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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 24/04/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1342/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Fiaschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1342/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. SALERNO Parte_1 C.F._1
SALVATORE
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MAGNANI GIOVANNI CP_1 P.IVA_1
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Parma, respinta ogni contraria istanza, così provvedere: in via pregiudiziale:
- dichiarare inammissibile il Decreto Ingiuntivo perché emesso da Giudice incompetente territorialmente;
- in subordine, accertare e dichiarare la propria incompetenza per territorio e per l'effetto rimettere le parti avanti il competente Tribunale Civile di Crotone (foro dell'opponente) e adottare i provvedimenti necessari;
in via preliminare:
- dichiarare estinta per intervenuta prescrizione le pretese della al diritto di pagamento delle CP_1 somme di cui alle fatture del decreto ingiuntivo in quanto l'azione è stata esercitata oltre i dieci anni e di con-
pagina 1 di 7 seguenza revocare il decreto ingiuntivo;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre
IVA e CPA come per legge;
- non concedere la provvisoria esecuzione del decreto in quanto manca ragionevole fumus del credito;
nel merito:
- revocare e/o dichiarare inefficace per i motivi esposti in narrativa il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare infondate le pretese di cui al ricorso che l'hanno provocato, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre a
IVA e CPA come per legge.
Per parte convenuta opposta:
“Voglia il Tribunale di Parma Ill.mo, contrariis reiectis, previe e con tutte le più opportune declaratorie del caso e di legge:
- in via preliminare, concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 167/2020 – Tribunale di Parma
(n. 381/2020 R.G.) ai sensi dell'art. 648 c.p.c. non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
- nel merito, respingersi tutte le domande avverse in quanto improponibili, inammissibili, improcedibili, infondate, non provate, pretestuose, prescritte e decadute, con la integrale conferma dell'opposto decreto ingiuntivo n. 167/2020
– Tribunale di Parma (n. 381/2020 R.G.);
- in subordine, accertare dovuto e conseguentemente condannare l'impresa individuale (Cod. Fisc. Parte_1
e P. IVA con sede legale in Cutro (KR) Contrada Chirizzello, in C.F._1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante omonimo titolare firmatario IG.ra (Cod. Fisc. Parte_1 [...]
) residente in San Secondo ME (PR) Fraz. Portone del Pizzo Strada Mazzola Ponente C.F._2
n. 3, a pagare alla come in atti rappresentata, difesa e domiciliata, la somma capitale di €. CP_1
115.529,01 oltre rivalutazione monetaria ed oltre gli interessi moratori di legge dal giorno di ogni singolo dovuto al saldo effettivo, per i motivi tutti esposti e documentati in causa, nonché respingere tutte le domande avverse in quanto improponibili, inammissibili, improcedibili, infondate, non provate, pretestuose, prescritte e decadute;
- in ogni caso, con la condanna dell'impresa individuale (Cod. Fisc. e Parte_1 C.F._1
P. IVA ) con sede legale in Cutro (KR) Contrada Chirizzello, in persona del legale rappresentante P.IVA_2 omonimo titolare firmatario IG.ra (Cod. Fisc. ) residente in San Se- Parte_1 C.F._1 condo ME (PR) Fraz. Portone del Pizzo StradaMazzola Ponente n. 3, a pagare alla come in CP_1 atti rappresentata, difesa e domiciliata, le spese, anche tecniche di giudizio, competenze e compensi tutti, oltre spese generali di studio (15%), C.p.a. ed I.v.a., se dovuta, come per legge.”
pagina 2 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La otteneva dall'intestato Tribunale il decreto ingiuntivo n. 167/2020, emesso in da- CP_1 ta 29/01/2020 nel procedimento RG n. 381/2020, con il quale veniva ordinato a , in Parte_1 qualità di titolare della omonima ditta individuale, il pagamento della somma di € 115.529,01, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di saldo del corrispettivo di forniture eseguite a favore della stessa.
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso il Parte_1 suddetto decreto ingiuntivo, eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale adìto e la prescrizione dei crediti vantati da parte dell'opposta; nel merito, l'opponente ha contesta- to la pretesa della adducendo l'inesistenza di qualsiasi rapporto obbligatorio intercorso CP_1 tra le parti.
Si è costituita nel presente giudizio la la quale ha contestato l'opposizione, chiedendo CP_1 la conferma del decreto ingiuntivo opposto e comunque la condanna dell'opponente al pagamento del relativo importo.
Alla prima udienza del 22/09/2020, parte opponente, a mezzo del proprio difensore, ha discono- sciuto formalmente le sottoscrizioni apposte sugli assegni bancari e sui documenti di trasporto prodotti in giudizio dall'opposta con la comparsa di costituzione;
all'esito dell'udienza, con ordi- nanza del 28/09/2020 è stata rigettata l'istanza avanzata dall'opposta di concessione della provvi- soria esecutorietà del decreto ingiuntivo, concedendosi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Con successiva ordinanza del 26/05/2021, il Giudice Istruttore, vista l'istanza di verificazione delle scritture disconosciute avanzata dall'opposta, ha disposto in un primo momento una CTU grafolo- gica sulle stesse, successivamente revocata in ragione della indisponibilità manifestata dalle parti a farsi carico dei relativi costi.
La causa è stata, quindi, istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti e mediante l'audizione di testimoni.
Indi, con decreto ex art. 127 ter c.p.c. del 17/10/2024 è stata trattenuta in decisione con la conces- sione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
2. Il Tribunale osserva quanto segue.
2.1. Preliminarmente, occorre rilevare che è infondata l'eccezione di incompetenza territoriale di pagina 3 di 7 questo Tribunale avanzata da parte opponente.
L'opponente, invero, lega tale eccezione al rilievo della competenza del Tribunale di Crotone, quale luogo in cui ha sede la ditta individuale di TT TI (cfr. doc. 1 fasc, monitorio), a cui si riferi- scono le forniture poste a fondamento della pretesa dedotta dalla in sede monitoria. CP_1
Come ricordato dalla difesa di parte opposta, tuttavia, la Suprema Corte ha da tempo avuto modo di chiarire che “la domanda formalmente proposta contro la ditta individuale deve ritenersi intentata contro la per- sona del suo titolare, in quanto la ditta non ha una soggettività giuridica diversa da quella di quest'ultimo, con il quale si identifica sotto l'aspetto sostanziale e processuale, ma costituisce quel segno distintivo mediante il quale l'im- prenditore esercita la sua attività, con la conseguenza che nei suoi confronti il giudice territorialmente competente a provvedere sul ricorso diretto all'emanazione del decreto ingiuntivo va legittimamente identificato in base alla norma dell'art. 18 cod. proc. civ. concernente il foro generale delle persone fisiche” (Cass. n. 5157/1990; anche Cass. n.
14571/2012; n. 7041/2020).
Nel caso di specie è pacifico che la titolare della ditta individuale, , sia residente a [...]Parte_1
Secondo ME (PR), Frazione Portone del Pizzo Ponente n. 3 (doc. 2 fasc. monitorio), indiriz- zo presso cui è stata anche ritualmente eseguita la notifica del decreto ingiuntivo opposto.
Ne segue che deve indubbiamente riconoscersi in relazione alla controversia in oggetto la compe- tenza di questo Tribunale, non applicandosi alla ditta individuale le regole proprie della notificazio- ne alle persone giuridiche.
Del resto, è appena il caso di rilevare che, riferendosi in astratto la controversia ad un credito deri- vante da un contratto di compravendita, la competenza di questo Tribunale sussisterebbe comun- que anche in base alla disciplina in materia di fori facoltativi dettata dall'art. 20 c.p.c., quale luogo in cui (in ipotesi) doveva eseguirsi, ai sensi dell'art. 1498, comma 3, c.c., l'obbligazione dedotta in giu- dizio.
2.2. Ciò posto, assume rilievo dirimente ai fini della definizione del presente giudizio l'eccezione di prescrizione sollevata in via preliminare da parte opponente sin dall'atto introduttivo.
Invero, le risultanze agli atti non offrono alcun elemento che, con specifico riferimento ai crediti portati dalle fatture prodotte in sede monitoria (doc. 3 fasc. monitorio) - pacificamente riferiti agli anni 2006 e 2007 -, consenta di ravvisare un atto interruttivo della prescrizione anteriore rispetto alla raccomandata inviata dalla il 14/10/2019 (doc. 5 fasc. monitorio), quando il ter- CP_1 mine di prescrizione era già scaduto.
In particolare, anche a prescindere dalle contestazioni sorte tra le parti in merito al disconoscimen-
pagina 4 di 7 to delle sottoscrizioni operato dall'opponente, gli assegni bancari prodotti in giudizio dall'opposta
(doc. 12-13) non si accompagnano ad alcuna circostanza che consenta di ritenere che gli stessi sia- no stati rilasciati da a garanzia delle obbligazioni di cui trattasi, configurando implici- CP_2 tamente un riconoscimento delle stesse.
È vero, infatti, che il riconoscimento ex art. 2944 c.c., non essendo soggetto a forme particolari, può estrinsecarsi sia in una dichiarazione esplicita, sia in qualsiasi fatto che implichi l'ammissione dell'esistenza del diritto (ex multis Cass. n. 19253/2004), ma è indubbio che, affinché possa produr- re l'effetto interruttivo, è necessario che tale riconoscimento si riferisca inequivocabilmente al dirit- to dedotto in giudizio.
Nel caso di specie, è la stessa ricostruzione offerta agli atti da parte opposta a non consentire di tracciare un chiaro collegamento tra i pretesi atti interruttivi della prescrizione e quel determinato credito, portato dalle fatture prodotte in sede monitoria, vantato nei confronti della ditta individua- le di TT TI.
Secondo l'opposta, invero, il marito dell'opponente, , nel corso degli anni si sa- Controparte_3 rebbe recato personalmente svariate volte presso la sede della per ritirare materiale or- CP_1 dinato per conto della ditta della moglie, da lui effettivamente gestita, oltre che per altre ditte di cui era titolare o comunque preposto, ossia la ditta individuale , la Controparte_3 Controparte_4
e la (doc.
4-6 di parte opposta), che a loro volta avrebbero maturato debiti nei
[...] CP_5 confronti della (doc.
7-11 di parte opposta). In tali occasioni vi sarebbero stati “ulteriori CP_1 solleciti e messe in mora, oltre a riconoscimenti di debito” che avrebbero “efficacemente interrotto ogni prescrizione
o decadenza”.
Nel quadro sopra richiamato non è dato comprendere come e quando vi sia stato un atto di costi- tuzione in mora o un riconoscimento del diritto specificamente riferito (in tutto o in parte) al credi- to di € 115.529,01 vantato nei confronti della ditta individuale di TT TI.
Le risultanze delle prove testimoniali acquisite nel corso del giudizio su istanza dell'opposta non hanno contribuito a fare chiarezza su questo contesto.
In particolare, nel corso dell'udienza del 5/10/2022 i testi , e Testimone_1 Testimone_2 hanno confermato che il marito dell'opponente si è recato da solo negli anni presso Testimone_3 gli uffici e il magazzino della per trattare delle forniture e dei pagamenti riferiti a tutte CP_1 le imprese sopra indicate, senza dare in alcun modo conto di un determinato atto interruttivo della prescrizione riferito in particolare al credito vantato nei confronti della ditta individuale di TT
pagina 5 di 7 . Pt_1
D'altra parte, i medesimi testi hanno rilevato di non aver mai visto presso la sede Parte_1 della sicché anche se il marito avesse ricevuto intimazioni o operato riconoscimenti in CP_1 relazione ai debiti della moglie, in assenza di elementi che portino a ravvisare in capo allo stesso un formale potere di rappresentanza di quest'ultima, tali atti non avrebbero potuto comunque com- portare un effetto interruttivo della prescrizione.
I testi di parte opposta, inoltre, non hanno chiarito a quali crediti si riferisse la garanzia portata da- gli assegni agli atti che si assumono sottoscritti da parte di (la sola teste Parte_1 Testimone_1
si è limitata a rilevare come gli stessi siano stati consegnati alla da
[...] CP_1 CP_6
), evidenziando peraltro come le forniture a cui si riferiscono le pretese dell'opposta non siano
[...] state eseguite tutte a favore della ditta individuale di TT TI (si veda, in particolare, la dichia- razione del teste socio della secondo cui “le fatture per cui è causa non so- Testimone_3 CP_1 no relative alla [ ma a materiale consegnato al per la sua ditta o per quella di sua moglie”). CP_4 CP_3
In definitiva, a prescindere dal merito della controversia, gli elementi sopra richiamati danno conto, al più, dell'esistenza di un rapporto commerciale che, nonostante l'ingente credito vantato da parte opposta in sede monitoria, nel tempo è stato gestito dalla in modo informale e senza CP_1 tracciare una netta distinzione tra le posizioni delle imprese che, più o meno correttamente, si as- sumono riconducibili al marito dell'opponente, in un quadro caratterizzato da una forte incertezza che si riflette nel riscontro del mancato assolvimento da parte dell'opposta all'onere di provare un determinato atto interruttivo a fronte dell'eccezione di prescrizione del credito sollevata da
contro
- parte.
Ne segue che in questa sede non può che ravvisarsi la fondatezza di tale ultima eccezione, con il conseguente rigetto delle pretese avanzate nei confronti della ditta individuale di da Parte_1 parte della CP_1
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono pertanto poste in capo a parte convenuta opposta.
La relativa liquidazione è fatta in dispositivo sulla base del valore effettivo della causa, con applica- zione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 attualmente vigenti, tenuto conto dell'attività difensi- va svolta (scaglione da € 52.001 ad € 260.000, valori minimi per fase introduttiva, di studio, istrut- toria e decisionale).
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
- rigetta le domande di condanna di parte opponente avanzate da CP_1
- condanna al rimborso nei confronti di delle spese del presente CP_1 Parte_1 giudizio, che liquida in complessivi € 7.052,00 per compenso di avvocato, oltre spese gene- rali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Parma, 24/04/2025
Il Giudice
dott. Andrea Fiaschi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Fiaschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1342/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. SALERNO Parte_1 C.F._1
SALVATORE
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MAGNANI GIOVANNI CP_1 P.IVA_1
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Parma, respinta ogni contraria istanza, così provvedere: in via pregiudiziale:
- dichiarare inammissibile il Decreto Ingiuntivo perché emesso da Giudice incompetente territorialmente;
- in subordine, accertare e dichiarare la propria incompetenza per territorio e per l'effetto rimettere le parti avanti il competente Tribunale Civile di Crotone (foro dell'opponente) e adottare i provvedimenti necessari;
in via preliminare:
- dichiarare estinta per intervenuta prescrizione le pretese della al diritto di pagamento delle CP_1 somme di cui alle fatture del decreto ingiuntivo in quanto l'azione è stata esercitata oltre i dieci anni e di con-
pagina 1 di 7 seguenza revocare il decreto ingiuntivo;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre
IVA e CPA come per legge;
- non concedere la provvisoria esecuzione del decreto in quanto manca ragionevole fumus del credito;
nel merito:
- revocare e/o dichiarare inefficace per i motivi esposti in narrativa il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare infondate le pretese di cui al ricorso che l'hanno provocato, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre a
IVA e CPA come per legge.
Per parte convenuta opposta:
“Voglia il Tribunale di Parma Ill.mo, contrariis reiectis, previe e con tutte le più opportune declaratorie del caso e di legge:
- in via preliminare, concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 167/2020 – Tribunale di Parma
(n. 381/2020 R.G.) ai sensi dell'art. 648 c.p.c. non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
- nel merito, respingersi tutte le domande avverse in quanto improponibili, inammissibili, improcedibili, infondate, non provate, pretestuose, prescritte e decadute, con la integrale conferma dell'opposto decreto ingiuntivo n. 167/2020
– Tribunale di Parma (n. 381/2020 R.G.);
- in subordine, accertare dovuto e conseguentemente condannare l'impresa individuale (Cod. Fisc. Parte_1
e P. IVA con sede legale in Cutro (KR) Contrada Chirizzello, in C.F._1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante omonimo titolare firmatario IG.ra (Cod. Fisc. Parte_1 [...]
) residente in San Secondo ME (PR) Fraz. Portone del Pizzo Strada Mazzola Ponente C.F._2
n. 3, a pagare alla come in atti rappresentata, difesa e domiciliata, la somma capitale di €. CP_1
115.529,01 oltre rivalutazione monetaria ed oltre gli interessi moratori di legge dal giorno di ogni singolo dovuto al saldo effettivo, per i motivi tutti esposti e documentati in causa, nonché respingere tutte le domande avverse in quanto improponibili, inammissibili, improcedibili, infondate, non provate, pretestuose, prescritte e decadute;
- in ogni caso, con la condanna dell'impresa individuale (Cod. Fisc. e Parte_1 C.F._1
P. IVA ) con sede legale in Cutro (KR) Contrada Chirizzello, in persona del legale rappresentante P.IVA_2 omonimo titolare firmatario IG.ra (Cod. Fisc. ) residente in San Se- Parte_1 C.F._1 condo ME (PR) Fraz. Portone del Pizzo StradaMazzola Ponente n. 3, a pagare alla come in CP_1 atti rappresentata, difesa e domiciliata, le spese, anche tecniche di giudizio, competenze e compensi tutti, oltre spese generali di studio (15%), C.p.a. ed I.v.a., se dovuta, come per legge.”
pagina 2 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La otteneva dall'intestato Tribunale il decreto ingiuntivo n. 167/2020, emesso in da- CP_1 ta 29/01/2020 nel procedimento RG n. 381/2020, con il quale veniva ordinato a , in Parte_1 qualità di titolare della omonima ditta individuale, il pagamento della somma di € 115.529,01, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di saldo del corrispettivo di forniture eseguite a favore della stessa.
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso il Parte_1 suddetto decreto ingiuntivo, eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale adìto e la prescrizione dei crediti vantati da parte dell'opposta; nel merito, l'opponente ha contesta- to la pretesa della adducendo l'inesistenza di qualsiasi rapporto obbligatorio intercorso CP_1 tra le parti.
Si è costituita nel presente giudizio la la quale ha contestato l'opposizione, chiedendo CP_1 la conferma del decreto ingiuntivo opposto e comunque la condanna dell'opponente al pagamento del relativo importo.
Alla prima udienza del 22/09/2020, parte opponente, a mezzo del proprio difensore, ha discono- sciuto formalmente le sottoscrizioni apposte sugli assegni bancari e sui documenti di trasporto prodotti in giudizio dall'opposta con la comparsa di costituzione;
all'esito dell'udienza, con ordi- nanza del 28/09/2020 è stata rigettata l'istanza avanzata dall'opposta di concessione della provvi- soria esecutorietà del decreto ingiuntivo, concedendosi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Con successiva ordinanza del 26/05/2021, il Giudice Istruttore, vista l'istanza di verificazione delle scritture disconosciute avanzata dall'opposta, ha disposto in un primo momento una CTU grafolo- gica sulle stesse, successivamente revocata in ragione della indisponibilità manifestata dalle parti a farsi carico dei relativi costi.
La causa è stata, quindi, istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti e mediante l'audizione di testimoni.
Indi, con decreto ex art. 127 ter c.p.c. del 17/10/2024 è stata trattenuta in decisione con la conces- sione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
2. Il Tribunale osserva quanto segue.
2.1. Preliminarmente, occorre rilevare che è infondata l'eccezione di incompetenza territoriale di pagina 3 di 7 questo Tribunale avanzata da parte opponente.
L'opponente, invero, lega tale eccezione al rilievo della competenza del Tribunale di Crotone, quale luogo in cui ha sede la ditta individuale di TT TI (cfr. doc. 1 fasc, monitorio), a cui si riferi- scono le forniture poste a fondamento della pretesa dedotta dalla in sede monitoria. CP_1
Come ricordato dalla difesa di parte opposta, tuttavia, la Suprema Corte ha da tempo avuto modo di chiarire che “la domanda formalmente proposta contro la ditta individuale deve ritenersi intentata contro la per- sona del suo titolare, in quanto la ditta non ha una soggettività giuridica diversa da quella di quest'ultimo, con il quale si identifica sotto l'aspetto sostanziale e processuale, ma costituisce quel segno distintivo mediante il quale l'im- prenditore esercita la sua attività, con la conseguenza che nei suoi confronti il giudice territorialmente competente a provvedere sul ricorso diretto all'emanazione del decreto ingiuntivo va legittimamente identificato in base alla norma dell'art. 18 cod. proc. civ. concernente il foro generale delle persone fisiche” (Cass. n. 5157/1990; anche Cass. n.
14571/2012; n. 7041/2020).
Nel caso di specie è pacifico che la titolare della ditta individuale, , sia residente a [...]Parte_1
Secondo ME (PR), Frazione Portone del Pizzo Ponente n. 3 (doc. 2 fasc. monitorio), indiriz- zo presso cui è stata anche ritualmente eseguita la notifica del decreto ingiuntivo opposto.
Ne segue che deve indubbiamente riconoscersi in relazione alla controversia in oggetto la compe- tenza di questo Tribunale, non applicandosi alla ditta individuale le regole proprie della notificazio- ne alle persone giuridiche.
Del resto, è appena il caso di rilevare che, riferendosi in astratto la controversia ad un credito deri- vante da un contratto di compravendita, la competenza di questo Tribunale sussisterebbe comun- que anche in base alla disciplina in materia di fori facoltativi dettata dall'art. 20 c.p.c., quale luogo in cui (in ipotesi) doveva eseguirsi, ai sensi dell'art. 1498, comma 3, c.c., l'obbligazione dedotta in giu- dizio.
2.2. Ciò posto, assume rilievo dirimente ai fini della definizione del presente giudizio l'eccezione di prescrizione sollevata in via preliminare da parte opponente sin dall'atto introduttivo.
Invero, le risultanze agli atti non offrono alcun elemento che, con specifico riferimento ai crediti portati dalle fatture prodotte in sede monitoria (doc. 3 fasc. monitorio) - pacificamente riferiti agli anni 2006 e 2007 -, consenta di ravvisare un atto interruttivo della prescrizione anteriore rispetto alla raccomandata inviata dalla il 14/10/2019 (doc. 5 fasc. monitorio), quando il ter- CP_1 mine di prescrizione era già scaduto.
In particolare, anche a prescindere dalle contestazioni sorte tra le parti in merito al disconoscimen-
pagina 4 di 7 to delle sottoscrizioni operato dall'opponente, gli assegni bancari prodotti in giudizio dall'opposta
(doc. 12-13) non si accompagnano ad alcuna circostanza che consenta di ritenere che gli stessi sia- no stati rilasciati da a garanzia delle obbligazioni di cui trattasi, configurando implici- CP_2 tamente un riconoscimento delle stesse.
È vero, infatti, che il riconoscimento ex art. 2944 c.c., non essendo soggetto a forme particolari, può estrinsecarsi sia in una dichiarazione esplicita, sia in qualsiasi fatto che implichi l'ammissione dell'esistenza del diritto (ex multis Cass. n. 19253/2004), ma è indubbio che, affinché possa produr- re l'effetto interruttivo, è necessario che tale riconoscimento si riferisca inequivocabilmente al dirit- to dedotto in giudizio.
Nel caso di specie, è la stessa ricostruzione offerta agli atti da parte opposta a non consentire di tracciare un chiaro collegamento tra i pretesi atti interruttivi della prescrizione e quel determinato credito, portato dalle fatture prodotte in sede monitoria, vantato nei confronti della ditta individua- le di TT TI.
Secondo l'opposta, invero, il marito dell'opponente, , nel corso degli anni si sa- Controparte_3 rebbe recato personalmente svariate volte presso la sede della per ritirare materiale or- CP_1 dinato per conto della ditta della moglie, da lui effettivamente gestita, oltre che per altre ditte di cui era titolare o comunque preposto, ossia la ditta individuale , la Controparte_3 Controparte_4
e la (doc.
4-6 di parte opposta), che a loro volta avrebbero maturato debiti nei
[...] CP_5 confronti della (doc.
7-11 di parte opposta). In tali occasioni vi sarebbero stati “ulteriori CP_1 solleciti e messe in mora, oltre a riconoscimenti di debito” che avrebbero “efficacemente interrotto ogni prescrizione
o decadenza”.
Nel quadro sopra richiamato non è dato comprendere come e quando vi sia stato un atto di costi- tuzione in mora o un riconoscimento del diritto specificamente riferito (in tutto o in parte) al credi- to di € 115.529,01 vantato nei confronti della ditta individuale di TT TI.
Le risultanze delle prove testimoniali acquisite nel corso del giudizio su istanza dell'opposta non hanno contribuito a fare chiarezza su questo contesto.
In particolare, nel corso dell'udienza del 5/10/2022 i testi , e Testimone_1 Testimone_2 hanno confermato che il marito dell'opponente si è recato da solo negli anni presso Testimone_3 gli uffici e il magazzino della per trattare delle forniture e dei pagamenti riferiti a tutte CP_1 le imprese sopra indicate, senza dare in alcun modo conto di un determinato atto interruttivo della prescrizione riferito in particolare al credito vantato nei confronti della ditta individuale di TT
pagina 5 di 7 . Pt_1
D'altra parte, i medesimi testi hanno rilevato di non aver mai visto presso la sede Parte_1 della sicché anche se il marito avesse ricevuto intimazioni o operato riconoscimenti in CP_1 relazione ai debiti della moglie, in assenza di elementi che portino a ravvisare in capo allo stesso un formale potere di rappresentanza di quest'ultima, tali atti non avrebbero potuto comunque com- portare un effetto interruttivo della prescrizione.
I testi di parte opposta, inoltre, non hanno chiarito a quali crediti si riferisse la garanzia portata da- gli assegni agli atti che si assumono sottoscritti da parte di (la sola teste Parte_1 Testimone_1
si è limitata a rilevare come gli stessi siano stati consegnati alla da
[...] CP_1 CP_6
), evidenziando peraltro come le forniture a cui si riferiscono le pretese dell'opposta non siano
[...] state eseguite tutte a favore della ditta individuale di TT TI (si veda, in particolare, la dichia- razione del teste socio della secondo cui “le fatture per cui è causa non so- Testimone_3 CP_1 no relative alla [ ma a materiale consegnato al per la sua ditta o per quella di sua moglie”). CP_4 CP_3
In definitiva, a prescindere dal merito della controversia, gli elementi sopra richiamati danno conto, al più, dell'esistenza di un rapporto commerciale che, nonostante l'ingente credito vantato da parte opposta in sede monitoria, nel tempo è stato gestito dalla in modo informale e senza CP_1 tracciare una netta distinzione tra le posizioni delle imprese che, più o meno correttamente, si as- sumono riconducibili al marito dell'opponente, in un quadro caratterizzato da una forte incertezza che si riflette nel riscontro del mancato assolvimento da parte dell'opposta all'onere di provare un determinato atto interruttivo a fronte dell'eccezione di prescrizione del credito sollevata da
contro
- parte.
Ne segue che in questa sede non può che ravvisarsi la fondatezza di tale ultima eccezione, con il conseguente rigetto delle pretese avanzate nei confronti della ditta individuale di da Parte_1 parte della CP_1
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono pertanto poste in capo a parte convenuta opposta.
La relativa liquidazione è fatta in dispositivo sulla base del valore effettivo della causa, con applica- zione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 attualmente vigenti, tenuto conto dell'attività difensi- va svolta (scaglione da € 52.001 ad € 260.000, valori minimi per fase introduttiva, di studio, istrut- toria e decisionale).
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
- rigetta le domande di condanna di parte opponente avanzate da CP_1
- condanna al rimborso nei confronti di delle spese del presente CP_1 Parte_1 giudizio, che liquida in complessivi € 7.052,00 per compenso di avvocato, oltre spese gene- rali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Parma, 24/04/2025
Il Giudice
dott. Andrea Fiaschi
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