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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/11/2025, n. 2944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2944 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4373/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4373/2024 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio (conclusioni congiunte) promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ANGELO Parte_1 C.F._1 BA elettivamente domiciliato in CORTE ISOLANI N. 5 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. D'ANGELO BA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MIAN Controparte_1 C.F._2 VALENTINA, elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO EMANUELE 56 CAMAIORE presso il difensore avv. MIAN VALENTINA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM – atti comunicati al PM il 15.4.2024
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 4.11.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Roma il 5.9.1998; il sig. CP_1
attualmente risiede a Viareggio (LU), presso l'abitazione della compagna, invece la ricorrente
[...]
pagina 1 di 4 con i figli risiedono a Bologna, nell'abitazione di proprietà della ricorrente. Le parti si sono separate consensualmente innanzi al Tribunale di Bologna, alle condizioni omologate con decreto del
29.01.2014. I figli (Bologna, 7.9.2000), (Bologna, 11.10.2002) e Persona_1 Persona_2
(Bologna, 26.9.2006), sono ad oggi maggiorenni pertanto nulla va disposto circa il loro Persona_3 affidamento, collocamento, calendario di permanenza col genitore non collocatario, dandosi atto che tutti e tre risiedono presso la madre. Le parti si sono separate consensualmente innanzi al Tribunale di
Bologna, alle condizioni omologate con decreto del 29.01.2014. Introdotto il presente giudizio, con sentenza parziale n. 2776/2024 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
successivamente, in orso di causa le parti hanno chiesto l'accoglimento di conclusioni congiunte. Le condizioni concordate frale parti sono conformi a legge e all'interesse dei figli, maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti e vanno pertanto integralmente recepite col presente provvedimento. Spese compensate, come da accordi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dà atto che per accordo frale parti la cessazione degli effetti civili del matrimonio è regolata dalle seguenti condizioni:
1. Le parti, in attuazione dei doveri genitoriali sanciti dagli artt. 147, 316-bis e 337-ter del c.c., e al fine di prevenire future controversie e garantire ai figli un sostegno economico stabile e prevedibile, concordano di disciplinare il contributo al loro mantenimento come segue.
Il Sig. si impegna ed obbliga a corrispondere alla sig.ra a titolo di mantenimento CP_1 Pt_1 ordinario di e , conviventi con la madre, la somma mensile di € 1.622,00 (euro Per_2 Persona_3 milleseicentoventidue/00), pari ad € 811,00 (euro ottocentoundici/00) per ciascun figlio. da corrispondersi entro il giorno 25 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra col seguente IBAN: [...]. L'importo sarà rivalutato Pt_1 annualmente secondo gli indici ISTAT con primo adeguamento a settembre 2026.
Tale importo è da intendersi comprensivo di:
a) Quota per il mantenimento ordinario: destinata a coprire le esigenze quotidiane dei figli, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: vitto, abbigliamento, contributo alle spese dell'abitazione
(utenze, canone di locazione/mutuo), spese di cancelleria scolastica corrente, mensa, medicinali da banco e farmaci per patologie comuni, spese per il trasporto pubblico urbano ed extraurbano, ricarica telefonica, spese relative alle autovetture in uso ai figli (es. acquisto e manutenzione ordinaria e straordinaria, carburante, bollo, polizza r.c. auto, spese di demolizione), spese per la cura della persona
(es. parrucchiere, estetista), spese mediche routinarie e per trattamenti riabilitativi e terapeutici per pagina 2 di 4 patologie non gravi e/o comunque allo stato conosciute dalle parti (es. psicologo, fisioterapista).
b) Quota forfettaria per specifiche spese: le parti, considerando tali spese prevedibili e ponderabili allo stato attuale, convengono di includere nell'assegno onnicomprensivo una quota forfettaria destinata a coprire integralmente i seguenti esborsi, senza che il genitore collocatario possa richiederne successivo rimborso pro quota:
1-Spese di istruzione universitaria e post-universitaria: tasse di iscrizione e rette per la frequenza di università e istituti di formazione post-universitaria (master, scuole e corsi di specializzazione), sia pubblici che privati, nei limiti dei costi previsti per la frequenza di un'università pubblica nella medesima area disciplinare;
spese relative all'alloggio usufruito/locato dai figli fuori sede per esigenze di studio e di formazione professionale, comprensive di utenze ed oneri accessori
2-Spese per attività formative, ludiche e sportive: costi di iscrizione e frequenza di attività extrascolastiche (es. corsi di lingua, attività sportive, corsi di musica) per ciascun figlio, comprensive della relativa attrezzatura di base, corsi per il conseguimento della patente di guida.
La Sig.ra gestirà l'assegno onnicomprensivo per far fronte a tutte le spese sopra elencate sub Pt_1
a) e b), senza necessità di preventivo accordo o successivo rendiconto per le categorie di spesa forfettizzate.
Restano escluse dall'assegno onnicomprensivo le seguenti spese, da considerarsi straordinarie, che dovranno essere previamente concordate tra i genitori e ripartite tra loro nella misura del 50% ciascuno:
-Spese mediche ivi comprese le spese per visite specialistiche private non prescritte dal medico del
SSN, interventi chirurgici non coperti dal SSN, trattamenti sanitari non urgenti presso strutture private, cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche, psicologiche e psichiatriche.
2. All'atto di sottoscrizione del foglio di p.c. il sig. ha corrisposto alla sig.ra la CP_1 Pt_1 somma determinata forfettariamente di € 7.350,00 (euro settemilatrecentocinquanta/00) mediante bonifico bancario istantaneo irrevocabile, a titolo di contributo alle spese di mantenimento ordinario e straordinario dei figli non versate fino alla data odierna, e segnatamente delle seguenti: a) spese straordinarie intervenute per i figli , e dalla separazione ad oggi (ivi comprese le Per_1 Per_2 Per_3 rette della scuola privata di;
b) arretrati degli assegni di mantenimento ordinari previsti in favore Per_3 di e con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. resa in seno al presente procedimento;
c) Per_2 Per_3 arretrati dell'assegno di mantenimento ordinario in favore di previsto in forza del decreto di Per_1 omologa della separazione emesso dal Tribunale di Bologna il 29/01/2014 (procedimento
RG.14384/2013). pagina 3 di 4 A fronte di tale versamento, la sig.ra rilascia liberatoria quietanza e rinuncia espressamente a Pt_1 richiedere al sig. ulteriori somme per i titoli di cui sopra. CP_1
3. I procedimenti pendenti tra le parti Trib. Bologna RG n. 9638/2024 (modifica delle condizioni di separazione) e Trib. Lucca RG n. 1087/2024 (opposizione a precetto) verranno abbandonati a spese compensate tra le parti e le parti dichiarano di aver compiutamente definito i rapporti fra le stesse intercorsi e di non aver reciprocamente più nulla a che pretendere l'una dall'altra p
4. La sig.ra ha rimesso la querela sporta nei confronti del sig. per il mancato Pt_1 CP_1 adempimento dell'obbligo di mantenimento dei figli e che ha dato avvio al procedimento penale RGNR
n. 13471/2024 presso la Procura della Repubblica di Bologna. Il sig. di impegna ed obbliga CP_1 ad accettare la remissione della querela e rinuncia ad ogni e qualsivoglia pretesa a titolo di risarcimento del danno.
5. Le parti rinunciano a ogni altra domanda formulata nel presente giudizio.
6. Le spese legali del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 4.11.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4373/2024 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio (conclusioni congiunte) promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ANGELO Parte_1 C.F._1 BA elettivamente domiciliato in CORTE ISOLANI N. 5 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. D'ANGELO BA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MIAN Controparte_1 C.F._2 VALENTINA, elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO EMANUELE 56 CAMAIORE presso il difensore avv. MIAN VALENTINA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM – atti comunicati al PM il 15.4.2024
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 4.11.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Roma il 5.9.1998; il sig. CP_1
attualmente risiede a Viareggio (LU), presso l'abitazione della compagna, invece la ricorrente
[...]
pagina 1 di 4 con i figli risiedono a Bologna, nell'abitazione di proprietà della ricorrente. Le parti si sono separate consensualmente innanzi al Tribunale di Bologna, alle condizioni omologate con decreto del
29.01.2014. I figli (Bologna, 7.9.2000), (Bologna, 11.10.2002) e Persona_1 Persona_2
(Bologna, 26.9.2006), sono ad oggi maggiorenni pertanto nulla va disposto circa il loro Persona_3 affidamento, collocamento, calendario di permanenza col genitore non collocatario, dandosi atto che tutti e tre risiedono presso la madre. Le parti si sono separate consensualmente innanzi al Tribunale di
Bologna, alle condizioni omologate con decreto del 29.01.2014. Introdotto il presente giudizio, con sentenza parziale n. 2776/2024 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
successivamente, in orso di causa le parti hanno chiesto l'accoglimento di conclusioni congiunte. Le condizioni concordate frale parti sono conformi a legge e all'interesse dei figli, maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti e vanno pertanto integralmente recepite col presente provvedimento. Spese compensate, come da accordi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dà atto che per accordo frale parti la cessazione degli effetti civili del matrimonio è regolata dalle seguenti condizioni:
1. Le parti, in attuazione dei doveri genitoriali sanciti dagli artt. 147, 316-bis e 337-ter del c.c., e al fine di prevenire future controversie e garantire ai figli un sostegno economico stabile e prevedibile, concordano di disciplinare il contributo al loro mantenimento come segue.
Il Sig. si impegna ed obbliga a corrispondere alla sig.ra a titolo di mantenimento CP_1 Pt_1 ordinario di e , conviventi con la madre, la somma mensile di € 1.622,00 (euro Per_2 Persona_3 milleseicentoventidue/00), pari ad € 811,00 (euro ottocentoundici/00) per ciascun figlio. da corrispondersi entro il giorno 25 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra col seguente IBAN: [...]. L'importo sarà rivalutato Pt_1 annualmente secondo gli indici ISTAT con primo adeguamento a settembre 2026.
Tale importo è da intendersi comprensivo di:
a) Quota per il mantenimento ordinario: destinata a coprire le esigenze quotidiane dei figli, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: vitto, abbigliamento, contributo alle spese dell'abitazione
(utenze, canone di locazione/mutuo), spese di cancelleria scolastica corrente, mensa, medicinali da banco e farmaci per patologie comuni, spese per il trasporto pubblico urbano ed extraurbano, ricarica telefonica, spese relative alle autovetture in uso ai figli (es. acquisto e manutenzione ordinaria e straordinaria, carburante, bollo, polizza r.c. auto, spese di demolizione), spese per la cura della persona
(es. parrucchiere, estetista), spese mediche routinarie e per trattamenti riabilitativi e terapeutici per pagina 2 di 4 patologie non gravi e/o comunque allo stato conosciute dalle parti (es. psicologo, fisioterapista).
b) Quota forfettaria per specifiche spese: le parti, considerando tali spese prevedibili e ponderabili allo stato attuale, convengono di includere nell'assegno onnicomprensivo una quota forfettaria destinata a coprire integralmente i seguenti esborsi, senza che il genitore collocatario possa richiederne successivo rimborso pro quota:
1-Spese di istruzione universitaria e post-universitaria: tasse di iscrizione e rette per la frequenza di università e istituti di formazione post-universitaria (master, scuole e corsi di specializzazione), sia pubblici che privati, nei limiti dei costi previsti per la frequenza di un'università pubblica nella medesima area disciplinare;
spese relative all'alloggio usufruito/locato dai figli fuori sede per esigenze di studio e di formazione professionale, comprensive di utenze ed oneri accessori
2-Spese per attività formative, ludiche e sportive: costi di iscrizione e frequenza di attività extrascolastiche (es. corsi di lingua, attività sportive, corsi di musica) per ciascun figlio, comprensive della relativa attrezzatura di base, corsi per il conseguimento della patente di guida.
La Sig.ra gestirà l'assegno onnicomprensivo per far fronte a tutte le spese sopra elencate sub Pt_1
a) e b), senza necessità di preventivo accordo o successivo rendiconto per le categorie di spesa forfettizzate.
Restano escluse dall'assegno onnicomprensivo le seguenti spese, da considerarsi straordinarie, che dovranno essere previamente concordate tra i genitori e ripartite tra loro nella misura del 50% ciascuno:
-Spese mediche ivi comprese le spese per visite specialistiche private non prescritte dal medico del
SSN, interventi chirurgici non coperti dal SSN, trattamenti sanitari non urgenti presso strutture private, cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche, psicologiche e psichiatriche.
2. All'atto di sottoscrizione del foglio di p.c. il sig. ha corrisposto alla sig.ra la CP_1 Pt_1 somma determinata forfettariamente di € 7.350,00 (euro settemilatrecentocinquanta/00) mediante bonifico bancario istantaneo irrevocabile, a titolo di contributo alle spese di mantenimento ordinario e straordinario dei figli non versate fino alla data odierna, e segnatamente delle seguenti: a) spese straordinarie intervenute per i figli , e dalla separazione ad oggi (ivi comprese le Per_1 Per_2 Per_3 rette della scuola privata di;
b) arretrati degli assegni di mantenimento ordinari previsti in favore Per_3 di e con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. resa in seno al presente procedimento;
c) Per_2 Per_3 arretrati dell'assegno di mantenimento ordinario in favore di previsto in forza del decreto di Per_1 omologa della separazione emesso dal Tribunale di Bologna il 29/01/2014 (procedimento
RG.14384/2013). pagina 3 di 4 A fronte di tale versamento, la sig.ra rilascia liberatoria quietanza e rinuncia espressamente a Pt_1 richiedere al sig. ulteriori somme per i titoli di cui sopra. CP_1
3. I procedimenti pendenti tra le parti Trib. Bologna RG n. 9638/2024 (modifica delle condizioni di separazione) e Trib. Lucca RG n. 1087/2024 (opposizione a precetto) verranno abbandonati a spese compensate tra le parti e le parti dichiarano di aver compiutamente definito i rapporti fra le stesse intercorsi e di non aver reciprocamente più nulla a che pretendere l'una dall'altra p
4. La sig.ra ha rimesso la querela sporta nei confronti del sig. per il mancato Pt_1 CP_1 adempimento dell'obbligo di mantenimento dei figli e che ha dato avvio al procedimento penale RGNR
n. 13471/2024 presso la Procura della Repubblica di Bologna. Il sig. di impegna ed obbliga CP_1 ad accettare la remissione della querela e rinuncia ad ogni e qualsivoglia pretesa a titolo di risarcimento del danno.
5. Le parti rinunciano a ogni altra domanda formulata nel presente giudizio.
6. Le spese legali del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 4.11.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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