TRIB
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 17/11/2025, n. 1934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1934 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Tribunale Ordinario di Vibo Valentia in funzione di giudice del lavoro
Dott.ssa NA Di UR in data 17/11/2025 ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare del giudizio ex art.127terc.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n.192/2025R.g.
Tra
n p.l.r.p.t. ) Parte_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Giancarlo De Santis
RICORRENTE
E
(c.f. ) Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: sanzione disciplinare conservativa
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso iscritto in data 30/01/2025, depositato in data 30/01/2025,
l'epigrafata parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare la legittimità della sanzione irrogata alla sig.ra per i fatti di cui in premessa e pari Controparte_1 alla multa di 1 (una) ora di retribuzione ai sensi del vigente CCNL di settore.
Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Parte resistente, non costituitasi in giudizio, va dichiarata contumace in quanto ritualmente vocata.
Il Giudice scrivente ha trattato la controversia in oggetto all'udienza del
12.11.2025, frattanto sostituita dal deposito di note scritte ex art.127terc.p.c., con termine per il deposito fissato per il medesimo giorno;
all'esito della trattazione cartolare, il Giudi cante, preso atto della rituale comunicazione alle parti del decreto reso ex art.127terc.p.c., preso atto del deposito di note scritte
1 entro il termine assegnato con il predetto decreto, lette le note scritte d'udienza, ritenuta la controversia decidibile allo stato degli atti, ha adottato la sentenza con contestuale motivazione, nei termini di seguito precisati, di cui dispone la comunicazione alle parti.
In via preliminare si rileva che, è intervenuta, nelle more del giudizio la cessazione della materia del contendere, come chiesto da parte ricorrente che in sede di deposito di note scritte d'udienza ha dedotto e documentato l'intervenuto verbale di conciliazione tra le parti.
La formula di dichiarazione della cessazione della materia del contendere è largamente diffusa e, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stess a "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pret esa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione), ne deriva una deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda che si giustifica alla luce del prin cipio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n.
4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass.,
8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9 .93, n.9401; Cass., 14.2.91,
n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla
2 proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicend e sopraggiunte (tra le ultime, Cass.,
7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95,
n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
Nel caso in esame, può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, ricorrendone i presupposti.
Le spese di lite del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, sono integralmente compensate tra le parti, valorizzati i motivi della decisione.
P.Q.M.
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Vibo Valentia, 17 novembre 2025
Il Giudice
NA Di UR
3