Ordinanza cautelare 10 settembre 2020
Ordinanza collegiale 23 giugno 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 16/12/2025, n. 22700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22700 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22700/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05784/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 5784 del 2020, proposto da
- TA PO e RA RN, rappresentate e difese in giudizio dagli avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Salvatore Russo, in Roma, alla via Ottaviano n. 9;
contro
- Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio ope legis dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi n.12;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del bando di cui al Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, n. 510 del 23 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 28.4.2020, con il quale è stata indetta la procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, nella parte in cui, all'art. 2, recante i “requisiti di ammissione”, ha previsto che comma 1:“(…) la partecipazione alla procedura è riservata ai soggetti, anche di ruolo, che, congiuntamente, alla data prevista per la presentazione della domanda, posseggono i seguenti requisiti:
a. tra l'anno scolastico 2008/2009 e l'anno scolastico 2019/2020 hanno svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;
b. hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera a), nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre;
comma 2: Il servizio di cui al comma 1, lettere a) e b), è valido solo se:
a. prestato nelle scuole secondarie statali;
b. prestato nelle forme di cui al comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell'art. 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 6, del Decreto legge”
con conseguente esclusione dalla procedura concorsuale degli insegnanti iscritti nelle graduatorie d'istituto che integrano il requisito dei tre anni di servizio con l'insegnamento prestato presso i centri di istruzione e formazione professionale (in sigla IeFP) accreditati dalla Regioni per garantire in via ordinaria l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.
- del medesimo bando di concorso nella parte in cui, all'art. 3, prescrive che non sono ammesse altre forme di presentazione della candidatura se non utilizzando la procedura informatica POLIS, in quanto tale procedura telematica consente di compilare e inoltrare la domanda di partecipazione al concorso soltanto ai candidati che inseriscono i dati relativi al servizio prestato nelle scuole statali;
- del medesimo bando di concorso nella parte in cui, all'art. 3, comma 6, lettera m, prevede che il candidato debba dichiarare i titoli di servizio il cui possesso è requisito di accesso alla procedura, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) e b) e comma 2;
- del medesimo bando di concorso nella parte in cui, all'art. 3, comma 7, prevede che “Non si tiene conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al corso-concorso e tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 -bis , cod. proc. amm.;
Relatore, all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 dicembre 2025, il Consigliere avv. ED PI;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Le ricorrenti, nella dichiarata qualità di «insegnanti precari iscritti nella terza fascia delle graduatorie d’istituto in possesso del titolo di studio idoneo per l’insegnamento e valido per accedere ai concorsi a cattedre», con ricorso depositato il 20 luglio 2020 sono insorte avverso il decreto in epigrafe, recante la disciplina della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno di cui all’art. 1 decreto-legge 19 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, in legge 20 dicembre 2019, n.159.
1.1. In particolare, hanno contestato la previsione del requisito di partecipazione costituito dall’aver svolto tra l’anno scolastico 2008/2009 e 2019/2020, su classe comune o di sostegno, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, presso istituzioni scolastiche statali, deducendo in diritto motivi specifici in punto di violazione e falsa applicazione di legge ed eccesso di potere.
2. L’Amministrazione intimata è comparsa in lite con atto di stile.
3. All’esito della camera di consiglio svoltasi l’8 settembre 2020, con ordinanza n. 5800/2020, l’incidentale istanza cautelare è stata rigettata per la ritenuta carenza di fumus boni iuris , in quanto «l’esclusione del servizio prestato nei centri di formazione e istruzione professionale non appare irragionevole e discriminatoria, attesa la non omogeneità con l’attività di docenza svolta nei progetti regionali straordinari di recupero della dispersione scolastica».
4. All’udienza smaltimento del 20 giugno 2025, con ordinanza n. 12300/2025, si è disposto un incombente istruttorio a carico dell’intimato Ministero, onde acquisire una relazione amministrativa concernente il ricorso in delibazione, con particolare riguardo agli atti e provvedimenti sopravvenuti dopo il suo deposito e refluenti sulla vicenda di cui è causa, tra cui l’eventuale approvazione delle graduatorie relative alla procedura in contestazione e l’immissione in ruolo dei candidati aventi titolo, nonché ogni altro atto e provvedimento ritenuto utile ai fini del giudizio.
4.1. L’Amministrazione ha adempiuto a quanto innanzi in data 11 agosto 2025.
5. All’udienza smaltimento del 12 dicembre 2025 il Presidente ha dato avviso a verbale, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., della questione, rilevata d’ufficio, dell’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse di interesse. Indi l’affare è transitato in decisione.
6. Il ricorso è improcedibile, alla stregua della motivazione che segue.
6.1. Come si apprende dalla relazione amministrativa acquisita all’esito del disposto incombente istruttorio: «la procedura si è conclusa fin dall’anno 2022, all’esito della pubblicazione, da parte di tutti gli Uffici scolastici regionali tenuti (in via esclusiva alla gestione della procedura per le cdc con immissioni in ruolo previste in base alla ripartizione del contingente autorizzato), delle graduatorie di merito (cfr. procedura straordinaria per immissione in ruolo scuola secondaria - MIM)».
6.1.2. A fronte di ciò, le ricorrenti non hanno dedotto o allegato alcunché, così come non risultano proposti motivi aggiunti avverso tali graduatorie di merito.
6.2. Deve ritenersi dunque inverata, nel caso di specie, la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione del ricorso, in adesione al consolidato indirizzo pretorio secondo cui la mancata impugnazione della graduatoria finale del concorso comporta il venir meno dell’interesse alla decisione del giudizio ( ex multis , con riguardo all’impugnazione del medesimo bando, T.A.R. Lazio, sez. III -bis , 23 giugno 2025, n. 12303 e la giurisprudenza ivi richiamata).
7. Dalle considerazioni che precedono discende la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
8. Sussistono i presupposti, in ragione delle peculiarità della questione e del tenore dell’attività difensiva di parte resistente, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. III -bis , definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara il ricorso improcedibile, nei sensi di cui in motivazione;
- spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, in collegamento da remoto, nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2025, coll'intervento dei magistrati:
TO RU, Presidente
ED PI, Consigliere, Estensore
Pierluigi Tonnara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ED PI | TO RU |
IL SEGRETARIO