TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 26/11/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1664/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario del Lavoro dott. Marco Di Biase, all'udienza cartolare tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. del 26/11/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 comma 1° c.p.c. la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale pubblicata mediante deposito in udienza
Nella causa promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCIPIONI Parte_1 C.F._1
TO, elettivamente domiciliato in Corso De Michetti, 28, 64100 Teramo presso il difensore avv. SCIPIONI TO
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del direttore p.t., con il patrocinio dell'avv. GAMBINO CP_1 P.IVA_1
ARMANDO, elettivamente domiciliato nella sede periferica dell'Ufficio legale , in CORSO CP_1
SAN GIORGIO 14-16 TERAMO, presso il difensore avv. GAMBINO ARMANDO
RESISTENTE
OGGETTO: Ripetizione di indebito.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.
MOTIVAZIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 3.09.2024 e ritualmente notificato, in qualità di Parte_1 amministratore di sostegno della sig.ra chiedeva accertarsi l'irripetibilità degli Controparte_2
CP_ importi di € 842,02 e € 15.246,05 chiesti dall' a titolo di indebito assistenziale sulla pensione di
1 invalidità civile n. 07016755, per il periodo dall' 1/1/2016 al 31.12.2018 e per un importo complessivo di € 15.246,05, contestata la mancata comunicazione dei redditi attraverso il previsto modello predisposto dall' , rassegando le seguenti conclusioni: CP_1
“accertare e dichiarare che le seguenti somme € 842,02 e 15.246,05 come si evince dai CP_ CP_ provvedimenti sopra descritti richieste dall' – sede di Teramo, a titolo di indebito, nei confronti della ricorrente, non sono dovute per i motivi di cui in premessa e per l'effetto CP_ condannare l' in persona del Direttore pro-tempore, alla restituzione in favore della ricorrente delle somme mensili indebitamente trattenute;
condannare il medesimo convenuto al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
A fondamento della domanda esponeva di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente, di non aver mai ricevuto le missive indicate dall'ente resistente del 16.12.2017,
5.03.2019, 19.11.2019 e 13.12.2020, che la lettera racc.a.r del 23.10.2017 non risulterebbe agli atti e pertanto sarebbe prescritto l'indebito relativo al 2014, nonché la decadenza degli indebiti relativi a tutti gli anni in contestazione poiché relativi ad annualità di molto anteriori ai redditi maturati all'anno successivo a ciascun preteso indebito.
Si costituiva in giudizio l' e chiedeva che la domanda venisse respinta, sostenendo la CP_1 legittimità del vantato e richiesto indebito per la mancata comunicazione inerente i profili reddituali e, comunque, eccependo l'intervenuta cessazione della materia del contendere poiché avrebbe proceduto alla parziale compensazione dopo aver controllato la posizione della ricorrente e
“provveduto a ricostituire d'ufficio la prestazione riconoscendo le somme a credito spettanti dal
2016 sulla scorta dei redditi comunicati dal 2015 dal in poi…” risultando un importo a credito di €
12.555,54 al 31.03.2025. La causa è stata istruita con acquisizione documentale e decisa alla odierna udienza fissata per la discussione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previa acquisizione delle note conclusive e di trattazione scritta autorizzate.
Va in primis evidenziato che le missive del 16.12.2027, 5.03.2019, 19.11.2019 e 13.12.2020 asseritamente mai ricevute dalla ricorrente non possono inficiare il merito del presente contenzioso atteso che con esse è stato richiesto di comunicare i dati reddituali per gli anni di pertinenza così come previsto dalla normativa di riferimento e non una comunicazione o richiesta di ripetizione di indebito avanzata dal resistente.
Per quanto previsto e disciplinato dall' 13, 2° comma L. n. 412/1991 l' deve verificare ogni CP_1 anno la “situazione reddituale” dei pensionati incidente sul diritto o la misura della pensione entro lo stabilito limite temporale per il recupero di quanto pagato eventualmente in eccedenza a seguito CP_ ed in conseguenza della consegna con cadenza annuale da parte dei pensionati del modulo
2 attestante i redditi percepiti nell'anno precedente;
l' verifica, successivamente al pagamento CP_1 delle rate di pensione, se il pensionato, in base al reddito comunicato, ha percepito più di quanto gli spettava.
L'obbligo di comunicazione discende dalla prestazione collegata al reddito e in mancanza di presentazione di dichiarazione reddituale, nei casi in cui questa sia obbligatoria, l' procede CP_1 all'applicazione della normativa vigente in materia di sospensione e revoca delle prestazioni di cui si beneficia.
Nel medesimo articolo 13, comma 6, lettera c), del D.L n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, che ha modificato l'art. 35 del D.L. n. 207 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 2009, introducendo il comma 10-bis, è previsto che “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli
Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa”.
Ritiene il giudicante che la eccepita buona fede della ricorrente per escludere la ripetibilità dell'indebito in favore dell' non sia pertinente nel caso che occupa. CP_1
L'art. 52 L. n. 88/1989 (intitolato “Prestazioni indebite”) prevede al 1° comma che “Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti… possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione” ed al 2° comma che “Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato…”;
La combinata lettura dell'art. 52, 1° e 2° comma e dell'art. 13, 1° co. (che reca l'interpretazione autentica del comma 2 dell'art. 52) induce a ritenere che l'ente può in ogni momento rettificare la pensione ma non può procedere al recupero delle somme risultanti indebitamente erogate in base ad un formale, definitivo provvedimento viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente, salvo che l'indebito sia dipeso da dolo del pensionato (o consegua all'incompleta o omessa segnalazione da parte di questi di fatti incidenti sul diritto o la misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente).
3 Ne caso di specie non vi è stato un definitivo provvedimento viziato da errore da parte dell'
[...]
con provvedimento notificato poiché lo stesso si è limitato a sospendere la pensione CP_3 in mancanza, a prescindere dalla buona o mala fede, di un adempimento del pensionato;
nello specifico la comunicazione reddituale.
Ad ogni buon conto l'ente resistente afferma di aver proceduto a ricostituire d'ufficio la prestazione riconoscendo le somme a credito spettanti dal 2016 sulla scorta dei redditi comunicati dal 2015 in poi e ad una conseguenziale compensazione dell'indebito di € 15.246,05 con €. 10.263,05 derivante da ulteriori arretrati a credito INVCIV e che il residuo indebito al 2025 pari ad € 4.982,89, tenendo conto dell'importo a credito di € 12.555,54 riconosciuto con provvedimento del 17.02.2025, è stato parzialmente compensato estinguendo l'indebito de quo n. 17552146 con l'esplicita ammissione che
“la restante somma di € 7.572,65 sarà liquidata alla ricorrente con il primo cedolino utile”, concretizza l'ipotesi di avvenuta cessazione della materia del contendere.
Rileva questo giudicante che la dichiarazione di cessazione della materia del contendere postula la composizione della lite ed il venir meno, in forza di un accadimento o fatto sopravvenuto, di ogni interesse dei contendenti alla prosecuzione del giudizio.
La pronuncia della cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale ed è pronunciata con sentenza d'ufficio, oltre che su istanza di parte, ogni qual volta non si possa addivenire alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o alla pretesa sostanziale.
Nel prendere atto di ciò, va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese del giudizio di opposizione, si ritiene equo disporne la integrale compensazione tra le parti considerata la particolare fattispecie trattata, l'assoluta carenza di antigiuridicità nel proporre l'azione e la esigua attività processuale svolta, oltre che per ragioni di giustizia sostanziale.
P.Q.M.
Il giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando nel ricorso proposto da nella spiegata qualità, nei confronti dell' , così decide: Parte_1 CP_1
Dichiara cessata la materia del contendere;
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Teramo, 26 Novembre 2025
IL GIUDICE ON. dott. Marco Di Biase
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario del Lavoro dott. Marco Di Biase, all'udienza cartolare tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. del 26/11/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 comma 1° c.p.c. la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale pubblicata mediante deposito in udienza
Nella causa promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCIPIONI Parte_1 C.F._1
TO, elettivamente domiciliato in Corso De Michetti, 28, 64100 Teramo presso il difensore avv. SCIPIONI TO
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del direttore p.t., con il patrocinio dell'avv. GAMBINO CP_1 P.IVA_1
ARMANDO, elettivamente domiciliato nella sede periferica dell'Ufficio legale , in CORSO CP_1
SAN GIORGIO 14-16 TERAMO, presso il difensore avv. GAMBINO ARMANDO
RESISTENTE
OGGETTO: Ripetizione di indebito.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.
MOTIVAZIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 3.09.2024 e ritualmente notificato, in qualità di Parte_1 amministratore di sostegno della sig.ra chiedeva accertarsi l'irripetibilità degli Controparte_2
CP_ importi di € 842,02 e € 15.246,05 chiesti dall' a titolo di indebito assistenziale sulla pensione di
1 invalidità civile n. 07016755, per il periodo dall' 1/1/2016 al 31.12.2018 e per un importo complessivo di € 15.246,05, contestata la mancata comunicazione dei redditi attraverso il previsto modello predisposto dall' , rassegando le seguenti conclusioni: CP_1
“accertare e dichiarare che le seguenti somme € 842,02 e 15.246,05 come si evince dai CP_ CP_ provvedimenti sopra descritti richieste dall' – sede di Teramo, a titolo di indebito, nei confronti della ricorrente, non sono dovute per i motivi di cui in premessa e per l'effetto CP_ condannare l' in persona del Direttore pro-tempore, alla restituzione in favore della ricorrente delle somme mensili indebitamente trattenute;
condannare il medesimo convenuto al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
A fondamento della domanda esponeva di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente, di non aver mai ricevuto le missive indicate dall'ente resistente del 16.12.2017,
5.03.2019, 19.11.2019 e 13.12.2020, che la lettera racc.a.r del 23.10.2017 non risulterebbe agli atti e pertanto sarebbe prescritto l'indebito relativo al 2014, nonché la decadenza degli indebiti relativi a tutti gli anni in contestazione poiché relativi ad annualità di molto anteriori ai redditi maturati all'anno successivo a ciascun preteso indebito.
Si costituiva in giudizio l' e chiedeva che la domanda venisse respinta, sostenendo la CP_1 legittimità del vantato e richiesto indebito per la mancata comunicazione inerente i profili reddituali e, comunque, eccependo l'intervenuta cessazione della materia del contendere poiché avrebbe proceduto alla parziale compensazione dopo aver controllato la posizione della ricorrente e
“provveduto a ricostituire d'ufficio la prestazione riconoscendo le somme a credito spettanti dal
2016 sulla scorta dei redditi comunicati dal 2015 dal in poi…” risultando un importo a credito di €
12.555,54 al 31.03.2025. La causa è stata istruita con acquisizione documentale e decisa alla odierna udienza fissata per la discussione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previa acquisizione delle note conclusive e di trattazione scritta autorizzate.
Va in primis evidenziato che le missive del 16.12.2027, 5.03.2019, 19.11.2019 e 13.12.2020 asseritamente mai ricevute dalla ricorrente non possono inficiare il merito del presente contenzioso atteso che con esse è stato richiesto di comunicare i dati reddituali per gli anni di pertinenza così come previsto dalla normativa di riferimento e non una comunicazione o richiesta di ripetizione di indebito avanzata dal resistente.
Per quanto previsto e disciplinato dall' 13, 2° comma L. n. 412/1991 l' deve verificare ogni CP_1 anno la “situazione reddituale” dei pensionati incidente sul diritto o la misura della pensione entro lo stabilito limite temporale per il recupero di quanto pagato eventualmente in eccedenza a seguito CP_ ed in conseguenza della consegna con cadenza annuale da parte dei pensionati del modulo
2 attestante i redditi percepiti nell'anno precedente;
l' verifica, successivamente al pagamento CP_1 delle rate di pensione, se il pensionato, in base al reddito comunicato, ha percepito più di quanto gli spettava.
L'obbligo di comunicazione discende dalla prestazione collegata al reddito e in mancanza di presentazione di dichiarazione reddituale, nei casi in cui questa sia obbligatoria, l' procede CP_1 all'applicazione della normativa vigente in materia di sospensione e revoca delle prestazioni di cui si beneficia.
Nel medesimo articolo 13, comma 6, lettera c), del D.L n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, che ha modificato l'art. 35 del D.L. n. 207 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 2009, introducendo il comma 10-bis, è previsto che “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli
Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa”.
Ritiene il giudicante che la eccepita buona fede della ricorrente per escludere la ripetibilità dell'indebito in favore dell' non sia pertinente nel caso che occupa. CP_1
L'art. 52 L. n. 88/1989 (intitolato “Prestazioni indebite”) prevede al 1° comma che “Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti… possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione” ed al 2° comma che “Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato…”;
La combinata lettura dell'art. 52, 1° e 2° comma e dell'art. 13, 1° co. (che reca l'interpretazione autentica del comma 2 dell'art. 52) induce a ritenere che l'ente può in ogni momento rettificare la pensione ma non può procedere al recupero delle somme risultanti indebitamente erogate in base ad un formale, definitivo provvedimento viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente, salvo che l'indebito sia dipeso da dolo del pensionato (o consegua all'incompleta o omessa segnalazione da parte di questi di fatti incidenti sul diritto o la misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente).
3 Ne caso di specie non vi è stato un definitivo provvedimento viziato da errore da parte dell'
[...]
con provvedimento notificato poiché lo stesso si è limitato a sospendere la pensione CP_3 in mancanza, a prescindere dalla buona o mala fede, di un adempimento del pensionato;
nello specifico la comunicazione reddituale.
Ad ogni buon conto l'ente resistente afferma di aver proceduto a ricostituire d'ufficio la prestazione riconoscendo le somme a credito spettanti dal 2016 sulla scorta dei redditi comunicati dal 2015 in poi e ad una conseguenziale compensazione dell'indebito di € 15.246,05 con €. 10.263,05 derivante da ulteriori arretrati a credito INVCIV e che il residuo indebito al 2025 pari ad € 4.982,89, tenendo conto dell'importo a credito di € 12.555,54 riconosciuto con provvedimento del 17.02.2025, è stato parzialmente compensato estinguendo l'indebito de quo n. 17552146 con l'esplicita ammissione che
“la restante somma di € 7.572,65 sarà liquidata alla ricorrente con il primo cedolino utile”, concretizza l'ipotesi di avvenuta cessazione della materia del contendere.
Rileva questo giudicante che la dichiarazione di cessazione della materia del contendere postula la composizione della lite ed il venir meno, in forza di un accadimento o fatto sopravvenuto, di ogni interesse dei contendenti alla prosecuzione del giudizio.
La pronuncia della cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale ed è pronunciata con sentenza d'ufficio, oltre che su istanza di parte, ogni qual volta non si possa addivenire alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o alla pretesa sostanziale.
Nel prendere atto di ciò, va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese del giudizio di opposizione, si ritiene equo disporne la integrale compensazione tra le parti considerata la particolare fattispecie trattata, l'assoluta carenza di antigiuridicità nel proporre l'azione e la esigua attività processuale svolta, oltre che per ragioni di giustizia sostanziale.
P.Q.M.
Il giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando nel ricorso proposto da nella spiegata qualità, nei confronti dell' , così decide: Parte_1 CP_1
Dichiara cessata la materia del contendere;
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Teramo, 26 Novembre 2025
IL GIUDICE ON. dott. Marco Di Biase
4