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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 15/07/2025, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere relatore
Dott. Cesare Marziali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile per revocazione (art. 395 cpc) iscritta al n. 19/2025RG vertente tra
, cod. fisc. e partita IVA n. Parte_1
, con sede in Roma alla via Collatina n. 95, in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore , rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Camiciola del Foro di Parte_1
Macerata, cod. fisc. n. pec: per C.F._1 Email_1 comunicazioni e notifiche;
-parte attrice in revocazione e
, nato ad [...], il [...], (C.F.: Controparte_1
), e residente a[...], rappresentato e difeso dall' C.F._2 avv. Maurizio Discepolo (pec: fax: 071/54914, Email_2
C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in C.F._3
Ancona, via Matteotti n. 99;
-parte convenuta in revocazione
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
Si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti nel provvedimento gravato e come risultanti dagli atti difensivi di parte.
2.Il primo motivo di revocazione è così articolato:
“1) Art. 395 n.4.
La Corte con la sua sentenza compie un errore di fatto ove attribuisce all'area Francolini una previsione urbanistica diversa rispetto alla zona B prevista dal PRG.
E sulla base di tale errore macroscopico, applica al lotto ed al fabbricato la Parte_1 qualificazione di zona C e le relative normative.
Tale errore poi ha falsato la decisione, stante che le norme sulle distanze hanno la loro regolamentazione nelle norme fonte ex DM 1444/68 art. 9, poi recepita dal Ret Regionale del 1989
e poi dal con il proprio regolamento edilizio tipo del 25/07/00, che ha recepito Controparte_2 quello regionale (14/09/89). (…)
Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è positivamente stabilita.
Di fronte all'errore di fatto sulla qualificazione della zona, pacificamente qualificata come zona B, questa Corte ha ritenuto poi di prevedere che lo stesso DM 1444/68 ed il conseguente Ret, non andassero applicati.
Questa Corte di fatto ha seguito su indicazione del CTU le norme generali del Ret (art. 13) e non si
è accorta che l'art. 61 Ret prevedeva la norma specifica secondo le zone A-B-C. Nel contempo ha addirittura negato l'applicazione del Ret.
3.Il secondo motivo di revocazione è così articolato:
“2) Contrarietà della sentenza n. 1754/24 alla sentenza del CDS emessa nel giudizio 1949/2008
Reg. Ric. – 03543/2013 Reg. avente tra le parti autorità di cosa giudicata.
Come è noto, questa vertenza ha seguito un percorso con un doppio binario:
Giudice amministrativo – giudice ordinario. Davanti al Giudice amministrativo si è svolta la vertenza prima avanti al Tar Marche, definita con sentenza n.1895/07 e poi a seguito di appello è stata emessa la sentenza del CDS -1949/2008 Reg.
Ric. – 03543/2013 del 14/05/13 che così ha statuito: (…)
Tale sentenza è stata emessa tra la ed il Sig. , sono trascorsi 12 Parte_1 Controparte_1 anni dalla pubblicazione ed è passata in giudicato, ed alla stessa trova applicazione quanto previsto dall'art. 2909 cc”.
4.Il terzo motivo di revocazione è così articolato:
“3)Ulteriore errore di fatto va individuato nella parte della motivazione della sentenza ove la Corte afferma senza ombra di dubbio che la strada antistante la proprietà è una strada privata CP_1
e non una via pubblica.
Peccato che sul punto la Corte compia ancora una volta un errore di fatto.
La strada antistante la proprietà è via Aso, appartiene al Comune di Ancona, è una via CP_1 pubblica ed è delimitata da cartello che riporta il nome della via”.
5.Il quarto motivo di revocazione è così articolato:
“4) Ulteriore errore di fatto è ove la sentenza riporta in motivazione che sarebbe pacifico che la quota del piano seminterrato cd di valle del fabbricato era allo stesso livello del piano Parte_1 asfaltato in cui abita l'appellante e quindi la quota del solaio del I piano risulta più elevata.
Ciò sarebbe provato da foto. Purtroppo, tali foto sono contrarie alle foto reali dei luoghi ove senza ombra di dubbio si può notare la differenza di quota del fabbricato e del fabbricato CP_1
a quota più bassa, secondo lo stato originario”. Parte_1
6.Osserva la Corte che l'errore di fatto quale vizio revocatorio è il travisamento delle risultanze processuali dovuto a mera svista, e non è ravvisabile quando si lamenti una errata individuazione/applicazione/interpretazione di norme di diritto, una erronea valutazione delle risultanze processuali o un'anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio ovvero quando una specifica questione sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita. È pertanto inammissibile la domanda di revocazione con la quale si faccia valere l'erroneo apprezzamento delle risultanze del fatto stesso.
L'errore revocatorio è infatti un errore di fatto che determina, come sua conseguenza, un errore di giudizio e non deve essere confuso con quello che coinvolge l'attività valutativa del giudice, costituendo esso il peculiare mezzo previsto dal legislatore per eliminare l'ostacolo materiale che si frappone tra la realtà del processo e la percezione che di essa ha avuto il giudicante, proprio a causa della svista o dell'abbaglio dei sensi.
L'errore di fatto revocatorio, pertanto, è configurabile nell'attività preliminare del giudice di lettura e di percezione degli atti acquisiti al giudizio, quanto alla loro esistenza ed al significato letterale, senza coinvolgere la successiva attività di valutazione ai fini della formazione del convincimento, che concerne la risoluzione della controversia sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita, il quale può dar luogo, se mai, ad un errore di giudizio, non censurabile tramite la revocazione, che altrimenti si trasformerebbe in un ulteriore grado di giudizio.
7.Si richiamano:
• Cass. n. 30344/2024: “2.1 Quanto al dedotto "travisamento della prova", a dirimere il conflitto insorto nella giurisprudenza di questa Corte sulla questione se possa dedursi in sede di legittimità, per il tramite del numero 4 dell'articolo 360 c.p.c., la violazione dell'articolo 115 c.p.c. determinata per essere il giudice del merito incorso nel c.d.
"travisamento della prova", le Sezioni Unite, sulle ordinanze interlocutorie 27/04/2023, n.
11111 di questa sezione, nonché 29/03/2023, n. 8895 della Sezione lavoro e n. 15593 del
2023 della Sezione Tributaria, ad esito di una perspicua rivisitazione della materia, con sentenza Cass., Sez. Un., 5/03/2024, n. 5792 hanno enunciato il seguente principio di diritto: "Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall'articolo 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell'articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale" (così al punto 10.17 della motivazione).
2.2 Con la pronuncia questione, le Sezioni Unite hanno aderito all'orientamento "rigoroso" (in particolare, dell'ordinanza interlocutoria Cass., n. 8895/2023) secondo il quale, tra errore percettivo (revocatorio) ed errore valutativo (o di giudizio) tertium non datur: in sostanza, secondo le Sezioni Unite, è possibile denunziare in sede di legittimità (ai sensi dell'art. 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale) l'errore in cui sia incorso il giudice di merito quando, trattandosi di "fatto probatorio" controverso tra le parti, abbia supposto un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita. Per "fatto probatorio" si intende non già il fatto storico che per mezzo dell'istruzione probatoria deve accertarsi, bensì l'oggetto della percezione del giudice (il documento, la foto, la dichiarazione, l'indizio etc.). Quando, invece, il giudice sia incorso in una svista sul "fatto probatorio" in sé, ed esso non era controverso tra le parti, la sentenza è impugnabile, in concorso dei presupposti richiesti, con revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. "Sicché, l'affermazione secondo cui, se l'errore è frutto di un'omessa percezione del fatto, essa è censurabile ex articolo 360, n. 5, c.p.c., se si riferisca a fatti sostanziali, ovvero ex articolo 360, n. 4, c.p.c., ove si tratti di omesso esame di fatti processuali (v. in tali termini le già richiamate Cass.,
26 maggio 2021, n. 14610; Cass. 21 luglio 2010, n. 17110), va estesa al caso in cui il giudice di merito abbia supposto un non-fatto, un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, con la finale precisazione che un simile errore, che si è detto essere commissivo, è pur sempre omissivo dall'angolo visuale del risultato che determina nel giudizio. Pare residuare soltanto l'ipotesi che l'errore revocatorio sia commesso dal giudice di primo grado, il soccombente lo denunci con l'appello ed il giudice d'appello rigetti l'impugnazione: anche in questo caso, a fronte della supposizione di un non-fatto, l'applicazione della regola appena riassunta non è esclusa dall'operatività dell'articolo 360, quarto comma, c.p.c., che richiede pur sempre un'effettiva cognizione in fatto, che nella specie, per le ragioni testé evidenziate, manca"
(così al punto 10.15 della motivazione).
2.3 Alla stregua di tale autorevole pronunciamento, il motivo in esame è inammissibile, in quanto fa difetto, come si ricava dall'esposizione che precede, qualsiasi errore valutativo dei giudici di merito, ed in particolare della Corte territoriale, non avendo né il Tribunale né la Corte territoriale supposto un non-fatto (e cioè un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa), oppure l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita”;
• Cas. n. 28327/24: “In base a quanto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 5792 del 2024, il travisamento del contenuto oggettivo della prova ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio e, soprattutto, trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale”.
8.Alla luce di tali chiare e consolidate coordinate ermeneutiche, è evidente l'insussistenza dei vizi revocatori lamentati dalla parte attrice ai sensi dell'art. 395, n. 4 c.p.c.:
• il primo errore denunziato si sostanzia nella individuazione, interpretazione, applicazione di norme giuridiche nella determinazione delle distanze tra costruzioni e rientra, all'evidenza, nel campo dell'errore di diritto;
non può configurarsi quindi un vizio revocatorio in quanto l'errore non ha ad oggetto elementi di fatto ma elementi normativi (cfr. Cass. n.
17847/2016);
• il terzo errore denunziato si sostanzia nella contestazione della natura privata della strada antistante la proprietà (espressamente accertata dalla Corte) asserendone la natura CP_1 di via pubblica;
non può configurarsi quindi un errore revocatorio nell'accertamento del
Collegio sulla natura della strada trattandosi di un errore che non cade su elementi di fatto ma sulla qualificazione giuridica del fatto conseguente ai rilievi del Ctu ing. ed alle Per_1 valutazioni ed all'accertamento collegiale della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio;
• il quarto errore denunziato si sostanzia nella contestazione dell'accertamento delle quote dei fabbricati compiuta dalla Corte anche sulla base di foto;
non può configurarsi quindi un errore revocatorio perché, secondo l'art. 395 n. 4 c.p.c., tale è soltanto l'errore che, derivando da una falsa percezione della realtà, abbia indotto il giudice a ritenere l'esistenza di un fatto escluso in maniera inequivocabile dagli atti e documenti di causa ovvero l'inesistenza di esso che, invece, dagli stessi atti e documenti risulta positivamente accertato;
esula, quindi, dall'ambito della revocazione il denunziato errore della Corte attinente alla valutazione delle risultanze documentali/di fatto della causa (che è errore di giudizio) e segnatamente quella derivante dalla valutazione di foto prodotte in giudizio
(cfr. Cassazione civile , sez. II , 27/04/1982 , n. 2614).
9.In tutte e tre le censure non è dedotto un errore di fatto revocatorio ma:
• un errore di diritto nell'interpretazione di norme,
• degli errori nella valutazione di fatti probatori (che hanno costituito altrettanti punti controversi sui quali la sentenza ebbe a pronunciare) in cui il dedotto travisamento riflette la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti.
Si tratta in definitiva di vizi denunziabili in Cassazione per errore di diritto oppure ex art. 360, nn. 4
e 5, c.p.c. a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale.
Le censure vanno dichiarate inammissibili.
10.Va infine esaminato il secondo motivo di revocazione con cui è dedotta la contrarietà della sentenza n. 1754/24 alla sentenza del Consiglio di Stato emessa nel giudizio 1949/2008 Reg. Ric. –
03543/2013 Reg. che, secondo l'attrice, avrebbe tra le parti autorità di cosa giudicata.
Il motivo è inammissibile.
11.Nella sentenza definitiva qui impugnata n. 1754/2024, la Corte ha ritenuto che:
“non possono essere esaminate le questioni già decise con la sentenza non definitiva che la parte appellata ha inammissibilmente riproposto nella presente fase nonostante l'evidente preclusione processuale”.
Il richiamo è a quella parte della sentenza non definitiva, resa nel presente procedimento, in cui la
Corte ha così statuito:
“2. Ritiene il Collegio che vadano immediatamente esaminate e disattese le preliminari eccezioni con cui la deduce: (a) l'inammissibilità della tutela possessoria, Parte_1 (b) l'esistenza di un giudicato amministrativo, (…)
L' eccezione di cui al punto sub (b) che precede va respinta applicando i principi di cui a
Cassazione Civile, sez. III, 10.12.2019, n. 32132: “Il principio processuale della rilevabilità del giudicato (sia interno che esterno) in ogni stato e grado del giudizio, deve essere coordinato con i principi, parimenti processuali, che disciplinano il giudizio di rinvio e, segnatamente, con la prospettata efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio, che riguarda non solo le questioni dedotte dalle parti o rilevate d' ufficio dal giudice – nel giudizio di legittimità – ma anche le questioni che costituiscano il necessario presupposto della sentenza, ancorché non siano state dedotte o rilevate in quel giudizio. Deriva da quanto precede, pertanto, che il giudice di rinvio non può prendere in esame neanche la questione concernente l'esistenza di un giudicato esterno o
(come nella specie) interno, ove l' esistenza dello stesso giudicato – pur potendo essere allegata o rilevata – risulti tuttavia esclusa, quantomeno implicitamente dalla sentenza di cassazione con rinvio”.
Poiché la questione del giudicato non è stata sollevata dalla in Cassazione escluso Parte_1 che essa possa essere esaminata in sede di rinvio”.
12.La censura fondata sull'esistenza del vizio revocatorio di cui al n. 5) dell'art. 395 c.p.c.
(giudicato amministrativo esterno) è inammissibile perché nella sentenza revocanda la medesima questione del giudicato ha formato oggetto di specifico esame e di specifico punto di decisione (di rigetto).
13.L'impugnazione va, in definitiva, integralmente respinta.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo considerando il valore indeterminabile medio. Spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'impugnante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnativa, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA definitivamente pronunziando, ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1-respinge l'impugnazione;
2-condanna la parte attrice in revocazione alle spese del presente grado di giudizio liquidate in euro 12.156,00 per compensi professionali oltre magg. spese forfett., cap e iva come per legge, spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3-ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'impugnante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 8 luglio 2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere relatore
Dott. Cesare Marziali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile per revocazione (art. 395 cpc) iscritta al n. 19/2025RG vertente tra
, cod. fisc. e partita IVA n. Parte_1
, con sede in Roma alla via Collatina n. 95, in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore , rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Camiciola del Foro di Parte_1
Macerata, cod. fisc. n. pec: per C.F._1 Email_1 comunicazioni e notifiche;
-parte attrice in revocazione e
, nato ad [...], il [...], (C.F.: Controparte_1
), e residente a[...], rappresentato e difeso dall' C.F._2 avv. Maurizio Discepolo (pec: fax: 071/54914, Email_2
C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in C.F._3
Ancona, via Matteotti n. 99;
-parte convenuta in revocazione
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
Si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti nel provvedimento gravato e come risultanti dagli atti difensivi di parte.
2.Il primo motivo di revocazione è così articolato:
“1) Art. 395 n.4.
La Corte con la sua sentenza compie un errore di fatto ove attribuisce all'area Francolini una previsione urbanistica diversa rispetto alla zona B prevista dal PRG.
E sulla base di tale errore macroscopico, applica al lotto ed al fabbricato la Parte_1 qualificazione di zona C e le relative normative.
Tale errore poi ha falsato la decisione, stante che le norme sulle distanze hanno la loro regolamentazione nelle norme fonte ex DM 1444/68 art. 9, poi recepita dal Ret Regionale del 1989
e poi dal con il proprio regolamento edilizio tipo del 25/07/00, che ha recepito Controparte_2 quello regionale (14/09/89). (…)
Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è positivamente stabilita.
Di fronte all'errore di fatto sulla qualificazione della zona, pacificamente qualificata come zona B, questa Corte ha ritenuto poi di prevedere che lo stesso DM 1444/68 ed il conseguente Ret, non andassero applicati.
Questa Corte di fatto ha seguito su indicazione del CTU le norme generali del Ret (art. 13) e non si
è accorta che l'art. 61 Ret prevedeva la norma specifica secondo le zone A-B-C. Nel contempo ha addirittura negato l'applicazione del Ret.
3.Il secondo motivo di revocazione è così articolato:
“2) Contrarietà della sentenza n. 1754/24 alla sentenza del CDS emessa nel giudizio 1949/2008
Reg. Ric. – 03543/2013 Reg. avente tra le parti autorità di cosa giudicata.
Come è noto, questa vertenza ha seguito un percorso con un doppio binario:
Giudice amministrativo – giudice ordinario. Davanti al Giudice amministrativo si è svolta la vertenza prima avanti al Tar Marche, definita con sentenza n.1895/07 e poi a seguito di appello è stata emessa la sentenza del CDS -1949/2008 Reg.
Ric. – 03543/2013 del 14/05/13 che così ha statuito: (…)
Tale sentenza è stata emessa tra la ed il Sig. , sono trascorsi 12 Parte_1 Controparte_1 anni dalla pubblicazione ed è passata in giudicato, ed alla stessa trova applicazione quanto previsto dall'art. 2909 cc”.
4.Il terzo motivo di revocazione è così articolato:
“3)Ulteriore errore di fatto va individuato nella parte della motivazione della sentenza ove la Corte afferma senza ombra di dubbio che la strada antistante la proprietà è una strada privata CP_1
e non una via pubblica.
Peccato che sul punto la Corte compia ancora una volta un errore di fatto.
La strada antistante la proprietà è via Aso, appartiene al Comune di Ancona, è una via CP_1 pubblica ed è delimitata da cartello che riporta il nome della via”.
5.Il quarto motivo di revocazione è così articolato:
“4) Ulteriore errore di fatto è ove la sentenza riporta in motivazione che sarebbe pacifico che la quota del piano seminterrato cd di valle del fabbricato era allo stesso livello del piano Parte_1 asfaltato in cui abita l'appellante e quindi la quota del solaio del I piano risulta più elevata.
Ciò sarebbe provato da foto. Purtroppo, tali foto sono contrarie alle foto reali dei luoghi ove senza ombra di dubbio si può notare la differenza di quota del fabbricato e del fabbricato CP_1
a quota più bassa, secondo lo stato originario”. Parte_1
6.Osserva la Corte che l'errore di fatto quale vizio revocatorio è il travisamento delle risultanze processuali dovuto a mera svista, e non è ravvisabile quando si lamenti una errata individuazione/applicazione/interpretazione di norme di diritto, una erronea valutazione delle risultanze processuali o un'anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio ovvero quando una specifica questione sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita. È pertanto inammissibile la domanda di revocazione con la quale si faccia valere l'erroneo apprezzamento delle risultanze del fatto stesso.
L'errore revocatorio è infatti un errore di fatto che determina, come sua conseguenza, un errore di giudizio e non deve essere confuso con quello che coinvolge l'attività valutativa del giudice, costituendo esso il peculiare mezzo previsto dal legislatore per eliminare l'ostacolo materiale che si frappone tra la realtà del processo e la percezione che di essa ha avuto il giudicante, proprio a causa della svista o dell'abbaglio dei sensi.
L'errore di fatto revocatorio, pertanto, è configurabile nell'attività preliminare del giudice di lettura e di percezione degli atti acquisiti al giudizio, quanto alla loro esistenza ed al significato letterale, senza coinvolgere la successiva attività di valutazione ai fini della formazione del convincimento, che concerne la risoluzione della controversia sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita, il quale può dar luogo, se mai, ad un errore di giudizio, non censurabile tramite la revocazione, che altrimenti si trasformerebbe in un ulteriore grado di giudizio.
7.Si richiamano:
• Cass. n. 30344/2024: “2.1 Quanto al dedotto "travisamento della prova", a dirimere il conflitto insorto nella giurisprudenza di questa Corte sulla questione se possa dedursi in sede di legittimità, per il tramite del numero 4 dell'articolo 360 c.p.c., la violazione dell'articolo 115 c.p.c. determinata per essere il giudice del merito incorso nel c.d.
"travisamento della prova", le Sezioni Unite, sulle ordinanze interlocutorie 27/04/2023, n.
11111 di questa sezione, nonché 29/03/2023, n. 8895 della Sezione lavoro e n. 15593 del
2023 della Sezione Tributaria, ad esito di una perspicua rivisitazione della materia, con sentenza Cass., Sez. Un., 5/03/2024, n. 5792 hanno enunciato il seguente principio di diritto: "Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall'articolo 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell'articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale" (così al punto 10.17 della motivazione).
2.2 Con la pronuncia questione, le Sezioni Unite hanno aderito all'orientamento "rigoroso" (in particolare, dell'ordinanza interlocutoria Cass., n. 8895/2023) secondo il quale, tra errore percettivo (revocatorio) ed errore valutativo (o di giudizio) tertium non datur: in sostanza, secondo le Sezioni Unite, è possibile denunziare in sede di legittimità (ai sensi dell'art. 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale) l'errore in cui sia incorso il giudice di merito quando, trattandosi di "fatto probatorio" controverso tra le parti, abbia supposto un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita. Per "fatto probatorio" si intende non già il fatto storico che per mezzo dell'istruzione probatoria deve accertarsi, bensì l'oggetto della percezione del giudice (il documento, la foto, la dichiarazione, l'indizio etc.). Quando, invece, il giudice sia incorso in una svista sul "fatto probatorio" in sé, ed esso non era controverso tra le parti, la sentenza è impugnabile, in concorso dei presupposti richiesti, con revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. "Sicché, l'affermazione secondo cui, se l'errore è frutto di un'omessa percezione del fatto, essa è censurabile ex articolo 360, n. 5, c.p.c., se si riferisca a fatti sostanziali, ovvero ex articolo 360, n. 4, c.p.c., ove si tratti di omesso esame di fatti processuali (v. in tali termini le già richiamate Cass.,
26 maggio 2021, n. 14610; Cass. 21 luglio 2010, n. 17110), va estesa al caso in cui il giudice di merito abbia supposto un non-fatto, un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, con la finale precisazione che un simile errore, che si è detto essere commissivo, è pur sempre omissivo dall'angolo visuale del risultato che determina nel giudizio. Pare residuare soltanto l'ipotesi che l'errore revocatorio sia commesso dal giudice di primo grado, il soccombente lo denunci con l'appello ed il giudice d'appello rigetti l'impugnazione: anche in questo caso, a fronte della supposizione di un non-fatto, l'applicazione della regola appena riassunta non è esclusa dall'operatività dell'articolo 360, quarto comma, c.p.c., che richiede pur sempre un'effettiva cognizione in fatto, che nella specie, per le ragioni testé evidenziate, manca"
(così al punto 10.15 della motivazione).
2.3 Alla stregua di tale autorevole pronunciamento, il motivo in esame è inammissibile, in quanto fa difetto, come si ricava dall'esposizione che precede, qualsiasi errore valutativo dei giudici di merito, ed in particolare della Corte territoriale, non avendo né il Tribunale né la Corte territoriale supposto un non-fatto (e cioè un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa), oppure l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita”;
• Cas. n. 28327/24: “In base a quanto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 5792 del 2024, il travisamento del contenuto oggettivo della prova ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio e, soprattutto, trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale”.
8.Alla luce di tali chiare e consolidate coordinate ermeneutiche, è evidente l'insussistenza dei vizi revocatori lamentati dalla parte attrice ai sensi dell'art. 395, n. 4 c.p.c.:
• il primo errore denunziato si sostanzia nella individuazione, interpretazione, applicazione di norme giuridiche nella determinazione delle distanze tra costruzioni e rientra, all'evidenza, nel campo dell'errore di diritto;
non può configurarsi quindi un vizio revocatorio in quanto l'errore non ha ad oggetto elementi di fatto ma elementi normativi (cfr. Cass. n.
17847/2016);
• il terzo errore denunziato si sostanzia nella contestazione della natura privata della strada antistante la proprietà (espressamente accertata dalla Corte) asserendone la natura CP_1 di via pubblica;
non può configurarsi quindi un errore revocatorio nell'accertamento del
Collegio sulla natura della strada trattandosi di un errore che non cade su elementi di fatto ma sulla qualificazione giuridica del fatto conseguente ai rilievi del Ctu ing. ed alle Per_1 valutazioni ed all'accertamento collegiale della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio;
• il quarto errore denunziato si sostanzia nella contestazione dell'accertamento delle quote dei fabbricati compiuta dalla Corte anche sulla base di foto;
non può configurarsi quindi un errore revocatorio perché, secondo l'art. 395 n. 4 c.p.c., tale è soltanto l'errore che, derivando da una falsa percezione della realtà, abbia indotto il giudice a ritenere l'esistenza di un fatto escluso in maniera inequivocabile dagli atti e documenti di causa ovvero l'inesistenza di esso che, invece, dagli stessi atti e documenti risulta positivamente accertato;
esula, quindi, dall'ambito della revocazione il denunziato errore della Corte attinente alla valutazione delle risultanze documentali/di fatto della causa (che è errore di giudizio) e segnatamente quella derivante dalla valutazione di foto prodotte in giudizio
(cfr. Cassazione civile , sez. II , 27/04/1982 , n. 2614).
9.In tutte e tre le censure non è dedotto un errore di fatto revocatorio ma:
• un errore di diritto nell'interpretazione di norme,
• degli errori nella valutazione di fatti probatori (che hanno costituito altrettanti punti controversi sui quali la sentenza ebbe a pronunciare) in cui il dedotto travisamento riflette la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti.
Si tratta in definitiva di vizi denunziabili in Cassazione per errore di diritto oppure ex art. 360, nn. 4
e 5, c.p.c. a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale.
Le censure vanno dichiarate inammissibili.
10.Va infine esaminato il secondo motivo di revocazione con cui è dedotta la contrarietà della sentenza n. 1754/24 alla sentenza del Consiglio di Stato emessa nel giudizio 1949/2008 Reg. Ric. –
03543/2013 Reg. che, secondo l'attrice, avrebbe tra le parti autorità di cosa giudicata.
Il motivo è inammissibile.
11.Nella sentenza definitiva qui impugnata n. 1754/2024, la Corte ha ritenuto che:
“non possono essere esaminate le questioni già decise con la sentenza non definitiva che la parte appellata ha inammissibilmente riproposto nella presente fase nonostante l'evidente preclusione processuale”.
Il richiamo è a quella parte della sentenza non definitiva, resa nel presente procedimento, in cui la
Corte ha così statuito:
“2. Ritiene il Collegio che vadano immediatamente esaminate e disattese le preliminari eccezioni con cui la deduce: (a) l'inammissibilità della tutela possessoria, Parte_1 (b) l'esistenza di un giudicato amministrativo, (…)
L' eccezione di cui al punto sub (b) che precede va respinta applicando i principi di cui a
Cassazione Civile, sez. III, 10.12.2019, n. 32132: “Il principio processuale della rilevabilità del giudicato (sia interno che esterno) in ogni stato e grado del giudizio, deve essere coordinato con i principi, parimenti processuali, che disciplinano il giudizio di rinvio e, segnatamente, con la prospettata efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio, che riguarda non solo le questioni dedotte dalle parti o rilevate d' ufficio dal giudice – nel giudizio di legittimità – ma anche le questioni che costituiscano il necessario presupposto della sentenza, ancorché non siano state dedotte o rilevate in quel giudizio. Deriva da quanto precede, pertanto, che il giudice di rinvio non può prendere in esame neanche la questione concernente l'esistenza di un giudicato esterno o
(come nella specie) interno, ove l' esistenza dello stesso giudicato – pur potendo essere allegata o rilevata – risulti tuttavia esclusa, quantomeno implicitamente dalla sentenza di cassazione con rinvio”.
Poiché la questione del giudicato non è stata sollevata dalla in Cassazione escluso Parte_1 che essa possa essere esaminata in sede di rinvio”.
12.La censura fondata sull'esistenza del vizio revocatorio di cui al n. 5) dell'art. 395 c.p.c.
(giudicato amministrativo esterno) è inammissibile perché nella sentenza revocanda la medesima questione del giudicato ha formato oggetto di specifico esame e di specifico punto di decisione (di rigetto).
13.L'impugnazione va, in definitiva, integralmente respinta.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo considerando il valore indeterminabile medio. Spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'impugnante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnativa, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA definitivamente pronunziando, ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1-respinge l'impugnazione;
2-condanna la parte attrice in revocazione alle spese del presente grado di giudizio liquidate in euro 12.156,00 per compensi professionali oltre magg. spese forfett., cap e iva come per legge, spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3-ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'impugnante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 8 luglio 2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini