Articolo 1 della Legge 29 giugno 1951, n. 532
Articolo 2
Versione
31 luglio 1951
Art. 1.
E' autorizzata la concessione all'Associazione nazionale tra le famiglie italiane dei Martiri caduti per la Patria, con sede in Roma, di un contributo straordinario di lire due milioni.
Entrata in vigore il 31 luglio 1951