TAR Napoli, sez. IX, sentenza 20/04/2026, n. 2491
TAR
Sentenza 20 aprile 2026

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  • Accolto
    Violazione delle garanzie partecipative (art. 10-bis L. 241/1990)

    La ASL ha inviato la comunicazione dei motivi ostativi solo 6 giorni prima dell'emanazione del provvedimento di archiviazione da parte del Comune, termine inferiore ai 10 giorni previsti dalla legge per consentire alla parte di presentare osservazioni.

  • Accolto
    Difetto di istruttoria e di motivazione

    Il parere dell'ASL si limita ad elencare le prestazioni erogate senza rapportarle al fabbisogno della popolazione e menziona 'ambulatori convenzionati' anziché il regime privato richiesto dalla ricorrente. La ASL non può introdurre motivazioni postume in sede giudiziale.

  • Accolto
    Eccesso di potere per sviamento

    La decisione di archiviare l'istanza è stata ritenuta fondata su motivi di difetto di istruttoria e motivazione, pertanto la censura di sviamento è assorbita.

  • Accolto
    Annullamento per illegittimità derivata

    L'accoglimento dei motivi di ricorso relativi ai provvedimenti impugnati comporta l'annullamento anche degli atti presupposti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. IX, sentenza 20/04/2026, n. 2491
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2491
    Data del deposito : 20 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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