Articolo 2143 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2136Articolo 2143 bis
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9 ottobre 2010
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9 febbraio 2013
Art. 2143. Ufficiali delle forze di completamento del Corpo della Guardia di finanza (( 1. In relazione alla necessita' di disporre di adeguate forze di completamento, con specifico riferimento alle esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero con le attivita' addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero, gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata, su proposta del Comando generale del Corpo della guardia di finanza e previo consenso degli interessati, possono essere richiamati in servizio con il grado e l'anzianita' posseduta ed ammessi ad una ferma non superiore ad un anno, rinnovabile a domanda dell'interessato per non piu' di una volta, al termine della quale sono collocati in congedo.
2. Fermi restando gli ulteriori requisiti prescritti dalla normativa vigente, gli ufficiali inferiori delle forze di completamento del Corpo della guardia di finanza possono partecipare, esclusivamente in relazione ai posti loro riservati ai sensi dell'articolo 2143-bis, comma 1, ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui all' articolo 9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 , sempreche' gli ufficiali interessati non abbiano superato il trentaquattresimo anno di eta'. Al termine dei prescritti corsi formativi i predetti ufficiali sono iscritti in ruolo, con il grado rivestito, dopo l'ultimo dei pari grado in ruolo.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite in relazione alle specifiche esigenze del Corpo della guardia di finanza:
a) le modalita' per l'individuazione delle ferme e della loro eventuale estensione nell'ambito del limite massimo di cui al comma 1;
b) i requisiti fisici e attitudinali richiesti ai fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali chiamati o richiamati in servizio. L'ordinamento del Corpo della guardia di finanza individua gli eventuali specifici requisiti richiesti, anche relativamente alla rispettiva articolazione interna;
c) le procedure da seguirsi, le modalita' per l'individuazione delle professionalita' e del grado conferibile ai sensi dell'articolo 674, gli eventuali ulteriori requisiti, secondo criteri analoghi a quelli individuati dal medesimo articolo 674.
4. Per quanto non espressamente previsto per il Corpo della guardia di finanza, si applicano al medesimo Corpo, in quanto compatibili, le norme sugli ufficiali delle forze di completamento contenute nel presente codice. ))
Entrata in vigore il 9 febbraio 2013
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