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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/11/2025, n. 4871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4871 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 13/11/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa EL Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 16381/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 09.30 sono presenti l'avv. Valentina Maria Scaletta in sostituzione dell'avv.
MA CE per parte ricorrente nonché l'avv. Donatella Calì in sostituzione dell'avv. CIANCIMINO ROSARIA per la parte resistente. E' presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Per_1
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa EL Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16381 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. MA CE Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA
- resistente -
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo dando lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando
Rigetta l'opposizione; conferma il decreto ingiuntivo n.1099/2024, RG 13052/2024
Condanna la ricorrente alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre interessi, nonchè alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che liquida in CP_1
complessivi € 4.500,00 oltre accessori come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso con ricorso depositato il 11.112.2024, la ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1099/2024, del Tribunale Civile di Palermo, RG
13052/2024, del 26 settembre 2024, notificato il 2 ottobre 2024, con il quale è stato ingiunto il pagamento di €. 81.771,96 a titolo di 'rate di assegno non spettanti' per i periodi dal 01 luglio 2007 al 30 giugno 2015 deducendo l'irripetibilità della richiesta nonché la prescrizione quinquennale della pretesa creditoria.
Premesso che ritualmente instauratosi il contraddittorio l'opposta si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza dell'opposizione e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo nonché la condanna della opponente al pagamento delle somme richieste.
Preliminarmente in merito alla prescrizione, si osserva che la pretesa dell' deve essere CP_1
qualificata indebito ed in quanto tale il termine per il recupero è di anni dieci trattandosi di indebito regolato dall'art. 2033 c.c.
Rilevato che l'indebito trae origine da un provvedimento della Prefettura di Palermo che con suo decreto aveva disposto la decadenza del beneficio de quo;
ritenuto che
le somme chieste in ripetizione si riferiscono a prestazioni di invalidità civile di cui ha goduto parte ricorrente coinvolta in una vicenda penale. I fatti sono stati acclarati in via definitiva dalla Corte d'Appello di Palermo IV Sezione Penale e sono consistiti nell'avere ottenuto prestazioni di invalidità civile sulla base di certificazioni false;
considerato che
dalla documentazione agli atti emerge che in sede penale è stata accertata la truffa connessa all'indebita riscossione delle somme;
considerato che
, trattandosi di restituzione di indebito, trova applicazione il termine di prescrizione decennale;
Il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 13/11/2025
Il Giudice Onorario
EL Di Maio
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 13/11/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa EL Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 16381/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 09.30 sono presenti l'avv. Valentina Maria Scaletta in sostituzione dell'avv.
MA CE per parte ricorrente nonché l'avv. Donatella Calì in sostituzione dell'avv. CIANCIMINO ROSARIA per la parte resistente. E' presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Per_1
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa EL Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16381 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. MA CE Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA
- resistente -
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo dando lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando
Rigetta l'opposizione; conferma il decreto ingiuntivo n.1099/2024, RG 13052/2024
Condanna la ricorrente alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre interessi, nonchè alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che liquida in CP_1
complessivi € 4.500,00 oltre accessori come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso con ricorso depositato il 11.112.2024, la ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1099/2024, del Tribunale Civile di Palermo, RG
13052/2024, del 26 settembre 2024, notificato il 2 ottobre 2024, con il quale è stato ingiunto il pagamento di €. 81.771,96 a titolo di 'rate di assegno non spettanti' per i periodi dal 01 luglio 2007 al 30 giugno 2015 deducendo l'irripetibilità della richiesta nonché la prescrizione quinquennale della pretesa creditoria.
Premesso che ritualmente instauratosi il contraddittorio l'opposta si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza dell'opposizione e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo nonché la condanna della opponente al pagamento delle somme richieste.
Preliminarmente in merito alla prescrizione, si osserva che la pretesa dell' deve essere CP_1
qualificata indebito ed in quanto tale il termine per il recupero è di anni dieci trattandosi di indebito regolato dall'art. 2033 c.c.
Rilevato che l'indebito trae origine da un provvedimento della Prefettura di Palermo che con suo decreto aveva disposto la decadenza del beneficio de quo;
ritenuto che
le somme chieste in ripetizione si riferiscono a prestazioni di invalidità civile di cui ha goduto parte ricorrente coinvolta in una vicenda penale. I fatti sono stati acclarati in via definitiva dalla Corte d'Appello di Palermo IV Sezione Penale e sono consistiti nell'avere ottenuto prestazioni di invalidità civile sulla base di certificazioni false;
considerato che
dalla documentazione agli atti emerge che in sede penale è stata accertata la truffa connessa all'indebita riscossione delle somme;
considerato che
, trattandosi di restituzione di indebito, trova applicazione il termine di prescrizione decennale;
Il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 13/11/2025
Il Giudice Onorario
EL Di Maio