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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/12/2025, n. 3847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3847 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
PRIMA SEZIONE CIVILE
r.g. n. 1856 /2024
All'udienza non partecipata di cui all'art. 127 ter c.p.c. tenutasi in data 01/12/2025 ; tenuto conto che con decreto del 14.10.2024 le parti erano state invitate al deposito di note di trattazione scritta;
in particolare, stante la modalità decisoria di cui all'art. 281-sexies c.p.c., le parti venivano invitate alla discussione mediante scambio di note di trattazione scritta;
Il Giudice, lette le note depositate che si intendono sinteticamente riportate nel presente verbale;
si ritira in Camera di Consiglio riservando all'esito la lettura della sentenza di seguito riportata per esteso, che si intende pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale.
Il Giudice
Dott.ssa RE SS
Il giudice, alle ore 10,00 , in assenza delle parti, pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dagli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c..
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, in persona del giudice dott.ssa
RE SS, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1856/2024 R.G., avente ad oggetto: appello
Gdp – lesione personale, vertente
tra
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Ciro Parte_1 C.F._1
AO ON, giusta procura in atti;
appellante
contro
, (P.IVA ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Assunta Portento, giusta procura in atti;
appellato
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 5349/2023 del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere;
lesione personale
Conclusioni delle parti: come da rispettive difese e note di trattazione scritta.
SVOGIMENTO DEL PROCESSO 1. Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III,
19/10/2006, n. 22409) ed al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, impugnava la sentenza Parte_1
n. 5349/2023, depositata in data 09/09/2023, con la quale il Giudice di Pace di Santa Maria
Capua Vetere aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni patiti a seguito di un sinistro stradale verificatosi in data 17/07/2020 nel Comune di causato da una buca CP_1 presente sul manto stradale, non visibile né segnalata.
A fondamento del gravame, l'appellante deduceva due motivi:
1. Erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza in ordine alle risultanze istruttorie, con particolare riferimento alla deposizione testimoniale che avrebbe confermato la natura di "insidia o trabocchetto" della buca, in quanto non visibile perché colma d'acqua e non segnalata.
2. Ingiustificato e immotivato rigetto dell'istanza di ammissione di Consulenza Tecnica
d'Ufficio (CTU) medico-legale, volta ad accertare l'entità delle lesioni subite.
Chiedeva, pertanto, la riforma integrale della sentenza impugnata, con Parte_1
l'accertamento della responsabilità esclusiva del e la conseguente Controparte_1 condanna al risarcimento di tutti i danni.
Si costituiva in giudizio il con comparsa di costituzione e risposta, Controparte_1 contestando la fondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto. L'ente appellato sosteneva la correttezza della decisione di primo grado, che aveva correttamente ravvisato nella condotta imprudente del danneggiato la causa esclusiva del sinistro, idonea a integrare il caso fortuito e a interrompere il nesso di causalità ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Acquisito il fascicolo di primo grado, discussa la causa mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'udienza del 01.12.2025 il procedimento è stato deciso ai sensi dell'art. 281 sexes c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
2. Nel merito, il thema decidendum della controversia postula, preliminarmente, la necessità di inquadrare correttamente la fattispecie di responsabilità extracontrattuale addotta, al fine di distribuire correttamente gli oneri probatori tra le parti e dedurne, correttamente, le relative conseguenze. E' noto che, secondo un orientamento giurisprudenziale per lungo tempo incontrastato, in ordine ai danni subiti dall'utente in conseguenza della presunta omessa o insufficiente manutenzione di una strada pubblica il referente normativo della responsabilità della Pubblica
Amministrazione sarebbe costituito – non già dall'art. 2051 del Codice Civile, che sancisce una presunzione inapplicabile nei confronti degli enti pubblici, con riferimento ai beni demaniali, laddove essi siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei terzi – ma piuttosto dall'art. 2043 del Codice Civile, che impone, nell'osservanza della norma primaria del neminem laedere, di far sì che la strada aperta al pubblico transito non integri per l'utente una situazione di pericolo occulto.
Detta responsabilità, pertanto, sarebbe configurabile a condizione che venga provata da parte del danneggiato l'esistenza di una situazione insidiosa caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità soggettiva dello stesso (cosiddetta insidia e trabocchetto; cfr. in tal senso ed ex multis, Cass. 4 giugno 2004, n.
10654; Cass. 8 novembre 2002, n. 15707; Cass. 30 luglio 2002, n. 11250; Cass. 13 febbraio 2002,
n. 2067; Cass. 21 dicembre 2001, n. 16179; Cass. 22 aprile 1999, n. 3991; Cass. 16 giugno 1998,
n. 5989; Cass. 20 agosto 1997, n. 7742; Cass. 20 luglio 1997, n. 7062).
Negli ultimi anni, tuttavia, si sono riscontrate, nell'ambito della stessa giurisprudenza di legittimità, delle varianti alla suddetta cristallizzata impostazione.
Secondo una prima differente ricostruzione - autorevolmente sostenuta, pure di recente, presso la Corte di Legittimità - anche in caso di sinistro su strada pubblica soggetta ad uso indifferenziato e generale ad opera dei consociati, la Pubblica Amministrazione risponderebbe ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile, dei danni conseguenti alla cattiva manutenzione della strada medesima.
Ed invero, l'applicabilità alla fattispecie della presunzione di colpa (o responsabilità oggettiva) posta dalla norma richiamata sarebbe giustificata - secondo argomentazioni diametralmente opposte a quelle precedenti - da un potere di signoria sul bene pubblico in ogni caso sussistente in capo alla Pubblica Amministrazione, atteso che la stessa vanterebbe poteri incidenti di gestione, disponibilità e controllo sul demanio, tali da assimilarla ad un normale custode ex art. 2051 c. c. (cfr., in tal senso, da ultimo, Cass. 20 febbraio 2006, n. 3651).
Infine, secondo un ulteriore orientamento (caratterizzatosi per avere assunto una posizione intermedia rispetto a quelli finora ricordati), l'art. 2051 del Codice Civile potrebbe trovare applicazione nei confronti della Pubblica Amministrazione esclusivamente con riguardo a quei beni demaniali che non siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei terzi, ma vengano utilizzati dall'amministrazione medesima in situazione tale da rendere possibile un concreto controllo ed una vigilanza idonea ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo (Cass. 30 ottobre 1984, n. 5567), ovvero, ancora, qualora trattisi di beni demaniali o patrimoniali che per la loro limitata estensione territoriale consentano una adeguata attività di vigilanza sulle stesse (cfr., in tal senso, Cass. 5 agosto 2005, n. 16675; Cass. 1° dicembre 2004, n. 22592; Cass. 15 gennaio 2003, n. 488; Cass. 13 gennaio 2003, n. 298; Cass. 23 luglio 2003, n. 11446).
3. Orbene, ciò detto, reputa il Tribunale aderire all'orientamento secondo cui la pretesa risarcitoria avanzata dall'attore è riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., che concerne il danno cagionato da cose in custodia, ai sensi del quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Secondo la giurisprudenza ormai consolidata, in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte del danneggiato del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia (Cass. 25214/2014).
Presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'articolo 2051 c.c., sono dunque la derivazione del danno dalla cosa e la custodia.
3.1.a. Il primo presupposto si integra, in base alla previsione testuale della citata norma codicistica, quando l'evento dannoso e' “cagionato” dalla cosa, nel senso che esso e' causalmente ascrivibile al fatto della cosa, secondo un'espressione felicemente incisiva rinvenibile nella formulazione utilizzata dall'articolo 1384 (ora 1242) codice francese (on est responsable…du dommage… qui est cause' par le fait… des choses que l'on a sous sa garde…), ma il cui contenuto precettivo, nella sostanza, deve ritenersi coincidente con quello dell'omologa norma del codice italiano (Cass.01/02/2018, n. 2480).
L'evento di danno, in altre parole, deve essere esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali.
3.1.b. Il secondo presupposto si integra quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode (proprietà, possesso, detenzione, ecc.), sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa (Cass.
01/02/2018, n. 2480, cit.).
Entrambi tali presupposti, in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex articolo 2051 c.c., devono essere provati dal danneggiato.
La responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (Cass. 8005/2010).
Secondo il più recente e condivisibile orientamento giurisprudenziale la disposizione di cui all'art. 2051 c.c. è applicabile anche quando la cosa da cui si asserisce essere derivato il danno sia di proprietà di un ente pubblico.
Invero, l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione. Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe
(Cass. 24529/2009; Cass. 8935/13; Cass. 6703/18; Cass. 16295/19).
Ne consegue, sul piano della ripartizione dell'onere probatorio tra le parti, che il danneggiato deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, gravando - una volta che ciò sia asseverato - una vera e propria presunzione di responsabilità a carico del custode, presunzione che quest'ultimo potrà, a propria volta, superare fornendo la prova liberatoria che il danno cagionato derivi da caso fortuito.
Il caso fortuito idoneo ad esimere da responsabilità il custode di beni demaniali va individuato, per quanto appena detto, in base a criteri più ampi ed elastici di quelli che valgono per i beni privati, comprensivo cioè anche del fatto del terzo che abbia avuto efficacia esclusiva nella produzione del danno nonché della colpa del danneggiato (Cass. 5578/2008; Cass. 26 marzo
4308/2002; Cass. 2331/2001).
3.1.d. Il nesso causale tra l'evento dannoso e la res puo' essere escluso anche dal fatto del danneggiato.
Al riguardo, giova ricordare che la regola di determinazione del danno risarcibile contenuta nell'articolo 1227 c.c., comma 1, trova fondamento nel principio di causalita' materiale che impone di non far carico al danneggiante della parte di danno che non è a lui causalmente imputabile e, più precisamente, di escludere il risarcimento in relazione alla porzione di evento dannoso causalmente ascrivibile alla condotta del danneggiato.
Requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza.
Mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sul risarcimento, al contrario il fatto colposo ne comporta la riduzione, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Peraltro, sotto il profilo processuale, non solo il fatto colposo del danneggiato ai sensi dell'articolo 1227 c.c., comma 1, (a differenza dell'inosservanza del dovere di evitare l'aggravamento del danno di cui al comma 2, stesso art.) è rilevabile d'ufficio se risultino prospettati gli elementi di fatto da cui esso sia ricavabile (ex aliis, Cass. 10/05/2018, n. 11258;
Cass.19/07/2018, n. 19218), ma, inoltre, l'apprezzamento della condotta del danneggiato, ai fini del concorso di colpa, integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimita' se sorretto da adeguata motivazione (ex aliis, Cass. 17/01/2020, n. 842).
Rientra, dunque, nell'insindacabile giudizio del giudice del merito la valutazione del grado di inosservanza del modello di comportamento diligente (da cui dipende la gravita' della colpa del danneggiato) e dell'entita' delle conseguenze ascrivibili al suo comportamento.
Quest'ultimo, nella motivata valutazione del giudice del merito, potra' dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicche' vi sara' una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicche' ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa.
Nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusivita' causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa, mentre, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile.
In tal senso, del resto, depone l'orientamento assolutamente maggioritario della Suprema Corte
(ex aliis, Cass. 11/05/2017, n. 11526; Cass. 22/12/2017, n. 30775; Cass.30/10/2018, n. 27724;
Ordinanza 23 maggio 2023 n. 14228), ribadito e definitivamente “suggellato” anche dal suo massimo consesso (Cass., Sez. Un., 30/06/2022, n. 20943).
Tanto considerato in diritto, occorre verificare nel merito la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda.
Premessi, dunque, tali principi, questo Tribunale ritiene che, alla luce delle risultanze probatorie acquisite nel corso del giudizio di primo grado, il primo Giudice abbia correttamente rigettato la domanda risarcitoria di parte attrice. Nel caso di specie, infatti, deve evidenziarsi come, dalla prova testimoniale assunta nel primo grado di giudizio, non possa considerarsi sufficientemente dimostrata la sussistenza dei presupposti valevoli ad integrare i requisiti dell'insidia o trabocchetto e, cioè, la non visibilità oggettiva e la non prevedibilità soggettiva.
Pertanto, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
4. Sul primo motivo di appello: la responsabilità ex art. 2051 c.c. e la condotta del danneggiato. Il primo motivo di gravame, con cui l'appellante lamenta l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie e la violazione delle norme in materia di responsabilità da cose in custodia, non merita accoglimento.
La fattispecie in esame, come appena evidenziato, deve essere inquadrata nell'ambito della responsabilità oggettiva prevista dall'art. 2051 c.c., la quale si fonda sulla mera sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo. Per la sua configurazione, è sufficiente che l'attore provi il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del "caso fortuito" [Cass. Civ.,
Sez. 3, N. 27648 del 29-09-2023][Corte Di Appello Di Napoli, Sentenza n.2298 del 8 Maggio 2025].
Il caso fortuito può essere integrato non solo da un evento naturale o dal fatto di un terzo, ma anche dalla condotta dello stesso danneggiato, quando questa si ponga come causa esclusiva dell'evento dannoso, per la sua imprevedibilità o per la sua idoneità a interrompere il nesso eziologico tra la cosa e il danno [Cass. Civ., Sez. 3, N. 6459 del 11-03-2025][Cass. Civ., Sez. 3, N.
8765 del 29-03-2019].
La più recente giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, ha chiarito che la condotta del danneggiato deve essere valutata alla luce del suo dovere di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. [Cass. Civ., Sez. 3, N. 27648 del 29-
09-2023][Cass. Civ., Sez. 3, N. 21972 del 21-07-2023]. Ne consegue che:"quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso" [Cass. Civ., Sez. 6, N. 31217 del 29-11-2019][Cass. Civ., Sez.
3, N. 16200 del 08-06-2023].
Nel caso di specie, il Giudice di Pace ha fatto buon governo di tali principi. La sentenza impugnata ha correttamente valorizzato una serie di elementi fattuali, non adeguatamente contestati dall'appellante, che qualificano la condotta dell'attore come fattore causale esclusivo del sinistro.
In primo luogo, il sinistro si è verificato alle ore 19:00 del 17 luglio, in condizioni di piena luce diurna, che rendevano lo stato dei luoghi e le condizioni del manto stradale oggettivamente percepibili. Come rettamente osservato dal primo giudice, la presenza di una buca, anche se coperta d'acqua o da "materiali non identificabili", costituisce un'anomalia visibile che avrebbe dovuto indurre l'utente della strada, e in particolare un ciclista alla guida di un "veicolo instabile per eccellenza", a un grado di prudenza e attenzione superiore [Cfr. Sentenza impugnata n. 5349-2023].
La scelta di transitare sopra una porzione di strada visibilmente dissestata o coperta da elementi che ne celavano la superficie, potendo agevolmente aggirare l'ostacolo o, come extrema ratio, scendere dal veicolo, costituisce un comportamento connotato da imprudenza, che si inserisce nel processo causale con efficacia esclusiva, degradando la condizione della cosa a mera occasione dell'evento. La condotta dell'appellante non è stata conforme a quel dovere di auto- responsabilità che impone a chiunque di adottare le cautele necessarie per evitare di incorrere in prevedibili situazioni di pericolo [Tribunale Di Foggia, Sentenza n.165 del 24 Gennaio
2025].
La deposizione testimoniale, pur confermando la presenza della buca e la caduta, non è di per sé sufficiente a escludere l'incidenza causale della condotta del danneggiato. La "non visibilità" dell'insidia, intesa come impossibilità oggettiva di percepirla ed evitarla con l'ordinaria diligenza, non è stata provata, essendo anzi smentita dalle circostanze di tempo e di luogo del sinistro.
Pertanto, la valutazione del Giudice di Pace, che ha ritenuto il comportamento del danneggiato idoneo a integrare il caso fortuito, interrompendo il nesso causale, è immune da vizi logici e giuridici e va integralmente confermata.
5. Sul secondo motivo di appello: il rigetto dell'istanza di CTU medico-legale.
Anche il secondo motivo di appello è infondato.
L'appellante lamenta il rigetto, asseritamente immotivato, della richiesta di ammissione di una
CTU medico-legale. Sul punto, occorre ribadire il principio consolidato secondo cui la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo di prova in senso proprio, ma uno strumento di ausilio per il giudice, la cui ammissione è rimessa al suo prudente apprezzamento discrezionale.
Essa non può essere disposta per supplire alle carenze probatorie della parte onerata, né per compiere indagini esplorative alla ricerca di fatti non provati. Nel caso di specie, tale accertamento, richiesto per la quantificazione dei danni fisici (quantum debeatur), è logicamente e giuridicamente subordinato alla positiva risoluzione della questione relativa alla sussistenza della responsabilità in capo al convenuto (an debeatur). Avendo il Giudice di Pace correttamente escluso, con motivazione che in questa sede si conferma, la responsabilità del CP_1
l'espletamento di una CTU per la valutazione dei danni sarebbe stato un'attività
[...] processuale del tutto superflua e irrilevante ai fini della decisione. Il rigetto dell'istanza, pertanto, non è né ingiustificato né immotivato, ma costituisce la logica conseguenza della reiezione della domanda nel merito. Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione su una questione (nel caso di specie, l'istanza istruttoria) è implicitamente contenuta nel rigetto della domanda principale, con la quale è incompatibile [Tribunale Di Milano,
Sentenza n.1102 del 7 Febbraio 2025].
6. Sulle spese di lite. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico dell'appellante. Vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, in applicazione dei parametri di cui al D.M. ai sensi del D.M. 147/2022.
Sussistono, inoltre, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che prevede il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro il Parte_1 CP_1 avverso la sentenza n. 5349/2023 del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere,
[...] così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata.
2. condanna l'appellante, , alla rifusione delle spese di lite del presente Parte_1 grado di giudizio in favore del che si liquidano in € 1.256,00 per Controparte_1 compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, in data 1°.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa RE SS
PRIMA SEZIONE CIVILE
r.g. n. 1856 /2024
All'udienza non partecipata di cui all'art. 127 ter c.p.c. tenutasi in data 01/12/2025 ; tenuto conto che con decreto del 14.10.2024 le parti erano state invitate al deposito di note di trattazione scritta;
in particolare, stante la modalità decisoria di cui all'art. 281-sexies c.p.c., le parti venivano invitate alla discussione mediante scambio di note di trattazione scritta;
Il Giudice, lette le note depositate che si intendono sinteticamente riportate nel presente verbale;
si ritira in Camera di Consiglio riservando all'esito la lettura della sentenza di seguito riportata per esteso, che si intende pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale.
Il Giudice
Dott.ssa RE SS
Il giudice, alle ore 10,00 , in assenza delle parti, pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dagli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c..
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, in persona del giudice dott.ssa
RE SS, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1856/2024 R.G., avente ad oggetto: appello
Gdp – lesione personale, vertente
tra
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Ciro Parte_1 C.F._1
AO ON, giusta procura in atti;
appellante
contro
, (P.IVA ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Assunta Portento, giusta procura in atti;
appellato
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 5349/2023 del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere;
lesione personale
Conclusioni delle parti: come da rispettive difese e note di trattazione scritta.
SVOGIMENTO DEL PROCESSO 1. Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III,
19/10/2006, n. 22409) ed al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, impugnava la sentenza Parte_1
n. 5349/2023, depositata in data 09/09/2023, con la quale il Giudice di Pace di Santa Maria
Capua Vetere aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni patiti a seguito di un sinistro stradale verificatosi in data 17/07/2020 nel Comune di causato da una buca CP_1 presente sul manto stradale, non visibile né segnalata.
A fondamento del gravame, l'appellante deduceva due motivi:
1. Erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza in ordine alle risultanze istruttorie, con particolare riferimento alla deposizione testimoniale che avrebbe confermato la natura di "insidia o trabocchetto" della buca, in quanto non visibile perché colma d'acqua e non segnalata.
2. Ingiustificato e immotivato rigetto dell'istanza di ammissione di Consulenza Tecnica
d'Ufficio (CTU) medico-legale, volta ad accertare l'entità delle lesioni subite.
Chiedeva, pertanto, la riforma integrale della sentenza impugnata, con Parte_1
l'accertamento della responsabilità esclusiva del e la conseguente Controparte_1 condanna al risarcimento di tutti i danni.
Si costituiva in giudizio il con comparsa di costituzione e risposta, Controparte_1 contestando la fondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto. L'ente appellato sosteneva la correttezza della decisione di primo grado, che aveva correttamente ravvisato nella condotta imprudente del danneggiato la causa esclusiva del sinistro, idonea a integrare il caso fortuito e a interrompere il nesso di causalità ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Acquisito il fascicolo di primo grado, discussa la causa mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'udienza del 01.12.2025 il procedimento è stato deciso ai sensi dell'art. 281 sexes c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
2. Nel merito, il thema decidendum della controversia postula, preliminarmente, la necessità di inquadrare correttamente la fattispecie di responsabilità extracontrattuale addotta, al fine di distribuire correttamente gli oneri probatori tra le parti e dedurne, correttamente, le relative conseguenze. E' noto che, secondo un orientamento giurisprudenziale per lungo tempo incontrastato, in ordine ai danni subiti dall'utente in conseguenza della presunta omessa o insufficiente manutenzione di una strada pubblica il referente normativo della responsabilità della Pubblica
Amministrazione sarebbe costituito – non già dall'art. 2051 del Codice Civile, che sancisce una presunzione inapplicabile nei confronti degli enti pubblici, con riferimento ai beni demaniali, laddove essi siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei terzi – ma piuttosto dall'art. 2043 del Codice Civile, che impone, nell'osservanza della norma primaria del neminem laedere, di far sì che la strada aperta al pubblico transito non integri per l'utente una situazione di pericolo occulto.
Detta responsabilità, pertanto, sarebbe configurabile a condizione che venga provata da parte del danneggiato l'esistenza di una situazione insidiosa caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità soggettiva dello stesso (cosiddetta insidia e trabocchetto; cfr. in tal senso ed ex multis, Cass. 4 giugno 2004, n.
10654; Cass. 8 novembre 2002, n. 15707; Cass. 30 luglio 2002, n. 11250; Cass. 13 febbraio 2002,
n. 2067; Cass. 21 dicembre 2001, n. 16179; Cass. 22 aprile 1999, n. 3991; Cass. 16 giugno 1998,
n. 5989; Cass. 20 agosto 1997, n. 7742; Cass. 20 luglio 1997, n. 7062).
Negli ultimi anni, tuttavia, si sono riscontrate, nell'ambito della stessa giurisprudenza di legittimità, delle varianti alla suddetta cristallizzata impostazione.
Secondo una prima differente ricostruzione - autorevolmente sostenuta, pure di recente, presso la Corte di Legittimità - anche in caso di sinistro su strada pubblica soggetta ad uso indifferenziato e generale ad opera dei consociati, la Pubblica Amministrazione risponderebbe ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile, dei danni conseguenti alla cattiva manutenzione della strada medesima.
Ed invero, l'applicabilità alla fattispecie della presunzione di colpa (o responsabilità oggettiva) posta dalla norma richiamata sarebbe giustificata - secondo argomentazioni diametralmente opposte a quelle precedenti - da un potere di signoria sul bene pubblico in ogni caso sussistente in capo alla Pubblica Amministrazione, atteso che la stessa vanterebbe poteri incidenti di gestione, disponibilità e controllo sul demanio, tali da assimilarla ad un normale custode ex art. 2051 c. c. (cfr., in tal senso, da ultimo, Cass. 20 febbraio 2006, n. 3651).
Infine, secondo un ulteriore orientamento (caratterizzatosi per avere assunto una posizione intermedia rispetto a quelli finora ricordati), l'art. 2051 del Codice Civile potrebbe trovare applicazione nei confronti della Pubblica Amministrazione esclusivamente con riguardo a quei beni demaniali che non siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei terzi, ma vengano utilizzati dall'amministrazione medesima in situazione tale da rendere possibile un concreto controllo ed una vigilanza idonea ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo (Cass. 30 ottobre 1984, n. 5567), ovvero, ancora, qualora trattisi di beni demaniali o patrimoniali che per la loro limitata estensione territoriale consentano una adeguata attività di vigilanza sulle stesse (cfr., in tal senso, Cass. 5 agosto 2005, n. 16675; Cass. 1° dicembre 2004, n. 22592; Cass. 15 gennaio 2003, n. 488; Cass. 13 gennaio 2003, n. 298; Cass. 23 luglio 2003, n. 11446).
3. Orbene, ciò detto, reputa il Tribunale aderire all'orientamento secondo cui la pretesa risarcitoria avanzata dall'attore è riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., che concerne il danno cagionato da cose in custodia, ai sensi del quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Secondo la giurisprudenza ormai consolidata, in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte del danneggiato del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia (Cass. 25214/2014).
Presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'articolo 2051 c.c., sono dunque la derivazione del danno dalla cosa e la custodia.
3.1.a. Il primo presupposto si integra, in base alla previsione testuale della citata norma codicistica, quando l'evento dannoso e' “cagionato” dalla cosa, nel senso che esso e' causalmente ascrivibile al fatto della cosa, secondo un'espressione felicemente incisiva rinvenibile nella formulazione utilizzata dall'articolo 1384 (ora 1242) codice francese (on est responsable…du dommage… qui est cause' par le fait… des choses que l'on a sous sa garde…), ma il cui contenuto precettivo, nella sostanza, deve ritenersi coincidente con quello dell'omologa norma del codice italiano (Cass.01/02/2018, n. 2480).
L'evento di danno, in altre parole, deve essere esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali.
3.1.b. Il secondo presupposto si integra quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode (proprietà, possesso, detenzione, ecc.), sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa (Cass.
01/02/2018, n. 2480, cit.).
Entrambi tali presupposti, in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex articolo 2051 c.c., devono essere provati dal danneggiato.
La responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (Cass. 8005/2010).
Secondo il più recente e condivisibile orientamento giurisprudenziale la disposizione di cui all'art. 2051 c.c. è applicabile anche quando la cosa da cui si asserisce essere derivato il danno sia di proprietà di un ente pubblico.
Invero, l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione. Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe
(Cass. 24529/2009; Cass. 8935/13; Cass. 6703/18; Cass. 16295/19).
Ne consegue, sul piano della ripartizione dell'onere probatorio tra le parti, che il danneggiato deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, gravando - una volta che ciò sia asseverato - una vera e propria presunzione di responsabilità a carico del custode, presunzione che quest'ultimo potrà, a propria volta, superare fornendo la prova liberatoria che il danno cagionato derivi da caso fortuito.
Il caso fortuito idoneo ad esimere da responsabilità il custode di beni demaniali va individuato, per quanto appena detto, in base a criteri più ampi ed elastici di quelli che valgono per i beni privati, comprensivo cioè anche del fatto del terzo che abbia avuto efficacia esclusiva nella produzione del danno nonché della colpa del danneggiato (Cass. 5578/2008; Cass. 26 marzo
4308/2002; Cass. 2331/2001).
3.1.d. Il nesso causale tra l'evento dannoso e la res puo' essere escluso anche dal fatto del danneggiato.
Al riguardo, giova ricordare che la regola di determinazione del danno risarcibile contenuta nell'articolo 1227 c.c., comma 1, trova fondamento nel principio di causalita' materiale che impone di non far carico al danneggiante della parte di danno che non è a lui causalmente imputabile e, più precisamente, di escludere il risarcimento in relazione alla porzione di evento dannoso causalmente ascrivibile alla condotta del danneggiato.
Requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza.
Mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sul risarcimento, al contrario il fatto colposo ne comporta la riduzione, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Peraltro, sotto il profilo processuale, non solo il fatto colposo del danneggiato ai sensi dell'articolo 1227 c.c., comma 1, (a differenza dell'inosservanza del dovere di evitare l'aggravamento del danno di cui al comma 2, stesso art.) è rilevabile d'ufficio se risultino prospettati gli elementi di fatto da cui esso sia ricavabile (ex aliis, Cass. 10/05/2018, n. 11258;
Cass.19/07/2018, n. 19218), ma, inoltre, l'apprezzamento della condotta del danneggiato, ai fini del concorso di colpa, integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimita' se sorretto da adeguata motivazione (ex aliis, Cass. 17/01/2020, n. 842).
Rientra, dunque, nell'insindacabile giudizio del giudice del merito la valutazione del grado di inosservanza del modello di comportamento diligente (da cui dipende la gravita' della colpa del danneggiato) e dell'entita' delle conseguenze ascrivibili al suo comportamento.
Quest'ultimo, nella motivata valutazione del giudice del merito, potra' dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicche' vi sara' una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicche' ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa.
Nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusivita' causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa, mentre, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile.
In tal senso, del resto, depone l'orientamento assolutamente maggioritario della Suprema Corte
(ex aliis, Cass. 11/05/2017, n. 11526; Cass. 22/12/2017, n. 30775; Cass.30/10/2018, n. 27724;
Ordinanza 23 maggio 2023 n. 14228), ribadito e definitivamente “suggellato” anche dal suo massimo consesso (Cass., Sez. Un., 30/06/2022, n. 20943).
Tanto considerato in diritto, occorre verificare nel merito la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda.
Premessi, dunque, tali principi, questo Tribunale ritiene che, alla luce delle risultanze probatorie acquisite nel corso del giudizio di primo grado, il primo Giudice abbia correttamente rigettato la domanda risarcitoria di parte attrice. Nel caso di specie, infatti, deve evidenziarsi come, dalla prova testimoniale assunta nel primo grado di giudizio, non possa considerarsi sufficientemente dimostrata la sussistenza dei presupposti valevoli ad integrare i requisiti dell'insidia o trabocchetto e, cioè, la non visibilità oggettiva e la non prevedibilità soggettiva.
Pertanto, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
4. Sul primo motivo di appello: la responsabilità ex art. 2051 c.c. e la condotta del danneggiato. Il primo motivo di gravame, con cui l'appellante lamenta l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie e la violazione delle norme in materia di responsabilità da cose in custodia, non merita accoglimento.
La fattispecie in esame, come appena evidenziato, deve essere inquadrata nell'ambito della responsabilità oggettiva prevista dall'art. 2051 c.c., la quale si fonda sulla mera sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo. Per la sua configurazione, è sufficiente che l'attore provi il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del "caso fortuito" [Cass. Civ.,
Sez. 3, N. 27648 del 29-09-2023][Corte Di Appello Di Napoli, Sentenza n.2298 del 8 Maggio 2025].
Il caso fortuito può essere integrato non solo da un evento naturale o dal fatto di un terzo, ma anche dalla condotta dello stesso danneggiato, quando questa si ponga come causa esclusiva dell'evento dannoso, per la sua imprevedibilità o per la sua idoneità a interrompere il nesso eziologico tra la cosa e il danno [Cass. Civ., Sez. 3, N. 6459 del 11-03-2025][Cass. Civ., Sez. 3, N.
8765 del 29-03-2019].
La più recente giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, ha chiarito che la condotta del danneggiato deve essere valutata alla luce del suo dovere di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. [Cass. Civ., Sez. 3, N. 27648 del 29-
09-2023][Cass. Civ., Sez. 3, N. 21972 del 21-07-2023]. Ne consegue che:"quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso" [Cass. Civ., Sez. 6, N. 31217 del 29-11-2019][Cass. Civ., Sez.
3, N. 16200 del 08-06-2023].
Nel caso di specie, il Giudice di Pace ha fatto buon governo di tali principi. La sentenza impugnata ha correttamente valorizzato una serie di elementi fattuali, non adeguatamente contestati dall'appellante, che qualificano la condotta dell'attore come fattore causale esclusivo del sinistro.
In primo luogo, il sinistro si è verificato alle ore 19:00 del 17 luglio, in condizioni di piena luce diurna, che rendevano lo stato dei luoghi e le condizioni del manto stradale oggettivamente percepibili. Come rettamente osservato dal primo giudice, la presenza di una buca, anche se coperta d'acqua o da "materiali non identificabili", costituisce un'anomalia visibile che avrebbe dovuto indurre l'utente della strada, e in particolare un ciclista alla guida di un "veicolo instabile per eccellenza", a un grado di prudenza e attenzione superiore [Cfr. Sentenza impugnata n. 5349-2023].
La scelta di transitare sopra una porzione di strada visibilmente dissestata o coperta da elementi che ne celavano la superficie, potendo agevolmente aggirare l'ostacolo o, come extrema ratio, scendere dal veicolo, costituisce un comportamento connotato da imprudenza, che si inserisce nel processo causale con efficacia esclusiva, degradando la condizione della cosa a mera occasione dell'evento. La condotta dell'appellante non è stata conforme a quel dovere di auto- responsabilità che impone a chiunque di adottare le cautele necessarie per evitare di incorrere in prevedibili situazioni di pericolo [Tribunale Di Foggia, Sentenza n.165 del 24 Gennaio
2025].
La deposizione testimoniale, pur confermando la presenza della buca e la caduta, non è di per sé sufficiente a escludere l'incidenza causale della condotta del danneggiato. La "non visibilità" dell'insidia, intesa come impossibilità oggettiva di percepirla ed evitarla con l'ordinaria diligenza, non è stata provata, essendo anzi smentita dalle circostanze di tempo e di luogo del sinistro.
Pertanto, la valutazione del Giudice di Pace, che ha ritenuto il comportamento del danneggiato idoneo a integrare il caso fortuito, interrompendo il nesso causale, è immune da vizi logici e giuridici e va integralmente confermata.
5. Sul secondo motivo di appello: il rigetto dell'istanza di CTU medico-legale.
Anche il secondo motivo di appello è infondato.
L'appellante lamenta il rigetto, asseritamente immotivato, della richiesta di ammissione di una
CTU medico-legale. Sul punto, occorre ribadire il principio consolidato secondo cui la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo di prova in senso proprio, ma uno strumento di ausilio per il giudice, la cui ammissione è rimessa al suo prudente apprezzamento discrezionale.
Essa non può essere disposta per supplire alle carenze probatorie della parte onerata, né per compiere indagini esplorative alla ricerca di fatti non provati. Nel caso di specie, tale accertamento, richiesto per la quantificazione dei danni fisici (quantum debeatur), è logicamente e giuridicamente subordinato alla positiva risoluzione della questione relativa alla sussistenza della responsabilità in capo al convenuto (an debeatur). Avendo il Giudice di Pace correttamente escluso, con motivazione che in questa sede si conferma, la responsabilità del CP_1
l'espletamento di una CTU per la valutazione dei danni sarebbe stato un'attività
[...] processuale del tutto superflua e irrilevante ai fini della decisione. Il rigetto dell'istanza, pertanto, non è né ingiustificato né immotivato, ma costituisce la logica conseguenza della reiezione della domanda nel merito. Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione su una questione (nel caso di specie, l'istanza istruttoria) è implicitamente contenuta nel rigetto della domanda principale, con la quale è incompatibile [Tribunale Di Milano,
Sentenza n.1102 del 7 Febbraio 2025].
6. Sulle spese di lite. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico dell'appellante. Vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, in applicazione dei parametri di cui al D.M. ai sensi del D.M. 147/2022.
Sussistono, inoltre, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che prevede il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro il Parte_1 CP_1 avverso la sentenza n. 5349/2023 del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere,
[...] così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata.
2. condanna l'appellante, , alla rifusione delle spese di lite del presente Parte_1 grado di giudizio in favore del che si liquidano in € 1.256,00 per Controparte_1 compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, in data 1°.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa RE SS