Art. 1.
E' autorizzata la concessione all'Associazione nazionale tra le famiglie italiane dei Martiri caduti per la Patria, con sede in Roma, di un contributo straordinario di lire due milioni.
E' autorizzata la concessione all'Associazione nazionale tra le famiglie italiane dei Martiri caduti per la Patria, con sede in Roma, di un contributo straordinario di lire due milioni.