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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 08/07/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
547/2025 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco - presidente relatore - dott.ssa Federica Abiuso - giudice - dott. Nicola Del Vecchio - giudice - ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 547/2025 R.G. promossa da (c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Tania Bertaggia ed elettivamente in indirizzo telematico, giusta procura allegata al ricorso;
- ricorrente - contro (c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Stefania Tescaroli ed elettivamente domiciliato in indirizzo telematico, giusta procura allegata alla memoria difensiva;
- resistente - e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO Oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI Parte ricorrente e Parte resistente 1) Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, con ogni conseguente annotazione;
CP_1
2) I figli e sono affidati ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 Per_2 prevalente presso la residenza della madre, attualmente sita in Porto Tolle via Faè n.2, e con facoltà del padre di vederli e tenerli con sé, salvi migliori accordi tra i genitori, non meno di due pomeriggi alla settimana, con facoltà di pernottamento per una notte, nonché a fine settimana alterni dalle ore 15:00 del venerdì alle ore 21:00 della domenica;
quattro settimane anche non consecutive durante le vacanze scolastiche estive, da comunicare entro il 31 maggio di ogni anno, nonché una settimana durante le vacanze scolastiche natalizie in periodi che vanno alternativamente di anno in anno dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
3) Il Sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra Controparte_1 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di 400,00 euro (200,00 euro per ogni figlio), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT FOI, e provvederà al pagamento del canone mensile di locazione dell'immobile nel quale vivono i figli, per un importo che non potrà superare 350,00 mensili;
le spese straordinarie, come di seguito indicate, saranno sostenuta dai genitori in ragione del 50% ciascuno: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo
1 accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche e ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa;
universitaria; spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive oltre a un primo sport, ricreative e pertinenti attrezzature;
b) vacanze e campi estivi;
4) la casa coniugale resta in uso al sig. , che ne è proprietario;
CP_1
5) l'assegno unico e universale sarà percepito interamente dalla sig.ra Parte_1
;
[...]
6) spese di lite compensate.
Ragioni della decisione
1. Con ricorso depositato l'1-4-2025, ai sensi degli artt. 473bis.14 e 473bis.47 ss. c.p.c. avanti il Tribunale di Rovigo, chiedeva che fosse pronunciata la Parte_1 separazione personale da , con il quale aveva contratto matrimonio Controparte_1
l'1-6-2013 a Porto Tolle (RO), con atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n 4, Parte II, Serie A, anno 2013, ed esponeva che:
- dal matrimonio erano nati i figli e , rispettivamente l'1-4-2011 e Per_2 Per_1 il 6-4-2016;
- i coniugi avevano fissato la residenza della famiglia in un immobile sito in Porto Tolle (RO), via Romagnoli Luciano n. 4/A, di proprietà del;
CP_1
- i rapporti tra i coniugi si erano da alcuni anni deteriorati al punto che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, per cui nel mese di dicembre 2024 la ricorrente, d'intesa con il coniuge, si era trasferita insieme ai figli in un immobile condotto in locazione, il cui canone veniva sostenuto dal;
CP_1
- la collaboratrice domestica con contratto di lavoro part-time, percepiva una Parte_1 retribuzione mensile pari a circa 600,00 euro, mentre il coniuge, operaio edile con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, percepiva una retribuzione mensile netta pari a circa 1.700,00.
La ricorrente chiedeva l'affidamento condiviso dei figli e , con Per_2 Per_1 collocazione prevalente presso di lei, nonché la determinazione del diritto di visita paterno e la statuizione dell'obbligo del coniuge di continuare a farsi carico del canone di locazione dell'immobile in cui ella viveva con i figli. Domandava inoltre che la misura dell'assegno mensile dovuto dal ai sensi dell'art. 337-ter c.c. fosse CP_1
2 determinata in 600,00 euro (300,00 euro per ognuno dei due figli), oltre alla quota di metà delle spese straordinarie, e che l'importo dell'assegno unico e universale fosse a lei attribuito per intero.
2. Con decreto depositato il 3-4-2025 il Presidente designava sé stessa relatore e fissava l'udienza di prima comparizione delle parti alla data dell'8-7-2025, assegnava al convenuto il termine per la costituzione in giudizio, dava le informazioni previste dall'art. 473bis.14 co. 3 c.p.c. e disponeva la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero.
3. Con comparsa di risposta depositata il 23-6-2025 si costituiva in giudizio
[...]
che, pur aderendo alla domanda di separazione formulata dalla CP_1 Parte_1 chiedeva il rigetto delle domande accessorie. Il resistente affermava anzitutto che la scelta della moglie di svolgere unicamente un lavoro part-time dipendeva esclusivamente dalla volontà della stessa, e non dalla necessità di cura e accudimento dei figli, potendo contare per questo sia sul marito che sui nonni paterni dei minori. Deduceva altresì di aver sempre avuto un buon rapporto con i figli e di essere sempre stato un padre presente nella loro vita, come pure di aver collaborato nel miglior modo con la per consentire un adattamento sereno dei figli alla situazione derivante Parte_1 dalla separazione di fatto dei genitori.
Il resistente concludeva pertanto chiedendo l'affidamento condiviso dei figli, con collocazione prevalente presso la madre, e la regolamentazione di un ampio diritto di visita nei confronti dei figli. Domandava, inoltre, che il proprio contributo al mantenimento di e fosse determinato in 300,00 euro mensili Per_1 Per_2
(150,00 euro per ogni figlio), oltre alla quota di metà delle spese straordinarie, e la suddivisione a metà dell'assegno unico e universale.
4. All'udienza dell'8-7-2025 le parti raggiungevano un accordo in ordine alle questioni controverse, sicché, dato atto dell'inutile esperimento del tentativo di conciliazione, il giudice delegato alla trattazione del procedimento rimetteva la causa al collegio per la decisione, dando atto dell'espressa rinuncia dei difensori all'assegnazione dei termini di cui all'art.473-bis.28 c.p.c.
5. La domanda di separazione personale, proposta da ai sensi Parte_1 dell'art. 151 co. 1 c.c., deve trovare accoglimento, atteso che la intollerabilità della prosecuzione della convivenza emerge con chiarezza dalla adesione del alla CP_1 domanda in questione e dal fallimento del tentativo di conciliazione, oltre che dalla pregressa separazione di fatto dei coniugi.
6. Gli accordi raggiunti dalle parti in ordine all'affidamento dei figli, al mantenimento degli stessi e al diritto d visita paterno nei confronti di e , entrambi Per_2 Per_1 minori di età, sono conformi alla legge e rispondono all'interesse morale e materiale degli stessi.
3 7. Le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 547 / 2025 R.G. promossa da Parte_1 nei confronti di con l'intervento del Pubblico Ministero,
[...] Controparte_1
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, uniti in matrimonio a Porto Tolle (RO) l'1-6-2013 (atto trascritto nel CP_1 registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 4, Parte II, Serie A, anno 2013);
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Porto Tolle l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- prende atto degli accordi raggiunti dai coniugi e analiticamente riportati nelle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso a Rovigo, l'8 luglio 2025
il Presidente estensore
Paola Di Francesco
4
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco - presidente relatore - dott.ssa Federica Abiuso - giudice - dott. Nicola Del Vecchio - giudice - ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 547/2025 R.G. promossa da (c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Tania Bertaggia ed elettivamente in indirizzo telematico, giusta procura allegata al ricorso;
- ricorrente - contro (c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Stefania Tescaroli ed elettivamente domiciliato in indirizzo telematico, giusta procura allegata alla memoria difensiva;
- resistente - e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO Oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI Parte ricorrente e Parte resistente 1) Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, con ogni conseguente annotazione;
CP_1
2) I figli e sono affidati ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 Per_2 prevalente presso la residenza della madre, attualmente sita in Porto Tolle via Faè n.2, e con facoltà del padre di vederli e tenerli con sé, salvi migliori accordi tra i genitori, non meno di due pomeriggi alla settimana, con facoltà di pernottamento per una notte, nonché a fine settimana alterni dalle ore 15:00 del venerdì alle ore 21:00 della domenica;
quattro settimane anche non consecutive durante le vacanze scolastiche estive, da comunicare entro il 31 maggio di ogni anno, nonché una settimana durante le vacanze scolastiche natalizie in periodi che vanno alternativamente di anno in anno dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
3) Il Sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra Controparte_1 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di 400,00 euro (200,00 euro per ogni figlio), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT FOI, e provvederà al pagamento del canone mensile di locazione dell'immobile nel quale vivono i figli, per un importo che non potrà superare 350,00 mensili;
le spese straordinarie, come di seguito indicate, saranno sostenuta dai genitori in ragione del 50% ciascuno: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo
1 accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche e ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa;
universitaria; spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive oltre a un primo sport, ricreative e pertinenti attrezzature;
b) vacanze e campi estivi;
4) la casa coniugale resta in uso al sig. , che ne è proprietario;
CP_1
5) l'assegno unico e universale sarà percepito interamente dalla sig.ra Parte_1
;
[...]
6) spese di lite compensate.
Ragioni della decisione
1. Con ricorso depositato l'1-4-2025, ai sensi degli artt. 473bis.14 e 473bis.47 ss. c.p.c. avanti il Tribunale di Rovigo, chiedeva che fosse pronunciata la Parte_1 separazione personale da , con il quale aveva contratto matrimonio Controparte_1
l'1-6-2013 a Porto Tolle (RO), con atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n 4, Parte II, Serie A, anno 2013, ed esponeva che:
- dal matrimonio erano nati i figli e , rispettivamente l'1-4-2011 e Per_2 Per_1 il 6-4-2016;
- i coniugi avevano fissato la residenza della famiglia in un immobile sito in Porto Tolle (RO), via Romagnoli Luciano n. 4/A, di proprietà del;
CP_1
- i rapporti tra i coniugi si erano da alcuni anni deteriorati al punto che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, per cui nel mese di dicembre 2024 la ricorrente, d'intesa con il coniuge, si era trasferita insieme ai figli in un immobile condotto in locazione, il cui canone veniva sostenuto dal;
CP_1
- la collaboratrice domestica con contratto di lavoro part-time, percepiva una Parte_1 retribuzione mensile pari a circa 600,00 euro, mentre il coniuge, operaio edile con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, percepiva una retribuzione mensile netta pari a circa 1.700,00.
La ricorrente chiedeva l'affidamento condiviso dei figli e , con Per_2 Per_1 collocazione prevalente presso di lei, nonché la determinazione del diritto di visita paterno e la statuizione dell'obbligo del coniuge di continuare a farsi carico del canone di locazione dell'immobile in cui ella viveva con i figli. Domandava inoltre che la misura dell'assegno mensile dovuto dal ai sensi dell'art. 337-ter c.c. fosse CP_1
2 determinata in 600,00 euro (300,00 euro per ognuno dei due figli), oltre alla quota di metà delle spese straordinarie, e che l'importo dell'assegno unico e universale fosse a lei attribuito per intero.
2. Con decreto depositato il 3-4-2025 il Presidente designava sé stessa relatore e fissava l'udienza di prima comparizione delle parti alla data dell'8-7-2025, assegnava al convenuto il termine per la costituzione in giudizio, dava le informazioni previste dall'art. 473bis.14 co. 3 c.p.c. e disponeva la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero.
3. Con comparsa di risposta depositata il 23-6-2025 si costituiva in giudizio
[...]
che, pur aderendo alla domanda di separazione formulata dalla CP_1 Parte_1 chiedeva il rigetto delle domande accessorie. Il resistente affermava anzitutto che la scelta della moglie di svolgere unicamente un lavoro part-time dipendeva esclusivamente dalla volontà della stessa, e non dalla necessità di cura e accudimento dei figli, potendo contare per questo sia sul marito che sui nonni paterni dei minori. Deduceva altresì di aver sempre avuto un buon rapporto con i figli e di essere sempre stato un padre presente nella loro vita, come pure di aver collaborato nel miglior modo con la per consentire un adattamento sereno dei figli alla situazione derivante Parte_1 dalla separazione di fatto dei genitori.
Il resistente concludeva pertanto chiedendo l'affidamento condiviso dei figli, con collocazione prevalente presso la madre, e la regolamentazione di un ampio diritto di visita nei confronti dei figli. Domandava, inoltre, che il proprio contributo al mantenimento di e fosse determinato in 300,00 euro mensili Per_1 Per_2
(150,00 euro per ogni figlio), oltre alla quota di metà delle spese straordinarie, e la suddivisione a metà dell'assegno unico e universale.
4. All'udienza dell'8-7-2025 le parti raggiungevano un accordo in ordine alle questioni controverse, sicché, dato atto dell'inutile esperimento del tentativo di conciliazione, il giudice delegato alla trattazione del procedimento rimetteva la causa al collegio per la decisione, dando atto dell'espressa rinuncia dei difensori all'assegnazione dei termini di cui all'art.473-bis.28 c.p.c.
5. La domanda di separazione personale, proposta da ai sensi Parte_1 dell'art. 151 co. 1 c.c., deve trovare accoglimento, atteso che la intollerabilità della prosecuzione della convivenza emerge con chiarezza dalla adesione del alla CP_1 domanda in questione e dal fallimento del tentativo di conciliazione, oltre che dalla pregressa separazione di fatto dei coniugi.
6. Gli accordi raggiunti dalle parti in ordine all'affidamento dei figli, al mantenimento degli stessi e al diritto d visita paterno nei confronti di e , entrambi Per_2 Per_1 minori di età, sono conformi alla legge e rispondono all'interesse morale e materiale degli stessi.
3 7. Le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 547 / 2025 R.G. promossa da Parte_1 nei confronti di con l'intervento del Pubblico Ministero,
[...] Controparte_1
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, uniti in matrimonio a Porto Tolle (RO) l'1-6-2013 (atto trascritto nel CP_1 registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 4, Parte II, Serie A, anno 2013);
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Porto Tolle l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- prende atto degli accordi raggiunti dai coniugi e analiticamente riportati nelle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso a Rovigo, l'8 luglio 2025
il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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