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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 07/03/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1863/2022 R.A.C.L., promossa da
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Iglesias, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Federico Melis, che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, contro
Controparte_1 elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Giuliana Murino e dall'avv. Roberto di Tucci in virtù di procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28 giugno 2022, ha convenuto in giudizio Parte_1
l' esponendo: CP_1
- di essere coniuge superstite di nato ad [...] il [...], Persona_1
deceduto a Cagliari il 3 dicembre 2020;
- che il marito - già titolare di una rendita a carico dell' per la riduzione della capacità CP_1
lavorativa nella misura complessiva del 41%, da silicosi polmonare e angioneurosi agli arti superiori – era deceduto a causa della silicosi polmonare associata a polmonite interstiziale
Sarscov2 correlata, insufficienza respiratoria acuta e scompenso cardiaco acuto;
- di aver inutilmente presentato all' il 9 febbraio 2021, domanda per ottenere la CP_1
rendita ai superstiti e l'assegno funerario, in dipendenza del decesso del coniuge, per una patologia contratta a causa della sua attività lavorativa.
La ricorrente ha quindi invocato la condanna dell' al pagamento della suddetta CP_1
prestazione assicurativa.
pagina 1 di 3 L' si è costituito in giudizio, contestando la fondatezza della domanda e sostenendo CP_1
che il decesso di sarebbe dipeso da cause non ricollegabili alla tecnopatia Persona_1
indennizzata.
2. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
E' sufficiente osservare che il consulente tecnico d'ufficio, ad un attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 16 agosto 2024, ha acclarato che “la Pt_2
da cui era affetto il , che è stata peraltro riconosciuta e indennizzata in quanto di R_
natura professionale con decorrenza dal 1976, sia correlata concausalmente al decesso dell'ass.to”.
In particolare, ha precisato l'ausiliario che “applicando il principio di equivalenza delle cause dovrà essere riconosciuta efficienza causale alla che ha contribuito alla Pt_2 produzione dell'evento morte nel , in qualità di evento antecedente alla infezione da R_
COVID 19, che si è manifestata in forma ancora più grave fino a condurre al decesso del
, in rapporto alla precarietà del sistema respiratorio compromesso proprio dalla R_
. Pt_2
Il c.t.u. ha infine chiarito che “la da cui era affetto e per cui era titolare di rendita Pt_2
dal 1976, ha svolto un ruolo concausale nel decesso dell'ass.to”. CP_1
Sulla base di tali conclusioni dell'ausiliare deve, pertanto, riconoscersi alla silicosi polmonare un ruolo concausale nel determinismo del decesso sia per le modalità che per i tempi in cui lo stesso si è verificato.
Deve infatti ritenersi, ai fini del riconoscimento del diritto alla rendita ai superstiti, che qualora la morte del lavoratore assicurato si verifichi con il concorso di una patologia diversa da quella indennizzata, la malattia professionale assuma il ruolo di concausa del decesso se i suoi effetti dannosi sull'organismo abbiano inciso sull'insorgenza o sull'evolversi della patologia sopravvenuta, anche semplicemente accelerandone il decorso verso l'esito finale.
Le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
L' deve essere, pertanto, condannato alla costituzione in favore della ricorrente della CP_1
rendita di cui agli artt. 85 e 131 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonché alla corresponsione dell'assegno funerario richiesto, nella misura e con la decorrenza di legge, e al pagamento dei ratei maturati e scaduti, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria con la decorrenza di legge.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e il resistente pagina 2 di 3 deve essere, pertanto, condannato alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale (valore indeterminabile).
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del difensore con procura della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara tenuto l' a costituire in favore della ricorrente, quale vedova di CP_1 R_
, la rendita ai superstiti prevista dagli artt. 85 e 131 d.P.R. n. 1124/1965, nonché a
[...] corrisponderle l'assegno funerario, e lo condanna al pagamento dei ratei già maturati, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con la decorrenza di legge;
- condanna l' alla rifusione in favore della ricorrente delle spese del giudizio, che CP_1
liquida in euro 4.638,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato della parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio già liquidate in separato decreto.
Cagliari, 7 marzo 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1863/2022 R.A.C.L., promossa da
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Iglesias, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Federico Melis, che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, contro
Controparte_1 elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Giuliana Murino e dall'avv. Roberto di Tucci in virtù di procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28 giugno 2022, ha convenuto in giudizio Parte_1
l' esponendo: CP_1
- di essere coniuge superstite di nato ad [...] il [...], Persona_1
deceduto a Cagliari il 3 dicembre 2020;
- che il marito - già titolare di una rendita a carico dell' per la riduzione della capacità CP_1
lavorativa nella misura complessiva del 41%, da silicosi polmonare e angioneurosi agli arti superiori – era deceduto a causa della silicosi polmonare associata a polmonite interstiziale
Sarscov2 correlata, insufficienza respiratoria acuta e scompenso cardiaco acuto;
- di aver inutilmente presentato all' il 9 febbraio 2021, domanda per ottenere la CP_1
rendita ai superstiti e l'assegno funerario, in dipendenza del decesso del coniuge, per una patologia contratta a causa della sua attività lavorativa.
La ricorrente ha quindi invocato la condanna dell' al pagamento della suddetta CP_1
prestazione assicurativa.
pagina 1 di 3 L' si è costituito in giudizio, contestando la fondatezza della domanda e sostenendo CP_1
che il decesso di sarebbe dipeso da cause non ricollegabili alla tecnopatia Persona_1
indennizzata.
2. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
E' sufficiente osservare che il consulente tecnico d'ufficio, ad un attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 16 agosto 2024, ha acclarato che “la Pt_2
da cui era affetto il , che è stata peraltro riconosciuta e indennizzata in quanto di R_
natura professionale con decorrenza dal 1976, sia correlata concausalmente al decesso dell'ass.to”.
In particolare, ha precisato l'ausiliario che “applicando il principio di equivalenza delle cause dovrà essere riconosciuta efficienza causale alla che ha contribuito alla Pt_2 produzione dell'evento morte nel , in qualità di evento antecedente alla infezione da R_
COVID 19, che si è manifestata in forma ancora più grave fino a condurre al decesso del
, in rapporto alla precarietà del sistema respiratorio compromesso proprio dalla R_
. Pt_2
Il c.t.u. ha infine chiarito che “la da cui era affetto e per cui era titolare di rendita Pt_2
dal 1976, ha svolto un ruolo concausale nel decesso dell'ass.to”. CP_1
Sulla base di tali conclusioni dell'ausiliare deve, pertanto, riconoscersi alla silicosi polmonare un ruolo concausale nel determinismo del decesso sia per le modalità che per i tempi in cui lo stesso si è verificato.
Deve infatti ritenersi, ai fini del riconoscimento del diritto alla rendita ai superstiti, che qualora la morte del lavoratore assicurato si verifichi con il concorso di una patologia diversa da quella indennizzata, la malattia professionale assuma il ruolo di concausa del decesso se i suoi effetti dannosi sull'organismo abbiano inciso sull'insorgenza o sull'evolversi della patologia sopravvenuta, anche semplicemente accelerandone il decorso verso l'esito finale.
Le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
L' deve essere, pertanto, condannato alla costituzione in favore della ricorrente della CP_1
rendita di cui agli artt. 85 e 131 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonché alla corresponsione dell'assegno funerario richiesto, nella misura e con la decorrenza di legge, e al pagamento dei ratei maturati e scaduti, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria con la decorrenza di legge.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e il resistente pagina 2 di 3 deve essere, pertanto, condannato alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale (valore indeterminabile).
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del difensore con procura della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara tenuto l' a costituire in favore della ricorrente, quale vedova di CP_1 R_
, la rendita ai superstiti prevista dagli artt. 85 e 131 d.P.R. n. 1124/1965, nonché a
[...] corrisponderle l'assegno funerario, e lo condanna al pagamento dei ratei già maturati, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con la decorrenza di legge;
- condanna l' alla rifusione in favore della ricorrente delle spese del giudizio, che CP_1
liquida in euro 4.638,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato della parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio già liquidate in separato decreto.
Cagliari, 7 marzo 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
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