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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/11/2025, n. 3723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3723 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa LA IA Presidente rel. dott.ssa Isabella Parolari Consigliere dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
all'udienza del 12.11.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A C O N T E S T U A L E
nella causa civile in grado di appello n. 1842/2024 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Adone, presso il cui studio Parte_1 elettivamente domicilia in Roma, alla via Elvia Recina n.14
APPELLANTE E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Carla Attanasio, per procura generale alle liti n. 37875/7313 del 22.03.24, per rogito del Notar Per_1 di Roma, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29,
[...] presso l'Ufficio dell'Avvocatura Metropolitana dell' CP_1
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 7610/2024 del 27 giugno 2024
Conclusioni delle parti: come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in data 28.4.2023 conveniva in giudizio l' onde sentir accogliere le Parte_1 CP_1
1 seguenti conclusioni: “- accertata la sussistenza dei requisiti di legge ai fini del riconoscimento in favore della parte ricorrente del diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 Legge n. 18/1980, per il periodo compreso dal 20.07.2021 ad oggi, condannare l' in persona del l.r.p.t., alla corresponsione in favore del CP_1 medesimo dell'importo di € 11.021,18 (euro undicimilaventuno//18) a titolo di ratei mensili di “indennità di accompagnamento” maturati e non liquidati per il periodo di spettanza, oltre a quelli maturandi nel corso del presente giudizio e oltre interessi legali maturati da ogni singola scadenza e fino all'effettivo soddisfo, ovvero alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia ovvero accertata in corso di causa”, con vittoria di spese, da distrarsi.
A fondamento della pretesa deduceva che: - il giudice del lavoro capitolino, con decreto del 7.11.2022, aveva omologato le conclusioni raggiunte dal C.t.u. nell'ambito del procedimento ex art. 445-bis c.p.c. all'uopo proposto, secondo cui la ricorrente era in possesso del requisito sanitario per ottenere l'indennità di accompagnamento dal momento della domanda del 20 luglio 2021; - nonostante la presentazione della necessaria CP_ documentazione all' in data 14.11.2022, l' non aveva provveduto alla CP_1 erogazione del beneficio rivendicato.
L' si costituiva deducendo che: - in data 8.10.2023 aveva proceduto alla CP_1 liquidazione della prestazione in favore della ricorrente, come da Modello TE08 comprensivo degli arretrati e cedolino novembre 2023, allegati alla memoria di costituzione;
- in data 2.4.2024 aveva provveduto al pagamento degli arretrati (cedolino del mese di aprile 2024). Chiedeva, quindi, di dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione totale o, in subordine, parziale delle spese di lite.
All'esito del giudizio, con sentenza pronunciata in data 27.6.2024, il Tribunale così CP_ statuiva: «dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' alla refusione delle spese di lite che si liquidano in euro 1.300,00 oltre iva e cpa da distrarsi».
Avverso tale pronuncia proponeva appello limitatamente alla statuizione Parte_1 in ordine alle spese per un unico, articolato motivo, denominato “Violazione e falsa applicazione del DM n. 55 del 10.3.2014, come modificato dal DM 8 MARZO 2018, degli arti. 24 della L. 13.6.1942 n. 794, 4, comma 1, del DM 5.10.1994 n. 585 e della L.
7.11.1957 n. 1051 e dal DM 147.2022, nonché vizio di motivazione per mancata indicazione del sistema di liquidazione adottato in violazione dei parametri fissati dal DM
n.55/2014”. Lamentava l'appellante che la quantificazione delle spese effettuata dal
Tribunale era inferiore ai minimi previsti dalle tabelle di cui al DM 147/2022.
2 Rappresentava in proposito che: - tenuto conto della tabella n. 4 (cause di previdenza) allegata al predetto D.M., del valore della controversia (compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00) e considerate le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, l'importo minimo dovuto era pari ad euro 1.865,00, oltre spese generali, IVA e CPA. Aggiungeva che dalla data di entrata in vigore del D.M.
8.3.2018 non è ammessa una quantificazione delle spese di lite inferiore al 50% dei valori medi, dovendosi obbligatoriamente ritenere abrogate tutte le precedenti norme di segno contrario.
Evidenziata l'illegittimità della sentenza impugnata laddove aveva derogato ai minimi tariffari, chiedeva che la Corte di appello, a parziale modifica della sentenza impugnata, condannasse l' “al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo CP_1 grado, in favore del difensore antistatario, da quantificarsi ai sensi della normativa vigente, (in misura integrale e nel rispetto del principio della inderogabilità dei minimi tariffari), nella somma di € 1.865,00 (comprensiva dell'importo già liquidato in primo grado a titolo di compenso pari ad € 854,00) oltre spese generali, IVA e CPA, o, comunque, nella diversa somma che parrà di giustizia, oltre la maggiorazione di cui ai CP_ sensi dell'art. 4 DM 55/2014 comma 1 bis. Con condanna dell' al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario”.
L'Istituto appellato si costituiva in giudizio e confutava le avverse doglianze, sostenendo che permane la facoltà per il giudice di liquidare i compensi in misura inferiore al minimo;
chiedeva, quindi, il rigetto del gravame e, in subordine, in ipotesi di accoglimento dell'appello, di compensare le spese del grado di appello.
All'udienza del 12.11.2025, sulle conclusioni come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
2. L'appello - limitato alla pronuncia sulle spese - merita accoglimento nei termini di seguito precisati.
2.1. Come noto (e ricordato, da ultimo, da Sez. L, Ordinanza n. 14036 del
21/05/2024), il giudice che dichiara cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale, laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della
“normale” probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito.
3 Nella specie, correttamente il Tribunale ha individuato la parte virtualmente soccombente nell' (che ha pagato la prestazione dovuta in corso di causa) e ha, CP_1 quindi, condannato l' al pagamento delle spese di lite. CP_1 si duole assumendo che la quantificazione delle spese del giudizio di Parte_1 primo grado (euro 1.300,00) è inferiore ai minimi tariffari.
2.2. Orbene, rileva il Collegio che il D.M. n. 55/2014 (“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”), nel testo aggiornato alle modifiche introdotte dal D.M. n. 147/2022 ed applicabile al caso di specie
(atteso che le prestazioni professionali del difensore degli odierni appellanti si sono esaurite successivamente alla data in cui è entrato in vigore il predetto D.M., ovvero successivamente al 23.10.2022), dispone all'art. 5 (determinazione del valore della controversia): “1. nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - è determinato a norma del codice di procedura civile … Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”.
Nella specie, utilizzando lo scaglione compreso tra euro 5.200,00 ed euro
26.000,00, in base al valore della controversia (pari all'importo dei ratei in concreto riconosciuti dall' ), i compensi - nei valori minimi - in relazione alle fasi CP_1 effettivamente espletate innanzi al Tribunale corrispondono ai seguenti importi: fase di studio della controversia: euro 464,50; fase introduttiva del giudizio: euro 388,50; fase decisoria: euro 1.010,50 (complessivamente pari a euro 1.863,50).
Tanto chiarito, occorre ora interrogarsi sulla derogabilità dei minimi tariffari.
Come noto, in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, la Corte di Cassazione ha costantemente affermato il carattere non vincolante dei parametri di liquidazione, sostenendo che la quantificazione del compenso e delle spese processuali fosse espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, e che la liquidazione, se contenuta entro i valori tabellari minimi e massimi, non richiedeva un'apposita motivazione e non era sottoposta al controllo di legittimità, dovendosi invece giustificare la scelta del giudice di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, fatto salvo l'obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale (Cass. 28325/2022; Cass. 14198/2022; Cass. 19989/2021; Cass. 89/2021;
4 Cass. 10343/2020). Tale approdo interpretativo è tuttora valido per le spese processuali e i compensi professionali regolati dal D.M. 55/2014.
A seguito delle modificazioni introdotte nella formulazione dell'art. 4 del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 dal D.M. 8 marzo 2018 n. 37 la Corte di Cassazione ha reiteratamente affermato che nei procedimenti cui si applica la nuova disciplina “non è più consentito, nella liquidazione delle spese di lite, scendere al di sotto dei valori minimi della tariffa, per lo scaglione applicabile, in quanto tali valori minimi devono ritemersi avere carattere inderogabile” (Cass., 13 aprile 2023, n. 9815; Cass., 20 ottobre 2023, n. 29184; Cass. 19 aprile 2023, n. 10438; Cass., 24 aprile 2024, n. 11102).
La novellata previsione dell'art. 4, comma primo, è infatti, difforme dal punto di vista letterale dalle precedenti disposizioni regolamentari, che non contemplavano un vincolo espresso in ordine alla massima riduzione applicabile, limitandosi a disporre che detta riduzione non poteva di regola essere superiore al 50%. Infatti, nella versione originaria, l'art. 4 del D.M. n. 55/2014, per quanto in questa sede rileva, stabiliva: “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento”.
Invece, dopo le modifiche introdotte dal D.M. 37/2018, l'art. 4 del D.M. n.
55/2014, stabilisce, in particolare, che, ai fini della liquidazione del compenso, “il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
È bene evidenziare che l'attuale art. 4 del D.M. 55/2014, a seguito delle modifiche introdotte dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147 (applicabile al caso di specie), prevede: “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
Come si vede, anche dopo le modifiche del 2022, l'art. 4 cit. stabilisce che i valori medi delle tabelle “possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50%”. Ne segue che, essendo la norma immutata in parte qua, anche al presente giudizio sono applicabili i principi dettati dai Giudici di legittimità, con riferimento alla inderogabilità dei minimi tariffati, a seguito delle modifiche apportate all'art. 4 del D.M. 55/2014 nel 2018.
Ebbene, in forza della ricordata modifica, non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore al 50% dei parametri medi e ciò per effetto di
5 una specifica scelta normativa, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare le spese processuali e a garantire, attraverso una limitata flessibilità dei parametri tabellari,
l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale. Tale ratio ha trovato un'ulteriore espressione nella legge n. 49/2023 in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, laddove l'art. 1 dispone che «per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale», nonché - per gli avvocati - conforme ai compensi previsti dal decreto del Ministero della Giustizia ex art. 13, comma 6, della legge n. 247/2012. Si prevede inoltre (all'art. 3) che «sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 13 co. 6 l. 247/2012 per la professione forense». Su questa base e con l'integrazione ex lege n. 49/2023, trova conferma il principio di diritto già enunciato da Cass. n. 9815/2023: salva diversa convenzione tra le parti (adottata nel rispetto dell'art. 3 della ripetuta legge n. 49/2023), ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 37/2018, non è consentito al giudice scendere al di sotto degli inderogabili valori minimi, predeterminati da tale decreto e aggiornati a cadenza periodica ex art. 13, comma 6, della legge n. 247/2012.
La censura della parte appellante è quindi fondata, avendo il Tribunale determinato i compensi in misura inferiore a quella risultante dalla massima riduzione percentuale consentita, peraltro senza alcuna motivazione sul punto.
Tanto chiarito, assume, dunque, rilievo l'art. 4, comma 1, del DM citato nella parte in cui prevede: “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti”.
6 Nel caso in esame, le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento del ricorso introduttivo del giudizio innanzi al Tribunale sono costituite soltanto dalla succinta descrizione del precedente procedimento di accertamento tecnico preventivo in materia assistenziale e dei successivi adempimenti;
non si ravvisa, in mancanza di altri elementi, alcuna urgenza;
la controversia si presenta semplice, oltre che notoriamente seriale, non essendovi questioni particolari da affrontare, né contrasti giurisprudenziali;
non è apprezzabile una significativa quantità e un particolare contenuto della corrispondenza intrattenuta con il cliente o con altri soggetti;
l' innanzi al primo giudice si è CP_1 costituito al solo fine di rappresentare che il pagamento era prossimo.
Ne segue che i compensi per l'attività defensionale svolta in relazione al giudizio di primo grado possono essere liquidati - secondo richiesta - nella misura complessiva
(prossima ai valori minimi) di euro 1.865,00 (per la fase di studio della controversia: euro
465,00; per la fase introduttiva del giudizio: euro 389,00; per la fase decisoria: euro
1.011,00), dovendosi evidenziare che, correttamente, non è stato richiesto dall'appellante il compenso per la fase istruttoria, che in concreto non si è svolta.
Non spetta l'aumento ex art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/2014, come novellato, a mente del quale “Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”.
E invero, detto aumento – peraltro non richiesto nel corso del giudizio di primo grado – non può essere riconosciuto in quanto né l'atto introduttivo del giudizio innanzi al
Tribunale né le note ivi depositate presentano le caratteristiche indicate dalla norma. In proposito giova evidenziare che, in tema di spese processuali, ai fini del riconoscimento dell'aumento del compenso ex art. 4, comma 1 bis, del D.M. n. 55 del 2014, non è sufficiente il mero “utilizzo del processo telematico”, essendo richiesto, invece, che la redazione degli atti giudiziari e la produzione dei documenti vengano effettuate con tecniche informatiche più raffinate, che consentano di “navigare” all'interno dell'atto stesso e dei documenti allegati con tecniche “ipertestuali” (indici e riferimenti incrociati), così riducendo significativamente i tempi di consultazione (cfr. Sez. L - , Ordinanza n.
21365 del 19/07/2023, richiamata anche da Sez. L, Ordinanza n. 28749 del 2025).
7 In definitiva, la sentenza di primo grado va parzialmente riformata nei sensi specificati in dispositivo e deve disporsi la distrazione in favore del procuratore di Pt_1
antistatario.
[...]
3. Avuto riguardo all'accoglimento del gravame nei termini suindicati, in applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., anche le spese del presente grado devono essere poste a carico della parte appellata.
Quanto al valore della controversia nel presente grado, è noto che qualora il giudizio prosegua in un grado d'impugnazione soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l'atto di impugnazione costituisce il disputatum della controversia nel grado e sulla base di tale criterio, integrato parimenti dal criterio del decisum, vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite all'attività difensiva svolta nel grado (Cass. Sezioni Unite, n. 19014 del 3.7/11.9.2007, conf., ad esempio, da Sez. 6-1, n. 6345 del 05.03.2020 e Sez. 2, Ordinanza n. 35007 del
2023).
Pertanto, il valore della causa è rappresentato dalla differenza tra le spese del giudizio dinanzi al Tribunale come liquidate dal primo giudice (euro 1.300,00) e quelle per le quali si pronuncia sentenza di condanna nel presente giudizio, ossia euro 1.865,00 sicché lo scaglione di riferimento è quello fino a 1.100,00 euro.
Non può essere riconosciuta la maggiorazione ex art. 4, comma 1-bis, D.M.
55/2014, come novellato, in quanto il ricorso in appello (così come gli atti depositati nel giudizio di primo grado) non è stato redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione.
Le spese del grado si liquidano, dunque, come da dispositivo - tenuto conto delle attività in concreto espletate e dell'assenza di attività istruttoria (Sez. 3, Ordinanza n.
10206 del 16/04/2021), con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
CP_
- in parziale riforma della sentenza impugnata, per il resto ferma, condanna l' a rifondere a le spese del primo grado di giudizio, liquidate in euro 1.865,00 (in Parte_1 luogo della minor somma determinata dal Tribunale), oltre al rimborso forfetario delle
8 spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Alessandra
Adone, antistatario;
CP_
- condanna l' a rifondere a le spese del presente grado del giudizio, liquidate Parte_1 in euro 300,00, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Alessandra Adone, antistatario.
Il Presidente est.
LA IA
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