Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/06/2024, n. 23213
CASS
Sentenza 10 giugno 2024

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Commentario1

  • 1Farneticazioni via social non sono reato (Cass. 23213/24)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 giugno 2024

    Profluvio di parole, assai vaghe e indeterminate, e una teatralità evocativa di farneticazione non costituiscono una intimidazione. Per quanto un canale di comunicazione assicuri una veicolazione in tempo reale e altamente diffusiva di un messaggio, non se ne può desumere la sicura ed immediata conoscenza in capo alle persne offese: il giudice di merito deve accertare se, nel caso concreto, il messaggio sia effettivamente entrato nel patrimonio cognitivo dei soggetti passivi. Corte di Cassazione sez. VI penale, ud. 22 maggio 2024 - dep. 10 giugno 2024, n. 23213 Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza sopra indicata, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza emessa dal Tribunale di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/06/2024, n. 23213
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23213
Data del deposito : 10 giugno 2024

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