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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/11/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente rel.
Dott.ssa Laura Speranza Giudice
Dott.ssa Ida Perna Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2430/2024 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta
TRA
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
09/07/1980 e residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Florinda Policarpo del Foro di Torre presso il cui studio elegge domicilio in Torre Annunziata al Corso Vittorio Emanuele III n. 419,
E
(C.F. ) nato a [...] Parte_2 C.F._2
(NA) il 08.12.1979 e residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Gianpaolo Aversa del Foro di
Torre Annunziata presso il cui studio elegge domicilio in Torre Annunziata (NA) al Corso
ER I n. 208
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 14.10.2025, le parti hanno chiesto di omologare con sentenza la loro separazione consensuale alle condizioni concordate nel ricorso introduttivo.
Il P.M., in data 18.06.2025, ha espresso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.12.2024, i ricorrenti hanno chiesto a questo Tribunale che fosse omologata la loro separazione personale.
A tal fine, hanno dichiarato di avere contratto matrimonio concordatario in data
28.05.2005, optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni;
dalla predetta unione nascevano due figli: , nato a [...] il [...] e Persona_1 [...]
, nato a [...] il [...]; che, in particolare, il piccolo è affetto da Per_2 Per_2
Tetraparesi Spastica in Encefalopatia Ipossico Ischemica riconosciuto portatore di
Handicap in situazione di gravità, per la qual cosa viene erogata indennità di accompagnamento per € 531,00 circa mensili accreditata su libretto postale n.
000045579454 intestato a;
che l'unione coniugale, sebbene nata sotto Persona_2
i migliori auspici, si era nel tempo deteriorata tanto da far venir meno ogni forma di comunione morale e materiale, rendendo vano ogni tentativo di riconciliazione;
che, di fatto vivevano già separati da circa sei anni, soprattutto per non turbare l'equilibrata crescita psicofisica dei figli.
Veniva fissata, con provvedimento del 19.12.2024, l'udienza del 25.03.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con le quali i difensori delle parti si riportavano ai propri scritti difensivi chiedendone l'integrale accoglimento.
Con ordinanza emessa all'esito di note scritte in sostituzione dell'udienza del
25.03.2025, il Giudice delegato, rilevato che le parti non avevano depositato la documentazione reddituale, rinviava all'udienza del 28.05.2025, da sostituirsi con il deposito di note di trattazione scritta.
Preso atto della suddetta integrazione documentale, con ordinanza emessa all'esito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 28.05.2025, il giudice delegato riservava al
Collegio il provvedimento di omologazione, previa trasmissione degli atti al Pm per il parere di sua competenza.
In data 18.06.2025, il P.M. esprimeva parere favorevole.
La causa veniva nuovamente rimessa sul ruolo al fine di acquisire l'estratto di matrimonio rilasciato dal Comune di celebrazione delle nozze, ed all'udienza del
14.10.2025, acquisito il predetto documento, nuovamente riservata in decisione.
La domanda è fondata. Ritiene, invero, il Collegio, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate, che non contrastano con norme inderogabili e sono conformi all'interesse del figlio minore.
Per quanto attiene al primo figlio della coppia , nato a [...] il Persona_1
22.07.2006, essendo lo stesso divenuto maggiorenne nulla va previsto in relazione all'affido ed alla collocazione.
Dal punto di vista patrimoniale, i coniugi hanno dichiarato che la casa coniugale, sita in Torre Annunziata alla Via Simonetti 22, è di proprietà del padre della Sig.ra
[...]
; che il Sig. lavora come muratore presso la ditta Parte_1 Parte_2
e risulta avere un reddito imponibile annuo pari ad euro Controparte_1
19.139,50, per l'anno 2022, euro 21.815,16, per l'anno 2023, ed euro 19.047,52 per l'anno 2024, come da documentazione in atti;
la sig.ra è Parte_1 casalinga e, da certificato dell'Agenzia delle Entrate per il 2022 e 2023 risultano solo redditi esenti pari a, rispettivamente, € 4.340,00 ed € 5.773,20.
Inoltre, il Sig. ha dichiarato di non essere proprietario di alcun bene Parte_2 immobile, né di diritti reali su beni immobili, di non essere titolare di quote societarie, di essere proprietario dell'autovettura BMW targata FC695ZE e di condurre in locazione l'immobile dove vive sito in Sant'Antonio Abate, Via 160 con canone di € 400,00. In ultimo, ha dichiarato di essere stato licenziato in data 09.12.2024 e di essere, percettore di sussidio NASPI pari ad € 1.000,00 mensili.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_2 Parte_1
in data 05.12.2024 così provvede:
[...]
A. Omologa la separazione dei coniugi e ai Parte_2 Parte_1 seguenti patti e condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto;
2. i coniugi vivranno separati, ciascuno libero di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio.
3. Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori che si impegnano a curarlo, educarlo ed istruirlo con costanza e continuità;
4. I figli continueranno a convivere con la madre;
5. I coniugi eserciteranno in modo paritetico e di comune accordo la potestà sui figli
(1 minore e 1 maggiorenne). Vista la patologia del piccolo il padre potrà Per_2 vederlo recandosi a casa della Sig.ra due giorni alla Parte_1 settimana preferibilmente il martedì e il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 20:00 del giorno stesso o in altri giorni previo accordo con la sig.ra in base alle Pt_1 esigenze del bambino. Il padre potrà portare con sé il minore per circa 4 ore preferibilmente la domenica mattina o, nella medesima giornata, riaccompagnandolo a casa per ora di pranzo o di cena. I coniugi potranno, comunque, concordare che il padre tenga con sé il figlio anche l'intera giornata della domenica riaccompagnandolo a casa per la cena.
Per quanto riguarda il figlio maggiorenne, lo stesso potrà decidere in base alle proprie esigenze quando stare con il padre. In caso di comprovate esigenze lavorative del Sig. i giorni di visita sopra indicati potranno Parte_2 essere modificati compatibilmente con gli impegni della madre;
Per quanto riguarda le festività Natalizie e Pasquali, vista la patologia del piccolo dovrà essere il padre a recarsi presso la casa materna e trascorrere del Per_2 tempo col figlio;
egli potrà portarlo con sé per alcune ore durante i giorni del 24,
25, 26,31 dicembre, 1 e 6 gennaio, il giorno di Pasqua ed il Lunedi in Albis, riaccompagnandolo a casa per l'ora di pranzo o di cena. Anche in questo caso i coniugi potranno concordare che il padre tenga con sé il figlio l'intera giornata riaccompagnandolo a casa per la cena.
Per quanto concerne il periodo estivo, il padre potrà tenere con sé il figlio per 4 ore al giorno per 4 settimane tra luglio e agosto, periodo che verrà definito entro il 15 giugno di ogni anno, compatibilmente con le ferie estive della madre. Le modalità saranno le medesime previste per le festività, ossia il minore sarà prelevato dalla casa materna e riportato nuovamente alla casa materna senza alcun pernottamento presso la casa del padre;
Il padre potrà comunicare telefonicamente con i figli anche quotidianamente e far visita ai figli previ accordi telefonici nel rispetto dei diritti di privacy del coniuge;
6. I coniugi si impegnano a far mantenere i buoni rapporti fra i figli ed i nonni paterni e materni e i rispettivi zii, non ostacolando la libera frequentazione;
7. I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico;
e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé il minore;
8. Tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli riguardanti l'educazione,
l'istruzione e la salute (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere, etc.) verranno prese concordemente dai genitori;
9. il Sig. a titolo di concorso nel mantenimento dei figli verserà Parte_2 alla Sig.ra entro il giorno 27 di ogni mese la somma di Parte_1
Euro 500,00 suddivisi in Euro 200,00 per il figlio minore e 200,00 per il figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e 100,00 per la Sig.ra
[...]
(rivalutata ogni anno secondo gli indici ISTAT) da versarsi su Parte_1
Carta Posta Pay n. 5333 1752 2026 9069 intestata a Parte_1 avente IBAN: [...];
10. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli (per il figlio minorenne e per il figlio maggiorenne fin quanto non abbia raggiunto l'autosufficienza economica) sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% purché previamente concordate e documentate, secondo il seguente criterio: a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, spese per acquisto di autoveicoli e/o motoveicoli che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
11. Il Sig. rinuncia espressamente alla sua quota del 50% Parte_2 dell'Assegno Unico cedendo la sua quota interamente alla Sig.ra pari ad Pt_1
€ 307,00 totali (variabile ogni mese fino ad un massimo di € 319,00);
12. Dà atto che i Sig.ri e hanno un libretto cointesto aperto presso Pt_2 Pt_1 la Posta di Torre Annunziata avente n. e che le parti convengono che P.IVA_1 il Sig. entro la prima udienza presidenziale cederà l'intestazione del Pt_2 libretto unicamente alla Sig.ra rinunciando espressamente Pt_1 all'intestazione e ai relativi importi presenti sullo stesso;
13. Dà atto che i coniugi dichiarano di avere, con gli accordi di cui al presente atto, compiutamente definito tutti i rapporti economici tra loro intercorrenti e pertanto, riconoscono espressamente di non aver più null'altro a pretendere l'uno dall'altra, dal punto di vista patrimoniale, a qualsiasi titolo, ragione o causa;
14. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio.
B. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Cava dei Tirreni per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 63, parte II, serie A dei registri di matrimonio dell'anno 2005);
C. nulla sulle spese.
Torre Annunziata, camera di consiglio del 28.10.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente rel.
Dott.ssa Laura Speranza Giudice
Dott.ssa Ida Perna Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2430/2024 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta
TRA
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
09/07/1980 e residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Florinda Policarpo del Foro di Torre presso il cui studio elegge domicilio in Torre Annunziata al Corso Vittorio Emanuele III n. 419,
E
(C.F. ) nato a [...] Parte_2 C.F._2
(NA) il 08.12.1979 e residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Gianpaolo Aversa del Foro di
Torre Annunziata presso il cui studio elegge domicilio in Torre Annunziata (NA) al Corso
ER I n. 208
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 14.10.2025, le parti hanno chiesto di omologare con sentenza la loro separazione consensuale alle condizioni concordate nel ricorso introduttivo.
Il P.M., in data 18.06.2025, ha espresso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.12.2024, i ricorrenti hanno chiesto a questo Tribunale che fosse omologata la loro separazione personale.
A tal fine, hanno dichiarato di avere contratto matrimonio concordatario in data
28.05.2005, optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni;
dalla predetta unione nascevano due figli: , nato a [...] il [...] e Persona_1 [...]
, nato a [...] il [...]; che, in particolare, il piccolo è affetto da Per_2 Per_2
Tetraparesi Spastica in Encefalopatia Ipossico Ischemica riconosciuto portatore di
Handicap in situazione di gravità, per la qual cosa viene erogata indennità di accompagnamento per € 531,00 circa mensili accreditata su libretto postale n.
000045579454 intestato a;
che l'unione coniugale, sebbene nata sotto Persona_2
i migliori auspici, si era nel tempo deteriorata tanto da far venir meno ogni forma di comunione morale e materiale, rendendo vano ogni tentativo di riconciliazione;
che, di fatto vivevano già separati da circa sei anni, soprattutto per non turbare l'equilibrata crescita psicofisica dei figli.
Veniva fissata, con provvedimento del 19.12.2024, l'udienza del 25.03.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con le quali i difensori delle parti si riportavano ai propri scritti difensivi chiedendone l'integrale accoglimento.
Con ordinanza emessa all'esito di note scritte in sostituzione dell'udienza del
25.03.2025, il Giudice delegato, rilevato che le parti non avevano depositato la documentazione reddituale, rinviava all'udienza del 28.05.2025, da sostituirsi con il deposito di note di trattazione scritta.
Preso atto della suddetta integrazione documentale, con ordinanza emessa all'esito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 28.05.2025, il giudice delegato riservava al
Collegio il provvedimento di omologazione, previa trasmissione degli atti al Pm per il parere di sua competenza.
In data 18.06.2025, il P.M. esprimeva parere favorevole.
La causa veniva nuovamente rimessa sul ruolo al fine di acquisire l'estratto di matrimonio rilasciato dal Comune di celebrazione delle nozze, ed all'udienza del
14.10.2025, acquisito il predetto documento, nuovamente riservata in decisione.
La domanda è fondata. Ritiene, invero, il Collegio, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate, che non contrastano con norme inderogabili e sono conformi all'interesse del figlio minore.
Per quanto attiene al primo figlio della coppia , nato a [...] il Persona_1
22.07.2006, essendo lo stesso divenuto maggiorenne nulla va previsto in relazione all'affido ed alla collocazione.
Dal punto di vista patrimoniale, i coniugi hanno dichiarato che la casa coniugale, sita in Torre Annunziata alla Via Simonetti 22, è di proprietà del padre della Sig.ra
[...]
; che il Sig. lavora come muratore presso la ditta Parte_1 Parte_2
e risulta avere un reddito imponibile annuo pari ad euro Controparte_1
19.139,50, per l'anno 2022, euro 21.815,16, per l'anno 2023, ed euro 19.047,52 per l'anno 2024, come da documentazione in atti;
la sig.ra è Parte_1 casalinga e, da certificato dell'Agenzia delle Entrate per il 2022 e 2023 risultano solo redditi esenti pari a, rispettivamente, € 4.340,00 ed € 5.773,20.
Inoltre, il Sig. ha dichiarato di non essere proprietario di alcun bene Parte_2 immobile, né di diritti reali su beni immobili, di non essere titolare di quote societarie, di essere proprietario dell'autovettura BMW targata FC695ZE e di condurre in locazione l'immobile dove vive sito in Sant'Antonio Abate, Via 160 con canone di € 400,00. In ultimo, ha dichiarato di essere stato licenziato in data 09.12.2024 e di essere, percettore di sussidio NASPI pari ad € 1.000,00 mensili.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_2 Parte_1
in data 05.12.2024 così provvede:
[...]
A. Omologa la separazione dei coniugi e ai Parte_2 Parte_1 seguenti patti e condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto;
2. i coniugi vivranno separati, ciascuno libero di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio.
3. Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori che si impegnano a curarlo, educarlo ed istruirlo con costanza e continuità;
4. I figli continueranno a convivere con la madre;
5. I coniugi eserciteranno in modo paritetico e di comune accordo la potestà sui figli
(1 minore e 1 maggiorenne). Vista la patologia del piccolo il padre potrà Per_2 vederlo recandosi a casa della Sig.ra due giorni alla Parte_1 settimana preferibilmente il martedì e il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 20:00 del giorno stesso o in altri giorni previo accordo con la sig.ra in base alle Pt_1 esigenze del bambino. Il padre potrà portare con sé il minore per circa 4 ore preferibilmente la domenica mattina o, nella medesima giornata, riaccompagnandolo a casa per ora di pranzo o di cena. I coniugi potranno, comunque, concordare che il padre tenga con sé il figlio anche l'intera giornata della domenica riaccompagnandolo a casa per la cena.
Per quanto riguarda il figlio maggiorenne, lo stesso potrà decidere in base alle proprie esigenze quando stare con il padre. In caso di comprovate esigenze lavorative del Sig. i giorni di visita sopra indicati potranno Parte_2 essere modificati compatibilmente con gli impegni della madre;
Per quanto riguarda le festività Natalizie e Pasquali, vista la patologia del piccolo dovrà essere il padre a recarsi presso la casa materna e trascorrere del Per_2 tempo col figlio;
egli potrà portarlo con sé per alcune ore durante i giorni del 24,
25, 26,31 dicembre, 1 e 6 gennaio, il giorno di Pasqua ed il Lunedi in Albis, riaccompagnandolo a casa per l'ora di pranzo o di cena. Anche in questo caso i coniugi potranno concordare che il padre tenga con sé il figlio l'intera giornata riaccompagnandolo a casa per la cena.
Per quanto concerne il periodo estivo, il padre potrà tenere con sé il figlio per 4 ore al giorno per 4 settimane tra luglio e agosto, periodo che verrà definito entro il 15 giugno di ogni anno, compatibilmente con le ferie estive della madre. Le modalità saranno le medesime previste per le festività, ossia il minore sarà prelevato dalla casa materna e riportato nuovamente alla casa materna senza alcun pernottamento presso la casa del padre;
Il padre potrà comunicare telefonicamente con i figli anche quotidianamente e far visita ai figli previ accordi telefonici nel rispetto dei diritti di privacy del coniuge;
6. I coniugi si impegnano a far mantenere i buoni rapporti fra i figli ed i nonni paterni e materni e i rispettivi zii, non ostacolando la libera frequentazione;
7. I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico;
e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé il minore;
8. Tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli riguardanti l'educazione,
l'istruzione e la salute (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere, etc.) verranno prese concordemente dai genitori;
9. il Sig. a titolo di concorso nel mantenimento dei figli verserà Parte_2 alla Sig.ra entro il giorno 27 di ogni mese la somma di Parte_1
Euro 500,00 suddivisi in Euro 200,00 per il figlio minore e 200,00 per il figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e 100,00 per la Sig.ra
[...]
(rivalutata ogni anno secondo gli indici ISTAT) da versarsi su Parte_1
Carta Posta Pay n. 5333 1752 2026 9069 intestata a Parte_1 avente IBAN: [...];
10. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli (per il figlio minorenne e per il figlio maggiorenne fin quanto non abbia raggiunto l'autosufficienza economica) sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% purché previamente concordate e documentate, secondo il seguente criterio: a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, spese per acquisto di autoveicoli e/o motoveicoli che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
11. Il Sig. rinuncia espressamente alla sua quota del 50% Parte_2 dell'Assegno Unico cedendo la sua quota interamente alla Sig.ra pari ad Pt_1
€ 307,00 totali (variabile ogni mese fino ad un massimo di € 319,00);
12. Dà atto che i Sig.ri e hanno un libretto cointesto aperto presso Pt_2 Pt_1 la Posta di Torre Annunziata avente n. e che le parti convengono che P.IVA_1 il Sig. entro la prima udienza presidenziale cederà l'intestazione del Pt_2 libretto unicamente alla Sig.ra rinunciando espressamente Pt_1 all'intestazione e ai relativi importi presenti sullo stesso;
13. Dà atto che i coniugi dichiarano di avere, con gli accordi di cui al presente atto, compiutamente definito tutti i rapporti economici tra loro intercorrenti e pertanto, riconoscono espressamente di non aver più null'altro a pretendere l'uno dall'altra, dal punto di vista patrimoniale, a qualsiasi titolo, ragione o causa;
14. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio.
B. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Cava dei Tirreni per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 63, parte II, serie A dei registri di matrimonio dell'anno 2005);
C. nulla sulle spese.
Torre Annunziata, camera di consiglio del 28.10.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato