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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/11/2025, n. 3693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3693 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 257 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2022, rimessa al Collegio per la decisione il
TRA
) rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1
a margine del ricorso, dall'avv. IENCO GIANNA ) presso cui è C.F._2 elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
E
) rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_1 C.F._3 in atti, dagli avv.ti LEONE NICOLA, PICCIRILLO LUISA e TUFARIELLO ADRIANO
presso cui è elettivamente domiciliato;
C.F._4
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI: All'udienza del 18.11.2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti introduttivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 12.01.2022, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con il resistente in data 13.04.1997, dal quale erano nati i figli (il Per_1
14.01.1998) e (il 22.06.1999) e di essersi separata con sentenza di separazione Per_2
1 giudiziale del 6.06.2006, passata in giudicata, che prevedeva l'assegnazione della casa coniugale a sé, l'affido condivido dei minori con collocazione privilegiata presso la madre e un ampio regime di visita del padre, l'obbligo a carico del padre di corrispondere a titolo di mantenimento dei figli un assegno mensile di euro 600,00 (euro 300,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie. Tanto premesso, la ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili, l'assegnazione della casa coniugale a sé e la previsione a carico del resistente di un assegno di mantenimento in favore dei figli di € 800,00 (euro 400,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa di risposta, depositata in data 25.03.2022 si costituiva il resistente, il quale, non opponendosi alla domanda di divorzio, chiedeva la riduzione dell'assegno di mantenimento ei figli da euro 600,00 ad euro 300,00 (euro 150,00 per ciascun figlio).
All'esito dell'udienza presidenziale del 5.04.2022 il Presidente delegato, sentite le parti e constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a continuare a vivere separati, revocava l'obbligo di mantenimento in favore del figlio in quanto Per_2 economicamente autosufficiente, aumentava l'assegno di mantenimento per la figlia a Per_1
€ 350,00 mensili rivalutabili secondo indici ISTAT e confermava la restante disciplina della separazione.
Con note di trattazione scritta del 21.10.2025 il resistente riferiva che la figlia si era Per_1 trasferita in provincia di Milano dove lavorava stabilmente come infermiera. Chiedeva, pertanto, di essere autorizzato a richiedere all'INPS un estratto contributivo di
[...] al fine di dimostrare la piena capacità economica della stessa. Parte_2
All'udienza del 24.10.2025 il g.i., lette le note di parte resistente, fissava udienza del
18.11.2025 per l'instaurazione del contraddittorio sul punto.
All'udienza del 18.11.2025 parte ricorrente riferiva che la figlia lavorava a Milano come infermiera con contratto a tempo determinato;
parte resistente insisteva per la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia in quanto economicamente Per_1 autosufficiente. Il Giudice, sentite le parti, riservava la causa al Collegio per la decisione senza termini.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi omologata con sentenza del 6.06.2006 In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 01/12/1970, n.
2 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Va revocata l'assegnazione della casa coniugale a parte ricorrente atteso che entrambi i figli sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Va, inoltre, revocato l'obbligo di mantenimento della figlia atteso che entrambe le parti Per_1 hanno rappresentato il raggiungimento dell'autosufficienza economica della stessa.
Attesa la natura del giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., per dichiarare integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Rocchetta e il CP_2
13.04.1997 da ), nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 07.07.1967 e ( ), nato a [...] Controparte_1 C.F._3
RISORTA (CE) il 05.06.1964;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rocchetta e Croce di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n.1, Parte
II, Serie A, Anno 1997);
3. revoca l'assegnazione della casa coniugale a parte ricorrente;
4. revoca l'obbligo di mantenimento della figlia;
Per_1
5. compensa le spese di lite.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 19.11.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 257 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2022, rimessa al Collegio per la decisione il
TRA
) rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1
a margine del ricorso, dall'avv. IENCO GIANNA ) presso cui è C.F._2 elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
E
) rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_1 C.F._3 in atti, dagli avv.ti LEONE NICOLA, PICCIRILLO LUISA e TUFARIELLO ADRIANO
presso cui è elettivamente domiciliato;
C.F._4
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI: All'udienza del 18.11.2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti introduttivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 12.01.2022, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con il resistente in data 13.04.1997, dal quale erano nati i figli (il Per_1
14.01.1998) e (il 22.06.1999) e di essersi separata con sentenza di separazione Per_2
1 giudiziale del 6.06.2006, passata in giudicata, che prevedeva l'assegnazione della casa coniugale a sé, l'affido condivido dei minori con collocazione privilegiata presso la madre e un ampio regime di visita del padre, l'obbligo a carico del padre di corrispondere a titolo di mantenimento dei figli un assegno mensile di euro 600,00 (euro 300,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie. Tanto premesso, la ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili, l'assegnazione della casa coniugale a sé e la previsione a carico del resistente di un assegno di mantenimento in favore dei figli di € 800,00 (euro 400,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa di risposta, depositata in data 25.03.2022 si costituiva il resistente, il quale, non opponendosi alla domanda di divorzio, chiedeva la riduzione dell'assegno di mantenimento ei figli da euro 600,00 ad euro 300,00 (euro 150,00 per ciascun figlio).
All'esito dell'udienza presidenziale del 5.04.2022 il Presidente delegato, sentite le parti e constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a continuare a vivere separati, revocava l'obbligo di mantenimento in favore del figlio in quanto Per_2 economicamente autosufficiente, aumentava l'assegno di mantenimento per la figlia a Per_1
€ 350,00 mensili rivalutabili secondo indici ISTAT e confermava la restante disciplina della separazione.
Con note di trattazione scritta del 21.10.2025 il resistente riferiva che la figlia si era Per_1 trasferita in provincia di Milano dove lavorava stabilmente come infermiera. Chiedeva, pertanto, di essere autorizzato a richiedere all'INPS un estratto contributivo di
[...] al fine di dimostrare la piena capacità economica della stessa. Parte_2
All'udienza del 24.10.2025 il g.i., lette le note di parte resistente, fissava udienza del
18.11.2025 per l'instaurazione del contraddittorio sul punto.
All'udienza del 18.11.2025 parte ricorrente riferiva che la figlia lavorava a Milano come infermiera con contratto a tempo determinato;
parte resistente insisteva per la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia in quanto economicamente Per_1 autosufficiente. Il Giudice, sentite le parti, riservava la causa al Collegio per la decisione senza termini.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi omologata con sentenza del 6.06.2006 In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 01/12/1970, n.
2 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Va revocata l'assegnazione della casa coniugale a parte ricorrente atteso che entrambi i figli sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Va, inoltre, revocato l'obbligo di mantenimento della figlia atteso che entrambe le parti Per_1 hanno rappresentato il raggiungimento dell'autosufficienza economica della stessa.
Attesa la natura del giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., per dichiarare integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Rocchetta e il CP_2
13.04.1997 da ), nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 07.07.1967 e ( ), nato a [...] Controparte_1 C.F._3
RISORTA (CE) il 05.06.1964;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rocchetta e Croce di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n.1, Parte
II, Serie A, Anno 1997);
3. revoca l'assegnazione della casa coniugale a parte ricorrente;
4. revoca l'obbligo di mantenimento della figlia;
Per_1
5. compensa le spese di lite.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 19.11.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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