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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 13/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE - Sezione 1, riunitasi all'udienza del 15/12/2025, ore 16:30 e ss., nella seguente composizione collegiale: Nominativo_4D'APRILE - Presidente DICUONZO RUGGIERO - Relatore BASCUCCI SANTE - Giudice in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n.143/2020 R.G.A. a seguito dell'appello depositato il 18/2/2020 e proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 Difensore_1 - difeso da - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata - Via Pannelli N.1, elettivamente domiciliato presso Email_2
avente ad oggetto l'impugnazione di: sentenza n. 390/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MACERATA sez. 2 e pubblicata il 19/10/2018
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320160000257683000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320160000257683000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320160000257683000 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come da atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con rituale ricorso-reclamo impugnava davanti alla CTP di Macerata la cartella di pagamento indicata in epigrafe, relativa all'anno di imposta 2012 ed emessa dall'Ufficio per il recupero della somma di € 1.502,45. Nello specifico, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi 2013, venivano disconosciuti crediti di imposta, con conseguente iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti, con sanzioni e interessi e addizionali IRPEF comunale e regionale. La parte contribuente eccepiva: 1) la nullità-inesistenza della notifica della cartella di pagamento per illeggibilità della relata;
2) la nullità della formazione del ruolo e della cartella per omessa instaurazione del contraddittorio preventivo;
3) la nullità della cartella per carenza di motivazione;
4) la nullità della cartella per omessa indicazione delle percentuali e delle modalità di calcolo degli interessi, dei compensi e delle spese;
5) la nullità della cartella per difetto di legittimazione del funzionario e/o del dirigente sottoscrittore della cartella e degli atti prodromici. Nel merito, sosteneva la spettanza dei crediti d'imposta risultanti dal Modello Unico PF 2012 Integrativo a Favore, presentata nei termini. L'Ufficio si costituiva, contestando i motivi del ricorso avversario. In data 12.7.2018 il ricorrente depositava atto di “integrazione dei motivi di ricorso”, deducendo la nullità della notifica poiché effettuata mediante un servizio di poste private. Con sentenza n.390/2018 la CTP adita rigettava il ricorso, condannando altresì il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Avverso la predetta decisione il contribuente proponeva appello, affidandosi sostanzialmente alle medesime doglianze formulate nel primo grado di giudizio. L'Ufficio, costituitosi in giudizio, chiedeva la conferma della sentenza di primo grado. All'udienza del 15 dicembre 2025 la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato. Con preliminare riferimento al motivo di gravame riguardante la nullità della notifica della cartella, osserva questo Collegio che, a prescindere da qualsiasi considerazione circa la ammissibilità o meno del motivo aggiunto introdotto dal ricorrente con la memoria depositata il 12.7.2018, che dagli atti prodotti dalla A.F. risulta che la notifica della cartella è stata correttamente effettuata nelle modalità previste dall'art.140 c.p.c. Società_1Infatti, come dimostrato dall'Ufficio, il messo notificatore di S.p.A., constatata l'assenza del destinatario o di altre persone legittimate alla ricezione dell'atto ai sensi dell'art.139 cpc, depositò l'atto presso la Casa comunale, affiggendo avviso di deposito alla porta dell'abitazione del contribuente, e provvide alla spedizione del prescritto avviso di deposito a mezzo lettera raccomandata a.r. Pertanto, la notifica della cartella impugnata deve ritenersi perfezionata per compiuta giacenza decorsi dieci giorni dal compimento delle predette operazioni. Preme aggiungere che, contrariamente a quanto asserito, dal contribuente, la notifica non fu effettuata da soggetto privato esercente il servizio postale, ma da un messo Società_1notificatore di S.p.A.
*** Con riferimento al motivo con cui si deduce la nullità derivata della cartella, questo Collegio ritiene che il comportamento tenuto dall'Ufficio è conforme alla prescrizione imposta dall'art.6, comma 5 della legge 212/2000, il quale prevede che prima di procedere all'iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione di un tributo risultante da una dichiarazione, il contribuente deve essere invitato a fornire chiarimenti o a produrre documenti mancanti. A tale onere l'Ufficio ha provveduto mediante l'invio della comunicazione degli esiti del controllo formale eseguito ex art.36-ter del DPR n.600/1973 all'indirizzo indicato nella dichiarazione. In ogni caso, giova rimarcare che tale invito deve essere inviato dall'amministrazione finanziaria, a pena di nullità, nei soli casi in cui sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, non essendo necessario nei casi in cui non sussistono incertezze o rilevanti questioni interpretative. Infatti, salvo il caso di risultato erroneo rivelato dal controllo automatico, nessun obbligo di comunicazione è previsto dalla legge per la liquidazione, eseguita con tale metodo, di imposte e rimborsi. Ciò per l'ovvio motivo che i dati contabili risultanti dalla liquidazione automatica si considerano a tutti gli effetti come dichiarati dal contribuente, cosicché sarebbe perfettamente inutile comunicare al dichiarante i risultati del controllo automatico ed interloquire con lui, se questi coincidono col dichiarato.
*** Per quel che concerne la doglianza concernente la presunta omessa indicazione della base, delle modalità e dei criteri di calcolo degli interessi, questo Collegio ricorda che l'art.25, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, nel prevedere gli elementi costitutivi ed essenziali della cartella di pagamento, espressamente prevede che la stessa è redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata. Il successivo comma 2-bis aggiunge che la cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo. Orbene, la cartella di pagamento impugnata risulta conforme al modello legislativo predisposto, recando l'indicazione del ruolo, il cui contenuto, a sua volta, è normativamente disciplinato dagli artt.10 e 11 del D.P.R. n. 602 del 1973. Pertanto, gli interessi recati dalla cartella in contestazione sono determinati secondo i criteri legalmente stabiliti, giovando rimarcare che nessuna norma impone l'indicazione nella cartella delle modalità di calcolo degli interessi. In ogni caso, la mera disamina dell'atto impositivo consente di verificare che la stessa, quanto alla relativa causale, fa riferimento alla ritardata iscrizione a ruolo di cui al DPR 602/1973 ex art.20 del D.P.R. n.602/1973, che indica esattamente il tasso di interesse applicato, a seguito di maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale delle dichiarazioni, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fine alla data di consegna al concessionario dei ruoli. Pertanto, in considerazione delle precise indicazioni ed avvertenze formalizzate nella cartella, il contribuente è stato in grado di conoscere i criteri utilizzati per il calcolo degli interessi.
*** Relativamente al motivo riguardante l'asserito difetto del potere di firma del funzionario sottoscrittore della cartella, questa Corte ricorda che gli atti impositivi devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva e, cioè, da un funzionario di area terza di cui al contratto del comparto agenzie fiscali, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale.
Orbene, va evidenziato che nel caso di specie l'Ufficio ha dimostrato che il dirigente dr. Nominativo_1 , indicato nella cartella come responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, era il direttore provinciale dell'Ufficio di Macerata e, pertanto, aveva sicuramente i poteri per potere impegnare e rappresentare l'Ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate.
*** In relazione alla doglianza incentrata sulla motivazione della cartella, è solo il caso di ricordare che la stessa è atto a contenuto vincolato ed è redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze, contenendo tutti gli elementi previsti dal D.M. 28 giugno 1999 e dal D.M. 11 settembre 2000.
*** Venendo al merito, reputa questa Corte che legittimamente l'Ufficio ha disconosciuto la detrazione dichiarata dal contribuente, non avendo costui adeguatamente dimostrato che i familiari indicati nella dichiarazione fossero a suo carico. In particolare, l'appellante non ha prodotto la documentazione prevista dalla L. 296/2006. L'Ufficio, quindi, non è stato posto nella condizione di effettuare alcuna verifica, mancando un elemento essenziale, per cui correttamente ha operato il disconoscimento ed il relativo recupero. Oltre tutto, la dichiarazione integrativa della parte mod. Unico 2012/2011 risulta depositata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, come richiesto dall'art. 2, comma 8 bis, del DPR 22.7.1998 n. 322. Per le considerazioni che precedono, l'appello va rigettato, con conseguente conferma della decisione impugnata. Le spese di causa seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura indicata nell'accluso dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria conferma la sentenza di primo grado e condanna l'appellante alle spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 300, oltre accessori come per legge. Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio del 15 dicembre 2025. IL GUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE RUGGIERO DICUONZO MARIO VINCENZO D'APRILE
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE - Sezione 1, riunitasi all'udienza del 15/12/2025, ore 16:30 e ss., nella seguente composizione collegiale: Nominativo_4D'APRILE - Presidente DICUONZO RUGGIERO - Relatore BASCUCCI SANTE - Giudice in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n.143/2020 R.G.A. a seguito dell'appello depositato il 18/2/2020 e proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 Difensore_1 - difeso da - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata - Via Pannelli N.1, elettivamente domiciliato presso Email_2
avente ad oggetto l'impugnazione di: sentenza n. 390/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MACERATA sez. 2 e pubblicata il 19/10/2018
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320160000257683000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320160000257683000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320160000257683000 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come da atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con rituale ricorso-reclamo impugnava davanti alla CTP di Macerata la cartella di pagamento indicata in epigrafe, relativa all'anno di imposta 2012 ed emessa dall'Ufficio per il recupero della somma di € 1.502,45. Nello specifico, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi 2013, venivano disconosciuti crediti di imposta, con conseguente iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti, con sanzioni e interessi e addizionali IRPEF comunale e regionale. La parte contribuente eccepiva: 1) la nullità-inesistenza della notifica della cartella di pagamento per illeggibilità della relata;
2) la nullità della formazione del ruolo e della cartella per omessa instaurazione del contraddittorio preventivo;
3) la nullità della cartella per carenza di motivazione;
4) la nullità della cartella per omessa indicazione delle percentuali e delle modalità di calcolo degli interessi, dei compensi e delle spese;
5) la nullità della cartella per difetto di legittimazione del funzionario e/o del dirigente sottoscrittore della cartella e degli atti prodromici. Nel merito, sosteneva la spettanza dei crediti d'imposta risultanti dal Modello Unico PF 2012 Integrativo a Favore, presentata nei termini. L'Ufficio si costituiva, contestando i motivi del ricorso avversario. In data 12.7.2018 il ricorrente depositava atto di “integrazione dei motivi di ricorso”, deducendo la nullità della notifica poiché effettuata mediante un servizio di poste private. Con sentenza n.390/2018 la CTP adita rigettava il ricorso, condannando altresì il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Avverso la predetta decisione il contribuente proponeva appello, affidandosi sostanzialmente alle medesime doglianze formulate nel primo grado di giudizio. L'Ufficio, costituitosi in giudizio, chiedeva la conferma della sentenza di primo grado. All'udienza del 15 dicembre 2025 la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato. Con preliminare riferimento al motivo di gravame riguardante la nullità della notifica della cartella, osserva questo Collegio che, a prescindere da qualsiasi considerazione circa la ammissibilità o meno del motivo aggiunto introdotto dal ricorrente con la memoria depositata il 12.7.2018, che dagli atti prodotti dalla A.F. risulta che la notifica della cartella è stata correttamente effettuata nelle modalità previste dall'art.140 c.p.c. Società_1Infatti, come dimostrato dall'Ufficio, il messo notificatore di S.p.A., constatata l'assenza del destinatario o di altre persone legittimate alla ricezione dell'atto ai sensi dell'art.139 cpc, depositò l'atto presso la Casa comunale, affiggendo avviso di deposito alla porta dell'abitazione del contribuente, e provvide alla spedizione del prescritto avviso di deposito a mezzo lettera raccomandata a.r. Pertanto, la notifica della cartella impugnata deve ritenersi perfezionata per compiuta giacenza decorsi dieci giorni dal compimento delle predette operazioni. Preme aggiungere che, contrariamente a quanto asserito, dal contribuente, la notifica non fu effettuata da soggetto privato esercente il servizio postale, ma da un messo Società_1notificatore di S.p.A.
*** Con riferimento al motivo con cui si deduce la nullità derivata della cartella, questo Collegio ritiene che il comportamento tenuto dall'Ufficio è conforme alla prescrizione imposta dall'art.6, comma 5 della legge 212/2000, il quale prevede che prima di procedere all'iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione di un tributo risultante da una dichiarazione, il contribuente deve essere invitato a fornire chiarimenti o a produrre documenti mancanti. A tale onere l'Ufficio ha provveduto mediante l'invio della comunicazione degli esiti del controllo formale eseguito ex art.36-ter del DPR n.600/1973 all'indirizzo indicato nella dichiarazione. In ogni caso, giova rimarcare che tale invito deve essere inviato dall'amministrazione finanziaria, a pena di nullità, nei soli casi in cui sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, non essendo necessario nei casi in cui non sussistono incertezze o rilevanti questioni interpretative. Infatti, salvo il caso di risultato erroneo rivelato dal controllo automatico, nessun obbligo di comunicazione è previsto dalla legge per la liquidazione, eseguita con tale metodo, di imposte e rimborsi. Ciò per l'ovvio motivo che i dati contabili risultanti dalla liquidazione automatica si considerano a tutti gli effetti come dichiarati dal contribuente, cosicché sarebbe perfettamente inutile comunicare al dichiarante i risultati del controllo automatico ed interloquire con lui, se questi coincidono col dichiarato.
*** Per quel che concerne la doglianza concernente la presunta omessa indicazione della base, delle modalità e dei criteri di calcolo degli interessi, questo Collegio ricorda che l'art.25, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, nel prevedere gli elementi costitutivi ed essenziali della cartella di pagamento, espressamente prevede che la stessa è redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata. Il successivo comma 2-bis aggiunge che la cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo. Orbene, la cartella di pagamento impugnata risulta conforme al modello legislativo predisposto, recando l'indicazione del ruolo, il cui contenuto, a sua volta, è normativamente disciplinato dagli artt.10 e 11 del D.P.R. n. 602 del 1973. Pertanto, gli interessi recati dalla cartella in contestazione sono determinati secondo i criteri legalmente stabiliti, giovando rimarcare che nessuna norma impone l'indicazione nella cartella delle modalità di calcolo degli interessi. In ogni caso, la mera disamina dell'atto impositivo consente di verificare che la stessa, quanto alla relativa causale, fa riferimento alla ritardata iscrizione a ruolo di cui al DPR 602/1973 ex art.20 del D.P.R. n.602/1973, che indica esattamente il tasso di interesse applicato, a seguito di maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale delle dichiarazioni, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fine alla data di consegna al concessionario dei ruoli. Pertanto, in considerazione delle precise indicazioni ed avvertenze formalizzate nella cartella, il contribuente è stato in grado di conoscere i criteri utilizzati per il calcolo degli interessi.
*** Relativamente al motivo riguardante l'asserito difetto del potere di firma del funzionario sottoscrittore della cartella, questa Corte ricorda che gli atti impositivi devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva e, cioè, da un funzionario di area terza di cui al contratto del comparto agenzie fiscali, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale.
Orbene, va evidenziato che nel caso di specie l'Ufficio ha dimostrato che il dirigente dr. Nominativo_1 , indicato nella cartella come responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, era il direttore provinciale dell'Ufficio di Macerata e, pertanto, aveva sicuramente i poteri per potere impegnare e rappresentare l'Ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate.
*** In relazione alla doglianza incentrata sulla motivazione della cartella, è solo il caso di ricordare che la stessa è atto a contenuto vincolato ed è redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze, contenendo tutti gli elementi previsti dal D.M. 28 giugno 1999 e dal D.M. 11 settembre 2000.
*** Venendo al merito, reputa questa Corte che legittimamente l'Ufficio ha disconosciuto la detrazione dichiarata dal contribuente, non avendo costui adeguatamente dimostrato che i familiari indicati nella dichiarazione fossero a suo carico. In particolare, l'appellante non ha prodotto la documentazione prevista dalla L. 296/2006. L'Ufficio, quindi, non è stato posto nella condizione di effettuare alcuna verifica, mancando un elemento essenziale, per cui correttamente ha operato il disconoscimento ed il relativo recupero. Oltre tutto, la dichiarazione integrativa della parte mod. Unico 2012/2011 risulta depositata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, come richiesto dall'art. 2, comma 8 bis, del DPR 22.7.1998 n. 322. Per le considerazioni che precedono, l'appello va rigettato, con conseguente conferma della decisione impugnata. Le spese di causa seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura indicata nell'accluso dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria conferma la sentenza di primo grado e condanna l'appellante alle spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 300, oltre accessori come per legge. Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio del 15 dicembre 2025. IL GUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE RUGGIERO DICUONZO MARIO VINCENZO D'APRILE