Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 19/02/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2845 / 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
'con l'Avv. NACCARATO MARCO Parte 1
parte ricorrente
CONTRO
CP_1, con l'Avv. CARNOVALE MARCELLO;
Parte resistente
FATTO E DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio l'istante di cui in epigrafe, premesso di aver prestato attività lavorativa subordinata a titolo oneroso in agricoltura nel
2006, alle dipendenze dell'azienda agricola Santa Croce, per 51 giornate annue, lamentando l'illegittimità della richiesta restitutoria della somma erogata a titolo di indennità di disoccupazione per l'anno 2006, non spettante a causa della mancata iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, proposto infruttuosamente ricorso amministrativo, ha adito l'intestato Tribunale, per chiedere, preliminarmente l'accertamento dell'intervenuta prescrizione delle somme pretese, nonché l'insussistenza del richiesto indebito.
Costituitasi la parte resistente, resisteva al ricorso con varie argomentazioni, eccependo l'inammissibilità del ricorso e chiedendo il rigetto della domanda in quanto nel merito infondata.
La controversia è stata istruita mediante acquisizione di documenti.
***
Il ricorso è fondato e, merita accoglimento per le seguenti ragioni. Nel caso in esame, infatti, è fondata l'eccezione di prescrizione della pretesa dell'CP_1
Preliminarmente, occorre specificare che oggetto del presente giudizio è
l'accertamento negativo dell'indebito relativo alle indennità di disoccupazione agricola, percepita dalla lavoratrice nell'anno 2007 (di cui si legge nella richiesta di CP_1, consegnata il 31.5.2021, in atti nel compendio documentale della parte ricorrente).
La parte ricorrente lamenta il superamento del termine prescrizionale decennale previsto per il recupero dell'indebito.
Va premesso che, nel caso in cui sussistano le condizioni per la ripetibilità di somme indebitamente erogate, il relativo diritto di credito soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., che decorre dalla data in cui è stato effettuato il pagamento indebito;
qualora l'indebito sia da ricollegare a situazioni che devono essere comunicate dall'interessato, il termine della prescrizione decorre dalla data della comunicazione.
Con riferimento alla decorrenza del termine decennale, deve tenersi in considerazione anche quanto sostenuto dalla Cassazione (sentenza n.
10828/15), secondo cui "l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 cod. civ. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento".
L'CP 1 nulla ha provato in ordine all'interruzione dei termini di prescrizione della propria pretesa.
Ed invero, l' CP_2 ha depositato in atti soltanto la comunicazione (peraltro priva della data di notifica) del disconoscimento delle giornate agricole dichiarate dall'azienda agricola Santa Croce, che in quanto tale non è idonea a interrompere la prescrizione, in quanto non manifesta la volontà dell'ente creditore di far valere il proprio diritto alle provvidenze indebitamente erogate e di costituire in mora chi le ha percepite.
Osserva il Giudicante che, quindi, non essendovi prova, agli atti del giudizio, di atti interruttivi del termine di prescrizione in relazione alla richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite, il credito vantato dall' CP_1 deve ritenersi prescritto.
Infatti, considerato che il provvedimento con cui l' CP_2 ha chiesto la restituzione degli importi, per come si evince dalla documentazione depositata da parte ricorrente, è stato comunicato solo il 31 maggio 2021 (e datato l'8 maggio 2021) per pretese creditorie relative al 2007, tenuto conto dell'assenza di atti interruttivi, va rilevato l'intervenuto decorso della prescrizione decennale riguardo alla pretesa dell' CP_1. Di conseguenza, va dichiarato che la parte ricorrente nulla deve all'ente convenuto in relazione alla istanza avanzata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: accerta e dichiara non dovute dalla ricorrente le somme richieste dall' CP 1
con la comunicazione del 8.5.2021, per intervenuta prescrizione, nello specifico, per prestazioni erogate per il periodo dal 1.1.2007 al 31.12.2007 per un importo di € 3.299,75; condanna l'CP_1 al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in € 800,00, Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n.55/2014.
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della
Dott.ssa Amalia Imbrociano, funzionaria addetta all'ufficio per il processo.
Castrovillari, 19/02/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO