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Sentenza 18 novembre 2024
Sentenza 18 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/11/2024, n. 42275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42275 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da Gli SP TT UI LE, nato a [...] il [...] MA AN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/11/2023 della Corte di appello di Firenze letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita la relazione del consigliere Anna Criscuolo;
lette le conclusioni del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
lette le conclusioni scritte dell'avv. Stefano Antonelli, difensore di Gli SP TT UI LE, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. I difensori di GI SP TT UI LE e di MA AN hanno presentato distinti ricorsi avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Firenze ha confermato quella emessa il 29 aprile 2019 dal Tribunale di Grosseto che, all'esito di giudizio ordinario, aveva dichiarato gli imputati Penale Sent. Sez. 6 Num. 42275 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: CRISCUOLO ANNA Data Udienza: 08/10/2024 rispettivamente responsabili dei delitti di resistenza e lesioni aggravate ai danni dei pubblici ufficiali intervenuti il 15 dicembre 2012 presso il locale Divino Disco, gestito dal MA, per verificare se vi si svolgesse attività danzante non autorizzata, e il MA di favoreggiamento per avere sottratto il filmato del sistema di videoriprese interno e, riconosciute ad entrambi attenuanti generiche equivalenti alla recidiva loro contestata, li aveva condannati alle pena di 8 mesi di reclusione e 6 mesi di reclusione. Il difensore di GI SP TT UI LE articola tre motivi 1.1. Con il primo denuncia la violazione dell'art. 157 cod. pen. in relazione al reato di lesioni aggravate per essere il reato prescritto il 2 marzo 2023, dunque, prima della decisione con conseguente necessità di rideterminare la pena inflitta per i due reati in continuazione. 1.2. Con il secondo motivo deduce la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, avendo il commissario MU dichiarato di non aver visto il ricorrente colpire un altro poliziotto. 1.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 110 cod. pen. per non avere il ricorrente fornito alcun contributo psicologico alla condotta del De La Cruz, che aveva colpito alla testa il MU all'improvviso e dal lato opposto a quello in cui si trovava il ricorrente, sicché deve escludersi l'istigazione o un qualsiasi contributo nella fase esecutiva. 2. Con un unico motivo il difensore del MA denuncia l'erronea applicazione degli artt. 378 e 384 cod. pen. per insussistenza del reato di favoreggiamento, in quanto la condotta era diretta ad eludere le investigazioni in ordine al reato di cui all'art. 681 cod. pen. configurabile a suo carico. Segnala che la Corte di appello non ha esaminato questo specifico motivo di appello, diretto a sostenere che la condotta di cancellazione delle riprese mirava a favorire il ricorrente e, quindi, non era punibile ai sensi dell'art. 384 cod. pen. Nell'atto di appello era stato evidenziato che il teste FI della polizia di Stato aveva spiegato che la telecamera riprendeva l'attività del disk jokej con conseguente omessa motivazione sul punto. Conclude in ogni caso per l'annullamento senza rinvio per essere il reato prescritto il 24 gennaio 2024. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza dei motivi nonché diretti a proporre una lettura alternativa dei fatti e delle prove, preclusa in questa sede. 1.1. Premessa l'ammissibilità del ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819), è manifestamente infondato il primo motivo proposto nell'interesse del GI SP TT, non essendo il reato di lesioni aggravate prescritto prima della sentenza impugnata non solo per l'incidenza della recidiva nel calcolo del termine di prescrizione, benché azzerata dal giudizio di equivalenza con le attenuanti generiche riconosciute dal primo giudice, ma anche per l'incidenza delle sospensioni verificatesi nel corso del dibattimento, non considerate dal difensore, che nella memoria ha indicato il 30 gennaio 2023 come termine massimo. Considerato, infatti, che ai fini della prescrizione del reato, deve tenersi conto della recidiva ad effetto speciale ancorché ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l'art. 157, comma terzo, cod. peri. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (Sez. U n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino;
Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Ferrara, Rv. 282057; Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059), dall'esame degli atti, consentito dalla natura processuale dell'eccezione, risultano sospensioni del dibattimento di primo grado per la durata complessiva di 11 mesi e 4 giorni, sicché il termine di prescrizione per il reato aggravato dalla recidiva qualificata ex art. 99, comma 3, cod. pen., non era maturato alla data della sentenza. 2. Inammissibili sono anche gli altri due motivi, meramente oppositivi e diretti a proporre una ricostruzione in fatto, basata su un'analisi parziale del materiale probatorio e del contesto descritto dai testimoni sentiti, appartenenti alle diverse forze di polizia che effettuarono il controllo presso il locale del MA, trovandovi oltre trenta persone intente a ballare. Concordemente i giudici di merito hanno dato atto della condotta oppositiva del ricorrente, già noto agli operanti, diretta a fomentare la reazione degli altri avventori e ad affrontare gli agenti con urla e minacce nonché a spintonare il commissario MU nel tentativo di strappargli la fotocamera, come riferito dal teste FI (pag. 6 sentenza impugnata). A fronte della ricostruzione dell'evoluzione dei fatti e della valenza scatenante dell'iniziativa aggressiva del ricorrente, puntualmente descritta nella sentenza di primo grado, ben poca incidenza può attribuirsi alle obiezioni difensive circa la smentita proveniente dal MU e l'assenza di contributo --, 3 ! 7 C=V C••••4 istigatore o materiale del ricorrente, invece, attivatosi sin dalla fase inziale del controllo e frappostosi, insieme al EN, tra gli operanti e il De la Cruz, per evitarne l'identificazione e l'arresto nonché partecipando all'accerchiamento del MU e all'aggressione degli operanti, rafforzando e influenzando l'azione degli altri avventori. 3. Analogamente inammissibile è il ricorso del MA per l'originaria manifesta infondatezza del motivo, che si risolve nel proporre una lettura alternativa della condotta del ricorrente con ricaduta sulla sussistenza del reato e della scriminante di cui all'art. 384 cod. pen. Il motivo si risolve nel proporre una diversa ricostruzione del fatto, smentita dagli elementi in atti, in particolare, dalle dichiarazioni degli opranti MU e FI, che avevano visto una delle telecamere del sistema di videosorveglianza inquadrare la parte del locale ove si era verificata la rissa, sottratta dal ricorrente al fine di aiutare i protagonisti del tumulto, evitandone l'identificazione. Peralto, il teste FI aveva visto i fili scollegati e il tecnico che aveva installato l'impianto aveva dichiarato che il sistema comprendeva 5-6 apparecchi di registrazione a fronte dei quattro rinvenuti. La logica argomentazione della Corte di appello sul punto e sulla presenza dei fili di collegamento penzolanti contrasta la tesi difensiva, smentita ancor prima dall'ammissione resa nell'immediatezza dal ricorrente. L'originaria inammissibilità del ricorso preclude la dichiarazione di prescrizione del reato. 4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende equitativamente stabilità in tremila euro ciascuno.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 8 ottobre 2024
udita la relazione del consigliere Anna Criscuolo;
lette le conclusioni del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
lette le conclusioni scritte dell'avv. Stefano Antonelli, difensore di Gli SP TT UI LE, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. I difensori di GI SP TT UI LE e di MA AN hanno presentato distinti ricorsi avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Firenze ha confermato quella emessa il 29 aprile 2019 dal Tribunale di Grosseto che, all'esito di giudizio ordinario, aveva dichiarato gli imputati Penale Sent. Sez. 6 Num. 42275 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: CRISCUOLO ANNA Data Udienza: 08/10/2024 rispettivamente responsabili dei delitti di resistenza e lesioni aggravate ai danni dei pubblici ufficiali intervenuti il 15 dicembre 2012 presso il locale Divino Disco, gestito dal MA, per verificare se vi si svolgesse attività danzante non autorizzata, e il MA di favoreggiamento per avere sottratto il filmato del sistema di videoriprese interno e, riconosciute ad entrambi attenuanti generiche equivalenti alla recidiva loro contestata, li aveva condannati alle pena di 8 mesi di reclusione e 6 mesi di reclusione. Il difensore di GI SP TT UI LE articola tre motivi 1.1. Con il primo denuncia la violazione dell'art. 157 cod. pen. in relazione al reato di lesioni aggravate per essere il reato prescritto il 2 marzo 2023, dunque, prima della decisione con conseguente necessità di rideterminare la pena inflitta per i due reati in continuazione. 1.2. Con il secondo motivo deduce la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, avendo il commissario MU dichiarato di non aver visto il ricorrente colpire un altro poliziotto. 1.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 110 cod. pen. per non avere il ricorrente fornito alcun contributo psicologico alla condotta del De La Cruz, che aveva colpito alla testa il MU all'improvviso e dal lato opposto a quello in cui si trovava il ricorrente, sicché deve escludersi l'istigazione o un qualsiasi contributo nella fase esecutiva. 2. Con un unico motivo il difensore del MA denuncia l'erronea applicazione degli artt. 378 e 384 cod. pen. per insussistenza del reato di favoreggiamento, in quanto la condotta era diretta ad eludere le investigazioni in ordine al reato di cui all'art. 681 cod. pen. configurabile a suo carico. Segnala che la Corte di appello non ha esaminato questo specifico motivo di appello, diretto a sostenere che la condotta di cancellazione delle riprese mirava a favorire il ricorrente e, quindi, non era punibile ai sensi dell'art. 384 cod. pen. Nell'atto di appello era stato evidenziato che il teste FI della polizia di Stato aveva spiegato che la telecamera riprendeva l'attività del disk jokej con conseguente omessa motivazione sul punto. Conclude in ogni caso per l'annullamento senza rinvio per essere il reato prescritto il 24 gennaio 2024. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza dei motivi nonché diretti a proporre una lettura alternativa dei fatti e delle prove, preclusa in questa sede. 1.1. Premessa l'ammissibilità del ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819), è manifestamente infondato il primo motivo proposto nell'interesse del GI SP TT, non essendo il reato di lesioni aggravate prescritto prima della sentenza impugnata non solo per l'incidenza della recidiva nel calcolo del termine di prescrizione, benché azzerata dal giudizio di equivalenza con le attenuanti generiche riconosciute dal primo giudice, ma anche per l'incidenza delle sospensioni verificatesi nel corso del dibattimento, non considerate dal difensore, che nella memoria ha indicato il 30 gennaio 2023 come termine massimo. Considerato, infatti, che ai fini della prescrizione del reato, deve tenersi conto della recidiva ad effetto speciale ancorché ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l'art. 157, comma terzo, cod. peri. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (Sez. U n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino;
Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Ferrara, Rv. 282057; Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059), dall'esame degli atti, consentito dalla natura processuale dell'eccezione, risultano sospensioni del dibattimento di primo grado per la durata complessiva di 11 mesi e 4 giorni, sicché il termine di prescrizione per il reato aggravato dalla recidiva qualificata ex art. 99, comma 3, cod. pen., non era maturato alla data della sentenza. 2. Inammissibili sono anche gli altri due motivi, meramente oppositivi e diretti a proporre una ricostruzione in fatto, basata su un'analisi parziale del materiale probatorio e del contesto descritto dai testimoni sentiti, appartenenti alle diverse forze di polizia che effettuarono il controllo presso il locale del MA, trovandovi oltre trenta persone intente a ballare. Concordemente i giudici di merito hanno dato atto della condotta oppositiva del ricorrente, già noto agli operanti, diretta a fomentare la reazione degli altri avventori e ad affrontare gli agenti con urla e minacce nonché a spintonare il commissario MU nel tentativo di strappargli la fotocamera, come riferito dal teste FI (pag. 6 sentenza impugnata). A fronte della ricostruzione dell'evoluzione dei fatti e della valenza scatenante dell'iniziativa aggressiva del ricorrente, puntualmente descritta nella sentenza di primo grado, ben poca incidenza può attribuirsi alle obiezioni difensive circa la smentita proveniente dal MU e l'assenza di contributo --, 3 ! 7 C=V C••••4 istigatore o materiale del ricorrente, invece, attivatosi sin dalla fase inziale del controllo e frappostosi, insieme al EN, tra gli operanti e il De la Cruz, per evitarne l'identificazione e l'arresto nonché partecipando all'accerchiamento del MU e all'aggressione degli operanti, rafforzando e influenzando l'azione degli altri avventori. 3. Analogamente inammissibile è il ricorso del MA per l'originaria manifesta infondatezza del motivo, che si risolve nel proporre una lettura alternativa della condotta del ricorrente con ricaduta sulla sussistenza del reato e della scriminante di cui all'art. 384 cod. pen. Il motivo si risolve nel proporre una diversa ricostruzione del fatto, smentita dagli elementi in atti, in particolare, dalle dichiarazioni degli opranti MU e FI, che avevano visto una delle telecamere del sistema di videosorveglianza inquadrare la parte del locale ove si era verificata la rissa, sottratta dal ricorrente al fine di aiutare i protagonisti del tumulto, evitandone l'identificazione. Peralto, il teste FI aveva visto i fili scollegati e il tecnico che aveva installato l'impianto aveva dichiarato che il sistema comprendeva 5-6 apparecchi di registrazione a fronte dei quattro rinvenuti. La logica argomentazione della Corte di appello sul punto e sulla presenza dei fili di collegamento penzolanti contrasta la tesi difensiva, smentita ancor prima dall'ammissione resa nell'immediatezza dal ricorrente. L'originaria inammissibilità del ricorso preclude la dichiarazione di prescrizione del reato. 4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende equitativamente stabilità in tremila euro ciascuno.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 8 ottobre 2024