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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 08/10/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, nella persona del dr. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.923/2025 RG del Tribunale di Imperia
promossa da
(CF: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 l cui st Virginio n.32 è eletto domicilio
–ricorrente– contro
(CF: contumace Controparte_1 C.F._2
–resistente–
Ragioni della decisione In data 27.12.2022, sottoscriveva, in qualità di coobbligata, un Parte_1 contratto di prestito 0.000,00, interamente accreditato sul conto corrente personale di (IBAN [...]EM001928214 CP_1
Banca/Agenzia HYPE E HYPE Comune BIELLA, doc.1), con la società CREDITIS assumendo obbligazione di garanzia Controparte_2 nei confronti di (doc. 1). Controparte_1
In base agli arti, l'onere integrale di rimborso del finanziamento doveva gravare esclusivamente sul , in quanto unico CP_1 beneficiario dell'importo erogato. Circostanza qu al resistente che sceglieva di restare contumace. A fronte dell'inadempimento del , che ometteva il pagamento CP_1 delle rate previste per il rimborso dell'importo finanziato (circostanza anche questa non contestata dalla parte resistente che sceglieva di restare contumace), Parte_1 sosteneva il pagamento delle rate a partire da maggio 2023, provved 18.02.2025, con bonifico di € 8.421,98, previa diffida al (in data CP_1
20.2.2025; doc. 2/3/4/5/6), all'estinzione anticipata de sando la somma complessiva di € 11.387,89, mai restituita dal (circostanza CP_1 anche questa non contestata dalla parte resistente ch ontumace). Ai sensi dell'art. 1299 cc, in ragione della circostanza che gli accordi tra le parti prevedevano che l'onere di finanziamento gravasse esclusivamente sul
, avendo subito un ingiustificato CP_1 Parte_1 depauperamento patrimoniale con corrispondente arricchimento indebito dell'altro condebitore, ha diritto di regresso nei confronti del per l'intera CP_1 somma versata, oltre interessi legali ex art. 1284, co,1, cc a far data dai singoli esborsi
1 dott. Pasquale LONGARINI fino al deposito del ricorso ed ex art. 1284, co.4, cc a far data dal deposito del ricorso all'effettivo soddisfo. In ragione della soccombenza, deve essere condannato Controparte_1 al pagamento, in favore di suali che, in ragione del Parte_1 decisum, della semplicità delle questioni di diritto e di fatto affrontate e dell'assenza di una fase istruttoria/trattazione, vengono liquidate in complessivi euro 1.700,00 oltre spese generali al 15%, € 237,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, IVA e CPA, come per legge
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunziando:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto condanna al Controparte_1 pagamento, in favore di della so ssi Parte_1 legali ex art. 1284, co,1, c oli esborsi fino al deposito del ricorso ed ex art. 1284, co.4, cc a far data dal deposito del ricorso all'effettivo soddisfo
2) condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese processuali liquidate in complessivi euro 1.700,00 oltre spese generali al 15%,
€ 237,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, IVA e CPA, come per legge 3) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 08.10.2025
Il GIUDICE dott. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
2 dott. Pasquale LONGARINI
il Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, nella persona del dr. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.923/2025 RG del Tribunale di Imperia
promossa da
(CF: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 l cui st Virginio n.32 è eletto domicilio
–ricorrente– contro
(CF: contumace Controparte_1 C.F._2
–resistente–
Ragioni della decisione In data 27.12.2022, sottoscriveva, in qualità di coobbligata, un Parte_1 contratto di prestito 0.000,00, interamente accreditato sul conto corrente personale di (IBAN [...]EM001928214 CP_1
Banca/Agenzia HYPE E HYPE Comune BIELLA, doc.1), con la società CREDITIS assumendo obbligazione di garanzia Controparte_2 nei confronti di (doc. 1). Controparte_1
In base agli arti, l'onere integrale di rimborso del finanziamento doveva gravare esclusivamente sul , in quanto unico CP_1 beneficiario dell'importo erogato. Circostanza qu al resistente che sceglieva di restare contumace. A fronte dell'inadempimento del , che ometteva il pagamento CP_1 delle rate previste per il rimborso dell'importo finanziato (circostanza anche questa non contestata dalla parte resistente che sceglieva di restare contumace), Parte_1 sosteneva il pagamento delle rate a partire da maggio 2023, provved 18.02.2025, con bonifico di € 8.421,98, previa diffida al (in data CP_1
20.2.2025; doc. 2/3/4/5/6), all'estinzione anticipata de sando la somma complessiva di € 11.387,89, mai restituita dal (circostanza CP_1 anche questa non contestata dalla parte resistente ch ontumace). Ai sensi dell'art. 1299 cc, in ragione della circostanza che gli accordi tra le parti prevedevano che l'onere di finanziamento gravasse esclusivamente sul
, avendo subito un ingiustificato CP_1 Parte_1 depauperamento patrimoniale con corrispondente arricchimento indebito dell'altro condebitore, ha diritto di regresso nei confronti del per l'intera CP_1 somma versata, oltre interessi legali ex art. 1284, co,1, cc a far data dai singoli esborsi
1 dott. Pasquale LONGARINI fino al deposito del ricorso ed ex art. 1284, co.4, cc a far data dal deposito del ricorso all'effettivo soddisfo. In ragione della soccombenza, deve essere condannato Controparte_1 al pagamento, in favore di suali che, in ragione del Parte_1 decisum, della semplicità delle questioni di diritto e di fatto affrontate e dell'assenza di una fase istruttoria/trattazione, vengono liquidate in complessivi euro 1.700,00 oltre spese generali al 15%, € 237,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, IVA e CPA, come per legge
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunziando:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto condanna al Controparte_1 pagamento, in favore di della so ssi Parte_1 legali ex art. 1284, co,1, c oli esborsi fino al deposito del ricorso ed ex art. 1284, co.4, cc a far data dal deposito del ricorso all'effettivo soddisfo
2) condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese processuali liquidate in complessivi euro 1.700,00 oltre spese generali al 15%,
€ 237,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, IVA e CPA, come per legge 3) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 08.10.2025
Il GIUDICE dott. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
2 dott. Pasquale LONGARINI