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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 01/10/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna
Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2073/2018 R.G.L. promossa da
(c.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. DA CAMPO GIOVANNI, per procura in atti, ricorrente/opponente, contro
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. TORRE CP_1 C.F._1
AGATA, per procura in atti, resistente/opposto,
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo- Retribuzioni e Trattamento di fine rapporto-
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 03/12/2018 ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 209/18 depositato il 17.10.2018 emesso dal Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in favore di CP_1
dell'importo complessivo di euro 19.931,86, a titolo di retribuzioni non
[...] corrisposte da agosto 2014 ad ottobre 2015 per euro 15.913,03 e a titolo di trattamento di fine rapporto per euro 4.018,83, dichiarato provvisoriamente esecutivo limitatamente ad euro 4.018,83.
La società opponente ha eccepito di aver corrisposto le somme di cui al decreto ingiuntivo, come dimostrato -relativamente alle retribuzioni- dalle buste paga quietanzate dal lavoratore;
in merito al TFR preteso, ha dedotto di aver corrisposto due acconti di euro 1.402,23, tramite bonifici bancari del 12.11.15 e del 13.08.18. L'opponente ha eccepito preliminarmente l'insussistenza dei presupposti per la emissione del decreto ingiuntivo ex art. 633 s c.p.c.. Ha chiesto conclusivamente la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e di dichiarare la nullità
e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, di ridurre l'importo nella misura che dovesse risultare dovuta.
Si è costituito contestando la proposta opposizione e sostenendo la CP_1 legittimità del provvedimento monitorio di cui ha chiesto la conferma, con condanna della società opponente al pagamento delle somme portate dal decreto ingiuntivo n.
209/2018.
2- L'opposizione è parzialmente fondata.
2.1- Preliminarmente si impone un chiarimento relativamente al tema d'indagine del presente giudizio.
Il ricorrente in monitorio ha chiesto il riconoscimento delle retribuzioni non corrisposte dal datore di lavoro da agosto 2014 ad ottobre 2015 per euro 15.913,03 (cfr ricorso per decreto ingiuntivo), oltre euro 4.018,83 a titolo di trattamento di fine rapporto.
Occorre precisare, però, - come è agevolmente verificabile dalla disamina delle buste paga in atti- che l'importo indicato dal a titolo di retribuzioni non corrisposte CP_1
(euro 15.913,03) corrisponde alla sommatoria delle retribuzioni nette dovute come da buste paghe da agosto 2014 sino a settembre 2015, e non già ottobre 2015, come scritto.
Oltre ad euro 15.913,03, il ricorrente ha chiesto anche l'importo di euro 4.018, 83 a titolo di trattamento di fine rapporto, per un totale complessivo di euro 19.931,86, pari alla somma oggetto di ingiunzione con il decreto del 17.10.2018.
Tanto considerato - ed avendo l'opposto chiesto il rigetto della opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo n. 209/18, con condanna al pagamento delle somme ivi indicate- il thema decidendum deve essere limitato alle retribuzioni non corrisposte da agosto 2014 a settembre 2015 e al trattamento di fine rapporto richiesto.
3- In relazione alla preliminare eccezione della società opponente sulla insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo ex artt. 633 ss c.p.c., è sufficiente osservare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'oggetto del processo non si limita all'indagine sulla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c. per l'adozione del provvedimento monitorio.
Al contrario, l'opposizione introduce un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il
Giudice è chiamato a verificare la fondatezza della pretesa creditoria nel merito, prescindendo dalla valutazione che aveva condotto all'emissione del decreto ingiuntivo. Ciò posto, l'indagine non è incentrata sulla ricorrenza dei presupposti formali che avevano giustificato l'emissione del decreto, ma sulla sussistenza della pretesa creditoria dell'istante.
4- Fatte queste premesse, si osserva che la società opponente, costituendosi, ha prodotto in atti le buste paga quietanzate dal lavoratore relativamente alle mensilità da agosto 2014
a settembre 2015.
Secondo la S.C., la sottoscrizione della busta paga con la dicitura "per ricevuta- quietanza" fa gravare sul lavoratore l'onere della prova della non corrispondenza tra le annotazioni ivi riportate e la retribuzione effettivamente corrisposta (cfr Cass. n.
27749/2020).
Nella fattispecie in esame, le buste paga da agosto 2014 a settembre 2015 recano la sottoscrizione del lavoratore accanto alla dicitura “ritiro copia del presente prospetto unitamente all'importo del netto pagato dopo aver riscontrato esatte le voci e i tempi di retribuzione”.
Pertanto, la sottoscrizione dell'opposto risulta apposta sui cedolini, non solo quale ricevuta del prospetto paga, ma contiene anche una dichiarazione liberatoria secondo la quale il lavoratore ha espressamente attestato di avere ricevuto le somme indicate al netto nelle buste paga.
A tale sottoscrizione va, dunque, riconosciuta la natura di quietanza con conseguente inversione dell'onere probatorio in capo al lavoratore, il quale deve dimostrare la non corrispondenza delle somme effettivamente erogate rispetto a quelle indicate nei prospetti.
Né rileva il divieto di erogare somme in contanti, in virtù della suddetta inversione dell'onere probatorio.
Nella specie, il lavoratore ha omesso il disconoscimento delle sottoscrizioni e, pur avendo articolato prova orale (interrogatorio formale del legale rappresentante della società) al fine di dimostrare la mancata e/o diversa percezione delle somme indicata - senza peraltro articolare prova testimoniale sul punto (né nella memoria di costituzione, né nelle successive udienze)-, essa appare assai generica in ordine alla non corrispondenza tra il dovuto ed il corrisposto, con riferimento alle singole mensilità reclamate, ed essendo piuttosto fondata sulla generica consuetudine del datore di lavoro di pagare gli stipendi a distanza di mesi e con acconti sul dovuto. Tanto considerato, in assenza di specifica prova sul punto, si devono ritenere erogate le somme nette indicate nelle buste paga prodotte in giudizio da agosto 2014 a settembre
2015 con la sottoscrizione liberatoria apposta dal lavoratore.
3.1- Nessuna prova di pagamento è stata, invece, fornita dal datore di lavoro in ordine al pagamento del TFR nella misura richiesta di euro 4.018,83.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero, come nel caso in esame, per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass., Sez. Unite, n. 13533/2001).
Sono assoggettate a tale criterio di ripartizione dell'onus probandi anche le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla tredicesima e alla quattordicesima mensilità, al
T.F.R. e a tutto ciò che il C.C.N.L. di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni.
I due bonifici, asseritamente corrisposti in acconto sul TFR, del 19.11.2015 di euro
500,00 - con la precisazione che verosimilmente la società intendeva riferirsi al bonifico del 19.11.2015, non essendo agli atti alcun bonifico con data 12.11.2015- e quello del
13.08.2018 di euro 902,23 -totale euro 1.402,23, come indicato- recano, entrambi, quale causale “transazione relativa ai pagamenti dei salari” e non vi è alcun elemento che consenta di ritenere provato il pagamento del TFR e/o che tali somme sia imputabili al pagamento del trattamento di fine rapporto.
5- Per quanto sopra esposto, l'opposizione va accolta parzialmente con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La società opponente va condannato al pagamento, in favore dell'opposto, della somma di euro 4.018,83 a titolo di Trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione dalla scadenza al soddisfo.
6- Le spese di lite devono essere compensate tra le parti in ragione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2073/2018 RG, così provvede: 1) In parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
209/2018 del 17.10.2018 e condanna la società opponente al pagamento, in favore dell'opposto, della somma di euro 4.018,83 a titolo di Trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
2) Compensa le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 01.10.2025
Il Giudice
Claudia Giovanna Bisignano