CASS
Sentenza 21 settembre 2021
Sentenza 21 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/09/2021, n. 34926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34926 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ST RO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO;
lette le conclusioni del PG LUIGI CUOMO, il quale chiede che la Corte di Cassazione secondo indicazioni dell'ufficio esecuzioni penali richiedente, voglia procedere a correzione dell'errore materiale con gli adempimenti consequenziali. IN FATTO E IN DIRITTO Con ordinanza n. 21985/2021 del 13/04/2021 la 7^ Sezione della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE dichiarava l'inammissibilità del ricorso proposto, fra gli altri, da ST NN n. 1/06/1986 a MILANO, contro la sentenza della CORTE di APPELLO di NAPOLI del 7/02/2020, di condanna per il reato di riciclaggio. Con nota del 1°/06/2021 il PROCURATORE della REPUBBLICA del TRIBUNALE di S.M. CAPUA VETERE ha segnalato che nelle sentenze di merito e nell'ordinanza di questa S.C. l'imputata era stata indicata quale ST AN n. 1/06/1986 a MILANO, mentre dal certificato anagrafico emerge che il prenome è NN. Poiché ciò costituisce un errore materiale, col presente provvedimento ne va effettuata la correzione, disponendo che ove è scritto Penale Sent. Sez. 2 Num. 34926 Anno 2021 Presidente: GALLO DOMENICO Relatore: MANTOVANO ALFREDO Data Udienza: 07/09/2021 ST AN n. 1/06/1986 a MILANO debba leggersi ST NN n. 1/06/1986 a MILANO.
P.Q.M.
Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 21985/2021 del 13/04/2021 della Settima Sezione di questa CORTE nel senso che ove è scritto ST AN debba leggersi ST NN. Manda alla Cancelleria l'annotazione sull'originale. Così deciso il 7/09/2021 Il consigliere estensore Il Presidente LF OV Do enico Gallo
lette le conclusioni del PG LUIGI CUOMO, il quale chiede che la Corte di Cassazione secondo indicazioni dell'ufficio esecuzioni penali richiedente, voglia procedere a correzione dell'errore materiale con gli adempimenti consequenziali. IN FATTO E IN DIRITTO Con ordinanza n. 21985/2021 del 13/04/2021 la 7^ Sezione della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE dichiarava l'inammissibilità del ricorso proposto, fra gli altri, da ST NN n. 1/06/1986 a MILANO, contro la sentenza della CORTE di APPELLO di NAPOLI del 7/02/2020, di condanna per il reato di riciclaggio. Con nota del 1°/06/2021 il PROCURATORE della REPUBBLICA del TRIBUNALE di S.M. CAPUA VETERE ha segnalato che nelle sentenze di merito e nell'ordinanza di questa S.C. l'imputata era stata indicata quale ST AN n. 1/06/1986 a MILANO, mentre dal certificato anagrafico emerge che il prenome è NN. Poiché ciò costituisce un errore materiale, col presente provvedimento ne va effettuata la correzione, disponendo che ove è scritto Penale Sent. Sez. 2 Num. 34926 Anno 2021 Presidente: GALLO DOMENICO Relatore: MANTOVANO ALFREDO Data Udienza: 07/09/2021 ST AN n. 1/06/1986 a MILANO debba leggersi ST NN n. 1/06/1986 a MILANO.
P.Q.M.
Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 21985/2021 del 13/04/2021 della Settima Sezione di questa CORTE nel senso che ove è scritto ST AN debba leggersi ST NN. Manda alla Cancelleria l'annotazione sull'originale. Così deciso il 7/09/2021 Il consigliere estensore Il Presidente LF OV Do enico Gallo