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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 1, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CERVINO FILOMENA EGIDIA, Presidente e Relatore
TEORA VINCENZO, Giudice
LACEDRA DONATO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 252/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC301R200892/2024 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 592/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso. Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso avviso di accertamento n. TC301R200892/2024 per l'anno 2015, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Potenza, notificato in data 21.03.2024, a mezzo del quale l'Ufficio resistente dopo aver presuntivamente attribuito i redditi totali conseguiti illecitamente, pari ad € 593.125.000,00 in parti uguali tra i partecipanti, per un importo pro-capite di 1/20 pari ad € 29.656.250,00, con imposte per € 14.157.394,00, oltre sanzioni ed interessi, per un totale di € 36.126.575,25, propone formale e rituale ricorso Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, eccependo l'infondatezza della pretesa fiscale, dichiarando di aver formulato contestuale richiesta di ammissione al gratuito patrocinio.
La parte ricorrente premette che in data 2.1.2024 l'Ufficio resistente ha notificato uno schema di atto ai sensi dell'art.
6-bis della L. 212/2000, preannunciando l'intenzione di emettere un avviso di accertamento per l'anno 2015 basato sui medesimi presupposti già contestati per l'anno 2014. In data 3.3.2025 ha presentato puntuali e articolate osservazioni chiedendo espressamente di essere sentito personalmente per fornire chiarimenti e documentazione sulla propria posizione. L' Ufficio ha proceduto in data 21.3.2025 alla notifica dell'avviso di accertamento impugnato.
Rappresenta che l'impugnato avviso di accertamento contiene infatti la medesima motivazione già utilizzata per l'anno 2014, basandosi sugli stessi atti del procedimento penale, ovvero “Ordinanza cautelare adottata dal G.I.P del Tribunale di Potenza del 23 marzo 2017; sulla scorta di intercettazioni telefoniche, la P.G. ha quantificato i redditi ritratti dalla gestione illecita degli apparecchi da gioco in euro 593.125.000,00 annui, tenendo conto della disponibilità di n.
2.500 apparecchi da gioco e della possibilità plausibile di un guadagno giornaliero medio a totem di circa euro 650,00". L'Ufficio, senza fornire alcuna motivazione specifica sulla riferibilità dei proventi all'anno 2015 e senza considerare le puntuali osservazioni presentate ha reiterato per tale annualità la stessa pretesa già avanzata per il 2014, attribuendo un reddito di € 29.656.250,00 quale quota di 1/20 del presunto volume d'affari complessivo.
Eccepisce in diritto la nullità ed illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per violazione dell'art.
6- bis della legge 212/2000, violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale e del diritto di essere sentiti.
Deduce che la violazione del contraddittorio assume particolare gravità considerando che: l'accertamento si basa su complesse risultanze penali mai portate a conoscenza del contribuente;
viene contestato un reddito di rilevante entità (€ 29.656.250,00); la ripartizione dei proventi è meramente presuntiva;
le intercettazioni poste a base della quantificazione non sono state nemmeno acquisite dall'Ufficio; Il contribuente ha espressamente richiesto di essere sentito per fornire chiarimenti e documentazione.
Eccepisce l'omessa allegazione dei documenti richiamati nell'impugnato avviso di accertamento – violazione dell'art. 52 comma 2 bis d.p.r. n. 131/1986 e dell'art. 7 della legge n. 212/2000 (statuto del contribuente), carenza di motivazione dell'atto impugnato.
Eccepisce la nullità dell'avviso di accertamento per motivazione fondata su atti mai acquisiti e, dunque, mai autonomamente valutati dall'Agenzia delle Entrate - violazione dell'art. 7 comma 5-bis d.lgs. 546/1992. Rileva che tale principio risulta ulteriormente rafforzato dal nuovo art. 7 comma 5-bis del D.Lgs. 546/1992, che impone all'Amministrazione di provare in giudizio le violazioni contestate.
Eccepisce l'illegittimità ed infondatezza nel merito dell'avviso di accertamento impugnato per difetto della prova e violazione dell'art. 7 comma 5-bis d.lgs. 546/1992. Insiste sulla documentata impossibilità della pretesa: dimostrazione di nullatenenza anche per l'anno 2015, producendo documentazione a riguardo.
Rappresenta che l'impugnato avviso risulta, manifestamente infondato anche nel merito, non avendo l'Ufficio fornito alcuna prova concreta della pretesa tributaria, in violazione dell'art. 7 comma 5-bis D.Lgs. 546/1992
e dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
Deduce l'illegittimità ed infondatezza nel merito dell'avviso di accertamento impugnato per violazione del principio di autonomia dei periodi di imposta, sottolineando che il principio dell'autonomia dei periodi d'imposta richiede una specifica prova per ogni annualità, non potendo l'Amministrazione limitarsi ad una acritica trasposizione di elementi riferiti ad altri periodi.
Eccepisce l'illegittimità ed infondatezza nel merito dell'avviso di accertamento impugnato per violazione dei principi di proporzionalità, neutralità e capacità contributiva (artt. 3 e 53 Cost.) e l'illegittima confusione tra ricavi e redditi e l'omesso riconoscimento dei costi;
illegittimità degli interessi pretesi, violazione degli artt.
7 l. 212/2000 e 42 dpr 600/73 in tema di motivazione degli interessi, omessa indicazione dei criteri di calcolo.
Deduce l'illegittimità delle sanzioni comminate e la violazione dell'art. 16 d.lgs. 472/1997 e dei principi di proporzionalità e offensività e l'omessa motivazione sulla quantificazione.
Conclude in via preliminare ed assorbente, per accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità dell'impugnato avviso di accertamento, in subordine e nel merito accertare e dichiarare anche nel merito l'illegittimità ed infondatezza dell'impugnato avviso di accertamento, con vittoria di spese.
Nella successiva memoria illustrativa nell'insistere nell'accoglimento delle proprie ragioni, intende confutare puntualmente le argomentazioni svolte dall'Agenzia delle Entrate nelle controdeduzioni depositate, evidenziando come le stesse risultino prive di fondamento giuridico e fattuale, nonché basate su un'erronea interpretazione della normativa applicabile e su una altrettanto erronea citazione della giurisprudenza di legittimità.
Nel ribadire quanto già eccepito nei motivi di ricorso di cui all'atto introduttivo fornisce esplicitazioni sulle precarie condizioni economiche e deposita documentazione a comprova di quanto asserito. Nello specifico fornisce un quadro documentale della situazione economica.
Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Potenza, a sua volta, ritualmente costituita in giudizio, nel contestare quanto ex adverso dedotto ed eccepito, controdeduce puntualmente a tutte le doglianze sollevate e conclude per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Dopo aver esposto l'oggetto del giudizio e le ragioni dell'atto impugnato rappresenta che la pretesa fiscale si fonda sugli atti e sulle risultanze del procedimento penale n. 1092/2012 iscritto presso la Procura della
Repubblica del Tribunale di Potenza, in relazione al quale il Giudice per le indagini preliminari ha emesso in data 21/09/2020 un decreto di rinvio a giudizio, ex art. 429 cpp, per diversi soggetti, tra cui il ricorrente, risultati appartenenti ad un'organizzazione delinquenziale transnazionale dedita alla raccolta abusiva di somme di denaro tramite la gestione di una rete di apparecchi per il gioco d'azzardo ramificata presso vari esercenti operanti prevalentemente in Basilicata, nel Crotonese e nel territorio di Reggio Emilia. Evidenzia in via preliminare che, sulla medesima questione controversa e nei riguardi dello stesso contribuente, ha già avuto modo di pronunciarsi Codesta On. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Potenza, stessa
Sez. 1, per l'anno d'imposta 2014, che si è espressa a favore del Fisco con sentenza n. 102/01/2025 depositata l'11/2/2025, con la quale ha rigettato il ricorso di parte, con condanna alle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate. Conclude per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio dopo un accurato esame delle istanze contrapposte, valutati gli atti di causa, ritiene infondate le argomentazioni addotte.
Infondata l'eccepita violazione del contraddittorio endoprocedimentale. Lo schema d'atto risulta notificato in data 2 gennaio 2024 come asserito anche dalla parte ricorrente che aveva, pertanto, piena contezza dell'esistenza e del contenuto della documentazione richiamata nello schema d'atto, non solo perché inserita in un fascicolo processuale penale in cui egli riveste la qualità di imputato, ma anche perché oggetto di un precedente avviso di accertamento ed esibita nel contenzioso riguardante quell'atto.
A riguardo il Collegio osserva che l'Ufficio non era tenuto ad alcun contraddittorio preventivo in quanto non si trattava né di verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, né di accertamento di tributi armonizzati.
Parte resistente, avendo operato a norma dell'art. 41 bis DPR n. 600/1973, non era tenuta neanche all'applicazione del primo comma dell'art. 5 ter del D.Lgs. n. 218/1997 relativo all'invito obbligatorio.
Del pari infondata l'eccepita violazione dell'obbligo motivazionale. Nel contesto complessivo del procedimento, nell'ambito del quale si devono collocare, logicamente e giuridicamente, tutti i presupposti intesi come fatti storici che hanno presidiato l'attività procedimentale e che erano comunque storicamente conosciuti dall'interessato nell'ambito di un rapporto causa-effetto, può ritenersi assolto l'obbligo motivazionale. In relazione alle risultanze dell'istruttoria il contribuente è stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta. Pertanto l'obbligo motivazionale nel caso di specie risulta ampiamente soddisfatto in quanto contiene tutti i dati necessari per comprendere le ragioni e gli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria.
In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore. Ciò posto nel caso di specie l'atto risulta adeguatamente motivato in quanto il contribuente è stato posto nella condizione di potersi difendere.
Del pari infondato l'eccepito difetto di motivazione dell'atto impugnato per mancata allegazione e/o valutazione dei documenti su cui si basa il medesimo atto. Nel caso in esame, l'Ufficio a motivazione dell'avviso di accertamento impugnato non fa mero rinvio agli atti citati, ma ne riproduce il contenuto essenziale, permettendo al contribuente di comprendere pienamente l'addebito operato con l'accertamento, tanto da metterlo nelle condizioni di contestare la pretesa dell'Amministrazione finanziaria, consentendogli un adeguato esercizio di diritto di difesa. Invero l'Ufficio non ha accettato acriticamente le risultanze dell'indagine svolta dalla Polizia Giudiziaria, ma ha rilevato che, dalla ricostruzione operata, sono emersi in modo inequivocabile redditi per la commissione di tali reati e tali redditi vanno tassati in ottemperanza del disposto dell'art. 14, comma 4, della legge n. 537/1993. In sostanza l'Ufficio ha ribadito che i documenti citati nell'avviso di accertamento impugnato e che hanno dato innesco al controllo, nonché alla quantificazione del reddito evaso, sono pienamente conosciuti dal contribuente, considerato che egli è parte di quel processo penale da cui promanano. A tali circostanze deve aggiungersi che detti documenti sono entrati nel processo tributario che ha interessato l'anno d'imposta 2014, conclusosi con sentenza favorevole all'Ufficio.
Pertanto, l'avviso di accertamento impugnato è sufficientemente motivato, anche per relationem, in quanto richiama in maniera essenziale tutti i documenti conosciuti dal contribuente, rilevanti e decisivi sui quali si basa.
Né può trovare accoglimento l'eccezione di nullità dell'avviso di accertamento per la mancata allegazione degli atti del procedimento penale, posti a fondamento della verifica fiscale, in quanto tali atti sono stati richiamati nell'avviso di accertamento, con la riproduzione delle parti di maggiore interesse e, comunque, erano atti conosciuti e/o conoscibili dal contribuente, interessato al procedimento penale da cui gli atti sono stati tratti e destinatario di ordinanza di misura cautelare fornita di ampia motivazione e di decreto di rinvio a giudizio.
La Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui in tema di avviso di accertamento, l'Amministrazione
Finanziaria, ai sensi dell'art. 42 del DPR n. 600/73, non ha l'obbligo di allegare all'atto impositivo i documenti richiamati, potendo limitarsi a riprodurne il contenuto essenziale.
Sul punto sent. n. 34906 del 30.12.2024 Corte di Cassazione.
La Suprema Corte ha specificato che in tema di avviso di accertamento, l'onere di allegazione di cui all'art. 7 della legge n. 212/2000 è limitato ai documenti non conosciuti, né ricevuti dal contribuente e costituenti il presupposto dell'atto impositivo al fine di evitare il pregiudizio del diritto di difesa di quest'ultimo. Nel caso che ci occupa non vi è dubbio che il contribuente, quale parte del procedimento penale e destinatario di provvedimenti, motivati in ordine alla prova del fatto contestato e da lui conosciuti, non può eccepire la non conoscibilità degli atti e la violazione del diritto di difesa. Dunque sotto il profilo motivazionale è intellegibile l'iter logico seguito dall'Amministrazione per emettere l'atto impositivo di cui si tratta.
Né appare fondata l'eccezione relativa alla mancanza di autonoma valutazione degli atti del procedimento penale da parte dell'Agenzia delle Entrate, in quanto nell'avviso di accertamento vi è ampia motivazione in ordine alla ragione della verifica e alle risultanze della stessa ai fini fiscali.
Del pari infondata l'eccepita carenza di autonoma valutazione delle risultanze delle indagini penali da parte dell'Ufficio, atteso che l'accertamento risulta effettuato sostanzialmente in base alle risultanze delle indagini preliminari, e prescinde dall'esistenza di una condanna penale.
La stessa Corte di Cassazione ha più volte affermato che ai fini dell'imputazione fiscale dei proventi da attività delittuosa, non è richiesta l'esistenza di un accertamento penale di merito, men che meno definitivo.
Sul punto l'ordinanza n. 829 del 13.01.2023 della Suprema Corte afferma che … non occorre che la sussistenza del delitto presupposto sia accertata da una sentenza di condanna passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto costitutivo di tale diritto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo e che il giudice procedente ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza. Pertanto, secondo la Cassazione l'imputazione fiscale dei proventi da attività delittuosa, non è subordinata all'esistenza di una condanna penale del contribuente;
allo scopo è sufficiente che il fatto costitutivo del delitto non sia stato giudizialmente escluso nella sua materialità. L'impianto accusatorio rappresenta una presunzione su cui l'Ufficio può legittimamente fondare accertamento del maggior reddito, spostando sull'accertato l'onere di dimostrare una ripartizione diversa. Nello specifico l'Ufficio ha rappresentato l'attività illecita concretizzata nella gestione di una rete di apparecchi per il gioco di azzardo ramificata presso vari esercenti, rilevando che nell'ambito della suddetta organizzazione criminale il ricorrente assumeva il ruolo di referente nel territorio lucano, provvedendo alla distribuzione degli apparecchi elettronici e dei servizi di rete necessari sul territorio potentino, occupandosi altresì della gestione della contabilità relativa ai proventi illeciti ricavati dai giochi presenti negli apparati elettronici.
L'art. 14, co. 4, della Legge n. 537/93, stabilisce che i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale, devono intendersi ricompresi nelle categorie di reddito di cui all'art. 6, co. 1, del TUIR. Per tali redditi, l'art. 41 DPR
n. 600/73 prevede che possono essere accertati con qualunque mezzo.
Il ricorrente contesta che l'A.F. abbia ritenuto che egli abbia percepito una quota, pari a 1/20 delle somme sottratte a imposizione, affermando che non vi sia alcuna prova della percezione di tali redditi. Questa Corte ritiene che, salvo il principio per cui spetta all'A.F. il compito di fornire prova dei maggiori redditi accertati, tale prova deve essere richiesta nei limiti del possibile. Si tratterebbe nella sostanza di pretendere una sorta di probatio diabolica, atteso che i proventi illeciti ripartiti all'interno di una organizzazione sfuggono alle rilevazioni dell'A.F. e non sono di regola assoggettati a documentazione. Pertanto appare ragionevole il criterio utilizzato dall'Ufficio nel caso di specie.
Anche in relazione all'entità delle somme accertate va condiviso quanto eccepito dalla parte resistente che ha prudentemente e ragionevolmente indicato un guadagno giornaliero medio, per ogni totem, di circa euro
650,00, con derivata determinazione in euro 593.125.000,00 dell'importo dei proventi illeciti annuali, riferiti alle rilevate 2.500 apparecchiature da gioco. Appare ovvio, quindi, che al ricorrente fosse attribuito 1/20
(venti, infatti, è il numero dei soggetti ritenuti compartecipi dell'attività) dei proventi illeciti accertati, né sono rinvenibili ragioni per una diversa determinazione soggettiva, né si rinvengono ulteriori elementi offerti.
Né assume rilievo la condizione di precarietà, eccepita da parte ricorrente, posto che la ricostruzione giudiziaria dei fatti ha portato al riconoscimento di un illecito penale, i cui proventi non sono ovviamente visibili.
Per quanto concerne l'eccezione relativa all'omesso riconoscimento dei costi corre l'obbligo di rilevare che ai sensi dell'articolo 14, comma 4bis, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, così come modificato dall'articolo
8, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012,
n. 44, ''nella determinazione dei redditi di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale o, comunque, qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale ovvero sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del reato prevista dall'articolo 157 del codice penale (...)''. Ne consegue pertanto, nel caso di illeciti penalmente rilevanti, la indeducibilità dei costi e delle spese.
Altrettanto infondata l'eccepita illegittimità delle sanzioni considerata l'omessa presentazione della dichiarazione con imposta dovuta ai sensi del comma 1, dell'art. 1 del d.lgs. 471/1997 che prescrive una sanzione che va dal 120 al 240% dell'imposta evasa. La motivazione delle sanzioni trova fonte nello stesso avviso di accertamento del tributo che le contiene, considerato che un'autonoma motivazione è necessaria solo quanto l'atto di contestazione sia separato dall'atto con cui il Fisco accerta la debenza del tributo.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c. in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come chiarito dalla giurisprudenza costante;
le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata la Corte definitivamente pronunziando rigetta il ricorso, e conferma la legittimità dell'atto impugnato.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Potenza, Sezione I, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle spese di giudizio che liquida in euro 5.000,00. Così deciso in Potenza il 03/12/2025 Il Presidente relatore: Dott.ssa Filomena Egidia Cervino
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 1, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CERVINO FILOMENA EGIDIA, Presidente e Relatore
TEORA VINCENZO, Giudice
LACEDRA DONATO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 252/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC301R200892/2024 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 592/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso. Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso avviso di accertamento n. TC301R200892/2024 per l'anno 2015, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Potenza, notificato in data 21.03.2024, a mezzo del quale l'Ufficio resistente dopo aver presuntivamente attribuito i redditi totali conseguiti illecitamente, pari ad € 593.125.000,00 in parti uguali tra i partecipanti, per un importo pro-capite di 1/20 pari ad € 29.656.250,00, con imposte per € 14.157.394,00, oltre sanzioni ed interessi, per un totale di € 36.126.575,25, propone formale e rituale ricorso Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, eccependo l'infondatezza della pretesa fiscale, dichiarando di aver formulato contestuale richiesta di ammissione al gratuito patrocinio.
La parte ricorrente premette che in data 2.1.2024 l'Ufficio resistente ha notificato uno schema di atto ai sensi dell'art.
6-bis della L. 212/2000, preannunciando l'intenzione di emettere un avviso di accertamento per l'anno 2015 basato sui medesimi presupposti già contestati per l'anno 2014. In data 3.3.2025 ha presentato puntuali e articolate osservazioni chiedendo espressamente di essere sentito personalmente per fornire chiarimenti e documentazione sulla propria posizione. L' Ufficio ha proceduto in data 21.3.2025 alla notifica dell'avviso di accertamento impugnato.
Rappresenta che l'impugnato avviso di accertamento contiene infatti la medesima motivazione già utilizzata per l'anno 2014, basandosi sugli stessi atti del procedimento penale, ovvero “Ordinanza cautelare adottata dal G.I.P del Tribunale di Potenza del 23 marzo 2017; sulla scorta di intercettazioni telefoniche, la P.G. ha quantificato i redditi ritratti dalla gestione illecita degli apparecchi da gioco in euro 593.125.000,00 annui, tenendo conto della disponibilità di n.
2.500 apparecchi da gioco e della possibilità plausibile di un guadagno giornaliero medio a totem di circa euro 650,00". L'Ufficio, senza fornire alcuna motivazione specifica sulla riferibilità dei proventi all'anno 2015 e senza considerare le puntuali osservazioni presentate ha reiterato per tale annualità la stessa pretesa già avanzata per il 2014, attribuendo un reddito di € 29.656.250,00 quale quota di 1/20 del presunto volume d'affari complessivo.
Eccepisce in diritto la nullità ed illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per violazione dell'art.
6- bis della legge 212/2000, violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale e del diritto di essere sentiti.
Deduce che la violazione del contraddittorio assume particolare gravità considerando che: l'accertamento si basa su complesse risultanze penali mai portate a conoscenza del contribuente;
viene contestato un reddito di rilevante entità (€ 29.656.250,00); la ripartizione dei proventi è meramente presuntiva;
le intercettazioni poste a base della quantificazione non sono state nemmeno acquisite dall'Ufficio; Il contribuente ha espressamente richiesto di essere sentito per fornire chiarimenti e documentazione.
Eccepisce l'omessa allegazione dei documenti richiamati nell'impugnato avviso di accertamento – violazione dell'art. 52 comma 2 bis d.p.r. n. 131/1986 e dell'art. 7 della legge n. 212/2000 (statuto del contribuente), carenza di motivazione dell'atto impugnato.
Eccepisce la nullità dell'avviso di accertamento per motivazione fondata su atti mai acquisiti e, dunque, mai autonomamente valutati dall'Agenzia delle Entrate - violazione dell'art. 7 comma 5-bis d.lgs. 546/1992. Rileva che tale principio risulta ulteriormente rafforzato dal nuovo art. 7 comma 5-bis del D.Lgs. 546/1992, che impone all'Amministrazione di provare in giudizio le violazioni contestate.
Eccepisce l'illegittimità ed infondatezza nel merito dell'avviso di accertamento impugnato per difetto della prova e violazione dell'art. 7 comma 5-bis d.lgs. 546/1992. Insiste sulla documentata impossibilità della pretesa: dimostrazione di nullatenenza anche per l'anno 2015, producendo documentazione a riguardo.
Rappresenta che l'impugnato avviso risulta, manifestamente infondato anche nel merito, non avendo l'Ufficio fornito alcuna prova concreta della pretesa tributaria, in violazione dell'art. 7 comma 5-bis D.Lgs. 546/1992
e dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
Deduce l'illegittimità ed infondatezza nel merito dell'avviso di accertamento impugnato per violazione del principio di autonomia dei periodi di imposta, sottolineando che il principio dell'autonomia dei periodi d'imposta richiede una specifica prova per ogni annualità, non potendo l'Amministrazione limitarsi ad una acritica trasposizione di elementi riferiti ad altri periodi.
Eccepisce l'illegittimità ed infondatezza nel merito dell'avviso di accertamento impugnato per violazione dei principi di proporzionalità, neutralità e capacità contributiva (artt. 3 e 53 Cost.) e l'illegittima confusione tra ricavi e redditi e l'omesso riconoscimento dei costi;
illegittimità degli interessi pretesi, violazione degli artt.
7 l. 212/2000 e 42 dpr 600/73 in tema di motivazione degli interessi, omessa indicazione dei criteri di calcolo.
Deduce l'illegittimità delle sanzioni comminate e la violazione dell'art. 16 d.lgs. 472/1997 e dei principi di proporzionalità e offensività e l'omessa motivazione sulla quantificazione.
Conclude in via preliminare ed assorbente, per accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità dell'impugnato avviso di accertamento, in subordine e nel merito accertare e dichiarare anche nel merito l'illegittimità ed infondatezza dell'impugnato avviso di accertamento, con vittoria di spese.
Nella successiva memoria illustrativa nell'insistere nell'accoglimento delle proprie ragioni, intende confutare puntualmente le argomentazioni svolte dall'Agenzia delle Entrate nelle controdeduzioni depositate, evidenziando come le stesse risultino prive di fondamento giuridico e fattuale, nonché basate su un'erronea interpretazione della normativa applicabile e su una altrettanto erronea citazione della giurisprudenza di legittimità.
Nel ribadire quanto già eccepito nei motivi di ricorso di cui all'atto introduttivo fornisce esplicitazioni sulle precarie condizioni economiche e deposita documentazione a comprova di quanto asserito. Nello specifico fornisce un quadro documentale della situazione economica.
Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Potenza, a sua volta, ritualmente costituita in giudizio, nel contestare quanto ex adverso dedotto ed eccepito, controdeduce puntualmente a tutte le doglianze sollevate e conclude per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Dopo aver esposto l'oggetto del giudizio e le ragioni dell'atto impugnato rappresenta che la pretesa fiscale si fonda sugli atti e sulle risultanze del procedimento penale n. 1092/2012 iscritto presso la Procura della
Repubblica del Tribunale di Potenza, in relazione al quale il Giudice per le indagini preliminari ha emesso in data 21/09/2020 un decreto di rinvio a giudizio, ex art. 429 cpp, per diversi soggetti, tra cui il ricorrente, risultati appartenenti ad un'organizzazione delinquenziale transnazionale dedita alla raccolta abusiva di somme di denaro tramite la gestione di una rete di apparecchi per il gioco d'azzardo ramificata presso vari esercenti operanti prevalentemente in Basilicata, nel Crotonese e nel territorio di Reggio Emilia. Evidenzia in via preliminare che, sulla medesima questione controversa e nei riguardi dello stesso contribuente, ha già avuto modo di pronunciarsi Codesta On. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Potenza, stessa
Sez. 1, per l'anno d'imposta 2014, che si è espressa a favore del Fisco con sentenza n. 102/01/2025 depositata l'11/2/2025, con la quale ha rigettato il ricorso di parte, con condanna alle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate. Conclude per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio dopo un accurato esame delle istanze contrapposte, valutati gli atti di causa, ritiene infondate le argomentazioni addotte.
Infondata l'eccepita violazione del contraddittorio endoprocedimentale. Lo schema d'atto risulta notificato in data 2 gennaio 2024 come asserito anche dalla parte ricorrente che aveva, pertanto, piena contezza dell'esistenza e del contenuto della documentazione richiamata nello schema d'atto, non solo perché inserita in un fascicolo processuale penale in cui egli riveste la qualità di imputato, ma anche perché oggetto di un precedente avviso di accertamento ed esibita nel contenzioso riguardante quell'atto.
A riguardo il Collegio osserva che l'Ufficio non era tenuto ad alcun contraddittorio preventivo in quanto non si trattava né di verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, né di accertamento di tributi armonizzati.
Parte resistente, avendo operato a norma dell'art. 41 bis DPR n. 600/1973, non era tenuta neanche all'applicazione del primo comma dell'art. 5 ter del D.Lgs. n. 218/1997 relativo all'invito obbligatorio.
Del pari infondata l'eccepita violazione dell'obbligo motivazionale. Nel contesto complessivo del procedimento, nell'ambito del quale si devono collocare, logicamente e giuridicamente, tutti i presupposti intesi come fatti storici che hanno presidiato l'attività procedimentale e che erano comunque storicamente conosciuti dall'interessato nell'ambito di un rapporto causa-effetto, può ritenersi assolto l'obbligo motivazionale. In relazione alle risultanze dell'istruttoria il contribuente è stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta. Pertanto l'obbligo motivazionale nel caso di specie risulta ampiamente soddisfatto in quanto contiene tutti i dati necessari per comprendere le ragioni e gli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria.
In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore. Ciò posto nel caso di specie l'atto risulta adeguatamente motivato in quanto il contribuente è stato posto nella condizione di potersi difendere.
Del pari infondato l'eccepito difetto di motivazione dell'atto impugnato per mancata allegazione e/o valutazione dei documenti su cui si basa il medesimo atto. Nel caso in esame, l'Ufficio a motivazione dell'avviso di accertamento impugnato non fa mero rinvio agli atti citati, ma ne riproduce il contenuto essenziale, permettendo al contribuente di comprendere pienamente l'addebito operato con l'accertamento, tanto da metterlo nelle condizioni di contestare la pretesa dell'Amministrazione finanziaria, consentendogli un adeguato esercizio di diritto di difesa. Invero l'Ufficio non ha accettato acriticamente le risultanze dell'indagine svolta dalla Polizia Giudiziaria, ma ha rilevato che, dalla ricostruzione operata, sono emersi in modo inequivocabile redditi per la commissione di tali reati e tali redditi vanno tassati in ottemperanza del disposto dell'art. 14, comma 4, della legge n. 537/1993. In sostanza l'Ufficio ha ribadito che i documenti citati nell'avviso di accertamento impugnato e che hanno dato innesco al controllo, nonché alla quantificazione del reddito evaso, sono pienamente conosciuti dal contribuente, considerato che egli è parte di quel processo penale da cui promanano. A tali circostanze deve aggiungersi che detti documenti sono entrati nel processo tributario che ha interessato l'anno d'imposta 2014, conclusosi con sentenza favorevole all'Ufficio.
Pertanto, l'avviso di accertamento impugnato è sufficientemente motivato, anche per relationem, in quanto richiama in maniera essenziale tutti i documenti conosciuti dal contribuente, rilevanti e decisivi sui quali si basa.
Né può trovare accoglimento l'eccezione di nullità dell'avviso di accertamento per la mancata allegazione degli atti del procedimento penale, posti a fondamento della verifica fiscale, in quanto tali atti sono stati richiamati nell'avviso di accertamento, con la riproduzione delle parti di maggiore interesse e, comunque, erano atti conosciuti e/o conoscibili dal contribuente, interessato al procedimento penale da cui gli atti sono stati tratti e destinatario di ordinanza di misura cautelare fornita di ampia motivazione e di decreto di rinvio a giudizio.
La Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui in tema di avviso di accertamento, l'Amministrazione
Finanziaria, ai sensi dell'art. 42 del DPR n. 600/73, non ha l'obbligo di allegare all'atto impositivo i documenti richiamati, potendo limitarsi a riprodurne il contenuto essenziale.
Sul punto sent. n. 34906 del 30.12.2024 Corte di Cassazione.
La Suprema Corte ha specificato che in tema di avviso di accertamento, l'onere di allegazione di cui all'art. 7 della legge n. 212/2000 è limitato ai documenti non conosciuti, né ricevuti dal contribuente e costituenti il presupposto dell'atto impositivo al fine di evitare il pregiudizio del diritto di difesa di quest'ultimo. Nel caso che ci occupa non vi è dubbio che il contribuente, quale parte del procedimento penale e destinatario di provvedimenti, motivati in ordine alla prova del fatto contestato e da lui conosciuti, non può eccepire la non conoscibilità degli atti e la violazione del diritto di difesa. Dunque sotto il profilo motivazionale è intellegibile l'iter logico seguito dall'Amministrazione per emettere l'atto impositivo di cui si tratta.
Né appare fondata l'eccezione relativa alla mancanza di autonoma valutazione degli atti del procedimento penale da parte dell'Agenzia delle Entrate, in quanto nell'avviso di accertamento vi è ampia motivazione in ordine alla ragione della verifica e alle risultanze della stessa ai fini fiscali.
Del pari infondata l'eccepita carenza di autonoma valutazione delle risultanze delle indagini penali da parte dell'Ufficio, atteso che l'accertamento risulta effettuato sostanzialmente in base alle risultanze delle indagini preliminari, e prescinde dall'esistenza di una condanna penale.
La stessa Corte di Cassazione ha più volte affermato che ai fini dell'imputazione fiscale dei proventi da attività delittuosa, non è richiesta l'esistenza di un accertamento penale di merito, men che meno definitivo.
Sul punto l'ordinanza n. 829 del 13.01.2023 della Suprema Corte afferma che … non occorre che la sussistenza del delitto presupposto sia accertata da una sentenza di condanna passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto costitutivo di tale diritto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo e che il giudice procedente ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza. Pertanto, secondo la Cassazione l'imputazione fiscale dei proventi da attività delittuosa, non è subordinata all'esistenza di una condanna penale del contribuente;
allo scopo è sufficiente che il fatto costitutivo del delitto non sia stato giudizialmente escluso nella sua materialità. L'impianto accusatorio rappresenta una presunzione su cui l'Ufficio può legittimamente fondare accertamento del maggior reddito, spostando sull'accertato l'onere di dimostrare una ripartizione diversa. Nello specifico l'Ufficio ha rappresentato l'attività illecita concretizzata nella gestione di una rete di apparecchi per il gioco di azzardo ramificata presso vari esercenti, rilevando che nell'ambito della suddetta organizzazione criminale il ricorrente assumeva il ruolo di referente nel territorio lucano, provvedendo alla distribuzione degli apparecchi elettronici e dei servizi di rete necessari sul territorio potentino, occupandosi altresì della gestione della contabilità relativa ai proventi illeciti ricavati dai giochi presenti negli apparati elettronici.
L'art. 14, co. 4, della Legge n. 537/93, stabilisce che i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale, devono intendersi ricompresi nelle categorie di reddito di cui all'art. 6, co. 1, del TUIR. Per tali redditi, l'art. 41 DPR
n. 600/73 prevede che possono essere accertati con qualunque mezzo.
Il ricorrente contesta che l'A.F. abbia ritenuto che egli abbia percepito una quota, pari a 1/20 delle somme sottratte a imposizione, affermando che non vi sia alcuna prova della percezione di tali redditi. Questa Corte ritiene che, salvo il principio per cui spetta all'A.F. il compito di fornire prova dei maggiori redditi accertati, tale prova deve essere richiesta nei limiti del possibile. Si tratterebbe nella sostanza di pretendere una sorta di probatio diabolica, atteso che i proventi illeciti ripartiti all'interno di una organizzazione sfuggono alle rilevazioni dell'A.F. e non sono di regola assoggettati a documentazione. Pertanto appare ragionevole il criterio utilizzato dall'Ufficio nel caso di specie.
Anche in relazione all'entità delle somme accertate va condiviso quanto eccepito dalla parte resistente che ha prudentemente e ragionevolmente indicato un guadagno giornaliero medio, per ogni totem, di circa euro
650,00, con derivata determinazione in euro 593.125.000,00 dell'importo dei proventi illeciti annuali, riferiti alle rilevate 2.500 apparecchiature da gioco. Appare ovvio, quindi, che al ricorrente fosse attribuito 1/20
(venti, infatti, è il numero dei soggetti ritenuti compartecipi dell'attività) dei proventi illeciti accertati, né sono rinvenibili ragioni per una diversa determinazione soggettiva, né si rinvengono ulteriori elementi offerti.
Né assume rilievo la condizione di precarietà, eccepita da parte ricorrente, posto che la ricostruzione giudiziaria dei fatti ha portato al riconoscimento di un illecito penale, i cui proventi non sono ovviamente visibili.
Per quanto concerne l'eccezione relativa all'omesso riconoscimento dei costi corre l'obbligo di rilevare che ai sensi dell'articolo 14, comma 4bis, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, così come modificato dall'articolo
8, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012,
n. 44, ''nella determinazione dei redditi di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale o, comunque, qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale ovvero sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del reato prevista dall'articolo 157 del codice penale (...)''. Ne consegue pertanto, nel caso di illeciti penalmente rilevanti, la indeducibilità dei costi e delle spese.
Altrettanto infondata l'eccepita illegittimità delle sanzioni considerata l'omessa presentazione della dichiarazione con imposta dovuta ai sensi del comma 1, dell'art. 1 del d.lgs. 471/1997 che prescrive una sanzione che va dal 120 al 240% dell'imposta evasa. La motivazione delle sanzioni trova fonte nello stesso avviso di accertamento del tributo che le contiene, considerato che un'autonoma motivazione è necessaria solo quanto l'atto di contestazione sia separato dall'atto con cui il Fisco accerta la debenza del tributo.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c. in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come chiarito dalla giurisprudenza costante;
le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata la Corte definitivamente pronunziando rigetta il ricorso, e conferma la legittimità dell'atto impugnato.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Potenza, Sezione I, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle spese di giudizio che liquida in euro 5.000,00. Così deciso in Potenza il 03/12/2025 Il Presidente relatore: Dott.ssa Filomena Egidia Cervino