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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/03/2025, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, dott. Alfonso Pappalardo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 8071 dell'anno 2020 del
Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avvocato Giuseppina Parte_1
Baldassarre, elettivamente domiciliato in Santeramo in Colle, alla via Ionio n.2
APPELLANTE
CONTRO
in persona del suo Controparte_1
rappresentante “pro tempore”, rappresentata e difesa dall'Avvocato
Erasmo Maurizio Piraino, elettivamente domiciliata in Santeramo in
Colle, alla via San Leonardo n. 81
APPELLATA
E
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
--------------------------
All' udienza dell'11 dicembre 2024, la causa è stata riservata per la decisione, previa concessione, alle parti costituite, di termini per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
CONCISA ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio, davanti al Giudice di Pace di Bari, la compagnia “ , e Controparte_3 Controparte_2
al fine di sentirle condannare, in solido tra loro, al
[...]
pagamento, in suo favore, della somma di euro 20.000,00,
comprensiva degli interessi e del danno da svalutazione monetaria a decorrere dalla data del sinistro, con vittoria delle spese e competenze di lite.
Sosteneva l'attore che il 10 giugno 2015, mentre, alla guida del motociclo “Piaggio Hexagon” targato BA183513, di proprietà di
[...]
, stava percorrendo la via Padova nel centro abitato di CP_4
Santeramo in Colle, superata la intersezione con via Bainsizza, era entrato in collisione con l'autovettura “Clio”, assicurata con la
“ ”, di proprietà e condotta da Controparte_1 Controparte_2
.
[...]
Il sinistro si era verificato per esclusiva responsabilità della conducente della “Clio” la quale, provenendo da sinistra, aveva omesso di dare la dovuta precedenza al motociclo antagonista.
Per effetto dell'urto, il aveva subito gravi lesioni personali, Pt_1
comportanti una inabilità totale di giorni 20, parziale al 50% di giorni 172 e postumi invalidanti di carattere permanente pari al 7%
della totale biologica.
pag. 2/9 Si costituiva in giudizio la sola “ eccependo Controparte_1
la infondatezza della domanda, non provata nell' “an” e nel
“quantum”.
Rilevava come la ricostruzione del sinistro prospettata dalla controparte fosse del tutto inattendibile perché gravemente contraddittoria ed in contrasto con le verifiche fatte e commissionate dalla società convenuta.
Elencava i motivi di tale contestazione e concludeva chiedendo il rigetto della domanda perché infondata e, in subordine, perchè la responsabilità del presunto sinistro avrebbe dovuto essere ascritta all'attore, postosi alla guida del motociclo, con 125 di cilindrata,
privo della patente di guida richiesta per poter condurre detto mezzo.
Chiedeva spese e competenze di lite.
La causa veniva istruita mediante interrogatorio formale dell'attore,
prova per testi e CTU medica.
Il Giudice di Pace di Bari, con sentenza n. 2283/19 depositata il 18
ottobre 2019, rigettava la domanda perché infondata e condannava l'attore al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto costituito ed a quelle della espletata CTU.
Avverso detta sentenza proponeva tempestivo appello il , Pt_1
sostanzialmente per un solo motivo, costituito dalla asserita illogicità ed incongruenza della motivazione.
Il primo giudice, infatti, pur essendo stata fornita la prova certa del
“verificarsi del sinistro con le modalità, i veicoli coinvolti e pag. 3/9 l'attribuzione di responsabilità come indicati da parte attrice”, aveva posto a base della sua decisione non le prove dirette acquisite nel giudizio, ma quelle indirette “di tipo inferenziale, costituite da elementi indiretti indiziari e presuntivi privi dei requisiti di legge della gravità, precisione e concordanza”.
Conveniva in giudizio la “ ” e Controparte_1 Controparte_2
al fine di sentire, in riforma dell'impugnata sentenza,
[...]
dichiarare quest'ultima esclusiva responsabile del sinistro “de quo”,
con condanna degli appellati, in solido tra loro, al pagamento, in suo favore, della somma di € 20.000,00, con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Si costituiva la sola “ ”, eccependo la totale Controparte_1
infondatezza dell'appello, anche alla luce della correttezza del ragionamento logico – giuridico posto a base della sentenza impugnata.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello, con ogni conseguenza sul regolamento delle spese di lite e con condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 3° co. c.p.c.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
L'accoglimento della domanda di risarcimento proposta nel giudizio di primo grado presuppone che sia fornita la prova, prima che della esatta dinamica dell'incidente e della responsabilità dei conducenti dei mezzi coinvolti (in assenza della quale può fasi ricorso alla presunzione di colpa uguale e concorrente di cui all'art. 2054 2° co.
pag. 4/9 c.c.) dell'esistenza del sinistro, così come invocato a base della richiesta risarcitoria.
Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, tale circostanza non può dirsi accertata.
Nell'unico motivo di appello, il ha denunciato che il Giudice di Pt_1
Pace, pur essendo state acclarate, attraverso le assunte “prove dirette”, la sussistenza del sinistro e la esclusiva responsabilità, in ordine al verificarsi del medesimo, della , avrebbe posto a CP_2
fondamento della decisione elementi indiretti indiziari e presuntivi,
privi dei requisiti della gravità, precisione e concordanza.
Con tutta evidenza, dette prove dirette, secondo la prospettazione dell'appellante, sarebbero costituite dalle dichiarazioni dei testi e . Testimone_1 CP_5
Senonchè dette testimonianze, lungi dal poter essere ritenute decisive al fine della soluzione della presente controversia, si appalesano confuse e contradditorie, così da poter essere considerate, anche alla luce degli altri elementi acquisiti ed evidenziati dalla “ ”, come sostanzialmente inattendibili. CP_1
Ed invero: la teste , che a suo dire avrebbe assistito al Tes_1
sinistro, ha riferito di avere visto una DA rossa, condotta “da una signora”, ferma in via Bainsizza;
il teste , anche lui CP_5
presente al momento dell'incidente, ha viceversa affermato di avere notato una “Clio” di colore celestino percorrere via Bainsizza a velocità sostenuta e quindi andare a collidere con un motociclo
“Piaggio Hexagon”; la teste ha riferito di avere visto Tes_1
pag. 5/9 intervenire, quando “non c'era più nessuno perché erano andati via”, i Vigili Urbani;
secondo il teste il venne caricato CP_5 Pt_1
dalla conducente della “Clio” sulla sua auto e sul posto, almeno per il primo quarto d'ora, non sarebbero accorsi né i Vigili Urbani, né
un'ambulanza (sta di fatto che risulta dimostrato come, malgrado la gravità dell'incidente, alla Polizia Municipale non risulta essere stato segnalato, in quel giorno e quel luogo, alcun incidente, né essere mai stato chiesto il loro intervento); il teste , dopo avere CP_5
affermato che il conducente del motociclo aveva il casco e che lo aveva mantenuto in testa durante tutto il periodo, ha poi sostenuto di avere “potuto vedere” (non si sa bene come) la sua faccia.
La effettiva presenza del al momento dell'incidente appare, CP_5
poi, più che dubbia, se si considera che la , sentita da CP_2
accertatore della agenzia investigativa incaricata Parte_2
dalla “ ” ha dichiarato (sottoscrivendo il verbale predisposto CP_1
dalla di non avere visto testimoni “al momento del sinistro e Pt_2
subito dopo”.
Tali incongruenze e contraddizioni fanno fortemente dubitare della attendibilità dei testi sopra indicati.
La scarsa credibilità dell'intera narrazione attorea appare poi confermata da ulteriori elementi, in gran parte evidenziati dalla appellata costituita.
In primo luogo, nella prima missiva del 3/12/2015, inviata ex art. 144 cod. ass. dal legale del , lo stesso indica, come mezzo Pt_1
investitore, un'autovettura avente un numero di targa pag. 6/9 corrispondente ad una DA (guarda caso lo stesso tipo di autovettura indicato dalla teste ), anch'essa di proprietà Tes_1
della e non ad un Clio, come in seguito affermato. CP_2
, all'epoca ancora proprietario del motociclo, avrebbe Controparte_4
dichiarato, all'agenzia investigativa incaricata dalla ”, di CP_1
“aver prestato”, ad una persona di cui non conosceva il nome e di cui non aveva un recapito telefonico, il mezzo “per delle commissioni” e di non avere mai saputo nulla del sinistro “de quo”.
Il , viceversa, ha sostenuto di avere acquistato il motociclo dal Pt_1
senza contratto scritto per 100 o 150 euro, ottenendo subito la CP_4
consegna del mezzo (il “passaggio di proprietà” del mezzo, a suo dire, non “venne fatto né subito, né dopo, perché era successo l'incidente”, con la conseguenza che il avrebbe continuato ad CP_4
essere intestatario del motociclo, con tutti i conseguenti oneri fiscali e le responsabilità).
La , sentita sul punto dalla oltre a fornire una CP_2 Pt_2
diversa dinamica del sinistro (la stessa si sarebbe fermata all'incrocio e sarebbe stata urtata da un motociclo proveniente ad alta velocità), ha sostenuto di non conoscere e di non saper chi fosse il conducente del mezzo antagonista (il ), da lei subito Pt_1
condotto al pronto soccorso.
Sta di fatto che, stranamente, l'odierno appellante, sempre alla dichiarò di conoscere la , in quanto zia del cognato Pt_2 CP_2
(strano caso, pertanto, di conoscenza unilaterale).
pag. 7/9 Risulta infine altrettanto poco comprensibile il motivo per il quale,
pur in presenza di un sinistro con lesioni personali di uno dei conducenti dei mezzi coinvolti, per giunta avvenuto nel centro abitato, non siano intervenuti sul posto (se non altro per spostare il motociclo danneggiato e per eseguire i rilievi) e non siano stati nemmeno avvisati gli agenti della Polizia Municipale.
Tutte le sopra esposte considerazioni inducono pertanto a ritenere non provata la versione attrice circa l'effettivo verificarsi del sinistro e, tanto più, in ordine alla concreta dinamica del medesimo,
L'appello va pertanto rigettato, con conseguente integrale conferma dell'impugnata sentenza.
Non si ravvisano i presupposti e comunque questo giudice non ritiene di dovere condannare l'appellante ai sensi dell'art. 96 3° co.
c.p.c..
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i medi tariffari del D.M. n. 147/2022.
Nulla per le spese della appellata non costituita.
L'appellante deve infine essere condannato, ex art. 13 comma 1
quater D.P.R. n. 115/2002, al pagamento di una somma pari all'importo del contributo unificato già versato per la proposizione dell'impugnazione.
P. Q. M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1
pag. 8/9 della “ , in persona del suo legale Controparte_6
rappresentante “pro tempore”, e di Controparte_2
contumace, avverso la sentenza numero 2283/19, depositata il 18
ottobre 2019, del Giudice di Pace di Bari, così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma la impugnata sentenza;
2) Rigetta la domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria proposta dall'appellata costituita;
3) Condanna l'appellante al pagamento, in favore della
[...]
, delle spese del presente giudizio, che si liquidano CP_1
in complessivi euro 3.397,00, oltre rimborso forfettario, IVA e
CAP come per legge;
4) Nulla per le spese dell'appellata non costituita;
5) Condanna l'appellante, ex art. 13 comma 1 quater D.P.R. n.
115/2002, al pagamento di una somma pari all'importo del contributo unificato già versato per la proposizione dell'impugnazione.
Bari, 14 marzo 2025
Il Giudice
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, dott. Alfonso Pappalardo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 8071 dell'anno 2020 del
Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avvocato Giuseppina Parte_1
Baldassarre, elettivamente domiciliato in Santeramo in Colle, alla via Ionio n.2
APPELLANTE
CONTRO
in persona del suo Controparte_1
rappresentante “pro tempore”, rappresentata e difesa dall'Avvocato
Erasmo Maurizio Piraino, elettivamente domiciliata in Santeramo in
Colle, alla via San Leonardo n. 81
APPELLATA
E
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
--------------------------
All' udienza dell'11 dicembre 2024, la causa è stata riservata per la decisione, previa concessione, alle parti costituite, di termini per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
CONCISA ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio, davanti al Giudice di Pace di Bari, la compagnia “ , e Controparte_3 Controparte_2
al fine di sentirle condannare, in solido tra loro, al
[...]
pagamento, in suo favore, della somma di euro 20.000,00,
comprensiva degli interessi e del danno da svalutazione monetaria a decorrere dalla data del sinistro, con vittoria delle spese e competenze di lite.
Sosteneva l'attore che il 10 giugno 2015, mentre, alla guida del motociclo “Piaggio Hexagon” targato BA183513, di proprietà di
[...]
, stava percorrendo la via Padova nel centro abitato di CP_4
Santeramo in Colle, superata la intersezione con via Bainsizza, era entrato in collisione con l'autovettura “Clio”, assicurata con la
“ ”, di proprietà e condotta da Controparte_1 Controparte_2
.
[...]
Il sinistro si era verificato per esclusiva responsabilità della conducente della “Clio” la quale, provenendo da sinistra, aveva omesso di dare la dovuta precedenza al motociclo antagonista.
Per effetto dell'urto, il aveva subito gravi lesioni personali, Pt_1
comportanti una inabilità totale di giorni 20, parziale al 50% di giorni 172 e postumi invalidanti di carattere permanente pari al 7%
della totale biologica.
pag. 2/9 Si costituiva in giudizio la sola “ eccependo Controparte_1
la infondatezza della domanda, non provata nell' “an” e nel
“quantum”.
Rilevava come la ricostruzione del sinistro prospettata dalla controparte fosse del tutto inattendibile perché gravemente contraddittoria ed in contrasto con le verifiche fatte e commissionate dalla società convenuta.
Elencava i motivi di tale contestazione e concludeva chiedendo il rigetto della domanda perché infondata e, in subordine, perchè la responsabilità del presunto sinistro avrebbe dovuto essere ascritta all'attore, postosi alla guida del motociclo, con 125 di cilindrata,
privo della patente di guida richiesta per poter condurre detto mezzo.
Chiedeva spese e competenze di lite.
La causa veniva istruita mediante interrogatorio formale dell'attore,
prova per testi e CTU medica.
Il Giudice di Pace di Bari, con sentenza n. 2283/19 depositata il 18
ottobre 2019, rigettava la domanda perché infondata e condannava l'attore al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto costituito ed a quelle della espletata CTU.
Avverso detta sentenza proponeva tempestivo appello il , Pt_1
sostanzialmente per un solo motivo, costituito dalla asserita illogicità ed incongruenza della motivazione.
Il primo giudice, infatti, pur essendo stata fornita la prova certa del
“verificarsi del sinistro con le modalità, i veicoli coinvolti e pag. 3/9 l'attribuzione di responsabilità come indicati da parte attrice”, aveva posto a base della sua decisione non le prove dirette acquisite nel giudizio, ma quelle indirette “di tipo inferenziale, costituite da elementi indiretti indiziari e presuntivi privi dei requisiti di legge della gravità, precisione e concordanza”.
Conveniva in giudizio la “ ” e Controparte_1 Controparte_2
al fine di sentire, in riforma dell'impugnata sentenza,
[...]
dichiarare quest'ultima esclusiva responsabile del sinistro “de quo”,
con condanna degli appellati, in solido tra loro, al pagamento, in suo favore, della somma di € 20.000,00, con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Si costituiva la sola “ ”, eccependo la totale Controparte_1
infondatezza dell'appello, anche alla luce della correttezza del ragionamento logico – giuridico posto a base della sentenza impugnata.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello, con ogni conseguenza sul regolamento delle spese di lite e con condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 3° co. c.p.c.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
L'accoglimento della domanda di risarcimento proposta nel giudizio di primo grado presuppone che sia fornita la prova, prima che della esatta dinamica dell'incidente e della responsabilità dei conducenti dei mezzi coinvolti (in assenza della quale può fasi ricorso alla presunzione di colpa uguale e concorrente di cui all'art. 2054 2° co.
pag. 4/9 c.c.) dell'esistenza del sinistro, così come invocato a base della richiesta risarcitoria.
Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, tale circostanza non può dirsi accertata.
Nell'unico motivo di appello, il ha denunciato che il Giudice di Pt_1
Pace, pur essendo state acclarate, attraverso le assunte “prove dirette”, la sussistenza del sinistro e la esclusiva responsabilità, in ordine al verificarsi del medesimo, della , avrebbe posto a CP_2
fondamento della decisione elementi indiretti indiziari e presuntivi,
privi dei requisiti della gravità, precisione e concordanza.
Con tutta evidenza, dette prove dirette, secondo la prospettazione dell'appellante, sarebbero costituite dalle dichiarazioni dei testi e . Testimone_1 CP_5
Senonchè dette testimonianze, lungi dal poter essere ritenute decisive al fine della soluzione della presente controversia, si appalesano confuse e contradditorie, così da poter essere considerate, anche alla luce degli altri elementi acquisiti ed evidenziati dalla “ ”, come sostanzialmente inattendibili. CP_1
Ed invero: la teste , che a suo dire avrebbe assistito al Tes_1
sinistro, ha riferito di avere visto una DA rossa, condotta “da una signora”, ferma in via Bainsizza;
il teste , anche lui CP_5
presente al momento dell'incidente, ha viceversa affermato di avere notato una “Clio” di colore celestino percorrere via Bainsizza a velocità sostenuta e quindi andare a collidere con un motociclo
“Piaggio Hexagon”; la teste ha riferito di avere visto Tes_1
pag. 5/9 intervenire, quando “non c'era più nessuno perché erano andati via”, i Vigili Urbani;
secondo il teste il venne caricato CP_5 Pt_1
dalla conducente della “Clio” sulla sua auto e sul posto, almeno per il primo quarto d'ora, non sarebbero accorsi né i Vigili Urbani, né
un'ambulanza (sta di fatto che risulta dimostrato come, malgrado la gravità dell'incidente, alla Polizia Municipale non risulta essere stato segnalato, in quel giorno e quel luogo, alcun incidente, né essere mai stato chiesto il loro intervento); il teste , dopo avere CP_5
affermato che il conducente del motociclo aveva il casco e che lo aveva mantenuto in testa durante tutto il periodo, ha poi sostenuto di avere “potuto vedere” (non si sa bene come) la sua faccia.
La effettiva presenza del al momento dell'incidente appare, CP_5
poi, più che dubbia, se si considera che la , sentita da CP_2
accertatore della agenzia investigativa incaricata Parte_2
dalla “ ” ha dichiarato (sottoscrivendo il verbale predisposto CP_1
dalla di non avere visto testimoni “al momento del sinistro e Pt_2
subito dopo”.
Tali incongruenze e contraddizioni fanno fortemente dubitare della attendibilità dei testi sopra indicati.
La scarsa credibilità dell'intera narrazione attorea appare poi confermata da ulteriori elementi, in gran parte evidenziati dalla appellata costituita.
In primo luogo, nella prima missiva del 3/12/2015, inviata ex art. 144 cod. ass. dal legale del , lo stesso indica, come mezzo Pt_1
investitore, un'autovettura avente un numero di targa pag. 6/9 corrispondente ad una DA (guarda caso lo stesso tipo di autovettura indicato dalla teste ), anch'essa di proprietà Tes_1
della e non ad un Clio, come in seguito affermato. CP_2
, all'epoca ancora proprietario del motociclo, avrebbe Controparte_4
dichiarato, all'agenzia investigativa incaricata dalla ”, di CP_1
“aver prestato”, ad una persona di cui non conosceva il nome e di cui non aveva un recapito telefonico, il mezzo “per delle commissioni” e di non avere mai saputo nulla del sinistro “de quo”.
Il , viceversa, ha sostenuto di avere acquistato il motociclo dal Pt_1
senza contratto scritto per 100 o 150 euro, ottenendo subito la CP_4
consegna del mezzo (il “passaggio di proprietà” del mezzo, a suo dire, non “venne fatto né subito, né dopo, perché era successo l'incidente”, con la conseguenza che il avrebbe continuato ad CP_4
essere intestatario del motociclo, con tutti i conseguenti oneri fiscali e le responsabilità).
La , sentita sul punto dalla oltre a fornire una CP_2 Pt_2
diversa dinamica del sinistro (la stessa si sarebbe fermata all'incrocio e sarebbe stata urtata da un motociclo proveniente ad alta velocità), ha sostenuto di non conoscere e di non saper chi fosse il conducente del mezzo antagonista (il ), da lei subito Pt_1
condotto al pronto soccorso.
Sta di fatto che, stranamente, l'odierno appellante, sempre alla dichiarò di conoscere la , in quanto zia del cognato Pt_2 CP_2
(strano caso, pertanto, di conoscenza unilaterale).
pag. 7/9 Risulta infine altrettanto poco comprensibile il motivo per il quale,
pur in presenza di un sinistro con lesioni personali di uno dei conducenti dei mezzi coinvolti, per giunta avvenuto nel centro abitato, non siano intervenuti sul posto (se non altro per spostare il motociclo danneggiato e per eseguire i rilievi) e non siano stati nemmeno avvisati gli agenti della Polizia Municipale.
Tutte le sopra esposte considerazioni inducono pertanto a ritenere non provata la versione attrice circa l'effettivo verificarsi del sinistro e, tanto più, in ordine alla concreta dinamica del medesimo,
L'appello va pertanto rigettato, con conseguente integrale conferma dell'impugnata sentenza.
Non si ravvisano i presupposti e comunque questo giudice non ritiene di dovere condannare l'appellante ai sensi dell'art. 96 3° co.
c.p.c..
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i medi tariffari del D.M. n. 147/2022.
Nulla per le spese della appellata non costituita.
L'appellante deve infine essere condannato, ex art. 13 comma 1
quater D.P.R. n. 115/2002, al pagamento di una somma pari all'importo del contributo unificato già versato per la proposizione dell'impugnazione.
P. Q. M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1
pag. 8/9 della “ , in persona del suo legale Controparte_6
rappresentante “pro tempore”, e di Controparte_2
contumace, avverso la sentenza numero 2283/19, depositata il 18
ottobre 2019, del Giudice di Pace di Bari, così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma la impugnata sentenza;
2) Rigetta la domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria proposta dall'appellata costituita;
3) Condanna l'appellante al pagamento, in favore della
[...]
, delle spese del presente giudizio, che si liquidano CP_1
in complessivi euro 3.397,00, oltre rimborso forfettario, IVA e
CAP come per legge;
4) Nulla per le spese dell'appellata non costituita;
5) Condanna l'appellante, ex art. 13 comma 1 quater D.P.R. n.
115/2002, al pagamento di una somma pari all'importo del contributo unificato già versato per la proposizione dell'impugnazione.
Bari, 14 marzo 2025
Il Giudice
pag. 9/9