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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 22/01/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 22/01/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8266 - 2023 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Caterina Di Biase Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo obbligatorio (art. 445-bis, comma 6,
c.p.c.)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29.9.2023, – a seguito dell'espletamento Parte_1 dell'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario sotteso alla fruizione della pensione d'inabilità (art. 12 L. n. 118/71) e dell'assegnazione del termine per manifestare eventuale dissenso – adiva l'intestato Tribunale, contestando le conclusioni rassegnate dal dott. , quale C.T.U. nominato nella pregressa fase di A.T.P.O., e deducendo, in Persona_1
particolare, che il predetto ausiliario aveva immotivatamente sottostimato le pur gravi infermità da cui egli era affetto, omettendo, altresì, di valutare la più recente documentazione sanitaria prodotta in corso di causa.
Sulla scorta di quanto esposto, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “-accertare e dichiarare che il sig è affetto da patologie che che lo rendono Parte_1
permanentemente inabile nella misura pari al 100%; - per l'effetto dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della pensione di inabilità civile dall' art. 12 L.118/71, a far data dalla domanda amministrativa o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia”.
L' convenuto resisteva alla domanda, invocandone il rigetto. CP_2
Disposta la rinnovazione delle operazioni peritali, per il tramite di altro ausiliario, all'esito dell'udienza del 22.1.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa
è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è fondato e va accolto, sulla scorta delle ragioni di seguito esposte.
2.1. Va opportunamente premesso che il giudizio previsto dall'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., che nasce all'esito del dissenso dalle conclusioni del C.T.U., si pone sotto il profilo sanitario in funzione essenzialmente impugnatoria dell'accertamento da questo compiuto (Cass. n.
12332 del 2015).
E difatti, viene espressamente richiesto, a pena di inammissibilità, che il ricorrente specifichi
“i motivi della contestazione” e, quindi, muova al primo elaborato rilievi specifici ed argomentati, atti ad infirmarne le conclusioni (così, tra le altre, Cass. n. 7160/2017).
2.2. Nella specie, le contestazioni sollevate dalla parte ricorrente – oltre che sufficientemente specifiche ed argomentate – s'appalesano, altresì, meritevoli di condivisione.
Ed invero, il C.T.U. nominato nel procedimento per A.T.P.O., espletata la visita peritale e scrutinata la documentazione sanitaria versata in atti, aveva diagnosticato, in capo a Pt_1
, plurime infermità, quantificando il relativo grado d'inabilità in misura pari al 79%
[...]
(cfr., in tal senso, la relazione depositata in data 24.7.2023, a firma del dott. ). Persona_1
2.3. Sennonchè, il C.T.U. officiato nel presente giudizio, rivalutando il complessivo quadro clinico del ricorrente ed opportunamente valorizzando le infermità dell'apparato cardiaco, ha svolto le seguenti considerazioni medico-legali: “Il sig. è un maschio di Parte_1
64 aa., affetto da pluripatologie certe, attualmente a prognosi sfavorevole e ad andamento progressivo. Domina il quadro la malattia bradicardizzante del ritmo cardiaco, accertata già nel 1986 quando il p.te aveva 26 anni. Non si hanno documenti cardiologici dell'epoca per cercare di capire l'ipotesi etiologica sospettata alla base della malattia (malattia genetica, sclero-fibrosi, intossicazione). La malattia interessa il giunto A-V (atrio-ventricolare) intracardiaco che riceve lo stimolo elettrogenetico dal nodo seno-atriale (segnapassi naturale dominante) attraverso le vie internodali atriali. Nel nodo AV lo stimolo subisce un rallentamento prima di essere avviato attraverso il fascio di HIS alla stimolazione del ventricolo destro e sinistro per imporre in modalità ordinata (sincrona) la contrazione dei 2 ventricoli, pompe prementi per l'espulsione del sangue verso l'aorta (grande circolazione) e
2 l'arteria polmonare (piccola circolazione). Nel corso degli anni successivi all'impianto si devono essere create le condizioni per la sostituzione del primo pace-maker (monocamerale) con un pace-maker bicamerale, più moderno, con funzioni più aderenti alle necessità del malato. Purtroppo, nell'operazione di estrazione del vecchio PMk ed impianto del nuovo stimolatore cardiaco si deve essere acclarato che i vecchi elettrocateteri non erano agevolmente estraibili (ipotizzo per sclerocalcificazione nel lume delle vene claveare e ascellare di sinistra). Due anni dopo si è verificata una complicanza della presenza dei residui degli elettrocateri di sinistra: una estesa trombosi del tronco brachio-cefalico, della vena giugulare ed ascellare di sinistra. Curata la fase acuta con successo, il P.te assume un farmaco anticoagulante in regime di continuità per evitare il ripetersi del grave evento. La leuco-encefalopatia multinfartuale, ischemico-cronica, è strettamente connessa con la patologia bradicardizzante cardiaca e della trombosi venosa a carico del tronco brachio- cefalico, della giugulare, dell'ascellare di sinistra. L'enfisema polmonare parasettale bilaterale va collegato al tabagismo pregresso. La dislipidemia mista è in parte genetica ed in parte epigenetica (alimentare). Accessori ma presenti i disturbi al rachide cervicale e alla spalla destra. In conclusione al P.do (che era un camionista) va riconosciuta allo stato una invalidità totale, irreversibile, del 100% perché lo stato di portatore di pace-maker deve essere considerato una lesione permanente in quanto costituisce per il suo portatore un vero handicap. Nel caso specifico, poi, la medicazione con questo presidio elettronico con batteria al litio è stato segnato da complicanza grave con pericolo di vita. E' inabile dal 09 maggio
2022, epoca di presentazione della domanda di inabilità, perché sin da quella data erano ben espresse le patologie oggi riscontrate con la loro complessità terminale e la loro irreversibilità” (cfr., pagg.
5-6 della relazione depositata in data 7.8.2024, a firma del dott.
). Persona_2
L'ausiliario ha, poi, specificato – nella relazione integrativa depositata in data 20.12.2024 – i codici applicati, quali previsti dalla tabella approvata con D.M. del 5 febbraio 1992 (che, com'è noto, integra la norma primaria, vincolando il Giudice in sede di valutazione dei presupposti per il riconoscimento dell'invalidità civile: cfr., ex plurimis, Cass. Sez. Lav. n.
23825/2018), ribadendo il giudizio espresso in ordine alla totale incapacità lavorativa del ricorrente.
2.4. Orbene, siffatte conclusioni, aderenti al complessivo quadro clinico dell'assistibile ed immuni da vizi logici e di metodo, possono essere condivise e poste a fondamento della presente decisione, anche perché non investite da osservazioni critiche di sorta.
3 Accertata, pertanto, la sussistenza del requisito sanitario, il ricorso va accolto, senza che possa, tuttavia, emettersi una statuizione dichiarativa del diritto alla prestazione, condividendosi in proposito l'orientamento di legittimità secondo cui “In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto
l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (Cass. Sez. Lav. n. 17787/2020). CP_
3. Le spese di lite (comprese quelle della fase di A.T.P.O.) seguono la soccombenza dell'
e si liquidano secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, con distrazione in favore dell'Avv. Caterina Di Biase, per dichiarato anticipo ex art. 93 c.p.c.
Le spese di C.T.U. – liquidate con separati decreti emessi in data odierna – vengono poste definitivamente a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8266/2023 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che è in possesso del requisito Parte_1 sanitario utile per l'erogazione della pensione d'inabilità (art. 12 L. n. 118/71), a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (9.5.2022);
CP_ b) condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate complessivamente in euro
3.865,00, di cui euro 1.170,00 per la fase di A.T.P.O., oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Caterina Di Biase;
CP_ c) pone le spese di C.T.U. – liquidate con separati decreti – definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza del 22/01/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 22/01/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8266 - 2023 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Caterina Di Biase Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo obbligatorio (art. 445-bis, comma 6,
c.p.c.)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29.9.2023, – a seguito dell'espletamento Parte_1 dell'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario sotteso alla fruizione della pensione d'inabilità (art. 12 L. n. 118/71) e dell'assegnazione del termine per manifestare eventuale dissenso – adiva l'intestato Tribunale, contestando le conclusioni rassegnate dal dott. , quale C.T.U. nominato nella pregressa fase di A.T.P.O., e deducendo, in Persona_1
particolare, che il predetto ausiliario aveva immotivatamente sottostimato le pur gravi infermità da cui egli era affetto, omettendo, altresì, di valutare la più recente documentazione sanitaria prodotta in corso di causa.
Sulla scorta di quanto esposto, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “-accertare e dichiarare che il sig è affetto da patologie che che lo rendono Parte_1
permanentemente inabile nella misura pari al 100%; - per l'effetto dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della pensione di inabilità civile dall' art. 12 L.118/71, a far data dalla domanda amministrativa o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia”.
L' convenuto resisteva alla domanda, invocandone il rigetto. CP_2
Disposta la rinnovazione delle operazioni peritali, per il tramite di altro ausiliario, all'esito dell'udienza del 22.1.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa
è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è fondato e va accolto, sulla scorta delle ragioni di seguito esposte.
2.1. Va opportunamente premesso che il giudizio previsto dall'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., che nasce all'esito del dissenso dalle conclusioni del C.T.U., si pone sotto il profilo sanitario in funzione essenzialmente impugnatoria dell'accertamento da questo compiuto (Cass. n.
12332 del 2015).
E difatti, viene espressamente richiesto, a pena di inammissibilità, che il ricorrente specifichi
“i motivi della contestazione” e, quindi, muova al primo elaborato rilievi specifici ed argomentati, atti ad infirmarne le conclusioni (così, tra le altre, Cass. n. 7160/2017).
2.2. Nella specie, le contestazioni sollevate dalla parte ricorrente – oltre che sufficientemente specifiche ed argomentate – s'appalesano, altresì, meritevoli di condivisione.
Ed invero, il C.T.U. nominato nel procedimento per A.T.P.O., espletata la visita peritale e scrutinata la documentazione sanitaria versata in atti, aveva diagnosticato, in capo a Pt_1
, plurime infermità, quantificando il relativo grado d'inabilità in misura pari al 79%
[...]
(cfr., in tal senso, la relazione depositata in data 24.7.2023, a firma del dott. ). Persona_1
2.3. Sennonchè, il C.T.U. officiato nel presente giudizio, rivalutando il complessivo quadro clinico del ricorrente ed opportunamente valorizzando le infermità dell'apparato cardiaco, ha svolto le seguenti considerazioni medico-legali: “Il sig. è un maschio di Parte_1
64 aa., affetto da pluripatologie certe, attualmente a prognosi sfavorevole e ad andamento progressivo. Domina il quadro la malattia bradicardizzante del ritmo cardiaco, accertata già nel 1986 quando il p.te aveva 26 anni. Non si hanno documenti cardiologici dell'epoca per cercare di capire l'ipotesi etiologica sospettata alla base della malattia (malattia genetica, sclero-fibrosi, intossicazione). La malattia interessa il giunto A-V (atrio-ventricolare) intracardiaco che riceve lo stimolo elettrogenetico dal nodo seno-atriale (segnapassi naturale dominante) attraverso le vie internodali atriali. Nel nodo AV lo stimolo subisce un rallentamento prima di essere avviato attraverso il fascio di HIS alla stimolazione del ventricolo destro e sinistro per imporre in modalità ordinata (sincrona) la contrazione dei 2 ventricoli, pompe prementi per l'espulsione del sangue verso l'aorta (grande circolazione) e
2 l'arteria polmonare (piccola circolazione). Nel corso degli anni successivi all'impianto si devono essere create le condizioni per la sostituzione del primo pace-maker (monocamerale) con un pace-maker bicamerale, più moderno, con funzioni più aderenti alle necessità del malato. Purtroppo, nell'operazione di estrazione del vecchio PMk ed impianto del nuovo stimolatore cardiaco si deve essere acclarato che i vecchi elettrocateteri non erano agevolmente estraibili (ipotizzo per sclerocalcificazione nel lume delle vene claveare e ascellare di sinistra). Due anni dopo si è verificata una complicanza della presenza dei residui degli elettrocateri di sinistra: una estesa trombosi del tronco brachio-cefalico, della vena giugulare ed ascellare di sinistra. Curata la fase acuta con successo, il P.te assume un farmaco anticoagulante in regime di continuità per evitare il ripetersi del grave evento. La leuco-encefalopatia multinfartuale, ischemico-cronica, è strettamente connessa con la patologia bradicardizzante cardiaca e della trombosi venosa a carico del tronco brachio- cefalico, della giugulare, dell'ascellare di sinistra. L'enfisema polmonare parasettale bilaterale va collegato al tabagismo pregresso. La dislipidemia mista è in parte genetica ed in parte epigenetica (alimentare). Accessori ma presenti i disturbi al rachide cervicale e alla spalla destra. In conclusione al P.do (che era un camionista) va riconosciuta allo stato una invalidità totale, irreversibile, del 100% perché lo stato di portatore di pace-maker deve essere considerato una lesione permanente in quanto costituisce per il suo portatore un vero handicap. Nel caso specifico, poi, la medicazione con questo presidio elettronico con batteria al litio è stato segnato da complicanza grave con pericolo di vita. E' inabile dal 09 maggio
2022, epoca di presentazione della domanda di inabilità, perché sin da quella data erano ben espresse le patologie oggi riscontrate con la loro complessità terminale e la loro irreversibilità” (cfr., pagg.
5-6 della relazione depositata in data 7.8.2024, a firma del dott.
). Persona_2
L'ausiliario ha, poi, specificato – nella relazione integrativa depositata in data 20.12.2024 – i codici applicati, quali previsti dalla tabella approvata con D.M. del 5 febbraio 1992 (che, com'è noto, integra la norma primaria, vincolando il Giudice in sede di valutazione dei presupposti per il riconoscimento dell'invalidità civile: cfr., ex plurimis, Cass. Sez. Lav. n.
23825/2018), ribadendo il giudizio espresso in ordine alla totale incapacità lavorativa del ricorrente.
2.4. Orbene, siffatte conclusioni, aderenti al complessivo quadro clinico dell'assistibile ed immuni da vizi logici e di metodo, possono essere condivise e poste a fondamento della presente decisione, anche perché non investite da osservazioni critiche di sorta.
3 Accertata, pertanto, la sussistenza del requisito sanitario, il ricorso va accolto, senza che possa, tuttavia, emettersi una statuizione dichiarativa del diritto alla prestazione, condividendosi in proposito l'orientamento di legittimità secondo cui “In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto
l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (Cass. Sez. Lav. n. 17787/2020). CP_
3. Le spese di lite (comprese quelle della fase di A.T.P.O.) seguono la soccombenza dell'
e si liquidano secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, con distrazione in favore dell'Avv. Caterina Di Biase, per dichiarato anticipo ex art. 93 c.p.c.
Le spese di C.T.U. – liquidate con separati decreti emessi in data odierna – vengono poste definitivamente a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8266/2023 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che è in possesso del requisito Parte_1 sanitario utile per l'erogazione della pensione d'inabilità (art. 12 L. n. 118/71), a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (9.5.2022);
CP_ b) condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate complessivamente in euro
3.865,00, di cui euro 1.170,00 per la fase di A.T.P.O., oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Caterina Di Biase;
CP_ c) pone le spese di C.T.U. – liquidate con separati decreti – definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza del 22/01/2025
Il Giudice
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