Articolo 17 della Legge 29 gennaio 1986, n. 23
Articolo 16Articolo 18
Versione
27 febbraio 1986
Art. 17. Revisione dei contingenti dei profili professionali

Ferma restando la dotazione organica complessiva di ciascuna qualifica funzionale, i contingenti dei profili professionali, nell'ambito delle singole qualifiche, possono essere modificati con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali del comparto maggiormente rappresentative sul piano nazionale, su motivata richiesta del consiglio di amministrazione delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria in relazione ai fabbisogni funzionali delle amministrazioni universitarie.
Entrata in vigore il 27 febbraio 1986