggetto passivo di imposta, abbia titolo ad esercitare la detrazione dell'imposta stessa;
ciò in quanto, in materia fiscale costituisce principio informatore l'addebitabilità di una spesa al debitore solo se sussista il costo corrispondente e non anche qualora quest'ultimo venga normalmente recuperato, poiché non può essere considerata legittima una locupletazione da parte di un soggetto altrimenti legittimato a conseguire due volte la medesima somma di denaro (v. Cass., 21/02/2012, n. 2474).
Il diverso regime sopra delineato si giustifica per il fatto che il cliente vittorioso, titolare di partita
I.V.A., ha il diritto di detrarre e, quindi, di recuperare l'I.V.A. addebitata dal proprio difensore, mentre il cliente vittorioso non titolare di partita I.V.A. non ha diritto di detrarre l'imposta addebitatagli dal difensore a titolo di rivalsa, sicché il pagamento dell'I.V.A. in tal caso costituisce, per il cliente, un onere di cui ha diritto di pretendere il rimborso dalla parte soccombente.
Anche in caso di distrazione delle spese, peraltro, il professionista della parte vittoriosa deve chiedere direttamente al soccombente solo l'importo relativo al suo onorario e alle spese processuali, e non anche quello relativo all'Iva, in quanto avrebbe due volte la stessa somma di denaro: una volta dal cliente abilitato a detrarre l'imposta, l'altra dalla parte soccombente. Afferma la Suprema Corte: “L'avvocato distrattario può richiedere alla parte soccombente solamente l'importo dovuto a titolo di onorario e spese processuali e non anche l'importo dell'IVA che gli sarebbe dovuta, a titolo di rivalsa, dal proprio cliente, abilitato a detrarla. Invero, in materia fiscale costituisce principio informatore l'addebitabilità di una spesa al debitore solo se sussista il costo corrispondente e non anche qualora quest'ultimo venga normalmente recuperato, poiché non può essere considerata legittima una locupletazione da parte di un soggetto altrimenti posto nella condizione di conseguire due volte la medesima somma di denaro. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza, emessa in sede di opposizione a precetto, con la quale era stata disattesa la pretesa di non debenza dell'IVA, sebbene l'imposta fosse pacificamente deducibile dalla parte vittoriosa dell'originaria controversia quale committente della prestazione professionale liquidata)” (Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 22279 del 13.9.2018; cfr., nello stesso senso, Cass. sentenze nn. 2474 e 13659 del 2012).
2.2 Come di recente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, “grava sul soccombente l'onere di offrire prova della sussistenza di circostanze che escludano, secondo le previsioni del richiamato
d.P.R. n. 633/1972, la concreta rivalsa e, dunque, la debenza dell'imposta (Cass., n. 7551/2011, cit.; Cass., sez. 6-2, 10/07/2018, n. 18192; Cass., sez. 3, 02/05/2023, n. 11352); in difetto di tale prova, la spettanza del rimborso dell'I.V.A. discende dal titolo azionato, ossia la sentenza di condanna, cosicché il rimborso dell'imposta si atteggia quale ‹‹onere accessorio degli onorari di difesa››, da ricomprendere tra gli oneri processuali dai quali la parte vittoriosa deve essere in ogni caso sollevata (Cass., sez. 1, 29/05/1990, n. 5027). Conseguentemente, solo se il soccombente dimostra o la stessa parte vittoriosa riconosca di essere un soggetto I.V.A., nel senso che per la sua qualità personale, possa a sua volta rivalersi del tributo in questione, attraverso la detrazione di cui all'art. 19 d.P.R. 633/1972, questo non rientra più tra le spese rimborsabili ex art. 91 cod. proc. civ.” (Cass. Civ., III Sez., n. 2818/2024). In altri termini, spetta a colui che pretende di non pagare l'I.V.A. dimostrare che si verte in ipotesi in cui la controparte non dovrà sopportare il costo corrispondente (Cass., sez. 3, 27/10/2014, n.
22789).
3. Tanto premesso ed applicando i suddetti principi al caso di specie, ne consegue che il motivo di appello potrebbe, in ipotesi, essere fondato qualora la società appellata - che è certamente un soggetto giuridico titolare di partita IVA - avesse il diritto ex art. 19 del D.P.R. n. 633/1972 di portare in detrazione e/o di chiedere il rimborso dell'iva di rivalsa pagata sulle fatture passive per l'acquisto di beni o di servizi.
Tuttavia, come rilevato da sin dal primo grado di giudizio, le società di Controparte_1 assicurazione usufruiscono, nell'ambito delle loro operazioni tipiche, del regime di esenzione Iva, di cui all'articolo 10, n. 2 del D.P.R. n. 633/72 (che recepisce la Direttiva n. 2006/112/CE; “Sono esenti dall'imposta: …2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio;
”) e che, conseguentemente, l'imposta sul valore aggiunto pagata sugli acquisti di beni e di servizi inerenti
“le operazioni di assicurazione” costituisce un costo non detraibile. L'appellante ha contestato l'applicabilità, nella fattispecie in esame, dell'art. 10 n. 2 del DPR
633/1972, sull'assunto che la disciplina di favore prevista da detta norma in ordine all'esenzione di Cont imposta non riguarderebbe “la difesa dell' in un giudizio, come tale indipendentemente dall'oggetto del giudizio, è inerente il servizio reso dal difensore all' , come tale CP_2 prestazione di per se assoggettabile ad IVA”.
In realtà, la giurisprudenza comunitaria ha chiarito che - con specifico riferimento alla definizione di operazione di assicurazione - tale tipologia di operazione è caratterizzata “dal fatto che l'assicuratore si impegna, dietro previo versamento di un premio, a procurare all'assicurato, in caso di realizzazione del rischio coperto, la prestazione convenuta all'atto della stipula del contratto” (cfr., tra le altre, C-349/96, punto 17; v. anche art. 1882 c.c.).
All'interno delle operazioni esenti rientrano perciò anche tutte quelle attività relative alla gestione del contratto e, in particolare, l'attività di liquidazione e gestione del sinistro di cui fa sicuramente parte l'eventuale fase contenziosa.
Le operazioni di assicurazione, quindi, usufruiscono del regime di esenzione iva ai sensi dell'art. 10
n. 2 del d.P.R. n. 633/1972 (che recepisce la Direttiva n. 2006/112/CE), sicché le imprese di assicurazioni non possono detrarre l'iva su acquisti e/o servizi, con la conseguenza che per loro l'iva (anche quella applicata dai propri legali nelle fatture emesse) costituisce un costo “non recuperabile” e, quindi, deve essere rimborsato dalla controparte soccombente.
Applicando i superiori principi al caso in esame, deve ritenersi che - non avendo l'odierno appellante assolto l'onere di dimostrare che sussistano condizioni per effetto delle quali la società appellata possa in concreto recuperare l'imposta dovuta al difensore che l'ha rappresentata in giudizio - le contestazioni mosse con la doglianza in esame restano sfornite del necessario supporto probatorio.
In mancanza di elementi in senso contrario si deve ritenere, infatti, che la società appellata, quale impresa di assicurazione, usufruisca, nell'ambito delle operazioni attive tipiche, del regime di esenzione Iva di cui all'articolo 10, n. 2 del D.P.R. n. 633/72 e che, pertanto, l'imposta sul valore aggiunto pagata sugli acquisti di beni e di servizi - in questo caso sulle fattura emessa dal legale che l'ha assistista nei procedimenti giudiziari definiti con i provvedimenti esecutivi posti a fondamento del precetto - costituisca per la stessa un costo effettivo non detraibile che la società può legittimamente porre a carico dell'attore soccombente.
4. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente prestata e del livello di complessità delle questioni affrontate (nello specifico, € 100,00 per la fase di studio;
€ 100,00 per la fase introduttiva;
€
150,00 per la fase trattazione/istruttoria ed € 150,00) per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1914/2022 R.G., ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la gravata Pt_1 Parte_1 sentenza.
2. Condanna l'appellante a rifondere - in favore della società appellata, in persona del legale rappresentante pro tempore - gli onorari di lite del presente giudizio che liquida in complessivi €
500,00, oltre accessori come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002 per porre, a carico dell'appellante, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio.
Così deciso in Castrovillari, 24 giugno 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato Sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Antonella De
Marco.