Sentenza 2 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 02/02/2001, n. 1481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1481 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2001 |
Testo completo
BBLICA ITALI0 1481/0 1 DIRITTI IN NOME PO LO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Proced monto SEZIONE SECONDA CIVILE evee- nessuno -Fermin Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE Presidente R.G.N. 19460/98 Cron.3182 Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Consigliere Rep. 489 Dott. Olindo SCHETTINO - Rel. Consigliere Dott. Carlo CIOFFI Consigliere Ud. 25/10/00 - Dott. Giovanni SETTIMJ - Consigliere - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE S EN TENZA dal Sig. per diritti L. 3002 sul ricorso proposto da: 4 EER 2001 4L CANCELLIERE RE NA MA VED AN, AN PP, AN LU, AN SA, AN MA TERESA, elettivamente domiciliati in ROMA PZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato ELIA G, difesi dall'avvocato PACIFICI ANGELO, giusta delega in atti;
ricorrenti CG408231
contro
ZI AC, ZI TE, elettivamente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE domiciliati in ROMA VIA G B MORGAGNI 2/A, presso lo Rilasciata copia legale 2000 studio dell'avvocato SEGARELLI UMBERTO, che li difende al Sig. ELIA per diritti L. 36000+3 1724 unitamente all'avvocato ROSSI MASSIMO, giusta delega .' 20 MAR. 2001 - + IL CANCELLIERE -1- in atti;
controricorrenti avverso la sentenza n. 289/98 del Tribunale di TERNI, depositata il 26/08/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/00 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del primo motivo, assorbito il secondo motivo del ricorso. -2- R.G.N.19460/98 Oggetto: Procedimento civile-riassunzione-termine. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 25-3-1996, il pretore di Amelia, rigettata l'eccezione di estinzione del processo per tardiva riassunzione dello stesso, dopo la dichiarazione di interruzione ex art.301 c.p.c. per dell'Avv. Pernazza, procuratore dei decesso NN ST e NN PL, convenuti accoglieva il ricorso per denuncia di nuova opera proposto da DI MA, in proprio e per conto dei figli minori, e, per l'effetto, condannava i predetti NN ST e PL ad eliminare mediante demolizione о arretramento la base ed il magrone di fondazione del muro di contenimento in corso di costruzione sul confine tra le rispettive proprietà ed a compiere altre attività consequenziali, oltre al pagamento delle spese del giudizio ai ricorrenti. Atty Appellata la sentenza dai soccombenti, che riproponevano preliminarmente l'eccezione di estinzione del processo e criticavano, nel merito, decisione, il tribunale di la fondatezza della 2 Terni, con sentenza depositata il 26-8-1998, senza entrare nel merito della causa, ha accolto l'appello e, in riforma della impugnata sentenza, ha dichiarato estinto il giudizio di primo grado, compensando tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio. Il giudice di appello ha basato la decisione sulle seguenti argomentazioni: il mandato conferito da NN ST e NN PL in calce alla comparsa di costituzione e risposta così formulato Deleghiamo a rappresentarci l'Avv. Santin Bergamini eleggendo domicilio presso di lui in Amelia, Via Roma, e a difenderci l'Avv. Giovambattista Pernazza di Roma>. In detto mandato viene, quindi, chiaramente scisso il potere di rappresentanza con la contestuale elezione di domicilio, così come conferito all'Avv. Bergamini, dal potere di difesa riguardante la vera e propria procura alle liti, conferito, invece, all'Avv. Pernazza;
ne discende che, non essendo stato conferito, nel caso di specie, il potere di difesa ad entrambi i legali, ma soltanto all'Avv. Pernazza, il decesso dello stesso ha determinato incontestabilmente l'interruzione del 3 processo ex art.301 c.p.c, che legittimamente è stata dichiarata dal pretore. E, poiché il ricorso per la riassunzione è stato depositato 1'11-10-1993, cioè oltre il termine di cui all'art.305 c.p.c., decorrente dall'8-11-1993, data di interruzione del processo, ne è derivato che questo si è estinto. Ricorrono per la cassazione della sentenza DI AN AR ved. CI, CI IL, CI LU, CI AR RE e CI ND, deducendo due motivi di gravame;
resistono con controricorso IN ST e IN PL. MOTIVI DELLA DECISIONE Denunciano i ricorrenti: 1) Violazione e falsa Applicazione degli artt. 82, 83, 84 e 301, 305 c.p.c., ed omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., per avere, il tribunale di Terni, fraintendendo le suindicate estinto il norme di legge, dichiarato procedimento di primo grado, sull'erroneo presupposto interruzione del dell'intervenuta 4 processo per morte del procuratore dei convenuti e per la tardiva riassunzione, laddove, essendo stata conferita dai predetti convenuti procura a due legali, entrambi costituitisi in giudizio, e ciò a prescindere dalle espressioni adoperate nella formulazione letterale del mandato, il decesso di uno dei due - nel caso, dell'Avv. Pernazza - non aveva determinato affatto l'interruzione del parti non eranoprocesso, a motivo che le rimaste prive di difensore. 2) Violazione e falsa applicazione dell'art.305 c.p.c. ed omessa e isufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, in all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., perrelazione avere il tribunale dichiarato l'intervenuta estinzione del giudizio per inosservanza del termine di riassunzione, senza spiegare i motivi della decisione adottata erin particolare, senza indicare i criteri seguiti nel computo dei termini. 5 E' fondato il primo motivo. Si legge nella sentenza impugnata che gli odierni resistenti NN ST ed NN PL, convenuti in giudizio dagli attuali ricorrenti davanti al pretore di Amelia e poi appellanti nel giudizio davanti al tribunale di Terni, si erano costituiti in giudizio, in primo grado, con mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta formulato: Deleghiamo a rappresentarcicosì l'Avv. Santino Bergamini, eleggendo domicilio presso di lui in Amelia, Via Roma, e а difenderci l'Avv. Giovambattista Pernazza di Roma>. Risulta, inoltre, che, deceduto nel corso del giudizio pretorile l'Avv. Pernazza, il processo era stato dichiarato interrotto ai sensi dell'art. 301 c.p.c., venendo quindi riassunto tardivamente dagli attori;
ma l'eccezione di estinzione per tale causa, sollevata dai convenuti NN ST e PL, era stata rigettata, con la sentenza, dal pretore, con la motivazione che l'interruzione del processo era stata erroneamente dichiarata, essendo gli NN rappresentati anche dall'Avv. Santer Bergamini, quale domiciliatario e legale iscritto nell'albo dei procuratori del distretto. Il tribunale di Terni, davanti al quale è stata 6 riproposta l'eccezione di estinzione, ha ritenuto, l'interruzione del processo si era invece, che verificata con il decesso del effettivamente legale, Avv. Pernazza, al quale era stata conferita dagli NN la delega per la difesa>, per cui, essendo stato riassunto il processo, correttamente dichiarato interrotto, oltre il termine di legge, ne era derivata l'estinzione dello stesso a norma dell'art. 305 c.p.c. Tale statuizione del giudice di appello è errata, atteso che, avendo le parti convenute "delegato" a rappresentarle a tutti gli effetti l'Avv. Santino Bergamini, presso il cui studio avevano eletto anche domicilio ed al quale avevano affiancato, per la difesa, l'Avv. Giovambattista Pernazza di Roma, sembra evidente che l'avvenuto decesso di quest'ultimo non le ha private in alcun modo della difesa, intesa nel significato desumibile dagli artt. 82, 83 e 84 c.p.c. A conferma di quanto ora affermato, è il caso di ricordare che, secondo consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, deve ritenersi che, quando il mandato alle liti viene conferito a più difensori, ciascuno di essi, in difetto di un'espressa volontà della parte circa il carattere 7 congiuntivo del mandato medesimo, ha pieni poteri di rappresentanza processuale;
cosicchè la morte di uno di essi non è idonea a determinare l'interruzione del processo, in quanto la pluralità procuratori, ciascuno dotato di poteri didi rappresentanza, impedisce, che, ove si verifichi per un difensore uno degli eventi di cui la parte resti priva di all'art.301 c.p.c. ' con pregiudizio per la rappresentanza processuale, sua possibilità di difesa, e rende quindi inutile l'applicazione degli strumenti processuali predisposti per tale evenienza (sent.n.2052/97; n. 1171/96). E' appena il caso di osservare, ad ogni buon conto, che nella fattispecie l'evento previsto dalla norma Ahry sopra citata si è verificato per il legale al quale, stando all'assunto dei ricorrenti, non sarebbe stata conferita la rappresentanza in giudizio, e, dunque, proprio per tale motivo deve concludersi che l'interruzione del processo non avrebbe dovuto essere dichiarata, essendo la difesa dei convenuti assicurata dall'altro difensore, munito di regolare mandato. Il ricorso va, pertanto, accolto, rimanendo assorbito il secondo motivo. 8 Consegue la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla corte di appello di Perugia.
P.Q.M.
Corte accoglie il primo motivo del ricorso, La dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla corte di appello di Perugia. સફ Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2000 P L r Il presidente 4 Il consigliere est. 0 0 PELLE (Dr.Mario Spadone) (Dr. Olindo Schettino) вработ 60000 310000 IL CANCELLIERE C1 Valexia Neri DI POSITATO IN CANCELL A 02 FEB. 2001 Rom IL CANCELICE 4 1 0 0 7 7 e r i f ( 9