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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 18/07/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile e penale di Massa, composto dai Sigg.ri Magistrati:
Giulio Giuntoli Presidente rel.
Elisa Pinna Giudice
Valentina Prudente Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 75 Reg. Gen. anno 2025, vertente tra
( elettivamente domiciliata nello studio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. Marina Ferrari, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
( ) Controparte_1 C.F._2
non comparso né rappresentato
RESISTENTE-CONTUMACE
e con l'intervento di:
PUBBLICO MINISTERO
All'udienza del 16.5.2025, la causa veniva ritenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
FATTO E DIRITTO
1.
con ricorso ritualmente depositato, ha chiesto la pronuncia di scioglimento del Parte_1
matrimonio celebrato in Fivizzano il 7.9.2008 con , dalla quale unione erano nate le Controparte_1
figlie (28.12.2007) e (20.9.2012), deducendo a fondamento della domanda Per_1 Per_2
pagina 1 di 3 l'ininterrotta separazione legale da tempo sufficiente “ex lege”.
Il decreto per la comparizione delle parti è stato comunicato al P.M; parte resistente è rimasta contumace.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16.5.2025, sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
2.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza n. 1375/2015 il Tribunale di Massa ha pronunciato la separazione personale dei coniugi.
Appare irreversibile, quindi, la frattura determinatasi tra i coniugi, come emerge, oltre che dalle ragioni addotte, anche dalla decisa e ferma volontà manifestata dalla parte ricorrente di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale, nell'inerzia di parte convenuta, rimasta contumace;
Devesi dichiarare pertanto la cessazione degli effetti civili del matrimonio in questione.
3.
In coerenza alle statuizioni già assunte in sede di separazione e alla stessa domanda, va disposto l'affidamento congiunto delle minori alla madre, con collocazione prevalente delle stesse presso la madre.
Il padre potrà vedere le figlie a fine settimane alternati, dalle ore 15,00 del sabato alle ore 21,00 della domenica, oltre ad ogni mercoledì dall'uscita dalla scuola alle ore 21,00 ovvero con pernotto sino al giorno successivo, provvedendo il padre a prendere e riportare le figlie dalla madre ovvero a scuola;
le festività di Natale, Capodanno, Pasqua e Ferragosto saranno trascorse dalle figlie in maniera alternata;
nel periodo estivo, le minori trascorreranno col padre un periodo, anche con consecutivo, di 14 giorni, previo accordo tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
Va posto a carico del resistente, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la somma mensile di
€ 300,00 per ciascuna (in ragioni delle aumentate necessità delle figlie), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi all'avente diritto entro il giorno 5 di ciascun mese, nonché il pagamento del 50% delle spese di carattere straordinario, in coerenza al Protocollo d'Intesa stipulato tra il Tribunale di Massa e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Massa.
4.
pagina 2 di 3 Le spese, liquidate nel dispositivo, vanno poste a carico del contumace.
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Fivizzano il 7.9.2008 tra
, nato a [...] il [...], e nata alla Spezia il 21.12.1982, Controparte_1 Parte_1
trascritto agli atti di matrimonio del Comune di Fivizzano all'Anno 2008, Parte II, Serie A, n. 24; ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fivizzano di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle conseguenziali ulteriori incombenze;
dispone in punto di: affidamento delle minori e collocazione prevalente delle stesse;
diritto di visita e di permanenza in favore del padre;
contributo al mantenimento e partecipazione alle spese straordinarie a carico del padre, come da parte motiva;
condanna al pagamento delle spese processuali, in favore dell'Erario, liquidate in Controparte_1
complessivi € 2.200,00, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Massa in Camera di Consiglio il giorno 15.7.2025
Il Pres. est.
Giulio Giuntoli
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile e penale di Massa, composto dai Sigg.ri Magistrati:
Giulio Giuntoli Presidente rel.
Elisa Pinna Giudice
Valentina Prudente Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 75 Reg. Gen. anno 2025, vertente tra
( elettivamente domiciliata nello studio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. Marina Ferrari, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
( ) Controparte_1 C.F._2
non comparso né rappresentato
RESISTENTE-CONTUMACE
e con l'intervento di:
PUBBLICO MINISTERO
All'udienza del 16.5.2025, la causa veniva ritenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
FATTO E DIRITTO
1.
con ricorso ritualmente depositato, ha chiesto la pronuncia di scioglimento del Parte_1
matrimonio celebrato in Fivizzano il 7.9.2008 con , dalla quale unione erano nate le Controparte_1
figlie (28.12.2007) e (20.9.2012), deducendo a fondamento della domanda Per_1 Per_2
pagina 1 di 3 l'ininterrotta separazione legale da tempo sufficiente “ex lege”.
Il decreto per la comparizione delle parti è stato comunicato al P.M; parte resistente è rimasta contumace.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16.5.2025, sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
2.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza n. 1375/2015 il Tribunale di Massa ha pronunciato la separazione personale dei coniugi.
Appare irreversibile, quindi, la frattura determinatasi tra i coniugi, come emerge, oltre che dalle ragioni addotte, anche dalla decisa e ferma volontà manifestata dalla parte ricorrente di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale, nell'inerzia di parte convenuta, rimasta contumace;
Devesi dichiarare pertanto la cessazione degli effetti civili del matrimonio in questione.
3.
In coerenza alle statuizioni già assunte in sede di separazione e alla stessa domanda, va disposto l'affidamento congiunto delle minori alla madre, con collocazione prevalente delle stesse presso la madre.
Il padre potrà vedere le figlie a fine settimane alternati, dalle ore 15,00 del sabato alle ore 21,00 della domenica, oltre ad ogni mercoledì dall'uscita dalla scuola alle ore 21,00 ovvero con pernotto sino al giorno successivo, provvedendo il padre a prendere e riportare le figlie dalla madre ovvero a scuola;
le festività di Natale, Capodanno, Pasqua e Ferragosto saranno trascorse dalle figlie in maniera alternata;
nel periodo estivo, le minori trascorreranno col padre un periodo, anche con consecutivo, di 14 giorni, previo accordo tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
Va posto a carico del resistente, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la somma mensile di
€ 300,00 per ciascuna (in ragioni delle aumentate necessità delle figlie), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi all'avente diritto entro il giorno 5 di ciascun mese, nonché il pagamento del 50% delle spese di carattere straordinario, in coerenza al Protocollo d'Intesa stipulato tra il Tribunale di Massa e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Massa.
4.
pagina 2 di 3 Le spese, liquidate nel dispositivo, vanno poste a carico del contumace.
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Fivizzano il 7.9.2008 tra
, nato a [...] il [...], e nata alla Spezia il 21.12.1982, Controparte_1 Parte_1
trascritto agli atti di matrimonio del Comune di Fivizzano all'Anno 2008, Parte II, Serie A, n. 24; ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fivizzano di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle conseguenziali ulteriori incombenze;
dispone in punto di: affidamento delle minori e collocazione prevalente delle stesse;
diritto di visita e di permanenza in favore del padre;
contributo al mantenimento e partecipazione alle spese straordinarie a carico del padre, come da parte motiva;
condanna al pagamento delle spese processuali, in favore dell'Erario, liquidate in Controparte_1
complessivi € 2.200,00, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Massa in Camera di Consiglio il giorno 15.7.2025
Il Pres. est.
Giulio Giuntoli
pagina 3 di 3