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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 24/06/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima civile
Settore Lavoro e Previdenza
VERBALE DI UDIENZA della causa n. 2678 /2022 R.G.
Tra
Parte_1
E
CP_1
All'udienza del 24/06/2025 alle ore 9:00 e ss., avanti al Giudice dott.ssa Giovanna Pedalino, sono presenti
Per la parte ricorrente l'Avv. NICODEMO MARIANO, il Parte_1
quale insiste in atti, e relativamente alla posizione di rileva che il difetto di legittimazione CP_2
passiva determina che la notifica dell'opposizione ha solo valore di "litis denuntiatio" sicché non è configurabile una soccombenza, come da cassazione 19985/2024
CP_ Per l' l'avv. Elena Amato, In sostituzione dell'avv. Antonella Testa che insiste in memoria
Per l'avv. Rita Rocco, in sostituzione dell'avv. FERRARA ANNALISA , la quale insiste in CP_2
memoria difensiva
Le parti discutono la causa insistendo in quanto dedotto e richiesto in atti verbali di causa e note conclusive.
Il G.L. si ritira in camera di consiglio per la decisione autorizzando i difensori ad allontanarsi dall'aula Il Giudice
all'esito della camera di consiglio, alle ore 19:20, rientrata in aula decide ex art. 429 c.p.c. con l'allegata sentenza a verbale con motivazione contestuale dandone integrale lettura in pubblica udienza in assenza delle parti che si sono allontanate.
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Pedalino
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Onorario dott.ssa Giovanna Pedalino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato all'udienza di discussione del 13/09/2024 ex art. 429 c.p.c., dandone pubblica e integrale lettura, la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 2678/2022 R.G. vertente
TRA
(codice fiscale ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Nicodemo Mariano, per procura in calce al ricorso introduttivo,
- ricorrente
E
, (C.F. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_2
suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Ivano Marcedone e dall'avv.
Antonella Testa, giusta procura generale alle liti in atti,
- resistente in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Annalisa Ferrara per procura in calce alla comparsa di costituzione
- resistente
OGGETTO: Opposizione a intimazione di pagamento e avvisi di addebito.
Si dà atto che con provvedimento del 4/11/2022 sono state delegate allo scrivente magistrato onorario tutte le attività processuali relative al presente fascicolo (in materia di previdenza e assistenza obbligatoria), ivi compresa l'emissione della sentenza e l'adozione dei provvedimenti provvisori.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 26/10/2022 la società Parte_1
proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
[...]
2 29820229005686151 ed i presupposti avvisi di addebito n. 59820160001253491 relativo a contributi previdenziali relativi al periodo da dicembre 2013 ad aprile 2015 e avviso di addebito n. 59820180000779258 per contributi previdenziali relativi al 2015.
A fondamento del ricorso deduceva che in conseguenza di un accertamento della
CP_ guardia di finanza relativo al presunto impiego di una lavoratrice in nero l' aveva emesso avvisi di addebito per il recupero dei relativi contributi e, ritenendo la ricorrente non in regola nel versamento dei contributi, aveva proceduto alla rettifica dei modelli
DM/10 pagati con gli sgravi di legge per l'assunzione di altri lavoratori e richiesto la differenza emettendo i due avvisi di addebito incorporati nell'intimazione opposta.
Deduceva altresì la ricorrente che gli avvisi di addebito emessi per il recupero dei contributi per l'asserito lavoro in nero erano stati annullati con sentenza definitiva e che, sempre con sentenza divenuta esecutiva, sono state annullate le sanzioni irrogate per il presunto impiego di lavoratrice in nero. Ciò dedotto eccepiva la illegittimità dell'intimazione opposta per “inefficacia” degli avvisi di addebito impugnati i cui presupposti costituiti dall'Accertamento della Guardia di Finanza, dall'asserito impiego in nero della lavoratrice, dalla asserita irregolarità contributiva e dal la conseguente rettifica dei DM/10 , sono venuti meno per effetto delle sentenze che, con efficacia di giudicato esterno, hanno accertato l'insussistenza di impiego in nero della lavoratrice, l'illegittimità delle sanzioni irrogate per l'impiego della lavoratrice in nero e la non debenza dei contributi previdenziali legati al preteso rapporto di lavoro. Evidenziava che gli avvisi di addebito opposti scaturiti dalla rettifica dei DM/10 non avrebbero potuto essere emessi perché non è mai esistita irregolarità contributiva , come accertato dalle sentenze definitive che allegava. Chiedeva pertanto accertarsi e dichiararsi l'insussistenza del credito contributivo per effetto del
“giudicato esterno” costituito dalle sentenze che allegava. CP_ Costituitosi ritualmente l' con memoria difensiva, deduceva che gli avvisi di addebito opposti sono stati ritualmente notificati, in data 2/9/2016 ed in data 9/7/2018 e non sono stati opposti nel termine di decadenza previsto dall'art. 24 D. lgs n. 46/1999, con conseguente irretrattabilità delle pretese ivi racchiuse e totale insensibilità agli esiti del contenzioso sull'avviso di addebito dell'anno 2013. Deduceva altresì che il verbale della
Guardia di Finanza cui il ricorrente fa riferimento in ricorso non è stato impugnato.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso
Costituitosi eccepiva proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle CP_2
avverse contestazioni, attinenti esclusivamente al merito della pretesa contributiva.
3 La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti CP_ Concesso termine per note conclusive soltanto l' depositava note con cui reiterava le argomentazioni e i rilievi della memoria difensiva.
All'udienza odierna le parti discutevano la causa insistendo nelle conclusioni rassegnate nei propri atti e all'esito della discussione la causa viene decisa con la presente sentenza a verbale dando lettura integrale del dispositivo e della motivazione.
***
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
1. Con il ricorso in esame la società ricorrente ha chiesto dichiarare illegittima ovvero annullare l'opposta intimazione con l'unica motivazione che i contributi richiesti (e portati dagli avvisi addebito ivi indicati) non sarebbero dovuti senza fare valere alcun vizio specifico della procedura esecutiva.
Occorre prioritariamente indagare sulla natura dell'azione proposta al fine di verificare se l'agente della riscossione, chiamato in causa dal ricorrente, ha legittimatio ad causam rispetto alla domanda fatta valere dal ricorrente.
Nel caso in cui la ricorrente impugna una intimazione di pagamento, una cartella esattoriale, o un semplice ruolo, per contestare la prescrizione del credito richiesto, le sezioni unite della Cassazione hanno ritenuto che l'azione abbia natura di opposizione all'esecuzione - e pertanto, azione di accertamento negativo del credito- e che ci sia carenza di legittimazione a contraddire dell'agente della riscossione convenuto in giudizio.
Infatti, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato conseguente alla recente pronuncia della Sezioni unite della Suprema Corte (si veda Cass. Civ., Sez. Un., n.
7514 del 8.3.2022), chiamata appositamente a risolvere i contrasti interpretativi della giurisprudenza sulla questione, quando l'opposizione ha ad oggetto l'accertamento dell'inesistenza della pretesa creditoria la controparte deve essere individuata nell'ente impositore e non nell'agenzia di riscossione.
Poiché l'agente della riscossione non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006
n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo.” (Cass. SS UU sent. N.
7514/2022).
4 Nel caso in esame, avendo la società ricorrente fatto valere esclusivamente ragioni che investono il merito della pretesa contributiva (insussistenza del credito) e nessun vizio particolare relativo alla procedura di riscossione, può affermarsi, alla luce di quanto statuito dalle Sezioni unite, che ricorre una ipotesi di accertamento negativo del credito iscritto a ruolo e la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore. CP_
2. L'eccezione di decadenza avanzata dall' è fondata.
Risulta incontestato che gli avvisi di addebito portati dalla intimazione opposta sono stati regolarmente notificati e non opposti nel termine di quaranta giorni di cui all'art. 24 comma
5 del D. Lgs. n. 46/1999 con conseguente definitività della pretesa contributiva.
Tutti i rilievi e le eccezioni relative ad altri avvisi di addebito non indicati nella intimazione di pagamento impugnata nel presente giudizio sono inammissibili perché estranei al presente giudizio.
Tenuto conto della notifica degli avvisi di addebito impugnati in questo giudizio avvenuta in data 02/09/2016 e in data 09707/2018 la pretesa creditoria non era prescritta alla data adi notifica della intimazione opposta non essendo a tale data decorso il termine di prescrizione quinquennale in considerazione del periodo di sospensione di 311 giorni per effetto del a legislazione emessa nel periodo emergenziale da COVID 19 .
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e devono essere poste a carico del ricorrente e liquidate come in dispositivo in base ai valori minimi ai sensi del D.M. 55/2014 in ragione del valore della causa, della natura delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
- Rigetta il ricorso.
- Condanna la società ricorrente in persona del Parte_2
legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese processuali sostenute da , CP_1
che liquida in complessivi euro 2697,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute per legge.
- Condanna la società ricorrente la società in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese processuali sostenute da , in persona del legale rappresentante p.t. , Controparte_4
5 che liquida in complessivi euro 2697,00 per compensi professionali, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA se dovute per legge.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa, 24.06.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Giovanna Pedalino
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